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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8147 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7851/2024, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.2.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ) e Parte_2 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Parte_3 C.F._2
Milano via Buonarroti 39 presso l'avv. Vittorio Buonaguidi, che li rappresenta e difende per procure in calce alla citazione,
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano Largo Augusto n. 7 presso l'avv. Andrea De Lucia, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, pagina 1 di 12 OPPOSTO
E CONTRO
(C.F. ), tramite in persona di un Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano Largo Augusto n. 7 presso l'avv. Andrea De Lucia, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di intervento,
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 28.10.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. precisando le conclusioni come da verbale e in particolare:
gli opponenti hanno così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 239/2024 concesso in favore di in quanto sussiste un grave motivo consistente nell'incertezza Controparte_1 dell'esistenza e/o dell'ammontare del credito comunque contestato dagli attori.
IN VIA PRINCIPALE
revocare il decreto ingiuntivo n. 239/2024 in quanto è infondata ed illegittima la pretesa creditoria di e per non avere quest'ultima assolto l'onere della prova del credito. CP_1
- accertare e dichiarare l'inefficacia della fideiussione prestata dagli attori a , e/o CP_1 comunque dichiarare liberata i signori da ogni obbligazione, per tutte le motivazioni meglio Pt_1 esposte in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE
accertare e dichiarare la nullità dell'art. 2 del contratto di finanziamento n. 5952524 e, per
l'effetto, condannare la banca a restituire agli attori l'importo corrispondente alla differenza tra gli interessi corrisposti in regime di operatività del tasso floor e gli interessi calcolati secondo il parametro di indicizzazione illustrato in contratto senza applicazione del tasso minimo.
pagina 2 di 12 IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui la clausola di pattuizione del tasso floor non sia considerata alla stregua di un derivato incorporato, accertare che la misura è difforme da quella effettivamente praticata nei confronti degli attori e condannare la banca, ai sensi dell'art. 117, co. 7, TUB, a restituire agli attori l'importo complessivo pari a € 29.585,15, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti dagli attori e quelli dovuti in applicazione dell'art. 117, co. 7, TUB, pari a € 27.924,01.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande svolte in via principale ed in via subordinata, accertare la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalla legge e, nello specifico, per non avere indicato nell' il valore della Pt_4 commissione generata dalla clausola Floor in favore della banca. Per l'effetto, condannare la banca al risarcimento del danno da inadempimento da quantificarsi nella differenza tra gli interessi corrisposti in regime di operatività del tasso Floor e gli interessi calcolati secondo il parametro di indicizzazione illustrato in contratto senza applicazione del tasso minimo o nella maggiore o minor misura che codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede disporsi CTU tecnico-contabile, ammettendo CTP, sui seguenti quesiti:
“accerti/calcoli il CTU:
1) se nel contratto di mutuo, nel quale è stata introdotte l'opzione floor siano stati rispettati i dettami della trasparenza contrattuale, il regolamento Consob 11522/98 e se la parte sia stata informata dei rischi connessi con l'opzione inserita;
2) il TAEG/ISC al momento della pattuizione contrattuale includendovi tutti gli oneri gravanti sul credito secondo i dettami dell'art. 644 cp in caso di anticipata estinzione del rapporto alla data del
31.07.2011, lo confronti con il Tasso Soglia di periodo riferito alla categoria di operazione di appartenenza e, nel caso di superamento del Tasso Soglia da parte del TAEG/ISC calcolato applichi il
CTU i dettami dell'art. 1815 cc.;
3) il TAEG/ISC al momento della pattuizione contrattuale includendovi tutti gli oneri gravanti sul credito secondo i dettami dell'art. 644 cp in caso di evoluzione fisiologica del rapporto e verifichi se il predetto valore sia superiore all'ISC/TAEG indicato nel contratto e, in caso di
differenza applichi il CTU i dettami dell'art. 117 TUB 7° comma, ovvero il tasso minimo dei
BOT a 12 mesi precedenti l'operazione;
4) il TAEG/ISC al momento della pattuizione contrattuale includendovi tutti gli oneri gravanti sul credito secondo i dettami dell'art. 644 cp in caso di patologica del rapporto considerando il ritardo pagina 3 di 12 di pagamento i 90 giorni per ogni rata e verifichi se il predetto valore sia superiore all'ISC/TAEG indicato nel contratto e, in caso di differenza applichi il CTU i dettami dell'art. 117 TUB 7° comma ovvero il tasso minimo dei BOT a 12 mesi emessi nei 12 mesi precedenti l'operazione;
5) se l'Istituto mutuante abbia compreso nel calcolo del TAEG/ISC contrattuale il costo della garanzia della Cooperativa di garanzia imposta al cliente.
