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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/11/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 438/2025 V.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]n. 66, ROVELLASCA con l'Avv. GUANZIROLI GIUSEPPE
e
Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 53, MARIANO COMENSE con l'Avv. DI MARTINO ELISABETTA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in UR, in data 2.6.2006 (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Turate - anno 2006, atto n. 8, parte II, serie A) e si sono separati con sentenza n. 926/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Como in data 3-15.07.2019 (passata in giudicato)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
- , nata il [...] Persona_2
- , nata il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni dagli stessi concordate.
All'udienza del 13.6.2025, con provvedimento a verbale, -RILEVATO che le parti, con ricorso congiunto, hanno richiesto la pronuncia divorzile, disponendo -previa revoca dell'FF , disposto dal Tribunale Pt_2 di Como nell'ambito del procedimento di separazione (sentenza del Tribunale di Como n. 926/2019) e confermato nell'ambito del procedimento N. 220/2022 RG/E dal Tribunale per i Minorenni di Milano (con i provvedimenti provvisori del 11-14.2.2022 e 17-24.6.2022)- l'affidamento congiunto della GL minore Per_3
(nata il [...]), con collocamento prevalente presso il padre e prosecuzione del monitoraggio del
[...]
Servizio Tutela Minori competente per territorio, ossia il Servizio Tutela Minori dell' Controparte_2 Per_
con la regolamentazione del diritto-dovere di visita tra la mamma e la GL , e di
[...] quest'ultima con il fratello (convivente con la madre), e permanenza dell'attuale Persona_4 calendario di visite, ossia il Martedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ed il Giovedì dalle 15,00 alla mattina del
Venerdì, salvo diversa volontà delle figlie che potranno stabilire orari diversi in modo autonomo, in base ai rispettivi impegni scolastici ed extrascolastici e concordare un calendario differente;
RILEVATO, tuttavia, che il procedimento n. 220/2022 RG/E innanzi al Tribunale per i Minorenni, apertosi a seguito di ricorso del PM depositato in data 10.2.2022, risulta tuttora pendente;
RITENUTO che
le nuove regole in punto di ripartizione della competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge n. 206/2021 possano trovare applicazione solo ove entrambi i procedimenti, pendenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni e dinanzi al Tribunale Ordinario, siano
“instaurati” successivamente al 22 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 37 della medesima legge, che richiama (anche) il comma 28; RITENUTA, allo stato, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di Milano;
…- il Giudice delegato ha disposto che i Servizi
Sociali dell'attuale Ente affidatario-Comune di Rovellasca, facessero pervenire una relazione di aggiornamento sulla attuale situazione del nucleo familiare, sui più adeguati tempi di permanenza della minore con la madre e sugli interventi eventualmente necessari, esprimendosi in merito alla corrispondenza all'interesse della minore di quanto pattuito tra i genitori in punto di esercizio della responsabilità genitoriale
(affido condiviso e collocamento presso il padre), segnalando immediatamente a questa AG situazioni di pregiudizio per la minore che richiedano un immediato intervento del Tribunale e rinviato la causa all'udienza del 15.9.2025 per la comparizione personale delle parti, disponendo la trasmissione del verbale e del ricorso al Tribunale per i Minorenni (proc. n. 220/2022 RG/E), perché assumesse tutti gli ulteriori e più opportuni provvedimenti a tutela della minore.
All'esito di tale ultima udienza, rilevato che il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni risultava ancora pendente e ribadita allo stato, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., l'incompetenza funzionale del
Tribunale Ordinario adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di Milano (cfr. Cass. 21.5.2024, n. 14104 e Cass. 13.12.2024, n. 32365), su richiesta delle parti, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 10.11.2025.
All'esito di tale ultima udienza, attesa la perdurante pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni, le parti hanno chiesto che il Tribunale Ordinario di Como -allo stato incompetente in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale-, si pronunciasse esclusivamente in punto status e sotto il profilo economico, recependo l'accordo di seguito riportato:
1) Dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Turate
(CO) il 02/06/2006, trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Turate (CO) al Numero 8, Parte 2,
Serie A, Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'Atto di matrimonio,
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) Entrambi i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti, danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a che pretendere a qualsiasi titolo, avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
4) Statuire esclusivamente in capo al padre le spese ordinarie e straordinarie (queste ultime come indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Como che qui si intende integralmente richiamate) relative alla GL Per_
, sino a quando la madre non avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio mensile pari ad almeno Per_
€ 1.200 mensili, in tal caso, contribuirà al mantenimento di versando al padre € 200 mensili
(annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese e/o comunque sino a quando la stessa non sarà divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
5) Statuire che l'assegno familiare relativo alle figlie continuerà ad essere percepito per intero dal padre;
6) Compensare integralmente le spese del presente giudizio.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, di natura economica, il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi Parte_1
e , in data 2.6.2006, in UR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di UR - anno 2006, atto n. 8, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UR, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché per la comunicazione al Tribunale per i Minorenni, per le valutazioni di competenza.
Così deciso in COMO, il 13.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel.
