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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
CAUSA CIVILE N. R.G. 2666/2024
Promosso da: (p. iva in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico, Dott.ssa nonché dalla Parte_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._1
SILVESTRO VITALE, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Piazza S. Maria della Guardia n. 28, Catania;
RICORRENTI
contro
:
, nella persona dell' Controparte_1
Ing. dirigente dell'Ufficio ad interim, elettivamente domiciliato presso la Controparte_2 sede dell'Ufficio, in Catania Via Battello 29/B;
RESISTENTE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 21/03/2025, è presente per parte ricorrente l'Avv. Alberto Pistone in sostituzione dell'Avv. Silvestro Vitale il quale insiste in domanda e nelle note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Nessuno è presente per parte resistente.
- Alle ore 9,45 il G.O.T. si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 13,00, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice Onorario decide la causa mediante sentenza emessa a fine udienza e depositata telematicamente in data odierna.
Il G.O.T
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina1 di 21 N. R.G. 2666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2666/2024 promossa da:
(p. iva ) in persona dell'amministratore unico, Parte_1 P.IVA_1
Dott.ssa nonché dalla (C.F. Parte_2 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. SILVESTRO VITALE, elettivamente C.F._1
domiciliate presso il suo studio in Piazza S. Maria della Guardia n. 28, Catania;
RICORRENTI
contro
:
, nella persona dell' Controparte_1
Ing. dirigente dell'Ufficio ad interim, elettivamente domiciliato presso la Controparte_2 sede dell'Ufficio, in Catania Via Battello 29/B;
RESISTENTE
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina2 di 21 Con ricorso del 13/03/2024, depositato in pari data, la (già Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa e la stessa CP_3 Parte_2
Dott.ssa in proprio dichiaravano di proporre opposizione contro le Parte_2
ordinanze ingiunzioni n. 23/0132 e n. 23/0133 notificate ad entrambe le parti in data
15.02.2024, con le quali l' aveva ingiunto agli Controparte_1
opponenti, nelle rispettive qualità, il pagamento, comprensivo di spese di notifica, di € 185,67 con l'ordinanza ingiunzione n. 23/0132 e di € 519,00 con l'ordinanza ingiunzione n. 23/0133,
a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di leggi relative alla supposta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il SI . Persona_1
Rilevavano che le dette ordinanze ingiunzioni erano illegittime poiché non sussistenti gli illeciti contestati dagli Ispettori, in difetto dei presupposti voluti dalla legge per classificare la prestazione d'opera espletata dal predetto SI come rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, osservavano che le ordinanze ingiunzioni opposte erano basate sul Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019-147472- del 15.07.2019, redatto CP_4 dagli Ispettori della ITL di Catania nell'ambito delle attività di vigilanza di loro competenza.
Premettevano in fatto che:
- La Società ricorrente gestiva una Struttura sanitaria (R.S.A.) accreditata con il S.S.R. per la somministrazione di cure e terapie riabilitative in regime di ricovero di tipo ospedaliero;
- In data 13.03.2019 l' di Catania aveva avviato una CP_1 Controparte_1
ispezione della struttura per verificare l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e degli obblighi di legislazione sociale: Nel corso dell'ispezione erano stati individuati tutti coloro che prestavano attività lavorativa nella Struttura sanitaria, compresi i Professionisti con partita IVA, come da relativo elenco allegato al verbale di apertura dell'ispezione del
13.03.2019, che producevano unitamente ai successivi verbali interlocutori del 08.04.2019 e del 17.05.2019 (allegato1);
- Concluse le operazioni di verifica, l' di Catania, in data Controparte_1
19.07.2019, aveva notificato a il “Verbale unico di accertamento e Parte_1
Notificazione” n. 2019-147472-PCON-1 del 15.07.2019 che producevano (allegato 2), con il quale era stato disconosciuto il rapporto di prestazione d'opera autonoma tra la Società opponente ed il Professionista (SI); Persona_1
- Il verbale ispettivo riguardava anche il disconoscimento di altri due rapporti libero professionali relativi ad altra SI, e ad una Assistente sociale, Persona_2
pagina3 di 21 nominativi che però non figuravano nelle ordinanze ingiunzioni opposte Controparte_5
con il presente giudizio;
- Con nota del 17.03.2023, l' sede di Catania, facendo seguito al predetto verbale di CP_6 accertamento dell' , aveva richiesto alla Società stessa di regolarizzare i versamenti CP_1
relativi ai pretesi contributi previdenziali e relative sanzioni, per il periodo da aprile 2017 a marzo 2019, con riferimento alle posizioni di lavoro di (SI), Persona_2
(SI) e (Assistente Sociale), con i quali Persona_1 Controparte_5
invece la Società intratteneva un rapporto libero-professionale con compensi corrisposti a fronte di fattura poiché erano soggetti con partita IVA.
