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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/08/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9461/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 22.7.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9461/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. CUI Parte_1 C.F._1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Tiziana ARESI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 4.10.2022, cittadino nigeriano originario dell'Edo State, ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 15.6.2023 (notificato all'istante in data 23.6.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso l'8.6.2023 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente (giunto in Italia nel 2016) non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia (mentre in Nigeria conserverebbe la madre e il resto dei contatti che si è costruito nel corso della vita) e neppure la percezione di retribuzioni in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione (egli avrebbe instaurato soltanto rapporti di lavoro di breve durata, incominciando a versare i contributi INPS solo a partire dal 2021 e percependo comunque redditi sempre sotto la soglia
Pag. 1 di 5 di povertà assoluta stabilita dall'ISTAT).
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 21.7.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: attestato di frequenza di un corso di lingua italiana di livello A1; certificazione unica 2023; certificazione di residenza rilasciata dal Comune di Piadena Drizzona il 23.8.2022). Ha, poi, allegato che ha in corso una relazione sentimentale in Italia, Paese nel quale è intenzionato a Pt_1 costruire una famiglia.
Sulla scorta di quanto sopra, la procuratrice del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 25.9.2024, eccependo la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ad opera della controparte, avvenuta il 17.9.2024 (a fronte di un'udienza fissata, in modalità “cartolare”, il 26.9.2024) mediante, peraltro, l'invio di documenti illeggibili. L'amministrazione resistente ha, pertanto, invocato ordine di rinnovazione di detta notifica.
4. Il Giudice designato, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalla resistente e lette le note scritte depositate il 24.9.2024 da parte ricorrente (con le quali pure è stato chiesto un rinvio per integrazione documentale), ha fissato nuova udienza di comparizione, sempre in modalità “cartolare” in data 18.12.2024, assegnando a parte ricorrente termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte.
5. In data 28.10.2024, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale – in replica alle deduzioni del ricorrente – ha ribadito la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e ha, pertanto, invocato il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 14.10.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo (tra cui i provvedimenti con cui sono state respinte precedenti domande di protezione internazionale).
6. Preso atto del mancato deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, il Giudice designato ha fissato nuova udienza “cartolare” il 13.3.2025. In data 4.3.2025, la procuratrice del ricorrente ha depositato nota scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale, corredandola di documentazione aggiornata in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa intrapreso dal suo assistito (estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 4.10.2024; certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Piadena Drizzona;
busta paga relativa alla mensilità di agosto 2025 emessa dalla . Parte_2
7. Il Giudice designato ha, quindi, fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa il 29.5.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali.
In data 16.5.2025 la difensora dello straniero ha tempestivamente depositato note ex art. 127-ter c.p.c., con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Unitamente alle stesse è stata compiegata in atti documentazione lavorativa sopravvenuta, ossia l'ultima CU e la lettera di proroga sino al 10.6.2025 del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ER IO AT Soc. Coop. Soc. ONLUS a decorrere dal 23.4.2025 e in scadenza al 17.5.2025.
8. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Pag. 2 di 5 Ritenuto in diritto
1. Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto nei termini che seguono.
In diritto, è opportuno riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Pag. 3 di 5 Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da in sede amministrativa il Parte_1
4.10.2022, deve qui trovare applicazione la disciplina previgente, come novellata nel 2020.
2. Tanto chiarito in ordine alla normativa applicabile, stima il Collegio che sussistano i presupposti per riconoscere la protezione speciale in favore del ricorrente alla stregua del disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998 (norma ratione temporis applicabile), alla luce del livello di integrazione socio-lavorativa da lui raggiunto in Italia, come documentato dalla sua difensora.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, – giunto in Italia nel 2016 – risulta non soltanto essersi impegnato nello studio Parte_1 della lingua italiana (frequentando un corso di livello A1), ma anche aver svolto, nel corso degli anni, molteplici attività lavorative: dal 27.7.2021 al 12.8.2022 (con un brevissimo periodo di interruzione nel mese di gennaio 2022) egli ha lavorato per la Next s.p.a.; dal 14.7.2022 l'istante è stato, quindi, assunto con contratto a termine e a scopo di somministrazione dall'agenzia per il lavoro Adecco s.p.a., per la quale ha prestato attività sino al 6.12.2022; dal 7.10.2022 al 3.12.2022 ha, quindi, lavorato per la Pt_1
New percependo poi tra il dicembre 2022 e il giugno 2023 la NASpI (salvo brevi periodi nei CP_2 mesi di febbraio e aprile ancóra alle dipendenze della Adecco s.p.a.); dal 19.7.2023 al 30.9.2023 egli ha, quindi, lavorato per la per poi passare dal 16.1.2024 al 15.2.2024 alle dipendenze della Parte_3 unipersonale;
dopo un breve periodo in somministrazione alle dipendenze dell'agenzia Controparte_3 per il lavoro dal 21.5.2024 al 31.5.2024, il 3.6.2024 egli è stato assunto dalla Controparte_4 [...]
per la quale ha prestato attività sino al 10.9.2024; infine, dal 23.4.2025 egli è stato Parte_2 assunto dalla ER IO AT Soc. Coop. Soc. ONLUS in forza di contratto a tempo determinato originariamente in scadenza al 17.5.2025 e poi prorogato sino almeno al 10.6.2025.
Lo svolgimento di tali numerose attività lavorative (seppur talvolta discontinue) ha consentito a Pt_1 di percepire retribuzioni sì modeste, ma certamente non irrisorie e comunque idonee a concorrere in modo significativo al suo sostentamento nel Paese di accoglienza (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale), giacché l'accoglimento della domanda di protezione speciale del ricorrente è dipeso in maniera determinante dal consolidamento della sua integrazione socio-lavorativa nelle more della definizione del presente giudizio (come risultante dalla documentazione via via depositata dalla difesa in corso di causa).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._3
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali tra le parti;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luca Perilli
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