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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 239/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] A NC (CE) il Parte_1 C.F._1
28/08/1966 Con il patrocinio dell'Avv. GAIARDELLI MELISSA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
08/12/1960 Con il patrocinio dell'Avv. GAIARDELLI MELISSA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel rispetto reciproco.
Pag. 1 2) La casa familiare rimarrà assegnata a , unitamente agli arredi, fatta eccezione per gli effetti personali Parte_1 che verranno asportati da entro e non oltre il 31.1.2025. CP_1
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente e reciprocamente indipendenti l'uno dall'altro, per cui nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento.
4) si impegna a corrispondere mensilmente a , a partire dal settembre 2024, la somma CP_1 Parte_1 di € 400,00 a titolo di concorso al pagamento delle rate del contratto di mutuo del 28.7.2005 n. rep. 112229 – racc. 23400 a rogito Notaio stipulato da con Banca Carige s.p.a. – Cassa di Risparmio Per_1 Parte_1 di OV e IM (ora , sino alla sua estinzione, mediante bonifico bancario sul c/c intestato Controparte_2
a , di cui ve relative coordinate bancarie. Parte_1
5) Le parti danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, rinunciando a qualsiasi eventuale azione o pretesa – nessuna esclusa – dichiarando entrambi di aver definito ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale, comunque, conseguente o connessa al rapporto matrimoniale e al presente procedimento di separazione, avendo definito le reciproche ragioni di dare / avere, fatta eccezione per quanto previsto al punto 4).
6) I coniugi si danno reciproca autorizzazione e consenso alla richiesta e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio.
7) Dare atto che si impegna a corrispondere integralmente all'Avv. Melissa Gaiardelli il compenso CP_1 per l'attività di rappresentanza e difesa nell'ambito del presente procedimento.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge sull'atto di matrimonio già trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AT, al n. 48, Parte II, Serie A dell'anno 1984.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
AT (NO), in data 29/09/1984 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 48, parte II, serie A, anno 1984. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (26/01/1987). Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
A NC (CE) in data 28/08/1966 e , nato in [...] CP_1
NR (VS) in data 08/12/1960;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 239/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] A NC (CE) il Parte_1 C.F._1
28/08/1966 Con il patrocinio dell'Avv. GAIARDELLI MELISSA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
08/12/1960 Con il patrocinio dell'Avv. GAIARDELLI MELISSA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel rispetto reciproco.
Pag. 1 2) La casa familiare rimarrà assegnata a , unitamente agli arredi, fatta eccezione per gli effetti personali Parte_1 che verranno asportati da entro e non oltre il 31.1.2025. CP_1
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente e reciprocamente indipendenti l'uno dall'altro, per cui nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento.
4) si impegna a corrispondere mensilmente a , a partire dal settembre 2024, la somma CP_1 Parte_1 di € 400,00 a titolo di concorso al pagamento delle rate del contratto di mutuo del 28.7.2005 n. rep. 112229 – racc. 23400 a rogito Notaio stipulato da con Banca Carige s.p.a. – Cassa di Risparmio Per_1 Parte_1 di OV e IM (ora , sino alla sua estinzione, mediante bonifico bancario sul c/c intestato Controparte_2
a , di cui ve relative coordinate bancarie. Parte_1
5) Le parti danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione, rinunciando a qualsiasi eventuale azione o pretesa – nessuna esclusa – dichiarando entrambi di aver definito ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale, comunque, conseguente o connessa al rapporto matrimoniale e al presente procedimento di separazione, avendo definito le reciproche ragioni di dare / avere, fatta eccezione per quanto previsto al punto 4).
6) I coniugi si danno reciproca autorizzazione e consenso alla richiesta e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio.
7) Dare atto che si impegna a corrispondere integralmente all'Avv. Melissa Gaiardelli il compenso CP_1 per l'attività di rappresentanza e difesa nell'ambito del presente procedimento.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge sull'atto di matrimonio già trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di AT, al n. 48, Parte II, Serie A dell'anno 1984.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
AT (NO), in data 29/09/1984 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 48, parte II, serie A, anno 1984. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (26/01/1987). Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 2 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
A NC (CE) in data 28/08/1966 e , nato in [...] CP_1
NR (VS) in data 08/12/1960;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 3