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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Martino
Casavola,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6477/2022
del R.G., avente ad oggetto “mandato”,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1
Notaristefano, per procura in atti.
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Controparte_1
D'Addario, per procura in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la domanda formulata nell'atto di citazione Parte_1
ha dedotto: a) di essere figlia ed erede legittima,
[...]
unitamente alla sorella ed alla madre CP_2 [...]
, di nato a [...] CP_1 Persona_1
Inferiore (PZ) il 01.03.1932 e deceduto in Taranto il
07.12.2012; b) che il de cuius era titolare presso le
[...]
filiale di Taranto n. 11, in via esclusiva, CP_3
del deposito a risparmio n. 32746037 e, in cointestazione con la moglie, dei depositi a risparmio n.ri 13530838 e
38890425, nonché presso la banca Monte dei Paschi di Siena,
filiale di Taranto, in cointestazione con la moglie, del conto corrente n. 1255.41, conto sul quale confluiva unicamente la sua pensione, essendo la priva di redditi CP_1
propri; c) che tali cointestazioni dovevano considerarsi fittizie, in quanto la valuta che alimentava i conti era riconducibile al solo de cuius; d) che da un esame degli estratti dei conti era emerso che su di essi, nell'ultimo periodo di vita dell' , a causa delle sue condizioni Pt_1
di salute, aveva operato la sola cointestataria, effettuando con cadenza frequente, pur non avendone titolo, prelievi di denaro per cifre considerevoli;
d) che, avendo la CP_1
assunto la veste di mandataria del marito defunto,
sussisteva il diritto di tutti i coeredi di chiederle un
2 resoconto del suo operato o, in ogni caso, di esercitare un'azione di ripetizione della valuta prelevata indebitamente;
e) che la convenuta si era altresì appropriata delle somme giacenti sul deposito a risparmio postale n.
32746037, approfittando di una procura conferitagli nel corso delle trattative;
tanto premesso, conveniva in giudizio perché le fosse ordinato di rendere Controparte_1
il conto in virtù del mandato ricevuto dal de cuius con riferimento ai conti cointestati, ovvero, in subordine, per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente sottratte.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
l'attrice puntualizzava la domanda, chiedendo che la convenuta fosse chiamata a rendere conto, in particolare,
delle seguenti operazioni: a) assegno bancario n. 833056938
dell'importo di € 30.000,00 tratto sul c/c n.1255.41 del MPS
in data 13.09.2012 a firma con beneficiaria Controparte_1
sé stessa;
b) assegno bancario n. 851229882 dell'importo di
€ 10.000,00 tratto sul c/c n.1255.41 del MPS in data
08.10.2012 a firma con beneficiaria sé Controparte_1
stessa; c) prelievo in data 09.10.2012 dal libretto postale n.13530838 di € 21.439,96; d) prelievo dal libretto postale n. 38890425 di € 35.000,00 in data 09.10.2012; e) prelievi di contante al bancomat della somma complessiva di € 7.200,00
3 dalla data del 30.10.2012 fino alla data del decesso.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva Controparte_1
alla domanda attrice, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. di ogni richiesta relativa al dedotto presunto mandato nonché di ogni richiesta di accertamento della titolarità di crediti relativi ai conti correnti cointestati anteriore alla data del 09/11/2012, dovendo il decennio ritenersi interrotto solo con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 09/11/2022; eccepiva inoltre la violazione del principio del “ne bis in idem”, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda, atteso che la medesima questione giudiziale era stata risolta con la sentenza n. 328/2022 di questo Tribunale già passata in giudicato.
La convenuta aggiungeva che, qualora l'attrice avesse inteso esercitare l'azione spettante al de cuius per l'accertamento degli indebiti prelievi e per la condanna alla loro restituzione, tale azione doveva ritenersi distinta da quella, diversa, proposta dalla medesima attrice nel precedente giudizio, ribadendo quindi l'eccezione di prescrizione di tutti i diritti antecedenti al 09.11.2012.