- Si riserva di nominare proprio CTP alla nomina del CTU.
- Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione istruttoria.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
l'opposto ha così concluso:
“voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico, nel merito e in via principale: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla
[...]
nonché dai Sig.ri ed , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando comunque, Controparte_1 se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, i nominati Parte_1
nonché dai Sig.ri ed , al pagamento
[...] Parte_2 Parte_3
a favore del , e quindi della sua cessionaria intervenuta nel presente CP_1 Controparte_2 giudizio, dell'importo ingiunto di €. 90.853,82, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura contrattualmente pattuita pari a 4,9 punti in più della media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, del tasso giornaliero “Euribor 3 mesi tasso 360”, riferito al mese precedente al periodo di applicazione, da calcolarsi sulla quota capitale di € 87.510,07 dal 10.11.2023 al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.”
la terza intervenuta ha così concluso:
“voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico, nel merito e in via principale: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla
[...]
nonché dai Sig.ri ed , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando comunque, Controparte_1 se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, i nominati di Parte_1
pagina 4 di 12 nonché dai Sig.ri ed , al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
a favore del , e quindi della sua cessionaria intervenuta nel presente CP_1 Controparte_2 giudizio, dell'importo ingiunto di €. 90.853,82, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura contrattualmente pattuita pari a 4,9 punti in più della media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, del tasso giornaliero “Euribor 3 mesi tasso 360”, riferito al mese precedente al periodo di applicazione, da calcolarsi sulla quota capitale di € 87.510,07 dal 10.11.2023 al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2024 la società Parte_1
e -questi ultimi
[...] Parte_2 Parte_3
quali fideiussori- hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 239/2024 emesso in data 5.1.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro
90.853,82, oltre interessi e spese, in favore del in forza del contratto Controparte_1
di finanziamento chirografario n. 5952524.
A tal fine gli opponenti deducono:
-la nullità, per vessatorietà, della clausola floor contenuta nel contratto di finanziamento;
-la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B. stante l'indeterminatezza del piano di ammortamento e la violazione della normativa sulla trasparenza dovuta in particolare alla mancata indicazione -da parte della banca- del regime finanziario, del fattore di capitalizzazione che esprime la rata periodale e delle modalità di calcolo della rata e degli interessi;
-la nullità della fideiussione per conformità al modello anticoncorrenziale ABI del 2003.
Chiedono, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 239/2024 e di dichiarare l'inefficacia della fideiussione rilasciata dai in via riconvenzionale, di Pt_1
dichiarare la nullità dell'art. 2 del contratto di finanziamento n. 5952524 e, per l'effetto,
pagina 5 di 12 condannare la banca a restituire l'importo corrispondente alla differenza tra gli interessi corrisposti in regime di operatività del tasso floor e gli interessi calcolati secondo il parametro di indicizzazione illustrato in contratto senza applicazione del tasso minimo;
in via subordinata, di accertare che la misura dell'ISC/TAEG dichiarata in contratto è difforme da quella effettivamente praticata e di condannare la banca a restituire l'importo complessivo pari ad euro 29.585,15, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli dovuti;
in via ulteriormente subordinata, di accertare la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi di trasparenza e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il il quale contesta quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, deducendo:
-che i fideiussori e non sono Parte_2 Parte_3
consumatori in quanto risultavano e risultano tuttora soci al 50% e amministratori della società risultando evidente il collegamento di natura funzionale tale da Parte_1
escludere che i garanti possano essere qualificati come consumatori;
-la legittimità della clausola “floor” presente nel contratto di mutuo;
-la legittimità del piano di ammortamento alla francese utilizzato nel contratto di mutuo;
-la validità e l'efficacia della fideiussione in quanto la nullità per conformità allo schema
ABI riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche.