- A seguito del predetto verbale di accertamento dell' , con nota del Controparte_1
17.08.2023, l' sede di Catania aveva notificato alla Società l'invito a regolarizzare le CP_6
pretese omissioni contributive e sanzioni, relative alle prestazioni lavorative dei Professionisti su indicati, per un totale di € 69.257,42, come risultante dalla relativa diffida amministrativa
(allegato 4);
- L' , in data 05.10.2023, aveva notificato alla predetta Società ingiunzione ammnistrativa CP_6
di pagamento con avviso di addebito n.59320230001422057 per € 69.487,51 a titolo di pretesi contributi previdenziali, interessi di mora e somme aggiuntive, a seguito della trasformazione d'ufficio attuata dall'Istituto dei tre rapporti libero-professionali, riguardanti Persona_2
(SI), (SI) e (Assistente
[...] Persona_1 Controparte_5
Sociale), in rapporti di lavoro subordinato per il periodo indicato nell'atto ingiuntivo di pagamento, dall'aprile 2017 al marzo 2019, sulla base del richiamato verbale di accertamento dell' . aveva proposto tempestiva Controparte_1 Parte_1 opposizione all'ingiunzione amministrativa dell' ed il relativo giudizio era stato iscritto CP_6
al n.10988/2023 R.G. Tribunale di Catania Sezione Lavoro, da chiamarsi all'udienza del
18.06.2024 (G.L. Dott. Di Benedetto).
- Con provvedimento del 31.10.2023, il suddetto Giudice aveva sospeso l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato (allegato 5).
- ed in proprio la Dott. contestavano il verbale Parte_1 Parte_2 di accertamento ispettivo in quanto l'arbitraria trasformazione dei tre rapporti di lavoro autonomo in rapporti di subordinazione era totalmente priva di qualsiasi elemento probatorio;
conseguentemente ritenevano illegittime ed indebite le sanzioni amministrative inflitte dall' con le Ordinanze ingiunzioni opposte;
Controparte_1
- Gli opponenti, senza voler invertire l'onere di prova a carico dell' , producevano, a CP_1
supporto della legittimità e regolarità del rapporto di lavoro autonomo in questione, i pagina4 di 21 documenti relativi alla prestazione d'opera svolta da (precisando che le Persona_1
Ordinanze Ingiunzioni opposte riguardavano solo il predetto Professionista e non gli altri due).
- In particolare, confermavano che aveva svolto in modo discontinuo, Persona_1 nell'arco temporale in questione, attività di “SI” per la Struttura sanitaria come risultante dal contratto d'opera professionale del 02.11.2017 prodotto (allegato 6);
- Producevano altresì in unico allegato le fatture emesse dal predetto professionista in favore di da novembre 2017, 2018 e gennaio 2019 (allegato 7); Parte_1
- Negavano che i FI in questione - e per quel che riguarda il presente giudizio La
Causa - fossero obbligati ad osservare un orario di lavoro predeterminato dalla Per_1
Società.
La Società ricorrente negava che sussistessero i presupposti per l'arbitraria classificazione di rapporto di lavoro subordinato effettuata dall'Organo ispettivo con riferimento alle prestazioni d'opera del predetto SI , poichè la prestazione d'opera di Persona_1 quest'ultimo - ed anche degli altri due Professionisti sopra indicati- era stata legittimamente inquadrata dalle parti come rapporto di lavoro autonomo, sulla scorta delle effettive modalità di esecuzione dell'attività lavorativa svolta ed in conformità alla documentazione prodotta.
Allo scopo evidenziava che:
Il Dott. ed anche gli altri due Professionisti erano titolari di partita IVA in Persona_1 quanto svolgevano abitualmente l'attività sanitaria di “FI”, e Persona_2 Per_1
, e la funzione di “Assistente Sociale” ;
[...] Controparte_5
In particolare, per quanto riguardava i rapporti con la Società opponente, i predetti
Professionisti avevano svolto le rispettive prestazioni d'opera, ricevendo i corrispettivi maturati a fronte delle relative fatture emesse. L'attività lavorativa espletata da figure professionali aventi i titoli di “Assistente Sociale” e di “SI” poteva atteggiarsi, secondo la piena discrezionalità delle parti, come rapporto di lavoro subordinato ovvero come prestazione d'opera autonoma. Le parti, nella fattispecie, avevano eletto lo schema contrattuale del rapporto autonomo per professioni di natura intellettuale (art. 2229 e segg. cod. civ.) e le modalità di espletamento delle rispettive attività lavorativa erano state conformi alla formale contrattualizzazione dei rapporti intercorsi tra le parti;
I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo erano stati ampiamente declinati nelle univoche decisioni dei Giudici di legittimità e di merito;
pagina5 di 21 Era altresì incontrovertibile che la prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, in luogo di quella solo formalmente assunta dalle parti, doveva essere fornita rigorosamente ed esclusivamente dalla parte che la affermava.