La causa, istruita con la sola produzione di documentazione,
all'udienza del 05.03.25 veniva riservata per la decisione,
con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse
4 conclusionali e delle repliche.
Passando alla trattazione del merito, occorre evidenziare che l'attrice e le convenute, ed Controparte_1 CP_2
, sono le uniche eredi legittime di ,
[...] Persona_1
deceduto in Taranto il 07.12.2012.
L'attrice ha convenuto in giudizio la madre, , Controparte_1
al fine di ottenere, quanto meno a partire al 07.12.2002, e cioè per il decennio anteriore al decesso del padre, il rendiconto relativo a tutta la movimentazione dei conti cointestati tra lei ed il padre medesimo, ovvero, in subordine, la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della quota ereditaria spettante ed essa istante relativamente alle somme indebitamente prelevate.
Ciò premesso, è necessario osservare, quanto alla richiesta di rendiconto formulata dall'attrice ai sensi degli artt.
1713 c.c. e 263 c.p.c., che il procedimento di rendiconto
è fondato sul presupposto dell'esistenza di un obbligo
(legale o negoziale) di una delle parti di rendere il conto all'altra della propria attività, in ragione della rilevanza di tale gestione nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria.
Appare pacifico in giurisprudenza che, allorquando vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendere il conto, l'ordine del
5 giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (cfr.
Cass. n. 4765/2007 e n. 26222/2022).
L'attrice individua il presupposto del dovere della convenuta di rendere il conto nella mera cointestazione dei conti, a suo dire alimentati dalle sole sostanze del de
cuius, circostanza che sarebbe idonea a comprovare l'esistenza, negata invece dalla convenuta, di un vero e proprio mandato conferito dal marito e, quindi, di una sua ingerenza continuativa nella sfera economico finanziaria di quest'ultimo.
Ritiene il Tribunale che non sussistano nella fattispecie i presupposti per ritenere provata l'esistenza di tale mandato gestorio con il conseguente diritto al rendiconto da parte dell'attrice, atteso che la movimentazione disgiunta dei conti oggetto di lite, da sempre cointestati tra i coniugi, doveva invece ritenersi, nei fatti, finalizzata solo a favorire una più agevole gestione quotidiana delle risorse e delle esigenze della famiglia.
Il fatto che la cointestazione dei conti risalisse ad epoca lontana e non già all'ultimo periodo di vita del de cuius,
conferma poi che la facoltà di operare su di essi da parte della non fosse in alcun modo collegata ad una CP_1
6 specifica delega conferita dal marito affinché ella operasse sulla base di sue precise disposizioni, ma costituisse invece, molto più semplicemente, una mera modalità di gestione condivisa del danaro di famiglia.
Né dall'esame delle allegazioni difensive delle parti è
emersa la prova della esistenza di inabilità e/o incapacità
del de cuius di tale entità che potessero rendere giustificabile una delega gestoria dei propri interessi alla moglie.
Nella sostanza, la sola cointestazione dei conti, a prescindere dalla provenienza delle somme che lo alimentavano, appare del tutto insufficiente nella fattispecie, in assenza di prova in ordine al conferimento di deleghe ulteriori e più ampie ovvero alla sussistenza di diversi elementi indiziari, a far insorgere in capo alla convenuta un obbligo di rendicontazione tipico di una vera e propria attività gestoria per conto altrui, significativa e continuativa, rimasta del tutto indimostrata e del tutto estranea alla reale intenzione delle parti.
