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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3647/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3647/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 titolare della Ditta RA di Controparte_1
, nato a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Natale Marchese (C.F. ), presso il cui C.F._3 studio in Catania, Via Ruggero Settimo n. 71, sono elettivamente domiciliati.
Attori/Opponenti
Contro
già denominata P.I. in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Tilotta (C.F.
), presso il cui studio in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 103, è elettivamente C.F._4 domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.01.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proprio e n.q. di titolare della Parte_2
Ditta RA di UB IN- e , proponevano opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 441/2023 del 18.01.2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n.
17049/2022 R.G., con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 25.744,97 oltre interessi come da domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un saldo a debito del pagina 1 di 6 conto corrente n. 91/6945 acceso dal presso la con contratto n. 2498/2017 e di un Pt_1 CP_3 mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834 di € 25.000 erogato in data 13 novembre 2020.
Gli attori, invero, rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, contestavano l'ingiunzione rappresentando la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti del
[...]
del Ministero Made In Italy e della Controparte_4 Controparte_5
Cassa in quanto il mutuo chirografario concesso al UB era stato Controparte_6 garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/1996 sino all'importo massimo di euro 20.000,00, ritenendo all'uopo che i soggetti indicati fossero litisconsorti necessari per comunanza della causa ex art. 106 c.p.c. nonché al fine di non incorrere in una duplicazione di pagamenti.
Nel merito, eccepivano la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal nel 2017 essendo CP_1 generica e indeterminata e, conseguentemente, contraria ai basilari principi di correttezza e buona fede e che al non fosse stata comunicata la successiva stipula da parte del Ruperto del contratto di CP_1 mutuo garantito dallo Stato né preventivamente l'inadempimento del debitore principale.
Pertanto, così concludevano: “1) preliminarmente, estendere il contraddittorio ai soggetti litisconsorti per comunanza della causa: - Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_2 sede in Roma, Viale America n. 351; - , (C.F. Controparte_7
) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Veneto n. 33; - P.IVA_3 [...]
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 P.IVA_4 con sede in Roma, Via Goito n. 4; 2) Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, poiché, per tutti i motivi esposti in narrativa, la pretesa vantata è infondata in fatto e in diritto. 3) Vittoria di spese.”.
Costituitasi con comparsa del 19.10.2023, la rilevava come nelle more Controparte_2 del giudizio di opposizione notificato il 03.03.2023, con lettera del 22.06.2023 il Fondo di garanzia avesse comunicato di aver liquidato l'importo garantito in complessivi euro 19.974,04 e successivamente pagato all'esponente tale somma, accreditandola in data 12 ottobre 2023 a deconto di quanto dovuto in virtù del mutuo, il cui saldo residuo a debito ammontava, quindi, a € 6.444,09.
Di conseguenza, deduceva che in virtù del pagamento ricevuto il decreto ingiuntivo si sarebbe dovuto revocare sostituendolo con una pronuncia di condanna dei debitori solidali al pagamento in favore dell'esponente del residuo importo da essi ancora dovuto, allegando altresì che non sussistevano i presupposti per l'estensione del contraddittorio.
Contestava, poi, che non avendo gli opponenti formulato doglianze di nessun genere sull'esistenza del credito e sulla sua quantificazione ma unicamente sulla validità della fideiussione, l'unico soggetto legittimato a proporre l'opposizione era il e non anche il , in capo al quale CP_1 Pt_1 non era ravvisabile alcun interesse all'accoglimento delle domande formulate.
Quanto alla fideiussione sottoscritta in data 5.5.2017, esponeva che trattavasi di una fideiussione solidale omnibus con cui il aveva dichiarato di costituirsi fideiussore della ditta CP_1 individuale RA di o dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di euro 32.500,00 “per l 'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite e che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato…”.
pagina 2 di 6 Per tale motivo, essendo la suddetta fideiussione conforme al disposto dell'art. 1938 c.c. e risultando espressamente previsto l'importo massimo garantito, respingeva le avverse censure sul punto.