Chiede, pertanto, di respingere l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
In data 6.6.2025 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dal n forza del mutuo chirografaria Controparte_1
n. 5952524, la società tramite la mandataria Controparte_2 CP_3
[...]
La terza intervenuta ha fatto proprie le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già avanzate dall'opposta chiedendo di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 12 Orbene, l'opposizione proposta è infondata.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In primo luogo, ritiene il Tribunale che, se è ben vero, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 32225/18 e Cass. n. 16656/20), che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa in tema di tutela del consumatore in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), tuttavia occorra dare rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, causa C-534/15)- all'eventuale qualità di socio con partecipazione non trascurabile dell'impresa garantita o di amministratore rivestita dal fideiussore, qualifiche e collegamenti funzionali che escludono -appunto- l'applicabilità della disciplina prevista per i consumatori;
nella fattispecie in esame risulta che e sono Parte_2 Parte_3
amministratori e soci al 50% della società debitrice (v. doc. n. 5 Parte_1
opposta) e pertanto gli stessi non possono essere ritenuti consumatori.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia infondata l'eccezione di nullità per ipotizzata vessatorietà della clausola floor contenuta nel contratto di finanziamento stipulato dalla società in data 22.2.2017 ed invero l'elenco delle clausole vessatorie Parte_1
contenute nell'art. 1341 comma 2 c.c. deve intendersi come tassativo e la clausola floor, quale clausola che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole indicate dall'art. 1341 c.c.,
pagina 7 di 12 non comportando limitazioni di responsabilità per il predisponente, piuttosto che facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, né comporta a carico dell'aderente decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, non determinando restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introducendo tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'Autorità Giudiziaria (v. in tal senso Trib. Milano n. 3373 del
26.03.2024).
Pertanto, la clausola non è vessatoria e non necessita di specifica approvazione per iscritto.
Ritiene, altresì, il Tribunale che sia infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo (v. doc. n. 3 opposta) ed invero occorre considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti
(si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: “nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. Tale circostanza risulta documentalmente anche nel caso di specie: infatti parte attrice ha prodotto sub doc. 5 i piani di ammortamento delle due quote del mutuo accollate dall'attore, dai quali risulta che la misura degli interessi corrispettivi è esattamente calcolata sul solo debito capitale residuo…”.; la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un pagina 8 di 12 piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana”
(ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la
pagina 9 di 12 somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”.
Di recente, anche le Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” Ed ancora, con riferimento ai mutui a tasso variabile: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n.
7382/25).
pagina 10 di 12 Infine, ritiene il Tribunale che sia, altresì, infondata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ed invero la fideiussione rilasciata in data 17.2.2017 da e da è una Parte_2 Parte_3
fideiussione specifica (v. doc. n. 4 opposta) e, secondo il condivisibile insegnamento del
Supremo Collegio (v. Cass. n. 10689/24 e Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 239/2024 emesso in data 5.1.2024 dal Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti vanno condannati a rimborsare alle controparti le spese come liquidate in dispositivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
da e da e, per l'effetto, Parte_2 Parte_3
-conferma il decreto ingiuntivo n. 239/2024 emesso in data 5.1.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna la società Parte_1 Parte_2
e a rimborsare, in solido, al alla
[...] Parte_3 Controparte_1
pagina 11 di 12 società le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro Controparte_2
8.199,10 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 7851/2024, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.2.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F. ) e Parte_2 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Parte_3 C.F._2
Milano via Buonarroti 39 presso l'avv. Vittorio Buonaguidi, che li rappresenta e difende per procure in calce alla citazione,
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano Largo Augusto n. 7 presso l'avv. Andrea De Lucia, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, pagina 1 di 12 OPPOSTO
E CONTRO
(C.F. ), tramite in persona di un Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano Largo Augusto n. 7 presso l'avv. Andrea De Lucia, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di intervento,
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 28.10.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. precisando le conclusioni come da verbale e in particolare:
gli opponenti hanno così concluso:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 239/2024 concesso in favore di in quanto sussiste un grave motivo consistente nell'incertezza Controparte_1 dell'esistenza e/o dell'ammontare del credito comunque contestato dagli attori.