E comunque, quand'anche si volesse ipotizzare l'esistenza di tale mandato, i rapporti di fatto intercorsi tra i coniugi nei lunghi anni di cointestazione dei conti, lasciano ragionevolmente presumere che il mandante avesse preventivamente dispensato la mandataria, ai sensi dell'art. 7 1713, secondo comma, c.c., dall'obbligo del rendiconto,
circostanza avvalorata inoltre dal fatto che neppure l'attrice ha fatto alcun riferimento negli atti di causa a pregressi conti di gestione presentati dalla CP_1
all' nel corso del loro lunghissimo matrimonio. Pt_1
L'attrice ha inoltre chiesto in via subordinata la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente sottratte dai conti cointestati, reclamando crediti ereditari da ripartirsi tra gli eredi secondo le regole della successione legittima e riferendosi, in particolare, ai prelievi indebiti specificati nella memoria ex art. 183,
sesto comma, n. 1 c.p.c. e collegati alle seguenti operazioni: a) assegno bancario n. 833056938 dell'importo di
€ 30.000,00 tratto sul c/c n.1255.41 del MPS in data
13.09.2012 a firma con beneficiaria sé Controparte_1
stessa; b) assegno bancario n. 851229882 dell'importo di €
10.000,00 tratto sul c/c n.1255.41 del MPS in data 08.10.2012
a firma con beneficiaria sé stessa;
c) Controparte_1
prelievo in data 09.10.2012 dal libretto postale n.13530838
di € 21.439,96; d) prelievo dal libretto postale n. 38890425
di € 35.000,00 in data 09.10.2012; e) prelievi di contante al bancomat della somma complessiva di € 7.200,00 dalla data del 30.10.2012 fino alla data del decesso.
Risalendo la notifica dell'atto di citazione al 09.11.2022,
8 deve pertanto ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla parte convenuta con riferimento alle operazioni indicate dalla lettera a) alla lettera d).
E' necessario a tal proposito evidenziare, in assenza di prova in ordine al compimento di ulteriori atti di costituzione in mora da parte del creditore ex art. 2943,
quarto comma, c.c., che con riferimento alla domanda azionata nel presente giudizio, avente ad oggetto il pagamento dei crediti ereditari insorti in capo alla attrice quale erede di a seguito degli indebiti Persona_1
prelievi effettuati dalla convenuta dai conti cointestati,
non può assumere valore di atto interruttivo della prescrizione la diversa domanda contenuta nell'atto di citazione notificato alla dalla Abrigata nell'ambito CP_1
del precedente giudizio iscritto al n. 4490/2018 R.G..
Ed infatti, con tale atto di citazione l'attrice non ha affatto chiesto il pagamento dei suddetti debiti ereditari,
ma ha invece testualmente chiesto: “previa ricostruzione
della reale consistenza dell'asse ereditario di _1
, accertarsi e dichiararsi che i prelievi di somme
[...]
effettuati dalla cointestataria nel periodo Controparte_1
immediatamente antecedente il decesso del coniuge dal
13.09.2012 al 07.12.2012 (data del decesso), in relazione ai
seguenti rapporti bancari e postali: …omissis…… sono
9 lesivi della quota di riserva spettante ex lege ad Parte_1
, in quanto artatamente volti ad evitare che le
[...]
relative somme entrassero in successione, in considerazione
delle gravi condizioni di salute di Persona_1
all'epoca dei fatti”, e, per l'effetto, “dichiararsi
l'inefficacia relativa di tutte le operazioni bancarie nei
confronti di nei limiti in cui le stesse Parte_1
ledono la quota di riserva della medesima;
disporsi la
restituzione delle somme a reintegra della quota ereditaria
spettante ad quale legittimaria di Parte_1
e condannarsi a Persona_1 Controparte_1
corrispondere a favore dell'attrice la capital somma,
determinanda, necessaria alla predetta reintegrazione, oltre
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
Nella sostanza, tra la domanda volta ad ottenere il pagamento dei crediti derivanti dalle indebite operazioni compiute dalla cointestataria dei conti e la domanda volta ad ottenerne la dichiarazione della inefficacia relativa nei limiti in cui le stesse ledano la quota di riserva, sussiste una chiarissima differenza sostanziale di petitum e di causa
petendi che impedisce nei fatti di attribuire alla domanda giudiziale formulata nell'ambito del giudizio n. 4490/2018
RG efficacia di valido atto interruttivo della prescrizione relativamente alla diversa pretesa azionata nell'ambito del
10 presente giudizio.
