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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1069/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AL AN, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2712/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021/002391 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2021 01092695 66 000, notificata in data 20.03.2024, tassa auto
2016, eccependo la prescrizione della pretesa.
In seguito al provvedimento del giudice, il ricorrente ha integrato il contraddittorio con l'ente impositore,
Regione Sicilia, che si è costituia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' venuta meno la materia del contendere in considerazione dell'intervenuto annullamento del ruolo e della cartella.
Le spese vanno compensate, considerata la collaborativa condotta della Regione Sicilia che ha annullato la pretesa appena citata in giudizio su ordine del giudice.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 24-2-2026
La Giudice
DA AZ
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AL AN, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2712/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021/002391 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2021 01092695 66 000, notificata in data 20.03.2024, tassa auto
2016, eccependo la prescrizione della pretesa.
In seguito al provvedimento del giudice, il ricorrente ha integrato il contraddittorio con l'ente impositore,
Regione Sicilia, che si è costituia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' venuta meno la materia del contendere in considerazione dell'intervenuto annullamento del ruolo e della cartella.
Le spese vanno compensate, considerata la collaborativa condotta della Regione Sicilia che ha annullato la pretesa appena citata in giudizio su ordine del giudice.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 24-2-2026
La Giudice
DA AZ