Osservava, ancora, che l'atto di fideiussione sottoscritto dal prevedeva all'art. 5 l'obbligo CP_1 del suddetto di “tenersi al corrente delle. condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la Banca”; sicché, in considerazione di tale pattuizione negoziale, il non poteva lamentarsi di non essere stato messo al corrente dalla Banca CP_1 dei rapporti da essa via via intrattenuti con il UB o della situazione patrimoniale di detto ultimo, che peraltro la Banca non conosceva.
Infine, segnalava che rientrando la causa in oggetto nel campo di applicazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, doveva essere fissato dal Giudice designato il termine per l'instaurazione della relativa procedura.
Per l'effetto, concludeva chiedendo: “Preliminarmente - rigettare la domanda di chiamata in causa nei confronti del Medio Credito Centrale spa Banca del Mezzogiorno spa, del Controparte_7
Made in Italy e della formulata dagli opponenti per
[...] Controparte_8 asserita comunanza della causa ex art. 106 cpc , non sussistendone i presupposti di legge;
- Dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad agire la opposizione proposta da e Parte_1 conseguentemente rigettare le domande da egli formulate per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito,
- rigettare, per i motivi tutti rassegnati in seno al presente scritto difensivo, le domande tutte proposte dagli opponenti, e , con atto di citazione notificato il 3 marzo 2023; - Parte_1 CP_1
Dire e dichiarare che la ha correttamente e legittimamente agito nel richiedere il decreto CP_2 ingiuntivo n. 441/2023, concesso dal Giudice del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera Marletta in data
18 gennaio 2023, sussistendone i presupposti di legge ed essendo a quella data vero e reale il debito ingiunto di euro 25.744,97, oltre agli interessi come riconosciuti in seno al provvediemtno monitorio;
-
Tenuto conto del pagamento della somma di euro 19.974,04, effettuato in favore della CP_2
in data 15 ottobre 2023 dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito da
[...]
Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale spa, dire e dichiarare che il credito vantato dalla
nei confronti dei signori e in virtù del decreto Controparte_2 Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 441/2023, concesso dal Giudice del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera Marletta in data
18 gennaio 2023, è residuato alla data del 12 ottobre 2023 in complessivi euro 6.828,00 di cui
€.383,91, quale saldo a debito del conto corrente sopra indicato, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2022 al soddisfo ed euro 6.444,09 quale saldo a debito alla data del 1 2 ottobre 2023, del mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834 , comprensivo degli interessi convenzionali a quella data frattanto maturati, oltre agli ulteriori interessi convenzionali dell '8,627%, comprensivi del tasso di mora, maturati e maturatndi su detto importo di euro 6.444 ,09 dal 12 ottobre 2023 al soddisfo;
d) Conseguentemente, tenuto conto del citato parziale pagamento effettuato in corso di causa, revocare il citato decreto ingiuntivo n. 441/2023, concesso dal Giudice del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera
Marletta in data 18 gennaio 2023 e dire e dichiarare che la è creditirice dei Controparte_2 signori e della complessiva somma di euro 6.828,00 da essi dovuta in Parte_1 CP_1 solido, di cui €.383,91, quale saldo a debito del conto corrente sopra indicato, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2022 al soddisfo ed euro 6.444,09 quale saldo a debito alla data del 12 ottobre 2023, del mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834, comprensivo degli interessi convenzionali a quella data frattanto maturati, oltre agli ulteriori interessi convenzionali dell'8,627%, comprensivi del tasso di mora, maturati e maturatndi su detto importo di euro 6.444,09 dal 12 ottobre 2023 al soddisfo;
- Per
pagina 3 di 6 l'effetto condannare i suddetti debitori solidali a pagare sol odalmente in favore dell'odierna concludente l'indicata residua somma di euro 6.828,00 (seimilaottocentoventotto/00), oltre interessi come sopra determinati - Condannare, in ogni caso, gli opponenti alle spese ed ai compensi del giudizio”.
Alla prima udienza, tenutasi il 13.11.2024, la causa veniva quindi rinviata assegnandosi all'opposta termini di giorni 15 per l'avvio della mediazione, poi esperita con esito negativo.
Alla successiva udienza del 10.06.2024, nondimeno, parte opponente dichiarava di rinunciare alla chiamata dei terzi e rappresentava la disponibilità del UB di pagare la somma di € 6.828,00 con compensazione delle spese legali del giudizio.