IN VIA PRINCIPALE
revocare il decreto ingiuntivo n. 239/2024 in quanto è infondata ed illegittima la pretesa creditoria di e per non avere quest'ultima assolto l'onere della prova del credito. CP_1
- accertare e dichiarare l'inefficacia della fideiussione prestata dagli attori a , e/o CP_1 comunque dichiarare liberata i signori da ogni obbligazione, per tutte le motivazioni meglio Pt_1 esposte in narrativa.
IN VIA RICONVENZIONALE
accertare e dichiarare la nullità dell'art. 2 del contratto di finanziamento n. 5952524 e, per
l'effetto, condannare la banca a restituire agli attori l'importo corrispondente alla differenza tra gli interessi corrisposti in regime di operatività del tasso floor e gli interessi calcolati secondo il parametro di indicizzazione illustrato in contratto senza applicazione del tasso minimo.
pagina 2 di 12 IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui la clausola di pattuizione del tasso floor non sia considerata alla stregua di un derivato incorporato, accertare che la misura è difforme da quella effettivamente praticata nei confronti degli attori e condannare la banca, ai sensi dell'art. 117, co. 7, TUB, a restituire agli attori l'importo complessivo pari a € 29.585,15, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti dagli attori e quelli dovuti in applicazione dell'art. 117, co. 7, TUB, pari a € 27.924,01.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande svolte in via principale ed in via subordinata, accertare la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalla legge e, nello specifico, per non avere indicato nell' il valore della Pt_4 commissione generata dalla clausola Floor in favore della banca. Per l'effetto, condannare la banca al risarcimento del danno da inadempimento da quantificarsi nella differenza tra gli interessi corrisposti in regime di operatività del tasso Floor e gli interessi calcolati secondo il parametro di indicizzazione illustrato in contratto senza applicazione del tasso minimo o nella maggiore o minor misura che codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede disporsi CTU tecnico-contabile, ammettendo CTP, sui seguenti quesiti:
“accerti/calcoli il CTU:
1) se nel contratto di mutuo, nel quale è stata introdotte l'opzione floor siano stati rispettati i dettami della trasparenza contrattuale, il regolamento Consob 11522/98 e se la parte sia stata informata dei rischi connessi con l'opzione inserita;
2) il TAEG/ISC al momento della pattuizione contrattuale includendovi tutti gli oneri gravanti sul credito secondo i dettami dell'art. 644 cp in caso di anticipata estinzione del rapporto alla data del
31.07.2011, lo confronti con il Tasso Soglia di periodo riferito alla categoria di operazione di appartenenza e, nel caso di superamento del Tasso Soglia da parte del TAEG/ISC calcolato applichi il
CTU i dettami dell'art. 1815 cc.;
3) il TAEG/ISC al momento della pattuizione contrattuale includendovi tutti gli oneri gravanti sul credito secondo i dettami dell'art. 644 cp in caso di evoluzione fisiologica del rapporto e verifichi se il predetto valore sia superiore all'ISC/TAEG indicato nel contratto e, in caso di
differenza applichi il CTU i dettami dell'art. 117 TUB 7° comma, ovvero il tasso minimo dei
BOT a 12 mesi precedenti l'operazione;
4) il TAEG/ISC al momento della pattuizione contrattuale includendovi tutti gli oneri gravanti sul credito secondo i dettami dell'art. 644 cp in caso di patologica del rapporto considerando il ritardo pagina 3 di 12 di pagamento i 90 giorni per ogni rata e verifichi se il predetto valore sia superiore all'ISC/TAEG indicato nel contratto e, in caso di differenza applichi il CTU i dettami dell'art. 117 TUB 7° comma ovvero il tasso minimo dei BOT a 12 mesi emessi nei 12 mesi precedenti l'operazione;
5) se l'Istituto mutuante abbia compreso nel calcolo del TAEG/ISC contrattuale il costo della garanzia della Cooperativa di garanzia imposta al cliente.