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]n. 66, ROVELLASCA con l'Avv. GUANZIROLI GIUSEPPE
e
Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 53, MARIANO COMENSE con l'Avv. DI MARTINO ELISABETTA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in UR, in data 2.6.2006 (atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Turate - anno 2006, atto n. 8, parte II, serie A) e si sono separati con sentenza n. 926/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Como in data 3-15.07.2019 (passata in giudicato)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti: Per_1
- , nata il [...] Persona_2
- , nata il [...] Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni dagli stessi concordate.
All'udienza del 13.6.2025, con provvedimento a verbale, -RILEVATO che le parti, con ricorso congiunto, hanno richiesto la pronuncia divorzile, disponendo -previa revoca dell'FF , disposto dal Tribunale Pt_2 di Como nell'ambito del procedimento di separazione (sentenza del Tribunale di Como n. 926/2019) e confermato nell'ambito del procedimento N. 220/2022 RG/E dal Tribunale per i Minorenni di Milano (con i provvedimenti provvisori del 11-14.2.2022 e 17-24.6.2022)- l'affidamento congiunto della GL minore Per_3
(nata il [...]), con collocamento prevalente presso il padre e prosecuzione del monitoraggio del
[...]
Servizio Tutela Minori competente per territorio, ossia il Servizio Tutela Minori dell' Controparte_2 Per_
con la regolamentazione del diritto-dovere di visita tra la mamma e la GL , e di
[...] quest'ultima con il fratello (convivente con la madre), e permanenza dell'attuale Persona_4 calendario di visite, ossia il Martedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ed il Giovedì dalle 15,00 alla mattina del
Venerdì, salvo diversa volontà delle figlie che potranno stabilire orari diversi in modo autonomo, in base ai rispettivi impegni scolastici ed extrascolastici e concordare un calendario differente;
RILEVATO, tuttavia, che il procedimento n. 220/2022 RG/E innanzi al Tribunale per i Minorenni, apertosi a seguito di ricorso del PM depositato in data 10.2.2022, risulta tuttora pendente;
RITENUTO che
le nuove regole in punto di ripartizione della competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge n. 206/2021 possano trovare applicazione solo ove entrambi i procedimenti, pendenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni e dinanzi al Tribunale Ordinario, siano
“instaurati” successivamente al 22 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 37 della medesima legge, che richiama (anche) il comma 28; RITENUTA, allo stato, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., l'incompetenza funzionale del Tribunale Ordinario adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di Milano;
…- il Giudice delegato ha disposto che i Servizi
Sociali dell'attuale Ente affidatario-Comune di Rovellasca, facessero pervenire una relazione di aggiornamento sulla attuale situazione del nucleo familiare, sui più adeguati tempi di permanenza della minore con la madre e sugli interventi eventualmente necessari, esprimendosi in merito alla corrispondenza all'interesse della minore di quanto pattuito tra i genitori in punto di esercizio della responsabilità genitoriale
(affido condiviso e collocamento presso il padre), segnalando immediatamente a questa AG situazioni di pregiudizio per la minore che richiedano un immediato intervento del Tribunale e rinviato la causa all'udienza del 15.9.2025 per la comparizione personale delle parti, disponendo la trasmissione del verbale e del ricorso al Tribunale per i Minorenni (proc. n. 220/2022 RG/E), perché assumesse tutti gli ulteriori e più opportuni provvedimenti a tutela della minore.
All'esito di tale ultima udienza, rilevato che il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni risultava ancora pendente e ribadita allo stato, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., l'incompetenza funzionale del
Tribunale Ordinario adito in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale, essendo competente il Tribunale per i Minorenni di Milano (cfr. Cass. 21.5.2024, n. 14104 e Cass. 13.12.2024, n. 32365), su richiesta delle parti, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 10.11.2025.
All'esito di tale ultima udienza, attesa la perdurante pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale per i
Minorenni, le parti hanno chiesto che il Tribunale Ordinario di Como -allo stato incompetente in ordine alle domande relative alla responsabilità genitoriale-, si pronunciasse esclusivamente in punto status e sotto il profilo economico, recependo l'accordo di seguito riportato:
1) Dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Turate
(CO) il 02/06/2006, trascritto nei Registri dello stato Civile del Comune di Turate (CO) al Numero 8, Parte 2,
Serie A, Anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere a tutte le incombenze di legge e di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'Atto di matrimonio,
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) Entrambi i coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti, danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a che pretendere a qualsiasi titolo, avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali pregressi;
4) Statuire esclusivamente in capo al padre le spese ordinarie e straordinarie (queste ultime come indicate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Como che qui si intende integralmente richiamate) relative alla GL Per_
, sino a quando la madre non avrà reperito un'attività lavorativa con stipendio mensile pari ad almeno Per_
€ 1.200 mensili, in tal caso, contribuirà al mantenimento di versando al padre € 200 mensili
(annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese e/o comunque sino a quando la stessa non sarà divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
5) Statuire che l'assegno familiare relativo alle figlie continuerà ad essere percepito per intero dal padre;
6) Compensare integralmente le spese del presente giudizio.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, di natura economica, il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai coniugi Parte_1
e , in data 2.6.2006, in UR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di UR - anno 2006, atto n. 8, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UR, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché per la comunicazione al Tribunale per i Minorenni, per le valutazioni di competenza.
Così deciso in COMO, il 13.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi