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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9470 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24380/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTE Parte_1 C.F._1 VALERIO, elettivamente domiciliato in VIA ANGELO FERRARIO 2 20121 CUGGIONO presso il difensore avv. VALENTE VALERIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CR SC elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. CR SC
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Vogli l'Ill.mo Tribunale così giudicare: In via preliminare:
- Respingere la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti negli atti difensivi.
- Per i motivi esposti in parte narrativa, dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 6857/2024 – R.G. n. 17422/2024, emesso dal Tribunale di Milano e la conseguente inefficacia del decreto stesso. Sempre in via preliminare:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dello Controparte_1 ad agire nei confronti del sig. e per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia e Parte_1 l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 6857/2024 – R.G. n. 17422/2024), emesso dal Tribunale di Milano e comunque revocarsi lo stesso per tale motivazione. Nel merito:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via preliminare, dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 6857/2024 – pagina 1 di 9 R.G. n. 17422/2024), emesso dal Tribunale di Milano e comunque revocarsi lo stesso per tutti i motivi di cui al presente atto di opposizione. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: Si chiede che sia ammessa prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che il sig. sia personalmente, sia in qualità di legale rappresentante della Parte_1 soc. nel 2014, 2015, 2016 e 2017 aveva conferito mandato all'avv. Caterina Parte_2 AG, al fine di assisterlo e difenderlo in alcune controversie in particolare quella contro la signora
”; CP_2 2) “Vero che il sig. sottoscriveva le procure alle liti che si rammostrano (doc. 2, 3 e Parte_1 4), con le quali veniva conferito mandato ad agire esclusivamente all'avv.Caterina AG”;
3) “Vero che al sig. è stata consegnata la copia dell'atto di precetto che si rammostra Parte_1 (doc. 5) notificato alla sig.ra ”; CP_2
4) “Vero che in tale atto di precetto viene indicato quale unico difensore e procuratore domiciliatario del esclusivamente l'avv. Caterina AG”; Parte_1
5) “Vero che vi era un accordo verbale tra il sig. e l'avv. Caterina AG in virtù del Parte_1 quale le prestazioni del suddetto professionista (sia in favore del in qualità di persona Parte_1 fisica, sia quelle relative alla soc. , sarebbero state compensate, con le prestazioni Parte_2
d'opera che la soc. di cui l'opponente è legale rappresentante, forniva all'avv. Parte_2 Caterina AG”;
6) “Vero che la ha eseguito interventi di assistenza e manutenzione sull'autoveicolo Parte_2 di proprietà/in uso all'avv. Caterina AG come da fatture che si rammostrano (doc. da 7 a 12)”;
7) “Vero che la ha emesso le seguenti fatture che si rammostrano (doc. da 7 a 12) Parte_2 per lavori di riparazione e manutenzione eseguiti sugli autoveicoli di proprietà dell'avv. Caterina AG e precisamente:
– fattura n. 27 del 05.03.2014 di € 794,00 per “lavori eseguiti su vostra autovettura Mercedes Classe E tg. CXO87EL” (doc. 7);
– fattura n. 227 del 18.10.2016 di € 1.083,36 per “lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo: Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT tg. EY522FV” (doc. 8);
– fattura n. 151 del 12.06.2017 di € 214,11 per lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo
“Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT” (doc. 9);
– fattura n. 122 del 17.05.2017 di € 742,98 per lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo
“Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT” (doc. 10);
– fattura n. 1 del 09.01.2018 di € 732,00 per lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo
“Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT” (doc. 11);
– fattura n. 1 del 05.02.2019 di € 2.682,78 per lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo
“Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT” (doc. 12);
– fattura n. 86 dell'08.07.2015 di € 102,46 per fornitura ricambio per Vs. autoveicolo marac e tipo: Mercedes E250 Bluetec 4Matic Sport tg. EY522FV” (doc. 17); per un totale di € 6.351,69”;
8) “Vero che il sig. in qualità di legale rappresentante della soc. Parte_1 Parte_2 ha omesso di richiedere all'avv. Caterina AG il pagamento delle fatture di cui al punto 6”;
9) “Vero che per il pagamento delle prestazioni dell'avv. Caterina AG, è stata consegnata in contanti all'incaricato di quest'ultima sig. della A.D. Consulting, la somma di € 4.000,00”; Testimone_1
10) “Vero che all'avv. Caterina AG in data 12.03.2018, è stato consegnato un assegno di € 1.300,00 per il pagamento delle sue prestazioni professionali”;
pagina 2 di 9 11) “Vero che al momento del conferimento dell'incarico da parte di sia in proprio, Parte_1 sia in qualità di legale rappresentante della l'avv. Caterina AG ha omesso di Parte_2 produrre/esibire lo Statuto dello Studio Legale . Controparte_1
12) “Vero che in data 17.08.2023, 23.08.2023 e 07.09.2023, sono avvenute le conversazione via whatsapp fra e come da doc. 18 che si rammostra al teste”. Parte_1 Parte_3 Si indicano a testi:
avv. Caterina AG – Milano Via Serbelloni n. 14;
avv. – Milano Via Serbelloni n. 14; Parte_3
sig. c/o A.D. Consulting – Cantù – Via Milano;
Testimone_1
sig. - Milano Via Serbelloni n. 14. Testimone_2 Come chiesto nella memoria ex art. 171 n. 2 c.p.c. e nella memoria ex art. 171 n. 3 c.p.c. (nello specifico “l'opponente riportandosi integralmente agli scritti difensivi già depositati, nonché alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 e 2”), si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ammessi per controparte, con i testi indicati.