Appare utile a tal proposito riportare quel consolidato orientamento del Supremo Collegio che, in una fattispecie similare, ha evidenziato il difetto del requisito della pertinenza del precedente atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al “petitum” e alla “causa
petendi”) nel caso in cui le due distinte azioni si pongono,
come accaduto nel caso in esame, “in una relazione di
reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni
di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma
derivano da diritti cosiddetti eterodeterminati, per la
identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai
relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente
divergenti sul piano genetico e funzionale” (Cass.
11938/2024).
Rilevata quindi la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento alle operazioni bancarie effettuate dalla in data Pt_2
anteriore al 09.11.12, occorre quindi occuparsi esclusivamente dei prelievi in contanti da quest'ultima effettuati presso la Controparte_4
filiale di Taranto, dal 23.11.12 al 06.12.12 per complessivi euro 4.200,00.
Ritiene a tal proposito questo giudice che l'entità
11 complessiva degli importi prelevati non appaia di rilevanza tale da far presumere che la loro destinazione fosse estranea alle particolari necessità del nucleo familiare di quel momento, potendo anzi ragionevolmente ipotizzarsi che negli ultimi giorni di vita dell' deceduto il successivo Pt_1
07.12.12, fossero state cospicue le spese collegate alla sue disperate condizioni di salute ed alla assistenza fisica e medica di cui presumibilmente necessitava.
E comunque, non vi sono agli atti indizi di alcun genere utili a provare che tali somme siano state indebitamente sottratte dalla per sue esigenze personali estranee al CP_1
menage della famiglia.
Quanto infine al deposito a risparmio n. 32746037 intestato al solo de cuius, non vi è agli prova che il modesto importo ivi depositato, pari ad euro 1.841,19, sia mai stato prelevato, ragion per cui gli eredi appaiono tuttora in tempo per potersene dividere il ricavato secondo le regole della successione legittima, circostanza sufficiente ad escludere ogni tipo di danno in capo all'attrice.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Pt_1
12 nei confronti ed , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
la spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi;
oltre RSG, IVA CAP.
Taranto 23.7.25 Il Giudice
Il Presidente estensore dott. Martino Casavola
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Martino
Casavola,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6477/2022
del R.G., avente ad oggetto “mandato”,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Parte_1
Notaristefano, per procura in atti.
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Controparte_1
D'Addario, per procura in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la domanda formulata nell'atto di citazione Parte_1
ha dedotto: a) di essere figlia ed erede legittima,
[...]
unitamente alla sorella ed alla madre CP_2 [...]
, di nato a [...] CP_1 Persona_1
Inferiore (PZ) il 01.03.1932 e deceduto in Taranto il
07.12.2012; b) che il de cuius era titolare presso le
[...]
filiale di Taranto n. 11, in via esclusiva, CP_3
del deposito a risparmio n. 32746037 e, in cointestazione con la moglie, dei depositi a risparmio n.ri 13530838 e
38890425, nonché presso la banca Monte dei Paschi di Siena,
filiale di Taranto, in cointestazione con la moglie, del conto corrente n. 1255.41, conto sul quale confluiva unicamente la sua pensione, essendo la priva di redditi CP_1
propri; c) che tali cointestazioni dovevano considerarsi fittizie, in quanto la valuta che alimentava i conti era riconducibile al solo de cuius; d) che da un esame degli estratti dei conti era emerso che su di essi, nell'ultimo periodo di vita dell' , a causa delle sue condizioni Pt_1
di salute, aveva operato la sola cointestataria, effettuando con cadenza frequente, pur non avendone titolo, prelievi di denaro per cifre considerevoli;
d) che, avendo la CP_1
assunto la veste di mandataria del marito defunto,
sussisteva il diritto di tutti i coeredi di chiederle un
2 resoconto del suo operato o, in ogni caso, di esercitare un'azione di ripetizione della valuta prelevata indebitamente;
e) che la convenuta si era altresì appropriata delle somme giacenti sul deposito a risparmio postale n.
32746037, approfittando di una procura conferitagli nel corso delle trattative;
tanto premesso, conveniva in giudizio perché le fosse ordinato di rendere Controparte_1
il conto in virtù del mandato ricevuto dal de cuius con riferimento ai conti cointestati, ovvero, in subordine, per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente sottratte.
