Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 17 febbraio 2025 ha pronunziato
SENTENZA nel procedimento iscritta al n. 4042/2024 RGL, pendente tra: ed (avv. Federica Romano e Parte_1 CP_1 avv. Ramona Gualtieri) e
(avv. Elisa Bertuccelli) Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per le ricorrenti “accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite, da distrarre”. Per il CP_2 resistente come da memoria difensiva di costituzione depositata il 7 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024, ha convenuto in giudizio il CP_1
e del merito dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice Controparte_2 del lavoro, affermando di essere dipendente del resistente, di essere iscritta CP_2 nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di avere prestato servizio negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in Istituti Scolastici della Provincia di
Bologna in forza di successivi contratti a tempo determinato, tutti con decorrenza dal mese di settembre con termine di efficacia al 30 giugno dell'anno successivo. ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo CP_1 determinato, dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e ai conseguenti decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, rispettivamente del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, somma concessa con l'intento di agevolare il destinatario nell'acquisto di beni e di servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, c.d. Carta elettronica del docente.
Sul rilievo dell'illegittima esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio diritto a percepire il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, e conseguentemente la condanna del convenuto alla CP_2 corresponsione del suddetto beneficio relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite.
Con il medesimo ricorso , sulla premessa di essere dipendente Parte_1 del convenuto, iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e di CP_2 avere prestato servizio, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, in istituti della
2024/2025, pari a complessivi euro 1.000,00, oltre interessi legali, previo accertamento del proprio diritto a percepire il beneficio economico in parola.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio. Il si è costituito in giudizio con memoria Controparte_2 tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 7 febbraio 2025, contestando la fondatezza delle domande delle ricorrenti e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. Svolta l'istruttoria documentale all'udienza del 17 febbraio 2025, deve farsi luogo ad accoglimento della domanda attorea per le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di 500,00 euro annui, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali. Il successivo comma 122 del citato art. 1 ha demandato a un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al precedente comma 121.
Successivamente l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma era suscettibile di essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e prova, e tale circostanza è stata ribadita con il successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016. Nell'originaria previsione legislativa, dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche qualora non venissero poi confermati in ruolo: tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il docente fosse stato assunto in corso d'anno. Nel caso in esame, le ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con rispettivi contratti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo state sottoposte agli stessi obblighi formativi, non hanno tuttavia percepito il beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del
29 novembre 2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Europea n°70 del 1999, alla luce del diverso trattamento che si determina tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in oggetto.
D'altro canto, la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto dell'Unione europea è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
2 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_2 CP_2 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Sulle questioni controverse sottese al presente contenzioso è poi intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022 di annullamento dei sopra menzionati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentenza che ha fornito un'interpretazione della complessiva normativa di fonte legislativa e negoziale che si pone in piena armonia con le fonti e con le pronunce sopra citate e che consente il riconoscimento del beneficio anche ai lavoratori a termine. Più di recente è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione, n. 29961/2023, che ha confermato la fondatezza e l'estensione del diritto azionato dalle ricorrenti. Questo giudice intende uniformarsi al principio affermato da detta sentenza, in ragione della funzione di uniforme interpretazione della legge svolta dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono, quindi, fondate nel merito le domande giudiziali proposte dalle ricorrenti relativamente al beneficio controverso, che non ha natura retributiva e non si risolve in una attribuzione economica, bensì in una modalità di concorso alla formazione dei docenti.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate, con distrazione in favore delle procuratici dichiaratesi antistatarie, in euro 1.200,00 per compensi professionali di avvocato, sulla base della tabella allegata al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, assumendo come base di calcolo i valori minimi, tenuto conto della natura seriale della controversia. Il rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa, seguono parimenti la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che ha diritto a usufruire della Carta Docenti per l'aggiornamento e la CP_1 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura di Euro 500,00 per ciascun anno.
Dichiara altresì che ha diritto a usufruire della Carta Docenti Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno.
Condanna il al riconoscimento e alla erogazione Controparte_2 in favore delle ricorrenti, tramite Carta Docente, del beneficio predetto in favore di ciascuna ricorrente riferito agli anni scolastici rispettivamente sopra indicati, oltre accessori come per legge.
3 Condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_2
a favore delle ricorrenti, liquidate in euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, spese da distrarsi. Letto l'art. 429, 1° comma c.p.c., riserva nel termine di giorni 60 il deposito della motivazione.
Bologna 17/02/2025.
Il Giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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