Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/01/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12233 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 2822 dell’08/08/2024, notificato il 09/08/2024, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il diniego d’assunzione del Sig. -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
in relazione ai motivi aggiunti depositati il 20 gennaio 2025:
(i) del decreto n. 4462 del 18/12/2024, notificato il 19/12/2024, con cui il Ministero dell’Interno – in sede di riesame disposto dal collegio con l’ordinanza del -OMISSIS-- ha confermato il diniego d’assunzione del Sig. -OMISSIS- espresso con il precedente decreto;
(ii) di ogni atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa NA AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – Sig. -OMISSIS- - ha partecipato al concorso per l’assunzione di 300 Vigili del Fuoco, indetto con decreto del Ministero dell’Interno n. 34 del 21 febbraio 2022; dopo aver superato le prove preselettive e di efficienza fisica, si è collocato in graduatoria come idoneo non vincitore.
L’amministrazione l’ha quindi convocato per sottoporlo agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali finalizzati all’assunzione, ritenendolo idoneo.
Successivamente, con decreto n. -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha ritenuto di non assumere il ricorrente per insussistenza del requisito dell’integrità morale di cui all’art. 5, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, tenuto conto del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. modello 21 presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS- in ordine al reato di cui agli artt. -OMISSIS- e -OMISSIS- del codice penale, in relazione al quale ha preso atto dell’intervenuto rinvio a giudizio e ritenuto che “ la remissione della querela […] non fa venir meno la rilevanza del fatto sotto il profilo della sua storicità, né tantomeno il suo disvalore ”.
1.1. Il ricorrente, pertanto, ha impugnato tale provvedimento, affidando il ricorso ai seguenti motivi di illegittimità:
“ Violazione degli artt. 1 e 27, c. 2, Cost., nonché dell’art. 26 della L. 01/02/1989, n. 53. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione .”, con cui ha sottolineato il difetto di istruttoria nella decisione dell’amministrazione. In particolare, ha riferito che la vicenda che ha condotto all’instaurazione del procedimento penale ha come antefatto il rilascio, il 12 dicembre 2018, presso l’ufficio postale di -OMISSIS-, di una carta -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, poi sostituita il 23 febbraio 2021 con la carta n. -OMISSIS-, mai utilizzata. In data 1° luglio 2021 il ricorrente si era reso conto di aver smarrito la carta, contattando -OMISSIS-, e il 06 luglio 2021 ha presentato denuncia di smarrimento presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-. Il 4 novembre 2022 egli ha ricevuto una notifica di avviso di proroga delle indagini preliminari in relazione alla fattispecie di concorso nel reato di -OMISSIS-, sulla querela sporta il 12 giugno 2021. La querelante, -OMISSIS-, aveva denunciato che un soggetto – utilizzando l’utenza -OMISSIS- e fornendo l’ulteriore utenza -OMISSIS- – l’aveva raggirata facendole accreditare 1.900 euro sulla carta -OMISSIS- n. -OMISSIS-, importo, quindi, sottrattole; in seguito alle indagini l’utenza n. -OMISSIS- è risultata fittizia, mentre l’utenza n. -OMISSIS- è risultata intestata a tale Sig. -OMISSIS- residente in [...], mai rintracciato dagli inquirenti. Il ricorrente, pertanto, posto che non era in grado di riferire a quando risalisse lo smarrimento della carta -OMISSIS- e che l’accredito dell’importo era antecedente alla denuncia di smarrimento, ha ritenuto di risarcire la querelante con la somma di euro 1.900, onde ottenere la remissione della sua querela. Ciò posto, il sig. -OMISSIS- ha evidenziato la carenza di istruttoria nella decisione dell’amministrazione che ha ritenuto di non approfondire la vicenda, limitandosi ad osservare che, a prescindere dall’intervenuta remissione della querela, i fatti contestati evidenziavano la carenza dei requisiti morali richiesti per procedere all’assunzione.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa adozione di un’idonea misura cautelare.
1.2. L’amministrazione si è costituita, depositando documentazione ed una relazione il 27 novembre 2024, con cui ha sottolineato la correttezza della sua decisione e domandato il rigetto del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
1.3. Il collegio, con ordinanza cautelare -OMISSIS-, ha accolto la richiesta cautelare, ordinando all’amministrazione un riesame della posizione del ricorrente.
1.4. L’amministrazione ha eseguito il comando cautelare con il decreto -OMISSIS-, confermando il diniego, che il ricorrente ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti, affidato al seguente motivo:
“ Violazione degli artt. 1 e 27, c. 2, Cost., dell’art. 26 della L. 01/02/1989, n. 53. Eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto d’istruttoria e carenza di motivazione ”, con cui, di fatto, ha reiterato il motivo di impugnazione già in precedenza articolato, evidenziando come, anche in sede di riesame l’amministrazione non abbia adeguatamente istruito e motivato il diniego all’assunzione, tenuto conto dei fatti come emergono dal fascicolo penale, non corrispondendo al vero che il ricorrente aveva sporto denuncia di smarrimento della carta dopo aver preso cognizione della pendenza di indagini preliminari e che il pagamento del risarcimento del danno costituirebbe elemento atto a far ritenere il ricorrente responsabile della condotta attribuitagli.