- Si riserva di nominare proprio CTP alla nomina del CTU.
- Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione istruttoria.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
l'opposto ha così concluso:
“voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico, nel merito e in via principale: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla
[...]
nonché dai Sig.ri ed , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando comunque, Controparte_1 se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, i nominati Parte_1
nonché dai Sig.ri ed , al pagamento
[...] Parte_2 Parte_3
a favore del , e quindi della sua cessionaria intervenuta nel presente CP_1 Controparte_2 giudizio, dell'importo ingiunto di €. 90.853,82, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura contrattualmente pattuita pari a 4,9 punti in più della media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, del tasso giornaliero “Euribor 3 mesi tasso 360”, riferito al mese precedente al periodo di applicazione, da calcolarsi sulla quota capitale di € 87.510,07 dal 10.11.2023 al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.”
la terza intervenuta ha così concluso:
“voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico, nel merito e in via principale: respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla
[...]
nonché dai Sig.ri ed , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando comunque, Controparte_1 se del caso in via riconvenzionale, per il titolo di cui al predetto decreto, i nominati di Parte_1
pagina 4 di 12 nonché dai Sig.ri ed , al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
a favore del , e quindi della sua cessionaria intervenuta nel presente CP_1 Controparte_2 giudizio, dell'importo ingiunto di €. 90.853,82, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi di mora da calcolarsi nella misura contrattualmente pattuita pari a 4,9 punti in più della media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, del tasso giornaliero “Euribor 3 mesi tasso 360”, riferito al mese precedente al periodo di applicazione, da calcolarsi sulla quota capitale di € 87.510,07 dal 10.11.2023 al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2024 la società Parte_1
e -questi ultimi
[...] Parte_2 Parte_3
quali fideiussori- hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 239/2024 emesso in data 5.1.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro
90.853,82, oltre interessi e spese, in favore del in forza del contratto Controparte_1
di finanziamento chirografario n. 5952524.
A tal fine gli opponenti deducono:
-la nullità, per vessatorietà, della clausola floor contenuta nel contratto di finanziamento;
-la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B. stante l'indeterminatezza del piano di ammortamento e la violazione della normativa sulla trasparenza dovuta in particolare alla mancata indicazione -da parte della banca- del regime finanziario, del fattore di capitalizzazione che esprime la rata periodale e delle modalità di calcolo della rata e degli interessi;
-la nullità della fideiussione per conformità al modello anticoncorrenziale ABI del 2003.
Chiedono, pertanto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 239/2024 e di dichiarare l'inefficacia della fideiussione rilasciata dai in via riconvenzionale, di Pt_1
dichiarare la nullità dell'art. 2 del contratto di finanziamento n. 5952524 e, per l'effetto,
pagina 5 di 12 condannare la banca a restituire l'importo corrispondente alla differenza tra gli interessi corrisposti in regime di operatività del tasso floor e gli interessi calcolati secondo il parametro di indicizzazione illustrato in contratto senza applicazione del tasso minimo;
in via subordinata, di accertare che la misura dell'ISC/TAEG dichiarata in contratto è difforme da quella effettivamente praticata e di condannare la banca a restituire l'importo complessivo pari ad euro 29.585,15, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli dovuti;
in via ulteriormente subordinata, di accertare la responsabilità contrattuale della banca per violazione degli obblighi di trasparenza e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il il quale contesta quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, deducendo:
-che i fideiussori e non sono Parte_2 Parte_3
consumatori in quanto risultavano e risultano tuttora soci al 50% e amministratori della società risultando evidente il collegamento di natura funzionale tale da Parte_1
escludere che i garanti possano essere qualificati come consumatori;
-la legittimità della clausola “floor” presente nel contratto di mutuo;
-la legittimità del piano di ammortamento alla francese utilizzato nel contratto di mutuo;
-la validità e l'efficacia della fideiussione in quanto la nullità per conformità allo schema
ABI riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche.