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
l'attrice puntualizzava la domanda, chiedendo che la convenuta fosse chiamata a rendere conto, in particolare,
delle seguenti operazioni: a) assegno bancario n. 833056938
dell'importo di € 30.000,00 tratto sul c/c n.1255.41 del MPS
in data 13.09.2012 a firma con beneficiaria Controparte_1
sé stessa;
b) assegno bancario n. 851229882 dell'importo di
€ 10.000,00 tratto sul c/c n.1255.41 del MPS in data
08.10.2012 a firma con beneficiaria sé Controparte_1
stessa; c) prelievo in data 09.10.2012 dal libretto postale n.13530838 di € 21.439,96; d) prelievo dal libretto postale n. 38890425 di € 35.000,00 in data 09.10.2012; e) prelievi di contante al bancomat della somma complessiva di € 7.200,00
3 dalla data del 30.10.2012 fino alla data del decesso.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva Controparte_1
alla domanda attrice, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. di ogni richiesta relativa al dedotto presunto mandato nonché di ogni richiesta di accertamento della titolarità di crediti relativi ai conti correnti cointestati anteriore alla data del 09/11/2012, dovendo il decennio ritenersi interrotto solo con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 09/11/2022; eccepiva inoltre la violazione del principio del “ne bis in idem”, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda, atteso che la medesima questione giudiziale era stata risolta con la sentenza n. 328/2022 di questo Tribunale già passata in giudicato.
La convenuta aggiungeva che, qualora l'attrice avesse inteso esercitare l'azione spettante al de cuius per l'accertamento degli indebiti prelievi e per la condanna alla loro restituzione, tale azione doveva ritenersi distinta da quella, diversa, proposta dalla medesima attrice nel precedente giudizio, ribadendo quindi l'eccezione di prescrizione di tutti i diritti antecedenti al 09.11.2012.
La causa, istruita con la sola produzione di documentazione,
all'udienza del 05.03.25 veniva riservata per la decisione,
con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse
4 conclusionali e delle repliche.
Passando alla trattazione del merito, occorre evidenziare che l'attrice e le convenute, ed Controparte_1 CP_2
, sono le uniche eredi legittime di ,
[...] Persona_1
deceduto in Taranto il 07.12.2012.
L'attrice ha convenuto in giudizio la madre, , Controparte_1
al fine di ottenere, quanto meno a partire al 07.12.2002, e cioè per il decennio anteriore al decesso del padre, il rendiconto relativo a tutta la movimentazione dei conti cointestati tra lei ed il padre medesimo, ovvero, in subordine, la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della quota ereditaria spettante ed essa istante relativamente alle somme indebitamente prelevate.
Ciò premesso, è necessario osservare, quanto alla richiesta di rendiconto formulata dall'attrice ai sensi degli artt.
1713 c.c. e 263 c.p.c., che il procedimento di rendiconto
è fondato sul presupposto dell'esistenza di un obbligo
(legale o negoziale) di una delle parti di rendere il conto all'altra della propria attività, in ragione della rilevanza di tale gestione nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria.
Appare pacifico in giurisprudenza che, allorquando vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere l'obbligo di rendere il conto, l'ordine del
5 giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (cfr.
Cass. n. 4765/2007 e n. 26222/2022).
L'attrice individua il presupposto del dovere della convenuta di rendere il conto nella mera cointestazione dei conti, a suo dire alimentati dalle sole sostanze del de
cuius, circostanza che sarebbe idonea a comprovare l'esistenza, negata invece dalla convenuta, di un vero e proprio mandato conferito dal marito e, quindi, di una sua ingerenza continuativa nella sfera economico finanziaria di quest'ultimo.
Ritiene il Tribunale che non sussistano nella fattispecie i presupposti per ritenere provata l'esistenza di tale mandato gestorio con il conseguente diritto al rendiconto da parte dell'attrice, atteso che la movimentazione disgiunta dei conti oggetto di lite, da sempre cointestati tra i coniugi, doveva invece ritenersi, nei fatti, finalizzata solo a favorire una più agevole gestione quotidiana delle risorse e delle esigenze della famiglia.
Il fatto che la cointestazione dei conti risalisse ad epoca lontana e non già all'ultimo periodo di vita del de cuius,
conferma poi che la facoltà di operare su di essi da parte della non fosse in alcun modo collegata ad una CP_1
6 specifica delega conferita dal marito affinché ella operasse sulla base di sue precise disposizioni, ma costituisse invece, molto più semplicemente, una mera modalità di gestione condivisa del danaro di famiglia.
Né dall'esame delle allegazioni difensive delle parti è
emersa la prova della esistenza di inabilità e/o incapacità
del de cuius di tale entità che potessero rendere giustificabile una delega gestoria dei propri interessi alla moglie.
Nella sostanza, la sola cointestazione dei conti, a prescindere dalla provenienza delle somme che lo alimentavano, appare del tutto insufficiente nella fattispecie, in assenza di prova in ordine al conferimento di deleghe ulteriori e più ampie ovvero alla sussistenza di diversi elementi indiziari, a far insorgere in capo alla convenuta un obbligo di rendicontazione tipico di una vera e propria attività gestoria per conto altrui, significativa e continuativa, rimasta del tutto indimostrata e del tutto estranea alla reale intenzione delle parti.
E comunque, quand'anche si volesse ipotizzare l'esistenza di tale mandato, i rapporti di fatto intercorsi tra i coniugi nei lunghi anni di cointestazione dei conti, lasciano ragionevolmente presumere che il mandante avesse preventivamente dispensato la mandataria, ai sensi dell'art. 7 1713, secondo comma, c.c., dall'obbligo del rendiconto,
circostanza avvalorata inoltre dal fatto che neppure l'attrice ha fatto alcun riferimento negli atti di causa a pregressi conti di gestione presentati dalla CP_1
all' nel corso del loro lunghissimo matrimonio. Pt_1
L'attrice ha inoltre chiesto in via subordinata la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente sottratte dai conti cointestati, reclamando crediti ereditari da ripartirsi tra gli eredi secondo le regole della successione legittima e riferendosi, in particolare, ai prelievi indebiti specificati nella memoria ex art. 183,
sesto comma, n. 1 c.p.c. e collegati alle seguenti operazioni: a) assegno bancario n. 833056938 dell'importo di
€ 30.000,00 tratto sul c/c n.1255.41 del MPS in data
13.09.2012 a firma con beneficiaria sé Controparte_1
stessa; b) assegno bancario n. 851229882 dell'importo di €
10.000,00 tratto sul c/c n.1255.41 del MPS in data 08.10.2012
a firma con beneficiaria sé stessa;
c) Controparte_1
prelievo in data 09.10.2012 dal libretto postale n.13530838
di € 21.439,96; d) prelievo dal libretto postale n. 38890425
di € 35.000,00 in data 09.10.2012; e) prelievi di contante al bancomat della somma complessiva di € 7.200,00 dalla data del 30.10.2012 fino alla data del decesso.
Risalendo la notifica dell'atto di citazione al 09.11.2022,
8 deve pertanto ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla parte convenuta con riferimento alle operazioni indicate dalla lettera a) alla lettera d).
E' necessario a tal proposito evidenziare, in assenza di prova in ordine al compimento di ulteriori atti di costituzione in mora da parte del creditore ex art. 2943,
quarto comma, c.c., che con riferimento alla domanda azionata nel presente giudizio, avente ad oggetto il pagamento dei crediti ereditari insorti in capo alla attrice quale erede di a seguito degli indebiti Persona_1
prelievi effettuati dalla convenuta dai conti cointestati,
non può assumere valore di atto interruttivo della prescrizione la diversa domanda contenuta nell'atto di citazione notificato alla dalla Abrigata nell'ambito CP_1
del precedente giudizio iscritto al n. 4490/2018 R.G..