Per STUDIO LEGALE Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, per le ragioni in cui in narrativa così giudicare: in via principale:
- rigettare l'opposizione avversaria per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare il Signor al pagamento dell'importo di Euro 19.104,20, oltre interessi Parte_1 moratori fino all'effettivo saldo, e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto in Euro 145,50 per esborsi, Euro 850,00 per compensi ed Euro 127,50 per rimborso spese, oltre oneri di legge, o della diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
in via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che, nel periodo tra il 2013 e il 2019, ha collaborato con lo e Controparte_1 CP_1
2) Vero che, nel periodo tra il 2013 e il 2019, ha prestato attività professionale per lo Parte_4 anche in favore del Sig. nell'ambito dei procedimenti n. 10398 R.G. 2014 (Tribunale
[...] Pt_2 di Milano, Sez. V Civile) e n. 1145 R.G.E. 2018 (Tribunale di Milano, Sez. Esecuzioni Civili, Espropriazioni Immobiliari) contro la Signora ? CP_2 3) Vero che, nell'ambito dell'attività descritta al capitolo 2) che precede, ha conferito direttamente con il Sig. Pt_2
4) Vero che, in data 15 febbraio 2018, ha scritto una e-mail, con cui ha comunicato al Sig. il Pt_2 preventivo per l'attività professionale, anche con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare, che è poi stata effettivamente svolta (procedura esecutiva n. 1145 R.G.E. 2018), specificando che gli onorari sarebbero stati richiesti dallo (cfr. doc. 7 che si rammostra al Parte_5 teste)? In relazione ai capitoli che precedono si indica come testimone: Avv. Tes_3
5) Vero che, nel periodo tra il 2013 e il 2019, ha lavorato come segretaria dello e Controparte_1 addetta alla emissione di note pro forma e fatture dello Studio? CP_1
6) Vero che lo emetteva note pro forma e fatture ai clienti che conferivano Parte_4 mandato o procura esclusiva all'Avv. Caterina AG? In relazione ai capitoli che precedono si indica come testimone: Sig.ra Testimone_4
7) Vero che fra lo e e l'Avv. Caterina AG vi era un accordo in forza Controparte_1 CP_1 del quale lo Studio acquisiva la legittimazione e la titolarità del credito per le attività svolte in relazione ai mandati ricevuti anche in via esclusiva?
pagina 3 di 9 8) Vero che l'Avv. Caterina ha conferito allo la titolarità e la legittimazione Parte_4 di ottenere il pagamento da parte del Signor per l'attività svolta dai professionisti dello Pt_2 [...] nella pratica che vedeva coinvolto il medesimo Signor contro la Signora Parte_4 Pt_2
? CP_2 9) Vero che l'Avv. Caterina AG, che tra il 2013 e il 2019 era socia dello Parte_5
aveva un accordo con quest'ultimo, in forza del quale il credito relativo alle prestazioni
[...] professionali svolte in favore di clienti che le conferivano mandato o procura veniva ceduto e incassato dallo Parte_5 In relazione ai capitoli che precedono si indicano come testimoni: Sig.ra e Avv. IO Testimone_4 IO. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi delle memorie avversarie con i medesimi testi indicati a prova diretta. in ogni caso:
- condannare il Signor alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e relative;
- condannare il Signor al pagamento della somma equitativamente determinata ai Parte_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Motivazione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6857 del 16 maggio 2024 con Parte_1 cui il Tribunale di Milano ingiungeva al Sig. il pagamento della somma di Euro 19.104,20 (oltre Pt_2 interessi come da domanda e spese legali come liquidate nel Decreto ingiuntivo), a titolo di saldo della nota pro forma n. 1697 del 02/04/2019 (doc. 1, fascicolo monitorio) per l'attività professionale svolta dallo Studio legale in suo favore. Parte_4
Con l'atto di citazione in opposizione, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per Parte_1 aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo incompleta, in quanto mancante della seconda pagina del ricorso.
