Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/05/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- Sezione Procedure Concorsuali -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 13-1/2025 P.U.
oggetto: accertamento dello stato di insolvenza ex art. 298 CCII (dopo l'apertura della Liquidazione Coatta Amministrativa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
- letto il ricorso ex art. 298 CCII dd. 19.3.2025 presentato dal dott. CP_1
nella qualità di commissario liquidatore de “
[...] [...]
, con sede in Trieste, Piazza Garibaldi n. 8/C, Controparte_2
P.IVA e C.F. , posta in Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi P.IVA_1
1
2024, della Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- sentita la relazione del giudice delegato dal Collegio;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato, anzitutto, che si è ritualmente instaurato il contraddittorio mediante la notificazione pec del ricorso e del decreto dd. 21.3.2025 nei confronti del precedente legale rappresentante della società debitrice;
in particolare, giova rammentare che nel procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una società, su richiesta del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, il contraddittorio per l'esercizio del diritto di difesa deve essere instaurato in forza dell'articolo 297 CCII, di cui è richiamata l'applicazione dei commi 3, 4, 5, 6 e 7, nei confronti dell'organo che aveva la rappresentanza legale
dell'ente stesso alla data cui si fa risalire detta insolvenza;
in caso di previo commissariamento governativo, come avvenuto nel caso di specie, legittimato al contraddittorio è dunque solo il commissario governativo alla predetta epoca investito della carica, la quale comprende di regola, tra i poteri di gestione ordinaria, le medesime prerogative degli amministratori, ivi inclusa la piena rappresentanza processuale (così Cassazione 2 dicembre 2010, n. 24442);
- verificato dunque che all'epoca del provvedimento che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa (20.12.2024), legale rappresentante della Società
era il commissario governativo nella persona dello stesso dott. CP_2 CP_1
(nominato con delibera n. 1052, d.d. 12.7.2024, della Giunta regionale della
[...]
2 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che espressamente conferiva al commissario governativo, i medesimi stessi “poteri degli amministratori revocati,
per un periodo massimo di sei mesi”), consegue la ritualità della notificazione del ricorso – decreto effettuata all'indirizzo pec della , siccome Controparte_2
trattasi di indirizzo di posta gestito senza soluzione di continuo dallo stesso soggetto professionista (dapprima come commissario governativo, indi come commissario liquidatore);
- constatato che la Regione, quale autorità che ha la vigilanza sull'impresa, ha fatto pervenire all'Ufficio il parere prescritto dall'art. 297, comma 4, CCII,
segnatamente favorevole alla dichiarazione di insolvenza;
- considerato che dalla documentazione allegata dal commissario liquidatore
(relazione redatta dal commissario governativo d.d. 1.10.2024, con allegati;
perizia immobile;
saldo c/c intestato alla procedura;
stato passivo formato ai sensi dell'art. 310 CCII, dep. presso la Cancelleria del Tribunale in data 27.3.2025) e dall'aggiornamento della situazione fornita dal dott. all'udienza del CP_1
29.4.2025 dinanzi al relatore (“nel frattempo è stato aggiudicato l'immobile della
resistente per il prezzo non ancora versato di 76.000 euro, per cui considerato che
non vi sono altre attività da liquidare e il saldo di conto corrente registra allo stato
17.000 euro, permane invariata l'evidenza della insufficienza del patrimonio della
società resistente a soddisfare regolarmente e compiutamente le ragioni dei
creditori, che, allo stato, contando solo i creditori tempestivi, complessivamente
ammontano già all'importo di 167.611 euro”) si ricava di primo acchito la sussistenza
3 dello stato di insolvenza alla data di messa in liquidazione coatta amministrativa, in considerazione del rilevante sbilancio tra l'ammontare dell'attivo patrimoniale, da un lato, e il passivo, dall'altro, con patrimonio netto negativo;
- ritenuto che una tale complessiva situazione economica e patrimoniale, viepiù
calata nel contesto circostanziale altamente sintomatico segnalato diligentemente nel ricorso (omessa approvazione del bilancio per l'esercizio 2023; molte poste attive iscritte nella situazione economico-patrimoniale infrannuale di luglio 2024
sono state svalutate in quanto inconsistenti;
le obbligazioni inadempiute hanno prevalentemente fonte erariale o previdenziale, assommandosi ad esse debiti per retribuzioni e T.F.R.) palesa l'impossibilità della Società Cooperativa di adempiere regolarmente alle obbligazioni al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione coatta amministrativa;
- ritenuta, in secondo luogo, la sussistenza del requisito soggettivo, rientrando la
Cooperativa debitrice nel novero delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ex artt. 2545-terdecies c.c. e 293 ss. CCII;
- ritenuta pertanto la fondatezza del ricorso;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Trieste, nella composizione collegiale come sopra indicata,
visti gli artt. 298, comma 2, e 297 CCII,
- dichiara lo stato di insolvenza de “ Controparte_2
, con sede in Trieste, Piazza Garibaldi n. 8/C, P.IVA e
[...]
C.F. , posta in Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi dell'articolo P.IVA_1
4 2545-terdecies del Codice Civile con delibera n. 1965 del 20 dicembre 2024, della
Giunta regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- manda alla Cancelleria di comunicare entro tre giorni la presente sentenza all'autorità competente ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 297, co. 5, CCII, nonché di curare gli adempimenti di notificazione e pubblicazione previsti dall'art. 45, comma
2, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Saverio Moscato
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