La (SI), oltre che (SI) e Persona_1 Persona_2 [...]
(Assistente Sociale), non erano stati mai assoggettati ad alcun potere direttivo da CP_5
parte del management della Società opponente;
Non emergeva nel verbale ispettivo alcuna circostanza concreta e reale che deponesse per l'esistenza di continui, reiterati e specifici ordini di servizio, impartiti a Persona_1
(SI) ovvero a (SI) e Persona_2 Controparte_5
(Assistente Sociale); né vi era traccia probatoria di un eventuale assoggettamento di costoro ad un costante controllo e vigilanza nell'espletamento della sua prestazione d'opera da parte del management della Società opponente;
Negava altresì che la Società avesse assoggettato il SI ovvero Persona_1
l'altra SI AO e l'Assistente Sociale ad un Persona_2 Controparte_5 potere disciplinare oltre che direttivo “con conseguente limitazione della sua (loro) autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale”;
Nel verbale ispettivo non vi era alcun riferimento ad eventuali contestazioni disciplinari (né tantomeno a sanzioni) ovvero ad ordini limitativi dell'autonomia organizzativa propria del
Professionista.
Escludeva pertanto che l'attività professionale del predetto SI e Persona_1 dell'altra SI nonché dell'Assistente Sociale Persona_2 [...]
, fosse stata espletata nel contesto di un sostanziale inserimento organico CP_5 nell'azienda che si fosse concretizzato nei termini definiti dalla Suprema Corte, la quale afferma che il potere direttivo, il vincolo disciplinare e l'inserimento nell'impresa “debba manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività”.
Rilevava che l'entità dei corrispettivi percepiti in concreto dai FI e dall'Assistente
Sociale di cui al verbale ispettivo, erano assolutamente superiori ai livelli retributivi previsti come trattamento economico tabellare della figura professionale del SI ovvero pagina6 di 21 dell'Assistente Sociale, strutturato nell'organico aziendale, come si evinceva dalla parte economica del CCNL di settore citato nel verbale ispettivo;
Restava quindi escluso l'interesse economico di a simulare i Parte_1
rapporti libero-professionali in questione, in luogo di equivalenti rapporti di subordinazione che sarebbero stati per la Società senza dubbio più vantaggiosi sotto il profilo del costo aziendale. In conclusione, la normativa applicabile alla prestazione d'opera dei FI e dell'Assistente Sociale di cui al verbale ispettivo, era quella codicistica prevista e disciplinata dall'art. 2229 e segg. cod. civ., in quanto si trattava di rapporti di lavoro autonomo svolti da soggetti titolari di partita IVA.
Era onere dell' dimostrare che ricorressero i presupposti per Controparte_1 applicare una differente categoria contrattuale alle prestazioni d'opera svolte dal SI
Dott. e degli altri due Professionisti, inquadrandole come prestazione di Persona_1
lavoro subordinato;
L'applicazione delle sanzioni inflitte con le Ordinanze Ingiunzioni opposte era quindi assolutamente priva di fondamento in fatto e in diritto, per cui andavano annullate o revocate.
Parte ricorrente proponeva altresì istanza di sospensione delle Ordinanze Ingiunzioni opposte e concludeva affinchè il Giudice adito, volesse: “Ritenere e dichiarare che è illegittima ed infondata la configurazione e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato riguardante Pe il SI (oltre quella della e Persona_1 Parte_4 dell'Assistente Sociale ) di cui al verbale ispettivo richiamato in premessa, Controparte_5
in luogo dei rapporti libero-professionali instaurati dalle parti;
- Per l'effetto, annullare le ordinanze ingiunzioni n.23/0132 e n.23/0133 notificate ad entrambe le parti in data
15.02.2024 in difetto dei presupposti di fatto e di diritto che legittimerebbero l'imposizione delle sanzioni amministrative inflitte;
- Condannare l' alle spese e Controparte_1
compensi del giudizio”.
L' si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata l'11/06/2024, chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente e la conferma delle ordinanze di ingiunzione.
Allo scopo, l'Ente resistente eccepiva che:
L'opposizione alle ordinanze d'ingiunzione era destituita da ogni fondamento e andava, pertanto, rigettata.
pagina7 di 21 Dalla dichiarazione rilasciata nel corso dell'accesso ispettivo dal Sig. , si Persona_1
evinceva chiaramente che lo stesso, assolveva ai suoi compiti con modalità incompatibili con l'autonomia gestionale, infatti era sottoposto al potere organizzativo dell'azienda che predisponeva l'attribuzione dei pazienti da trattare ed il tipo di prestazione da eseguire ed inoltre era tenuto a timbrare il cartellino sia in ingresso che in uscita, pertanto in realtà svolgeva lavoro subordinato per conto della società rientrando la sua Parte_1
attività nei parametri previsti dalla legge Fornero n. 92/2012.
