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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 593/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via Rossini, 6, C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. Domenico RAFFAELE ADDAMO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luca Michele Bellomo giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 21/10/2021 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere lo status di invalidità civile al
100% con il relativo diritto alla pensione di inabilità oltre la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/1992; di essere stato sottoposto a visita medica da parte dalla competente Commissione in data 12/01/2022, la quale accertava un'invalidità del 55% e riconosceva la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, co. 1, L. 104/1992; che pertanto aveva depositato in data 01/07/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott.ssa , concludeva: Persona_1
“Dalla visita medico-legale, dai riferimenti anamnestici, dallo studio della documentazione sanitaria estrapolata dal fascicolo telematico si deduce che il ricorrente signor nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in c/da Zafferana s.n.c. è affetto da:
• Sindrome delle apnee notturne (cod.per analogia 6005 rid. 11%)
• Insufficienza renale 4° stadio in terapia conservativa (cod.6481. rid 81%)
• Enfisema micronodulare in entrambi i parenchimi polmonari (cod.per analogia 6404 rid.35%)
• Cardiopatia ipertensiva (cod 6441 rid.21%)
• Artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale (cod.7008 rid.12%)
• Obesità di grado medio IMC 34 (cod.7105 rid.31%).
Da quanto esposto il CTU riconosce al Ricorrente una percentuale di invalidità del 94%. Per quanto attiene il riconoscimento della legge 104/1992, il
CTU riconosce il ricorrente: portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1.
Decorrenza ottobre 2023”
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura pari al 100% con diritto alla pensione di inabilità
2 civile oltre il riconoscimento dell'art. 3, co. 3, L. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento di spese e compensi da CP_1
distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 23/05/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile ed i benefici della L. 104/92, art. 3, co. 3 (giudizio iscritto al n.
2547/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 94%, oltre al riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1., con decorrenza ottobre 2023. Veniva dunque assegnato termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso e art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede di essere ritenuta invalida nella misura del 100%, con il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, co. 3,
L. 104/1992
La domanda non può trovare accoglimento.
Valga infatti osservare che ai sensi dell'art 445 bis comma VI c.p.c “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della
3 dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato come strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inificiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ciò, invero, è stato anche ribadito dalla giurisprudenza secondo cui in tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché- in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma- è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (vedi Cass n. 12332 del 2015).
Nel caso che occupa, parte ricorrente censura la consulenza tecnica d'ufficio in maniera assolutamente generica ed apodittica, limitandosi a riportare le patologie delle quali è affetto e affermando sic et simpliciter che le stesse sarebbero idonee a giustificare il riconoscimento della pensione di inabilità.
4 Con riguardo alle osservazioni formulate da parte ricorrente, relative alla sottovalutazione delle patologie da cui lo stesso risulta affetto, questo Giudice, in sede di udienza del 19/05/2025, ha invitato il CTU, Dott.ssa , a Persona_1
fornire specifici chiarimenti, con particolare riferimento all'incidenza globale delle patologie indicate, prescindendo dal valore numerico della percentuale di invalidità individuata, sulla capacità lavorativa generica di parte ricorrente. In ottemperanza a quanto richiesto, in data 28/05/2025, il CTU ha depositato relazione integrativa contenente i chiarimenti richiesti e concludendo: “Il CTU seguendo quanto disposto dalle linee guida inerenti la formulazione di CP_1
“attività generica”, intendendo come tale una attività che non è specificatamente definita o non è legata a una mansione o ad un ruolo professionale particolare, dunque senza richiedere delle competenze professionali specifiche per
l'espletamento di tali attività. Le patologie rilevate in sede di visita medico-legale espletata in data 24/10/2023 non incidono sulla capacità lavorativa generica globale del Ricorrente sia come attività di base, sia come attività di supporto.”
Il consulente medico, dunque, ha adeguatamente valutato la portata e l'incidenza funzionale del quadro morboso da cui è affetto parte ricorrente, senza sottostimare alcuna delle patologie ed infermità riscontrate.
Ancora, con riferimento alla percentuale riconosciuta, non si può procedere ad un automatico aumento della stessa al 100% quale presupposto per la prestazione richiesta. Come, infatti, evidenziato dall'orientamento maggioritario in giurisprudenza, è possibile valutare nel caso concreto se il mancato raggiungimento – tramite formula di riduzione – del 100% comporti comunque la sussistenza di una totale invalidità. Quest'ultima valutazione, tuttavia, va sempre effettuata sulla base delle circostanze concrete e quindi presuppone un passaggio argomentativo ulteriore che sia correlato a singole specificità del caso concreto.
Elementi, tuttavia, che come anche affermato dal consulente non appaiono sussistenti nel merito.
Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica
5 prodotta in sede di ATP da parte ricorrente nonché nella presente fase porta al rigetto della domanda senza lo svolgimento di nuove operazioni peritali.
La natura della controversia impone l'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 28/02/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara persona invalida nella misura del 94% con Parte_1
decorrenza da ottobre 2023;
- Dichiara persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, Parte_1
comma 1, con decorrenza ottobre 2023;
- Per effetto, rigetta il ricorso;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica in fase di ATP, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Patti, 6 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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