Chiede, pertanto, di respingere l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
In data 6.6.2025 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dal n forza del mutuo chirografaria Controparte_1
n. 5952524, la società tramite la mandataria Controparte_2 CP_3
[...]
La terza intervenuta ha fatto proprie le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già avanzate dall'opposta chiedendo di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 12 Orbene, l'opposizione proposta è infondata.
Preliminarmente, va rilevato che in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In primo luogo, ritiene il Tribunale che, se è ben vero, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 32225/18 e Cass. n. 16656/20), che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa in tema di tutela del consumatore in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), tuttavia occorra dare rilievo -alla stregua della giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. X, causa C-534/15)- all'eventuale qualità di socio con partecipazione non trascurabile dell'impresa garantita o di amministratore rivestita dal fideiussore, qualifiche e collegamenti funzionali che escludono -appunto- l'applicabilità della disciplina prevista per i consumatori;
nella fattispecie in esame risulta che e sono Parte_2 Parte_3
amministratori e soci al 50% della società debitrice (v. doc. n. 5 Parte_1
opposta) e pertanto gli stessi non possono essere ritenuti consumatori.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia infondata l'eccezione di nullità per ipotizzata vessatorietà della clausola floor contenuta nel contratto di finanziamento stipulato dalla società in data 22.2.2017 ed invero l'elenco delle clausole vessatorie Parte_1
contenute nell'art. 1341 comma 2 c.c. deve intendersi come tassativo e la clausola floor, quale clausola che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole indicate dall'art. 1341 c.c.,
pagina 7 di 12 non comportando limitazioni di responsabilità per il predisponente, piuttosto che facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, né comporta a carico dell'aderente decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, non determinando restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introducendo tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'Autorità Giudiziaria (v. in tal senso Trib. Milano n. 3373 del
26.03.2024).
Pertanto, la clausola non è vessatoria e non necessita di specifica approvazione per iscritto.
Ritiene, altresì, il Tribunale che sia infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo (v. doc. n. 3 opposta) ed invero occorre considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti
(si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: “nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. Tale circostanza risulta documentalmente anche nel caso di specie: infatti parte attrice ha prodotto sub doc. 5 i piani di ammortamento delle due quote del mutuo accollate dall'attore, dai quali risulta che la misura degli interessi corrispettivi è esattamente calcolata sul solo debito capitale residuo…”.; la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un pagina 8 di 12 piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana”
(ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Anche la Suprema Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass.
n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la
pagina 9 di 12 somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”.
Di recente, anche le Sezioni Unite del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” Ed ancora, con riferimento ai mutui a tasso variabile: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass. n.
7382/25).
pagina 10 di 12 Infine, ritiene il Tribunale che sia, altresì, infondata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ed invero la fideiussione rilasciata in data 17.2.2017 da e da è una Parte_2 Parte_3
fideiussione specifica (v. doc. n. 4 opposta) e, secondo il condivisibile insegnamento del
Supremo Collegio (v. Cass. n. 10689/24 e Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 239/2024 emesso in data 5.1.2024 dal Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti vanno condannati a rimborsare alle controparti le spese come liquidate in dispositivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
da e da e, per l'effetto, Parte_2 Parte_3
-conferma il decreto ingiuntivo n. 239/2024 emesso in data 5.1.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna la società Parte_1 Parte_2
e a rimborsare, in solido, al alla
[...] Parte_3 Controparte_1
pagina 11 di 12 società le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro Controparte_2
8.199,10 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 12 di 12