Rinviata, però, la causa per p.c. al 20.1.2025, in tale data entrambe le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle proprie posizioni, come da relativo verbale, e il giudizio andava a sentenza con i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
***************************
Vanno, innanzitutto, trattate le questioni preliminari afferenti all'asserita carenza di interesse del all'opposizione dedotta dalla convenuta, e alla richiesta di parte opponente di estendere il Pt_1 contraddittorio ai sensi dell'art. 106 c.p.c. al al Controparte_4 Controparte_7
e alla
[...] Controparte_8
Ed invero, avendo il Fondo di garanzia comunicato al creditore di aver deliberato la liquidazione delle somme garantite solo in data 22.06.2023 (v. all. 15 fasc. opposta) e, quindi, dopo la proposizione dell'opposizione (notificata il 03.03.2023) si deve ritenere che al momento dell'avvio del presente giudizio sussistesse l'interesse in capo al a instaurare il relativo procedimento al fine Pt_1 di chiamare in giudizio il Medio Credito Centrale che aveva a suo tempo garantito il mutuo contratto dal medesimo. Pt_1
Nondimeno, la superiore richiesta attorea di estendere il contraddittorio per essere stato il predetto mutuo garantito dal “Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese” di cui alla Legge n. 662/1996 è stata di fatto superata dalla corresponsione, intervenuta -si ripete- dopo la proposizione dell'opposizione, della somma di € 19.974,04 da parte del Fondo medesimo.
Difatti, il citato adempimento -allegato dalla convenuta con la comparsa di costituzione- ha eliminato in nuce il pericolo di una eventuale duplicazione di pagamenti, elidendo la necessità della invocata chiamata in giudizio dei terzi, tant'è che la relativa domanda è stata oggetto di espressa rinuncia all'udienza del 10.06.2024.
Venendo al merito dell'opposizione si osserva come il giudizio nasca dalla pretesa creditoria vantata dalla per la somma di € 25.744,97, di cui € 383,91 quale saldo a debito Controparte_2 del conto corrente n. 6945 acceso dal UB in data 8.5.2017 presso la con contratto n. CP_3 2498/2017 (v. all. 4 fasc. opposta) ed € 25.361,06 quale saldo a debito del mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834 del 13.11.2020 di € 25.000,00 ( v. all. 7 e 5 fasc. convenuta), garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/1996 sino all'importo massimo di € 20.000,00 (v. all. 11 fascicolo convenuta).
Ciò posto ed avendo il Fondo di Garanzia provveduto a corrispondere alla creditrice per siffatta causale la somma di € 19.974,04 nel corso del procedimento di opposizione (12.10.2023), risulta pagina 4 di 6 necessario revocare il decreto ingiuntivo qui contestato, verificando però allo stesso tempo la fondatezza di quella parte di credito ancora rimanente in capo alla e richiesta con Controparte_2 l'atto di costituzione.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto.
Pertanto, a fronte dell'intervenuto pagamento parziale delle somme dovute si deve revocare il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento in cui è stato emesso il monitorio, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei rimanenti importi del credito (Cfr. Cass. n. 6514/2007 e n.
24258/2010).
Or, quanto alla residua pretesa vantata dalla si evidenzia come parte Controparte_2 opponente non abbia contestato né l'esistenza del credito né la sua quantificazione, che quindi si considera pacifica ex art. 115 c.p.c., bensì solo la nullità della fideiussione prestata dal il CP_1 05.05.2017 per la mancanza e/o indeterminabilità dell'oggetto e la negligente condotta della Banca.
Ebbene, dal tenore delle previsioni contrattuali che regolano la fideiussione omnibus costituita dal sino all'importo di € 32.500,00 ed in favore della ditta individuale RA di IN CP_1 UB si può ben verificare l'adeguatezza della stessa al dettato normativo.
Infatti, la fideiussione omnibus concretizza, sostanzialmente, una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che è futuro, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione, non solo il sorgere del credito, ma può essere futuro anche l'atto generatore del credito. Ciò detto, va esclusa la nullità della predetta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, essendo lo stesso determinabile per relationem, in quanto il garante sa, quando assume il suo impegno, che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tutti i debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore ha rilasciato la fideiussione omnibus (Cfr. Sent. Trib. Catania, sez. IV, 09.05.20220).
