Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/04/2026, n. 7035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7035 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9429 del 2025, proposto da
E.R.A. – Energia Rinnovabile Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Alessia Marconi e Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo e Giulia Boldi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di Tep EW (Belmonte Pv) S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della “Risposta alla segnalazione S003450521 - Assistenza Clienti GSE” del 28 luglio 2025, con cui il GSE chiudeva la segnalazione S003450521, presentata dalla Società in data 1° luglio 2025, ai fini dell'invio della manifestazione di interesse ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024 recante il “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato” (di seguito, il “Decreto FER X Transitorio” ovvero il “Decreto”);
- del provvedimento di rigetto implicito della manifestazione di interesse trasmessa a mezzo PEC dalla Società in data 1° luglio 2025 per l'Impianto FER identificato con la pratica di connessione T0429477, con potenza nominale pari a 9,4 MW, sito nel Comune di Miranda (IS) e autorizzato con autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 2675 del 28 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, e relativa variante rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 2726 del 19 maggio 2025, formatosi in data 9 luglio 2025 - data di emanazione, da parte del GSE, del “Bando pubblico per la partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all'articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024” (ovvero in data 14 luglio 2025, apertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure competitive per le manifestazioni di interesse ritenute idonee);
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa e per le ragioni indicate in narrativa:
-- le “Regole operative DM FERX_Regole per la partecipazione alle procedure competitive” approvate con Decreto Direttoriale del 20 maggio 2025 e ss.mm.ii nella parte in cui prevedono che “ Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-X, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla “Guida all'utilizzo del Portale FER-X”. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione ”;
-- il “Bando pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all'articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024” nella parte in cui prevede che “ Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative, entro e non oltre il termine di chiusura del periodo di presentazione, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE, denominata Portale FER-X, accessibile, dalla Sezione Servizi dell'Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura ” e che “ Il Portale FER-X consente il caricamento delle manifestazioni di interesse esclusivamente durante il periodo di apertura del periodo di presentazione, come sopra individuato. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità difformi da quanto indicato ”;
-- il Decreto FER X Transitorio, articolo 5, comma 2, nella parte in cui prevede che “ Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., nonché Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA;
Visto l’atto del 29 gennaio 2026, notificato il 30 gennaio 2026, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. VI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di lamentare che illegittimamente non le sarebbe stato di fatto consentito, per ragioni puramente formali (e a lei non imputabili), di presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all’art. 5, comma 1, D.M. 30 dicembre 2024.
La stessa parte ha avanzato altresì istanza cautelare, ma vi ha successivamente rinunciato.
Da ultimo, la medesima parte, con dichiarazione resa dal proprio procuratore, all’uopo munito di procura speciale, e ritualmente notificata al GSE e ai Ministeri in data 30 gennaio 2026, ha inteso rinunciare al proposto gravame.
Al riguardo, si osserva che l’art. 84 cod. proc. amm. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che la rinunzia debba provenire dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare (oppure direttamente dalla parte) e debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza.
Considerato che le predette formalità risultano rispettate, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Tenuto conto di quanto previsto e consentito dall’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio ritiene di compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti, tenuto conto degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale successivamente rinunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CI, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
VI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SS | EL CI |
IL SEGRETARIO