Inoltre contestava la legittimazione dello ad agire per ottenere il CP_1 Parte_4 pagamento delle prestazioni professionali e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento a suo carico esponendo:
- di aver conferito mandato all'avv. Caterina AG, figlia di un suo carissimo amico (avv. Parte_3
, e non allo
[...] Pt_4 Controparte_3
- di aver estinto l'obbligazione di pagamento delle prestazioni professionali dell'avv. Caterina AG per compensazione con le opere fornite dalla soc. di cui il sig. è Parte_2 Parte_1 il legale rappresentate, di manutenzione dell'autovettura dell'avv. AG, in forza di un accordo tra cliente e avvocato, nonché con il pagamento di acconti per un totale di € 5.300,00;
-che il rapporto fra le parti è iniziato nel 2014 e proseguito fino al 2019.
L'opponente chiedeva quindi dichiarare la nullità e di revocare il decreto ingiuntivo opposto e concludeva come riportato in epigrafe.
pagina 4 di 9 Lo Studio legale si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni avversarie in Parte_4 fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti hanno depositato le memorie e con ordinanza del 29.10.2025 non sono state ammesse le prove orali dedotte dall'opponente “in quanto i capitoli di prova vertono su circostanze generiche, valutative ed irrilevanti” mentre è stata ammessa “la prova testimoniale richiesta dall'opposta nella memoria 2 sui capitoli n 5, 6, 7, 8 e 9 con i testimoni ivi indicati, ad esclusione degli altri capitoli in quanto documentali;
ritenuta l'inammissibilità della prova contraria richiesta dall'opponente in udienza in quanto non è stata richiesta nella memoria n 3 e non sono stati indicati i testimoni;”.
Espletata la prova, la causa è stata rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe ed all'esito della discussione orale, il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Occorre innanzitutto osservare che la controversia riguarda il pagamento delle prestazioni professionali dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili che sono disciplinate dal D.Lgs. 150 del 2011.
In particolare l'art. 14 d.lgs 150/2011, nella attuale formulazione come modificata dal D lgs 149/2022 convertito con legge 197/2022, prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”) e deciso dal Tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
Nella specie il rito seguito dalle parti è stato il rito ordinario sino alla decisione, che è stata resa ex art. 281 sexies c.p.c., ossia con sentenza depositata entro trenta giorni dall'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., pertanto le parti non hanno subito alcun pregiudizio per la scelta del rito ordinario di cognizione in luogo di quello semplificato.
Occorre quindi procedere all'esame dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, che è infondata alla luce della produzione dell'opposta del plico notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario (doc. 6) contenente:
(i) la copia conforme dell'intero Ricorso ex art. 633 c.p.c. (composto da n. 2 pagine fronte/retro), (ii) la copia conforme della Procura alle liti, (iii) la copia conforme del Decreto ingiuntivo, (iv) l'attestazione di conformità, (v) la dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c., (vi) il certificato di residenza dell'ingiunto e
(vii) la relazione di notifica, nella quale l'Ufficiale Giudiziario ha dichiarato di avere notificato le suddette copie autentiche al Sig. in data 22 maggio 2024. Pt_2
pagina 5 di 9 Nel merito risulta documentalmente che l'opponente ha conferito il mandato all'avv. Caterina AG per farsi rappresentare e difendere nelle cause nei confronti della signora (procure del 2016, CP_2
2017 e 2018 sub doc 2,3,4 fasc. opponente e doc 9 fasc. opposta).
E' inoltre provato che l'Avv. Caterina AG, nel momento in cui ha prestato la propria attività professionale per l'opponente, era una professionista associata dello Studio, come si evince dal domicilio dichiarato nelle procure alle liti presso lo Studio sito in Milano via Serbelloni n. 14 (doc. 8, nonché cfr. docc.
2-5 avv.), dalla denominazione dello studio quale Parte_5
e dalla prova testimoniale di e IO IO Testimone_4
In particolare, i testimoni e IO IO hanno dichiarato che, nel periodo di Testimone_4 interesse per questa causa, l'avv. Caterina AG era socia dello ed Parte_5 aveva un accordo con quest'ultimo, in forza del quale il credito relativo alle prestazioni professionali svolte in favore di clienti che le conferivano mandato o procura veniva ceduto e incassato dallo
[...]