Né parte opponente ha allegato, neppure sul piano assertivo, che la nuova concessione di credito fosse avvenuta nonostante un peggioramento conosciuto dalla banca delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, essendosi limitata ad affermare semplicemente che vi era stata una condotta negligente della banca medesima verso il garante perché “− non gli ha comunicato la CP_1 stipula, da parte del , del successivo contratto di mutuo garantito dallo Stato nell'anno 2020 (si Pt_1 ripete, la fideiussione “ominibus” venne rilasciata dal nell'anno 2017); − non ha comunicato al CP_1 garante, preventivamente, l'inadempimento del debitore principale”.
Sicché, non si può ritenere sussistente in capo alla convenuta l'asserita condotta contraria ai doveri di buona fede e/o negligente nei confronti del fideiussore, rigettandosi le domande proposte in ordine alla contestata nullità della fideiussione.
Conseguentemente, per quanto sopra detto e tenuto conto del citato parziale pagamento effettuato in corso di causa, si deve revocare il decreto ingiuntivo n. 441/2023 del 18.01.2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 17049/2022, ritenendosi, però, nel contempo fondata la pretesa creditoria avanzata dalla convenuta-opposta.
pagina 5 di 6 Per l'effetto, si condannano e , rispettivamente quale debitore Parte_1 CP_1 principale e fideiussore, al pagamento in solido in favore della della somma di Controparte_2
€ 6.828,00 di cui € 383,91, quale saldo a debito del conto corrente sopra indicato ed € 6.444,09 quale saldo a debito alla data del 12 ottobre 2023, del mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834, oltre interessi come da domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 441/2023 del 18.01.2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 17049/2022.
- Condanna e , rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, Parte_1 CP_1 al pagamento in solido in favore della della complessiva somma di € 6.828,00, Controparte_2 oltre interessi come da domanda.
- Condanna, parte opponente in solido alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta che liquida a titolo di compensi in € 3.327,00 oltre spese generali al 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3647/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 titolare della Ditta RA di Controparte_1
, nato a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Natale Marchese (C.F. ), presso il cui C.F._3 studio in Catania, Via Ruggero Settimo n. 71, sono elettivamente domiciliati.
Attori/Opponenti
Contro
già denominata P.I. in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Tilotta (C.F.
), presso il cui studio in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 103, è elettivamente C.F._4 domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20.01.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proprio e n.q. di titolare della Parte_2
Ditta RA di UB IN- e , proponevano opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 441/2023 del 18.01.2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n.
17049/2022 R.G., con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 25.744,97 oltre interessi come da domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un saldo a debito del pagina 1 di 6 conto corrente n. 91/6945 acceso dal presso la con contratto n. 2498/2017 e di un Pt_1 CP_3 mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834 di € 25.000 erogato in data 13 novembre 2020.
Gli attori, invero, rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, contestavano l'ingiunzione rappresentando la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti del
[...]
del Ministero Made In Italy e della Controparte_4 Controparte_5
Cassa in quanto il mutuo chirografario concesso al UB era stato Controparte_6 garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/1996 sino all'importo massimo di euro 20.000,00, ritenendo all'uopo che i soggetti indicati fossero litisconsorti necessari per comunanza della causa ex art. 106 c.p.c. nonché al fine di non incorrere in una duplicazione di pagamenti.
Nel merito, eccepivano la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal nel 2017 essendo CP_1 generica e indeterminata e, conseguentemente, contraria ai basilari principi di correttezza e buona fede e che al non fosse stata comunicata la successiva stipula da parte del Ruperto del contratto di CP_1 mutuo garantito dallo Stato né preventivamente l'inadempimento del debitore principale.
Pertanto, così concludevano: “1) preliminarmente, estendere il contraddittorio ai soggetti litisconsorti per comunanza della causa: - Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_2 sede in Roma, Viale America n. 351; - , (C.F. Controparte_7
) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Veneto n. 33; - P.IVA_3 [...]
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 P.IVA_4 con sede in Roma, Via Goito n. 4; 2) Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, poiché, per tutti i motivi esposti in narrativa, la pretesa vantata è infondata in fatto e in diritto. 3) Vittoria di spese.”.