La Causa aveva infatti dichiarato: (allegato1) “sono fisioterapista a partita IVA dal Per_1
02.11.2017 ad oggi senza mai nessuna interruzione. Non è stato firmato nessun contratto di collaborazione........ rappresento che la partita iva a me attribuita è stata aperta ad hoc per questa collaborazione........ la mia presenza viene rilevata tramite rilevazione elettronica all'arrivo e all'uscita....... a mio giudizio posso dire che dal punto di vista lavorativo non c'è nessuna differenza con la fisioterapista che è dipendente, infatti trattiamo lo stesso numero di pazienti. Come per i dipendenti, anche per me la figura di riferimento è il Dott. ” Per_3
Il Ministero del Lavoro, mediante la recente risposta ad interpello n. 16/2014, era tornato sulla tematica della nuova presunzione di subordinazione introdotta dalla Riforma Fornero (l.
92/2012) per i lavoratori operanti in regime libero professionale (c.d. Partite Iva) ed aveva, in particolare, precisato che la stessa non trova applicazione nei confronti dei RA che operino in regime libero professionale, a condizione che gli stessi siano iscritti in appositi elenchi eventualmente previsti dalla normativa regionale.
L'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza l'individuazione di uno specifico progetto (nonché, prima della legge 92/2012, di un programma di lavoro o di una fase di esso) era stata vietata dal legislatore sin dalla c.d. Riforma Biagi (d.lgs. 276/2003).
L'art. 69 del citato decreto legislativo, infatti, disponeva che – salvo per i casi specificamente indicati dall'art. 61 del medesimo decreto (lavoratori iscritti ad albi professionali, lavoratori titolari di pensione di vecchiaia, c.d. mini co.co.co., etc.) – i contratti di co.co.co., ove stipulati con modalità diverse da quelle del lavoro a progetto, fossero “considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.
Tale presunzione era applicabile non solo ai (rari) casi in cui il rapporto di lavoro fosse espressamente qualificato come “collaborazione coordinata e continuativa”, ma anche qualora le parti avessero stipulato un contratto libero professionale che tuttavia, nella sostanza, si svolgeva sotto il coordinamento del committente. Per i contratti stipulati dopo il 18 luglio pagina8 di 21 2012, peraltro, la suddetta presunzione era assoluta, essendo ciò stato espressamente precisato dall'art. 1, comma 24, l. 92/2012 (cfr. App. Milano, 14 maggio 2013).
Tuttavia, la previgente normativa non forniva alcuna indicazione al fine di distinguere i rapporti di lavoro autonomo tout court (libero professionali) da quelli che – pur condividendo la natura autonoma – assumevano però le caratteristiche proprie delle co.co.co. La Riforma
Fornero, pertanto, era intervenuta a colmare tale lacuna con la finalità di evitare un uso
“distorto” dei contratti di lavoro libero professionale. E così, la predetta Riforma aveva aggiunto l'art. 69-bis al citato d.lgs. 276/2003, il quale prevedeva che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di Partita Iva fossero considerate, salvo prova contraria, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e, quindi, in assenza di un progetto, rapporti di lavoro subordinato), qualora ricorressero almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Infine, in ogni caso, in assenza di un progetto, i RA (al pari di tutti gli altri operatori non iscritti ad albi professionali o, comunque, non rientranti nell'area di esclusione dalla disciplina del lavoro a progetto) dovevano operare senza il coordinamento del committente.
Ed infatti, anche per tali professionisti – a prescindere dalla sussistenza e dell'applicabilità degli indici individuati dall'art. 69-bis – operava la previsione secondo cui la sussistenza del coordinamento fa presumere che il rapporto, in realtà, “nasconda” un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Non rispondeva al vero l'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancanza di elementi probatori relativamente alle sanzioni elevate per il lavoratore . Con Persona_1
questo motivo di doglianza, il ricorrente puntava a delegittimare l'attività ispettiva, sul presupposto che il personale di vigilanza possa esclusivamente sanzionare sulla base di ciò che verifica personalmente all'atto dell'accesso ispettivo.
