Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Sciumbata, Serafina Pettinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Sciumbata in Sersale, via Greco;
contro
Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento protocollo n -OMISSIS-, notificato in data 3.12.2021, avente ad oggetto rigetto della richiesta della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. ER NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità, il provvedimento della Questura di Catanzaro n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto della richiesta della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo, provvedimento che “ denota ”, secondo quanto sostenuto in ricorso, “ l’assenza di una corretta istruttoria, assenza di motivazione e manifesta irragionevolezza sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità […] con conseguente errata e falsa applicazione del precetto normativo di cui al DM 28.04.1998” .
2. – La valutazione prognostica resa dal Questore e trasfusa nell’impugnato diniego riposerebbe, infatti, secondo quanto sostenuto, su fatti e circostanze risalenti e decontestualizzate, vagliate in modo acritico dall’Autorità, che avrebbe esaminato gli atti d’ufficio e recepito “ l’informativa senza accertarsi della fondatezza degli elementi in essa contenuti ”; il diniego, in definitiva, sarebbe sprovvisto di sufficienti “ presupposti effettivi ed attuali […] dettagliatamente circostanziati e costituenti motivazione esplicita del provvedimento negativo, da cui desumere una prognosi d’inaffidabilità […] all’uso delle armi o alla loro custodia ” (ricorso, p. 7).
2.1. – Di qui il lamentato deficit di istruttoria e di motivazione del provvedimento, nel quale si richiama la frequentazione da parte del ricorrente, nell’arco temporale dal 2002 al 2009, di persone denunciate all’Autorità giudiziaria e nel quale si legge, inoltre, “ che dagli atti d’ufficio risulta che il predetto [ricorrente] è stato colpito da decreti penali di condanna, emessi dal GIP del tribunale di -OMISSIS-, rispettivamente in data 18.01.2013 ed esecutivo il 1.01.2015 per guida in stato di ebbrezza e in data 06.04.2019 ed esecutivo il 14.06.2019 per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, mentre è stato deferito alla competente A:G per il reato di cui all’art 590 c.p. (lesione colpose) per cui la Prefettura di -OMISSIS- ha emesso in data -OMISSIS- ordinanza di pagamento di somme a titolo di sanzione ammnistrativa pecuniaria ”.
3. – Il Ministero dell’Interno si è costituito svolgendo controdeduzioni a confutazione del deficit motivazionale del provvedimento censurato in ricorso, del quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità “ sotto il profilo della carenza d’interesse ” posto che “ il ricorrente non ha impugnato il provvedimento di diniego nella parte in cui esso è motivato per la mancata presentazione dell’interessato alla necessaria visita per l’accertamento dei prescritti requisiti psicofisici ”.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare (ordinanza n. -OMISSIS- del 17/3/2022), all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
5.1. – Coglie nel segno, infatti, l’eccezione della difesa erariale che si appunta sul difetto di interesse al ricorso, venendo in rilievo, nella specie, un atto plurimotivato nell’ambito del quale non forma oggetto di contestazione – se non in chiave meramente apodittica e solo assertiva (“[S] otto il profilo della falsa ed errata applicazione del DM 28.04.1998 poiché il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla menzionata norma ai fini del rilascio del porto di fucile per uso sportivo ”: ricorso, p. 8) – la ragione ostativa al rilascio del titolo di polizia, di per sé idonea a sorreggere l’avversato diniego, costituita dalla immotivata, mancata sottoposizione da parte del ricorrente alla visita diretta all’accertamento dei requisiti psico-fisici richiesta dall’Autorità nell’esplicazione delle prerogative che le sono riconosciute.
Ciò senza voler considerare, va soggiunto, la richiesta di annullamento della “ pratica ” di cui dà atto, anche qui senza contestazioni di sorta, l’U.O. di Medicina Legale di -OMISSIS- nel comunicato indirizzato alla Questura datato 5/10/2021 (all. alla produzione della Questura, dep. in data 9/3/2022).
5.2. – In punto di interesse al ricorso va rammentato che per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (si v., di recente, Cons. Stato, Sez. III, 3/09/2025, n. 7188).
5.3. – Nella specie si prefigura, dunque, l’impossibilità di ritrarre alcuna utilità, per il ricorrente, dall’eventuale fondatezza delle censure rivolte all’impianto motivazionale dell’atto, censure che, in ogni caso nemmeno persuadono il Collegio, non ravvedendosi, diversamente da quanto opinato, alcun deficit idoneo a inficiare la motivazione sottostante al diniego impugnato.
6. – Sotto tale ultimo profilo va richiamato, anzitutto, il granitico e condiviso orientamento della giurisprudenza a mente del quale i provvedimenti adottati dall’Autorità di pubblica sicurezza in materia di armi hanno natura discrezionale, preventiva e cautelare, sicché la valutazione presupposta si sostanzia in un giudizio prognostico ex ante sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi; trattasi di un giudizio che è stato ritenuto più stringente di un giudizio di pericolosità, potendo il divieto in questione legittimamente fondarsi anche su situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza ma che risultino genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 24/06/2024, n. 821).
6.1. – Ciò detto, l’ampia discrezionalità che – fisiologicamente – connota tale tipo di giudizio esclude che il sindacato del giudice possa eccedere la soglia della verifica di ragionevolezza, soglia che, nella specie, non risulta oltrepassata, posto che il giudizio di inaffidabilità non appare né arbitrario né connotato da illogicità essendo, all’opposto, fondato su un complesso di controindicazioni a carico del ricorrente, non smentite nella loro dimensione fattuale – provvedimenti giudiziari di natura penale (uno dei quali per guida in stato di ebbrezza e un altro per inosservanza di disposizioni dell’autorità giudiziaria, emessi in tempi diversi e comunque non risalenti nel tempo), una vicenda giudiziaria riguardante un incidente stradale a danno di soggetti terzi e una serie di controlli che, quantunque principiati in tempi risalenti finiscono per coprire un periodo di tempo globalmente significativo – le quali risultano, invero, poter verosimilmente sorreggere un giudizio prognostico di non piena affidabilità ai fini del rilascio di autorizzazioni in materia di armi.
La censura incentrata sull’inadeguatezza del compendio motivazionale del provvedimento va pertanto disattesa.
7. – Per le ragioni di cui si è dato sinteticamente conto sopra, il ricorso non merita accoglimento e va respinto.
8. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER NO, Presidente, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.