1.5. Il tribunale, con ordinanza cautelare -OMISSIS- ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato.
1.6. A questo punto l’amministrazione ha assunto il ricorrente con riserva degli esiti del presente contenzioso con provvedimento prot. n. 41391-41169 del 3 giugno 2025.
1.7. Parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione e, all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, si ritiene che il ricorso proposto avverso l’originario provvedimento di esclusione sia divenuto improcedibile, posto che tale primo provvedimento è stato sostituito dalla rinnovata valutazione espressa dall’amministrazione in sede di riesame decreto -OMISSIS-, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
3. Quanto all’integrità del contraddittorio, si richiama la consolidata giurisprudenza che ritiene che non siano individuabili controinteressati nel caso di provvedimenti di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2022, n. 3342; sez. V, 19 marzo 2018, n. 1745; sez. III, 14 febbraio 2014, n. 729).
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente è stato escluso dalla selezione in sede di scorrimento della graduatoria in cui era già stato collocato quale idoneo non vincitore; egli ha notificato il ricorso (e i successivi motivi aggiunti) anche al sig. -OMISSIS-, quale controinteressato.
È quindi evidente che l’inserimento del ricorrente in graduatoria - tra gli idonei non vincitori - comporta che la sua posizione fosse già conoscibile da eventuali controinteressati. Deriva, pertanto, che non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti collocati nella graduatoria finale del concorso.
4. Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
5. La presente controversia verte sulla ritenuta carenza – da parte del ricorrente - del possesso di requisiti morali e di condotta agli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco ai sensi dell’art. 26 della l. n. 53/1989.
La norma citata stabilisce che, “ per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ”. Il d.lgs. n. 217/2005, all’art. 5 richiama l’art. 26, l. 53/1989, per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco.
A tal riguardo, si rileva che il requisito della condotta incensurabile è il risultato di un apprezzamento ampiamente discrezionale e che “ vi è un ampio potere discrezionale dell'Amministrazione in tema di selezione degli aspiranti all'arruolamento nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco finalizzato a permettere l'instaurazione del rapporto di lavoro solo con candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2018 n. 4261, 25 marzo 2011, n. 1841).
Tuttavia, è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza anche che “ la verifica della sussistenza o meno del requisito soggettivo in questione non discende automaticamente dalla tenuta di specifici e predeterminati comportamenti e/o dalla commissione di ben definiti fatti - per cui si rivela esaustivo l'accertamento di quest'ultimi per procedere all'esclusione del concorrente - bensì implica una compiuta valutazione da parte dell'Amministrazione della condotta del soggetto al fine apprezzarne l'affidabilità prima della costituzione del rapporto di lavoro. Va, pertanto, riscontrato un ampio potere discrezionale dell'Amministrazione, finalizzato a permettere l'instaurazione del rapporto di lavoro solo con candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere chi intende svolgere determinate funzioni ” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6417).
In altri termini “ la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell'Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante, tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta .” (Tar Lazio, sent. n. 10688/2021; e in senso analogo T.a.r. Lazio, sent. n. 2923 del 2021: “ La valutazione della presenza o meno della condotta incensurabile costituisce esercizio del potere discrezionale, ma il giudizio deve pur sempre fondare su elementi di fatto concreti afferenti direttamente alla persona dell'aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato ” cfr. pure Tar Roma, sent. n. 12391/2015; n. 5419/2018; Cons. Stato, sent. n. 3621/2016).
In tale contesto è stato anche affermato che l’intervenuta remissione della querela non impedisce all’amministrazione di valutare il fatto materiale posto a suo fondamento, qualora rilevi in termini di mancato possesso delle qualità in questione.
Nell'esercizio di tale potere è quindi indubbio che l'amministrazione debba valutare il comportamento dell'aspirante in maniera rigorosa, prendendo in considerazione tutti gli elementi necessari a valutare compiutamente i fatti, dandone successivamente conto nella decisione adottata (cfr. Tar Lazio, sez. I, 04 aprile 2011, n. 2957).
Non essendo tale circostanza messa in dubbio occorre, quindi, valutare se, nel caso in esame, sussistano i vizi denunciati da parte ricorrente.
6. Nel caso di specie la valutazione dell’amministrazione è ancorata alle seguenti motivazioni:
- “ il reato di -OMISSIS-, oggetto del procedimento penale oggi estinto per avvenuta remissione di querela, è stato riconosciuto pienamente integrato dal sig. -OMISSIS- per come si deduce dall’avvenuto pagamento delle somme corrisposte dallo stesso a titolo risarcitorio in favore della persona offesa ”;
- “ la piena prova del fatto storico, come sopra rappresentata [è] suffragata anche dalla titolarità a carico del sig. -OMISSIS- della carta -OMISSIS- dove è stato eseguito il versamento nonché dalla circostanza che lo stesso ha provveduto a denunciarne lo smarrimento a seguito dell’avvenuta conoscenza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ”:
6.1. Quanto alla prima delle motivazioni poste a sostegno dell’esclusione va escluso che il pagamento di una somma a titolo risarcitorio, cui è seguita la remissione della querela, costituisca ammissione di responsabilità penale del soggetto querelato.