Questa doglianza trovava una prima smentita nella sentenza 14 aprile 2009, n. 1625 della
Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, nella quale si affermava che “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non pagina9 di 21 rispondenti al vero.” Con questo motivo di doglianza, l'opponente mirava a sminuire (e ad annullare addirittura) la valenza delle dichiarazioni rese agli Ispettori di vigilanza. Detta doglianza, da parte ricorrente, veniva avvalorata dalla citazione di giurisprudenza assai datata. Invero, l'orientamento della Suprema Corte era oggi costante nel ritenere la piena valenza delle dichiarazioni rilasciate agli Ispettori, soprattutto se queste (come nel caso che ci occupa) fossero chiare, precise, concordanti e puntuali.
Quindi, alla luce di giurisprudenza che richiamava, solo l'apprezzamento del Giudice adito poteva statuire sulla validità delle dichiarazioni come fonti di prova e ritenerle del tutto attendibili, specie, come nel presente caso, quando le dichiarazioni fossero chiare, concordi, precise e circostanziate.
Le dichiarazioni raccolte durante il procedimento ispettivo, difatti, delineavano un quadro chiaro ed incontrovertibile circa l'orario di lavoro effettuato, le mansioni svolte, i periodi di occupazione e la retribuzione, non lasciando alcun dubbio circa le violazioni contestate alla società, la quale non poteva di certo opporre la documentazione regolare che sancisce dei rapporti di lavoro che nei fatti venivano svolti in maniera del tutto differente.
Rammentava che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro non hanno valenza dirimente il nomen iuris utilizzato dalle parti, dovendo piuttosto considerarsi le concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile la loro volontà effettiva...” (Cassazione civile sez. lav.
05.08.2022 ud. 24.05.2022 dep.05.08.2022 n.24399). Pertanto, questa eccezione doveva essere respinta senza indugio alcuno.
****
Alla prima udienza del 21/06/2024, il delegato del procuratore di parte ricorrente contestava il contenuto della comparsa di costituzione del resistente e chiedeva che la causa venisse rinviata per discussione e decisione con termine per note. Il Funzionario Direttivo dell' insisteva in quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione e CP_1
risposta e chiedeva che la causa fosse rinviata con termine per note.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa dal procuratore di parte ricorrente e viene decisa come da dispositivo.
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
pagina10 di 21 In primo luogo: occorre rilevare che sono oggetto del presente giudizio le seguenti ordinanze ingiunzioni allegate dal ricorrente al ricorso introduttivo:
1) L'ordinanza ingiunzione dell' n. 23/0132, prot. 1260 e Controparte_1
1261 del 18/10/2024, notificata il 15/02/2024 alla IG , Parte_2 amministratore unico della società di complessivi € 185,67, richiesti Parte_1
in quanto, con riferimento al rapporto di lavoro con , e richiamato il Persona_1
verbale di accesso ispettivo del 13/03/2019, la stessa avrebbe violato l'art. 9 bis c. 2 della legge 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006, per non avere inviato al Servizio competente la comunicazione con i dati del lavoratore, data di assunzione, tipologia contrattuale, qualifica professionale, trattamento economico;
2) L'ordinanza ingiunzione dell' n. 23/0133, prot. 1258 e Controparte_1
1259 del 18/10/2024, notificata il 15/02/2024 alla IG , Parte_2 amministratore unico della società di complessivi € 519,00, in Parte_1
quanto, con riferimento al rapporto di lavoro con , e richiamato il Persona_1
verbale di accesso ispettivo del 13/03/2019, la stessa avrebbe omesso di consegnare al lavoratore , occupato come fisioterapista dal 02/11/2017, copia della Persona_1 comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, si rileva, innanzi tutto, preliminarmente, che nel giudizio di opposizione
a sanzione amministrativa, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come invero un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate pagina11 di 21 dall'Amministrazione. Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
La Suprema Corte, ha quindi precisato che: «consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.». (cfr. Cass. n. 1921/2019 ed anche: Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass.
n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass.
S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e Cass. n. 4898/2015).
Ciò premesso, si rileva che, nel presente giudizio, l'unico elemento di prova fornito dall' , a dimostrazione della pretesa legittimità delle ordinanze Controparte_1
ingiunzioni opposte, è il prodromico verbale di accertamento del 13/03/2019 (in atti).
In detta sede, il fisioterapista ebbe a dichiarare agli Ispettori: “sono Persona_1
fisioterapista a partita IVA dal 02.11.2017….. All'inizio della collaborazione effettuavo il seguente orario: dalle 8:30 alle 12:00 e poi dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato. Dopo circa due mesi il mio orario di lavoro è stato modificato in
8:30-12:00, tranne quando ci sono esigenze che mi portano a sostituire i colleghi assenti. Non è stato firmato nessun contratto di collaborazione......... la mia presenza viene rilevata tramite rilevazione elettronica all'arrivo e all'uscita....... a mio giudizio posso dire che dal punto di vista lavorativo non c'è nessuna differenza con la fisioterapista che è dipendente, infatti trattiamo lo stesso numero di pazienti”.
Ora, quanto alla valenza probatoria del verbale di accertamento redatto dal funzionario ispettivo, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale pagina12 di 21 autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente, al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700
c.c., secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese e, nel caso in cui il ricorrente intenda contestare tali risultanze dell'atto, occorre proporre querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c.
Tuttavia, riguardo alle dichiarazioni acquisite dai funzionari verbalizzanti nell'esercizio del loro potere di accertamento, se per tali dichiarazioni deve ritenersi senza dubbio provato (in difetto di querela di falso) che le dichiarazioni riportate siano state comunque ricevute dai pubblici ufficiali, tale fede privilegiata di cui all'art.
2700 c.c. non si estende al contenuto sostanziale ed alla veridicità di quanto affermato.
Conseguentemente, se le parti hanno dichiarato il falso, questo non risulta nell'atto pubblico. La piena prova fino a querela di falso si limita al fatto che le dichiarazioni siano state rese al pubblico ufficiale, non alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse.
In giurisprudenza infatti è ormai costante in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, “mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio
o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 10427 del 14 maggio 2014, in tal senso cfr. anche Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. civ. Sez. Lavoro, sentenza
n. 8445 del 04/05/2020).
pagina13 di 21 Ed ancora: la Cassazione ha precisato, relativamente ai verbali di accertamento, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, che costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Corte di
Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573).
Sulla questione dell'efficacia probatoria che il Giudice può attribuire alle dichiarazioni acquisite dal personale ispettivo nel corso degli accertamenti, la giurisprudenza di legittimità ha fornito varie indicazioni in considerazione del principio generale in tema di valutazione delle prove, secondo quanto stabilito dall'art. 116 c.p.c.: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti
e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass. Sez. 3, sentenza n.
10484 del 2004)..
Concludendo, è ormai chiaro che il valore di piena prova ex art. 2700 c.c. non copra per intero il verbale dell'Ispettorato del Lavoro e che i fatti e le valutazioni in esso contenuti ma non direttamente accertati dall'ispettore sono liberamente valutabili dal giudice ex artt. 115 e 116 c.p.c. (Cassazione civile sez. lav., n. 9632 del 11/05/2016).
Ciò posto, nel presente giudizio, l' non ha offerto alcuna prova né CP_1
testimoniale né documentale della asserita circostanza per cui il fisioterapista Per_1
fosse un dipendente della ma ha fondato il proprio
[...] Controparte_3 assunto solo sulle dichiarazioni da quest'ultimo rilasciate agli Ispettori in sede di ispezione il 13/03/2019.
Tuttavia, ritiene questo Giudice che tali dichiarazioni rese dal fisioterapista, in sé e per sé, non siano sufficienti a fornire valida prova in tal senso anche perché non rispondenti al vero, almeno in parte, come documentalmente dimostrato da parte opponente, pertanto questo Giudice può disattenderle proprio perché in contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (cfr. Corte di Cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573 cit.).
pagina14 di 21 Ed invero, la dichiarazione di , relativa alla mancata sottoscrizione Persona_1
del contratto di collaborazione, è stata smentita dal “contratto d'opera professionale” del 02.11.2017 prodotto in atti (cfr. allegato 6 del fascicolo di parte opponente) che ha regolamentato il rapporto professionale tra la ed il detto Controparte_3
SI, rilevando che la professione di SI essere espletata solo a seguito di iscrizione all'Ordine nazionale dei FI FNOFI.
Nel detto contratto si legge, nella premessa, che: “Il Professionista intende svolgere la propria opera in forma autonoma essendo peraltro titolare di partita IVA ed intendendo restare libero di assumere altri impegni professionali compatibili”.
Ed inoltre, all'art. 1 del contratto: “Il professionista fornirà alla RSA prestazioni specialistiche in regime libero - professionale come “SI”.
All'art 2 poi si legge: “per espressa e consapevole volontà del Professionista, nonché per esigenze organizzative della R.S.A., il rapporto in questione deve intendersi ad ogni effetto di natura autonoma e libero-professionale, e pertanto il professionista svolgerà la sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione tecnica, disciplinare
e senza stabile inserimento organico in azienda. Ed ancora: “il professionista ha facoltà di svolgere la sua opera professionale anche a favore di terzi, avvalendosi della propria organizzazione professionale di studio e/o ambulatorio….. Il professionista potrà organizzare il suo lavoro in modo del tutto autonomo essendo libero di determinare i modi ed i tempi dello svolgimento dell'incarico professionale riguardo alle scelte degli orari….”.