Costituitasi con comparsa del 19.10.2023, la rilevava come nelle more Controparte_2 del giudizio di opposizione notificato il 03.03.2023, con lettera del 22.06.2023 il Fondo di garanzia avesse comunicato di aver liquidato l'importo garantito in complessivi euro 19.974,04 e successivamente pagato all'esponente tale somma, accreditandola in data 12 ottobre 2023 a deconto di quanto dovuto in virtù del mutuo, il cui saldo residuo a debito ammontava, quindi, a € 6.444,09.
Di conseguenza, deduceva che in virtù del pagamento ricevuto il decreto ingiuntivo si sarebbe dovuto revocare sostituendolo con una pronuncia di condanna dei debitori solidali al pagamento in favore dell'esponente del residuo importo da essi ancora dovuto, allegando altresì che non sussistevano i presupposti per l'estensione del contraddittorio.
Contestava, poi, che non avendo gli opponenti formulato doglianze di nessun genere sull'esistenza del credito e sulla sua quantificazione ma unicamente sulla validità della fideiussione, l'unico soggetto legittimato a proporre l'opposizione era il e non anche il , in capo al quale CP_1 Pt_1 non era ravvisabile alcun interesse all'accoglimento delle domande formulate.
Quanto alla fideiussione sottoscritta in data 5.5.2017, esponeva che trattavasi di una fideiussione solidale omnibus con cui il aveva dichiarato di costituirsi fideiussore della ditta CP_1 individuale RA di o dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di euro 32.500,00 “per l 'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite e che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato…”.
pagina 2 di 6 Per tale motivo, essendo la suddetta fideiussione conforme al disposto dell'art. 1938 c.c. e risultando espressamente previsto l'importo massimo garantito, respingeva le avverse censure sul punto.
Osservava, ancora, che l'atto di fideiussione sottoscritto dal prevedeva all'art. 5 l'obbligo CP_1 del suddetto di “tenersi al corrente delle. condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la Banca”; sicché, in considerazione di tale pattuizione negoziale, il non poteva lamentarsi di non essere stato messo al corrente dalla Banca CP_1 dei rapporti da essa via via intrattenuti con il UB o della situazione patrimoniale di detto ultimo, che peraltro la Banca non conosceva.
Infine, segnalava che rientrando la causa in oggetto nel campo di applicazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, doveva essere fissato dal Giudice designato il termine per l'instaurazione della relativa procedura.
Per l'effetto, concludeva chiedendo: “Preliminarmente - rigettare la domanda di chiamata in causa nei confronti del Medio Credito Centrale spa Banca del Mezzogiorno spa, del Controparte_7
Made in Italy e della formulata dagli opponenti per
[...] Controparte_8 asserita comunanza della causa ex art. 106 cpc , non sussistendone i presupposti di legge;
- Dichiarare inammissibile, per carenza di interesse ad agire la opposizione proposta da e Parte_1 conseguentemente rigettare le domande da egli formulate per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito,
- rigettare, per i motivi tutti rassegnati in seno al presente scritto difensivo, le domande tutte proposte dagli opponenti, e , con atto di citazione notificato il 3 marzo 2023; - Parte_1 CP_1
Dire e dichiarare che la ha correttamente e legittimamente agito nel richiedere il decreto CP_2 ingiuntivo n. 441/2023, concesso dal Giudice del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera Marletta in data
18 gennaio 2023, sussistendone i presupposti di legge ed essendo a quella data vero e reale il debito ingiunto di euro 25.744,97, oltre agli interessi come riconosciuti in seno al provvediemtno monitorio;
-
Tenuto conto del pagamento della somma di euro 19.974,04, effettuato in favore della CP_2
in data 15 ottobre 2023 dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito da
[...]
Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale spa, dire e dichiarare che il credito vantato dalla
nei confronti dei signori e in virtù del decreto Controparte_2 Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 441/2023, concesso dal Giudice del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera Marletta in data
18 gennaio 2023, è residuato alla data del 12 ottobre 2023 in complessivi euro 6.828,00 di cui
€.383,91, quale saldo a debito del conto corrente sopra indicato, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2022 al soddisfo ed euro 6.444,09 quale saldo a debito alla data del 1 2 ottobre 2023, del mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834 , comprensivo degli interessi convenzionali a quella data frattanto maturati, oltre agli ulteriori interessi convenzionali dell '8,627%, comprensivi del tasso di mora, maturati e maturatndi su detto importo di euro 6.444 ,09 dal 12 ottobre 2023 al soddisfo;
d) Conseguentemente, tenuto conto del citato parziale pagamento effettuato in corso di causa, revocare il citato decreto ingiuntivo n. 441/2023, concesso dal Giudice del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera
Marletta in data 18 gennaio 2023 e dire e dichiarare che la è creditirice dei Controparte_2 signori e della complessiva somma di euro 6.828,00 da essi dovuta in Parte_1 CP_1 solido, di cui €.383,91, quale saldo a debito del conto corrente sopra indicato, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2022 al soddisfo ed euro 6.444,09 quale saldo a debito alla data del 12 ottobre 2023, del mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834, comprensivo degli interessi convenzionali a quella data frattanto maturati, oltre agli ulteriori interessi convenzionali dell'8,627%, comprensivi del tasso di mora, maturati e maturatndi su detto importo di euro 6.444,09 dal 12 ottobre 2023 al soddisfo;
- Per
pagina 3 di 6 l'effetto condannare i suddetti debitori solidali a pagare sol odalmente in favore dell'odierna concludente l'indicata residua somma di euro 6.828,00 (seimilaottocentoventotto/00), oltre interessi come sopra determinati - Condannare, in ogni caso, gli opponenti alle spese ed ai compensi del giudizio”.
Alla prima udienza, tenutasi il 13.11.2024, la causa veniva quindi rinviata assegnandosi all'opposta termini di giorni 15 per l'avvio della mediazione, poi esperita con esito negativo.
Alla successiva udienza del 10.06.2024, nondimeno, parte opponente dichiarava di rinunciare alla chiamata dei terzi e rappresentava la disponibilità del UB di pagare la somma di € 6.828,00 con compensazione delle spese legali del giudizio.
Rinviata, però, la causa per p.c. al 20.1.2025, in tale data entrambe le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle proprie posizioni, come da relativo verbale, e il giudizio andava a sentenza con i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
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Vanno, innanzitutto, trattate le questioni preliminari afferenti all'asserita carenza di interesse del all'opposizione dedotta dalla convenuta, e alla richiesta di parte opponente di estendere il Pt_1 contraddittorio ai sensi dell'art. 106 c.p.c. al al Controparte_4 Controparte_7
e alla
[...] Controparte_8
Ed invero, avendo il Fondo di garanzia comunicato al creditore di aver deliberato la liquidazione delle somme garantite solo in data 22.06.2023 (v. all. 15 fasc. opposta) e, quindi, dopo la proposizione dell'opposizione (notificata il 03.03.2023) si deve ritenere che al momento dell'avvio del presente giudizio sussistesse l'interesse in capo al a instaurare il relativo procedimento al fine Pt_1 di chiamare in giudizio il Medio Credito Centrale che aveva a suo tempo garantito il mutuo contratto dal medesimo. Pt_1
Nondimeno, la superiore richiesta attorea di estendere il contraddittorio per essere stato il predetto mutuo garantito dal “Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese” di cui alla Legge n. 662/1996 è stata di fatto superata dalla corresponsione, intervenuta -si ripete- dopo la proposizione dell'opposizione, della somma di € 19.974,04 da parte del Fondo medesimo.
Difatti, il citato adempimento -allegato dalla convenuta con la comparsa di costituzione- ha eliminato in nuce il pericolo di una eventuale duplicazione di pagamenti, elidendo la necessità della invocata chiamata in giudizio dei terzi, tant'è che la relativa domanda è stata oggetto di espressa rinuncia all'udienza del 10.06.2024.
Venendo al merito dell'opposizione si osserva come il giudizio nasca dalla pretesa creditoria vantata dalla per la somma di € 25.744,97, di cui € 383,91 quale saldo a debito Controparte_2 del conto corrente n. 6945 acceso dal UB in data 8.5.2017 presso la con contratto n. CP_3 2498/2017 (v. all. 4 fasc. opposta) ed € 25.361,06 quale saldo a debito del mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834 del 13.11.2020 di € 25.000,00 ( v. all. 7 e 5 fasc. convenuta), garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/1996 sino all'importo massimo di € 20.000,00 (v. all. 11 fascicolo convenuta).
Ciò posto ed avendo il Fondo di Garanzia provveduto a corrispondere alla creditrice per siffatta causale la somma di € 19.974,04 nel corso del procedimento di opposizione (12.10.2023), risulta pagina 4 di 6 necessario revocare il decreto ingiuntivo qui contestato, verificando però allo stesso tempo la fondatezza di quella parte di credito ancora rimanente in capo alla e richiesta con Controparte_2 l'atto di costituzione.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto.
Pertanto, a fronte dell'intervenuto pagamento parziale delle somme dovute si deve revocare il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento in cui è stato emesso il monitorio, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei rimanenti importi del credito (Cfr. Cass. n. 6514/2007 e n.
24258/2010).
Or, quanto alla residua pretesa vantata dalla si evidenzia come parte Controparte_2 opponente non abbia contestato né l'esistenza del credito né la sua quantificazione, che quindi si considera pacifica ex art. 115 c.p.c., bensì solo la nullità della fideiussione prestata dal il CP_1 05.05.2017 per la mancanza e/o indeterminabilità dell'oggetto e la negligente condotta della Banca.
Ebbene, dal tenore delle previsioni contrattuali che regolano la fideiussione omnibus costituita dal sino all'importo di € 32.500,00 ed in favore della ditta individuale RA di IN CP_1 UB si può ben verificare l'adeguatezza della stessa al dettato normativo.
Infatti, la fideiussione omnibus concretizza, sostanzialmente, una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che è futuro, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione, non solo il sorgere del credito, ma può essere futuro anche l'atto generatore del credito. Ciò detto, va esclusa la nullità della predetta fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, essendo lo stesso determinabile per relationem, in quanto il garante sa, quando assume il suo impegno, che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tutti i debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore ha rilasciato la fideiussione omnibus (Cfr. Sent. Trib. Catania, sez. IV, 09.05.20220).
Né parte opponente ha allegato, neppure sul piano assertivo, che la nuova concessione di credito fosse avvenuta nonostante un peggioramento conosciuto dalla banca delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, essendosi limitata ad affermare semplicemente che vi era stata una condotta negligente della banca medesima verso il garante perché “− non gli ha comunicato la CP_1 stipula, da parte del , del successivo contratto di mutuo garantito dallo Stato nell'anno 2020 (si Pt_1 ripete, la fideiussione “ominibus” venne rilasciata dal nell'anno 2017); − non ha comunicato al CP_1 garante, preventivamente, l'inadempimento del debitore principale”.
Sicché, non si può ritenere sussistente in capo alla convenuta l'asserita condotta contraria ai doveri di buona fede e/o negligente nei confronti del fideiussore, rigettandosi le domande proposte in ordine alla contestata nullità della fideiussione.
Conseguentemente, per quanto sopra detto e tenuto conto del citato parziale pagamento effettuato in corso di causa, si deve revocare il decreto ingiuntivo n. 441/2023 del 18.01.2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 17049/2022, ritenendosi, però, nel contempo fondata la pretesa creditoria avanzata dalla convenuta-opposta.
pagina 5 di 6 Per l'effetto, si condannano e , rispettivamente quale debitore Parte_1 CP_1 principale e fideiussore, al pagamento in solido in favore della della somma di Controparte_2
€ 6.828,00 di cui € 383,91, quale saldo a debito del conto corrente sopra indicato ed € 6.444,09 quale saldo a debito alla data del 12 ottobre 2023, del mutuo chirografario distinto dal n. 91/33834, oltre interessi come da domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 441/2023 del 18.01.2023, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. R.G. 17049/2022.
- Condanna e , rispettivamente quale debitore principale e fideiussore, Parte_1 CP_1 al pagamento in solido in favore della della complessiva somma di € 6.828,00, Controparte_2 oltre interessi come da domanda.
- Condanna, parte opponente in solido alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta che liquida a titolo di compensi in € 3.327,00 oltre spese generali al 15%, spese vive, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 aprile 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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