Ed infatti, con tale atto di citazione l'attrice non ha affatto chiesto il pagamento dei suddetti debiti ereditari,
ma ha invece testualmente chiesto: “previa ricostruzione
della reale consistenza dell'asse ereditario di _1
, accertarsi e dichiararsi che i prelievi di somme
[...]
effettuati dalla cointestataria nel periodo Controparte_1
immediatamente antecedente il decesso del coniuge dal
13.09.2012 al 07.12.2012 (data del decesso), in relazione ai
seguenti rapporti bancari e postali: …omissis…… sono
9 lesivi della quota di riserva spettante ex lege ad Parte_1
, in quanto artatamente volti ad evitare che le
[...]
relative somme entrassero in successione, in considerazione
delle gravi condizioni di salute di Persona_1
all'epoca dei fatti”, e, per l'effetto, “dichiararsi
l'inefficacia relativa di tutte le operazioni bancarie nei
confronti di nei limiti in cui le stesse Parte_1
ledono la quota di riserva della medesima;
disporsi la
restituzione delle somme a reintegra della quota ereditaria
spettante ad quale legittimaria di Parte_1
e condannarsi a Persona_1 Controparte_1
corrispondere a favore dell'attrice la capital somma,
determinanda, necessaria alla predetta reintegrazione, oltre
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo”.
Nella sostanza, tra la domanda volta ad ottenere il pagamento dei crediti derivanti dalle indebite operazioni compiute dalla cointestataria dei conti e la domanda volta ad ottenerne la dichiarazione della inefficacia relativa nei limiti in cui le stesse ledano la quota di riserva, sussiste una chiarissima differenza sostanziale di petitum e di causa
petendi che impedisce nei fatti di attribuire alla domanda giudiziale formulata nell'ambito del giudizio n. 4490/2018
RG efficacia di valido atto interruttivo della prescrizione relativamente alla diversa pretesa azionata nell'ambito del
10 presente giudizio.
Appare utile a tal proposito riportare quel consolidato orientamento del Supremo Collegio che, in una fattispecie similare, ha evidenziato il difetto del requisito della pertinenza del precedente atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al “petitum” e alla “causa
petendi”) nel caso in cui le due distinte azioni si pongono,
come accaduto nel caso in esame, “in una relazione di
reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni
di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma
derivano da diritti cosiddetti eterodeterminati, per la
identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai
relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente
divergenti sul piano genetico e funzionale” (Cass.
11938/2024).
Rilevata quindi la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento alle operazioni bancarie effettuate dalla in data Pt_2
anteriore al 09.11.12, occorre quindi occuparsi esclusivamente dei prelievi in contanti da quest'ultima effettuati presso la Controparte_4
filiale di Taranto, dal 23.11.12 al 06.12.12 per complessivi euro 4.200,00.
Ritiene a tal proposito questo giudice che l'entità
11 complessiva degli importi prelevati non appaia di rilevanza tale da far presumere che la loro destinazione fosse estranea alle particolari necessità del nucleo familiare di quel momento, potendo anzi ragionevolmente ipotizzarsi che negli ultimi giorni di vita dell' deceduto il successivo Pt_1
07.12.12, fossero state cospicue le spese collegate alla sue disperate condizioni di salute ed alla assistenza fisica e medica di cui presumibilmente necessitava.
E comunque, non vi sono agli atti indizi di alcun genere utili a provare che tali somme siano state indebitamente sottratte dalla per sue esigenze personali estranee al CP_1
menage della famiglia.
Quanto infine al deposito a risparmio n. 32746037 intestato al solo de cuius, non vi è agli prova che il modesto importo ivi depositato, pari ad euro 1.841,19, sia mai stato prelevato, ragion per cui gli eredi appaiono tuttora in tempo per potersene dividere il ricavato secondo le regole della successione legittima, circostanza sufficiente ad escludere ogni tipo di danno in capo all'attrice.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Pt_1
12 nei confronti ed , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
la spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi;
oltre RSG, IVA CAP.
Taranto 23.7.25 Il Giudice
Il Presidente estensore dott. Martino Casavola
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