Il detto contratto è evidentemente un contratto d'opera professionale (cfr. artt. 2229 e ss. c.c.) ed in assenza di altre tangibili e concrete prove, non può essere evidentemente tralasciato solo in virtù delle contrarie dichiarazioni rese dal agli Ispettori in Per_1
sede di verbale di accertamento.
Inoltre, altra prova rilevante della natura autonoma del detto rapporto professionale emerge dall'esame delle ricevute rilasciate alla società dal detto Parte_1
SI e prodotte dalla Società opponente agli atti del presente giudizio - cfr. allegato 7 – Ed in particolare:
1) ricevuta n. 01/2017 di € 2.116,00;
2) ricevuta n. 01/2018 di € 1.152,24;
3) ricevuta n. 04/2018 di € 1.166,80;
5) ricevuta n. 05/2018 di € 1.123.12;
6) ricevuta n. 7/2018 di € 1.064,88;
pagina15 di 21 7) ricevuta n. 08/2018 di € 1.283,88;
8) ricevuta n. 09/2018 di € 1.370,64;
9) ricevuta n. 12/2018 di € 1.237,60;
10) ricevuta n. 14/2018 di € 890,10;
11) ricevuta n. 15/2018 di € 1.123,12;
12) ricevuta n. 16/2018 di € 977,52;
13) ricevuta n. 17/2018 di € 1.188,24;
14) ricevuta n. 18/2018 di € 1.385,20;
15) ricevuta n. 01/2019 di € 1.326,96.
Da tale produzione documentale emerge come i compensi percepiti dal fisioterapista dalla ogni mese siano stati tutti di importi diversi, con esclusione Parte_1
quindi di uno stipendio fisso e con evidente rischio professionale. Inoltre, emerge la discontinuità della progressione numerica delle fatture emesse che dimostra l'esistenza di altri pazienti assistiti dallo stesso.
Ricordiamo che il contratto d'opera intellettuale ha ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), disciplinata dal legislatore agli artt. 2229 e ss. c.c. e dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano l'esercizio delle singole professioni (fra cui rientrano le professioni sanitarie quale è quella del fisioterapista) solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 2222 ss. c.c., relative al contratto d'opera. La disciplina in questione concerne le libere professioni, le quali per tradizione sono professioni c.d. “protette” in quanto, seppur caratterizzate da una forte autonomia, godono di valenze pubblicistiche salvaguardate dai singoli ordini professionali aventi poteri disciplinari sugli iscritti e di tutela degli interessi economici e deontologici della categoria stessa.
Ai sensi dell'art. 2229, comma 1, c.c. è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi per l'esercizio della professione intellettuale, perciò se la prestazione viene eseguita da un soggetto non iscritto, a quest'ultimo non è consentita nessuna azione per il pagamento della retribuzione (art. 2231, comma 1, c.c.); qualora poi intervenga la cancellazione del professionista, dall'albo o dall'elenco, durante l'esecuzione della prestazione, si avrà la risoluzione del contratto ex lege, salvo il diritto del professionista al rimborso delle spese sostenute e un compenso adeguato all'utilità del lavoro effettuato (art. 2231, ult. comma, c.c.).
Il legislatore, all'art. 2236 c.c., prevede poi una limitazione della responsabilità del prestatore d'opera alle sole ipotesi di dolo o colpa grave nei casi in cui la prestazione pagina16 di 21 implichi “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”. Il rapporto che si instaura tra professionista e cliente è fondato sull'intuitus personae. L'art. 2232 c.c. impone, pertanto, al prestatore di eseguire personalmente l'incarico affidatogli, pur potendosi avvalere della collaborazione di sostituti e ausiliari qualora ciò sia consentito dal contratto o dagli usi e non appaia incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Nell'ambito della riforma del diritto del lavoro, avviata a seguito dell'emanazione della legge delega n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), il Governo ha provveduto a emanare il decreto legislativo n. 81 del 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, che rinnova radicalmente la disciplina dei contratti di collaborazione.
Il decreto in parola ha disposto, anzitutto, l'abrogazione di tutte le norme contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003 che disciplinavano i contratti di lavoro a progetto, facendo al contempo salvi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall'art. 409 c.p.c.
Tra le norme abrogate dal d.lgs. 81/2015 vi è anche l'art. 69 bis del d.lgs. 276/2003; tale norma - introdotta nel 2012 dalla legge Fornero - prevedeva una presunzione in forza della quale, in presenza di determinate condizioni, la prestazione resa da un soggetto titolare di partita iva si considerava un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
E' stata tuttavia introdotta una nuova presunzione di subordinazione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2015, in virtù del quale la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche alle collaborazioni organizzate dal committente. Il testo attualmente vigente, così come modificato dalla legge 128/2019, allarga il campo di applicazione delle tutele previste per il lavoro subordinato “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”.