È noto, infatti, che l’ordinamento conosce strumenti mediante i quali non si procede all’instaurazione del procedimento penale nel caso in cui venga a mancare una condizione di procedibilità della relativa azione, tra cui, per l’appunto, l’intervenuta remissione della querela.
In questo contesto, è legittima la strategia difensiva dell’indagato di risarcire la presunta persona offesa dal reato, onde ottenere la remissione della querela nei suoi confronti.
Del resto la circostanza che alcuni reati siano subordinati alla condizione di procedibilità della querela di parte risponde all’esigenza che sia la stessa persona offesa dal reato a dare impulso all’esercizio dell’azione penale che, altrimenti, in tali casi, non è nella disponibilità della parte requirente pubblica che non può che prendere atto della volontà di remissione del querelante.
In tale contesto, far discendere dall’intervenuto pagamento di una somma a titolo risarcitorio un’ammissione di responsabilità rispetto alle condotte contestate è conseguenza non prevista dall’ordinamento e comporterebbe l’irragionevole conseguenza di costringere la parte coinvolta in un procedimento penale a non scegliere di servirsi di tale strategia difensiva, dovendo optare sempre e comunque per la celebrazione del procedimento penale, con esiti sfavorevoli sia per la persona offesa dal reato sia per l’amministrazione della giustizia.
6.2. Il secondo motivo posto a fondamento del decreto impugnato è smentito dalla documentazione in atti.
Parte ricorrente, infatti, ha provato di aver presentato denuncia di smarrimento della carta -OMISSIS- su cui sono stati accreditati gli importi in data 6 luglio 2021 e di averla bloccata il 2-3 luglio 2021 e, quindi, in data antecedente rispetto alla comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificata l’11 ottobre 2023, oltre un anno e mezzo dopo la denuncia di smarrimento. Risulta inoltre che egli ha appreso del procedimento penale il 4 novembre 2022, quando la Procura della Repubblica gli ha notificato un avviso di proroga delle indagini preliminari.
Tale affermazione è, quindi, il frutto di un palese travisamento dei fatti e difetto di istruttoria che, inevitabilmente, si riverbera nell’adeguatezza della motivazione posta a fondamento del provvedimento di esclusione.
6.3. In altri termini l’amministrazione, pur potendo in astratto legittimamente valutare il fatto storico oggetto del procedimento penale ai fini della sussistenza del requisito della condotta incensurabile, non ha espresso tale giudizio, non svolgendo alcun apprezzamento sugli elementi indiziari a carico del ricorrente e ritenendo che il fatto storico e la sua riconducibilità al sig. -OMISSIS- fosse cristallizzata nella denuncia querela, senza alcuna autonoma valutazione di quanto emerso a seguito delle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale.
6.4. Del resto, nella vicenda che ha dato origine al procedimento penale il fatto storico è costituito dalla -OMISSIS- a danno della querelata, in relazione al quale il ricorrente è stato coinvolto in quanto titolare della carta -OMISSIS- su cui è stato eseguito l’accredito della somma sottratta.
In un contesto altamente indiziario come quello in questione, tanto più in presenza della remissione della querela, sarebbe quindi spettato all’amministrazione ricostruire in maniera compiuta i fatti, prima di ritenerli pacificamente addebitabili al ricorrente.
6.5. In altri termini, in questo specifico caso, la questione che viene in rilievo non è che il fatto storico sia valutabile nonostante l’intervenuta remissione della querela, ma proprio la riconducibilità dello stesso fatto storico al ricorrente, circostanza che non è stata minimamente valutata dall’amministrazione, neppure in sede di riesame. Peraltro, sotto questo profilo, è significativo che in tali fattispecie la giurisprudenza reputi insufficiente, ai fini della prova della responsabilità penale, il solo fatto che l’imputato, in assenza di ulteriori elementi, sia l’intestatario della carta (cfr. di recente Tribunale Genova sez. II, 21 agosto 2025, n. 2152 in un caso in cui l' imputato era risultato nominativamente titolare della -OMISSIS- sulla quale la vittima era stata indotta ad effettuare il versamento, tuttavia la stessa vittima aveva dichiarato di aver avuto contatti solo con altro soggetto; nello stesso senso si veda anche Tribunale Pescara , 17 ottobre 2025, n. 1560).
7. In definitiva, il provvedimento impugnato è illegittimo sotto il profilo del difetto di istruttoria, di travisamento dei fatti e di carenza di motivazione.
8. Il ricorso principale va, quindi, dichiarato improcedibile, mentre va accolto il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento del provvedimento ivi impugnato.
9. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso e accoglie il ricorso per motivi aggiunti.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare altri soggetti comunque denominati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
NA AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AU | IO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.