Affinché si applichi la disciplina del lavoro subordinato, è dunque necessario che: la prestazione sia svolta in modo prevalentemente personale;
la prestazione sia svolta con continuità; la prestazione sia etero organizzata dal committente.
Le suddette condizioni costituiscono gli indici di subordinazione, che vengono così ad affiancarsi a quelli enunciati dalla giurisprudenza.
Il secondo comma dell'art. 2 stabilisce tuttavia che la nuova presunzione di subordinazione NON si applica in alcuni casi, tra cui le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (come è il caso del fisioterapista).
pagina17 di 21 Non si può quindi applicare la presunzione di subordinazione al rapporto di collaborazione del SI e quindi tale eventuale subordinazione Per_1
avrebbe dovuto essere adeguatamente provata nel corso del giudizio dall' Controparte_1
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[...]
La Suprema Corte ha già da tempo affermato che: “In relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica cui ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai poteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, né possono considerarsi indicativi della natura subordinata del rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, se non si traducono nella espressione del potere confermativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione della intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se
l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente
e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.”(Cass. 07/02/2003, n. 3471).
Ed ancora, la Suprema Corte ha chiarito che: “L'elemento indispensabile che connota il lavoro subordinato distinguendolo da quello autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore subordinato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il rispetto dell'orario,
l'assenza di rischio.” (Cass. 21/7/2017 n. 18018).
Inoltre: “Con riferimento alle prestazioni di contenuto intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, il criterio fondamentale per l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione lavorativa, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di
pagina18 di 21 disporre, in maniera piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva”(Cass. 21/5/2004 n. 9764).
Anche pronunce di merito chiariscono che: “Nel caso di prestazioni di contenuto intellettuale, poiché queste ultime per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, la qualificazione del rapporto va desunta esclusivamente dalla posizione tecnico-gerarchica di subordinazione in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni, restando irrilevante, ove difetti detto requisito,
l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità dell'attività e la forma della retribuzione, ma pure compatibili con altre forme di rapporto in cui sia dedotte una prestazione lavorativa (Trib. Roma 01/06/2004).
Nel caso del SI Dott. non risulta adeguatamente Persona_1
dimostrata, nel presente giudizio, la subordinazione dello stesso alla Controparte_3
non essendo stato dimostrato che l'organizzazione della sua attività eccedesse le
[...]
esigenze di coordinamento con l'impresa per dipendere direttamente dall'interesse dell'impresa stessa.
Ed in particolare, non è stato dimostrato il vincolo di soggezione del Dott. al Per_1
potere direttivo, organizzativo e disciplinare della aldilà delle Controparte_3
sue semplici dichiarazioni rilasciate agli Ispettori in data 13/03/2019 in sede di ispezione (dichiarazioni unilaterali e prive di fede privilegiata e peraltro in contraddizione con il contratto del 02.11.2017).
Il Dott. sin dalla sottoscrizione del contratto d'opera professionale, per Per_1
esercitare la professione di SI doveva essere necessariamente iscritto all'Ordine dei FI (FINOFI).
Pertanto, il suo rapporto di collaborazione professionale con la Controparte_3
(oggi s.p.a.), in mancanza di valida prova contraria, ha i requisiti di un rapporto autonomo e non assoggettato alle presunzioni di legge di cui all'art.69 D.Lgs. n.
276/2003 e successive modifiche
Ed invero, l' non ha assolto all'onere probatorio, sullo stesso Controparte_1 incombente ex art. 2697 c.c., al fine di dimostrare la fondatezza dell'assunto degli in ordine alla supposta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. CP_7
pagina19 di 21 Né ha dimostrato che il Dott. La Causa fosse assoggettato ad un potere disciplinare oltre che direttivo (cfr. giurisprudenza sopra citata).
Non è stato dimostrato, in definitiva, che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato.
***
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in accoglimento dell'opposizione spiegata da parte ricorrente, vanno quindi annullate le ordinanze ingiunzioni di pagamento impugnate nel presente giudizio.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2666/2024 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza:
- Accoglie il ricorso in opposizione proposto da e dalla Parte_1
Dott.ssa nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla le Parte_2
opposte ordinanze ingiunzioni n. 23/0132 e n. 23/0133, notificate ad entrambe le parti in data 15.02.2024, con le quali l' Controparte_1 ha ingiunto agli opponenti il pagamento, di € 185,67 con l'ordinanza ingiunzione n.
23/0132 e di € 519,00 con l'ordinanza ingiunzione n. 23/0133, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di leggi relative alla supposta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il SI;
Persona_1
Dichiara nulla dovuto da parte opponente a quel titolo;
Condanna il resistente al pagamento Controparte_1
delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida, ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in € 662,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al
15%, iva c.p.a, come per legge.
Catania 21/03/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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