Parte_5
In particolare testimoni hanno dichiarato che si trattava di un “accordo verbale tra i soci per cui era lo studio che acquisiva la titolarità del credito derivante dalle prestazioni professionali dell'avv. AG e provvedeva ad incassare” ADR: non ricordo se ci fosse all'epoca uno statuto dello studio (teste IO
IO). Nello stesso senso la testimone segretaria dello studio, ha dichiarato: Come Testimone_4 ho detto c'era un accordo per cui era lo studio ad emettere le fatture e ad incassare i compensi sia per
l'attività professionale dell'avv. Caterina AG sia per l'attività professionale dell'avv. CP_1
ADR: Che io sappia non c'era un accordo scritto, era un accordo verbale tra i soci;
almeno finché io sono stata dipendente. ADR: L'avv. Caterina AG non aveva conferito per iscritto un mandato o una procura allo studio ad agire in nome e per conto della professionista nei confronti del CP_1 cliente. Come ho detto era un accordo verbale tra i due titolari dello studio Caterina AG e
I clienti erano considerati clienti dello studio a prescindere da chi li apportasse. Controparte_4
ADR: Io ero remunerata dallo ”. Parte_5
E' quindi provata la legittimazione dello che è uno studio legale associato, a Parte_5 Parte_5 riscuotere il compenso spettante all'avv. Caterina AG, quale singola associata, per le attività professionali svolte personalmente dalla medesima, e ad agire in giudizio per il recupero di detto credito, in forza di un accordo tra i soci.
In generale, infatti, la giurisprudenza di legittimità riconosce allo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, la capacità di porsi quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e la capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne ha la legale rappresentanza, secondo l'art. 36 c.c. che stabilisce che “l'ordinamento interno e pagina 6 di 9 l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati”.
Ne consegue che gli associati possono accordarsi ed attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati ed in tal caso sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico. Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità: Cass. sez. 2 -
, Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024 “ L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente
l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.”; vedi anche Cass. civ. sez. 2 -
Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022 Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura "ad litem", sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito.”.
A ciò si aggiunge che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (e mail tra e Testimone_5 Tes_3
- doc. n 11 e 7 fasc. opposto), emerge che il interloquiva non solo con l'avv. Caterina
[...] Pt_2
AG ma anche con altri professionisti dello studio associato pertanto era Parte_4 pienamente consapevole dell'appartenenza dell'avv. AG allo studio associato del quale si avvaleva.
pagina 7 di 9 Sussiste quindi il diritto dell'opposta al pagamento del compenso dovuto per l'attività professionale prestata a favore di . Testimone_5
Il quantum dovuto per l'attività di assistenza e consulenza legale in favore di è stato Parte_1 documentato nella Relazione allegata all'Istanza di liquidazione degli onorari professionali all'Ordine degli Avvocati di Milano del 04/07/2023 ed il compenso maturato di € 18.710,00 oltre agli esborsi sostenuti per la liquidazione di € 394,20 (376,20 + 16 + 2) risultano dal decreto di liquidazione dell'Ordine degli Avvocati (doc.3 e 4 del fascicolo monitorio).
L'opponente non ha contestato il compenso per la prestazione ricevuta ma assume di aver estinto l'obbligazione a proprio carico mediante la compensazione con alcune fatture emesse dalla LO
Motors S.r.l.s. per prestazioni eseguite sull'autovettura dell'avv. Caterina AG e con il pagamento di somme in contanti e con assegno, richiamando dei messaggi WhatsApp scambiati tra il e l'Avv. Pt_2
(padre dell'Avv. Caterina AG). Parte_3
Invero i suddetti messaggi non provano l'esistenza di un accordo fra il e lo Studio legale Pt_2 [...] riguardo alle prestazioni professionali per cui è causa, considerato che, da un lato, il titolare Parte_4 del credito che l'opponente oppone in compensazione non è ma è la e Parte_1 Parte_2 che, d'altro lato, il credito professionale azionato è dello Studio e non dell'Avv. Catenina AG e tanto meno del padre di quest'ultima.
Quanto al pagamento di somme in contanti o con assegno non vi è alcuna prova della dazione del denaro né è provata l'emissione e l'incasso dell'assegno, considerato anche che, secondo la stessa allegazione dell'opponente, il pagamento in contanti sarebbe stato eseguito a mani di un terzo per conto dell'avv. Caterina AG, quindi ad un soggetto privo della legittimazione alla riscossione per lo
Studio legale AG e CP_1
Le prove orali dell'opponente si confermano ininfluenti per la decisione.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore tra € 5.201 a € 26.000 e con la riduzione del compenso per la fase decisoria per la decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo ravviabile la responsabilità processuale aggravata nella mera infondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 8 di 9 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n 6857/24 del 16.5.2024 che dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta che liquida in € 4.227,00 per il compenso, oltre 15% spese forf., IVA e CPA
Milano, 9 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24380/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTE Parte_1 C.F._1 VALERIO, elettivamente domiciliato in VIA ANGELO FERRARIO 2 20121 CUGGIONO presso il difensore avv. VALENTE VALERIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CR SC elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 14 20122 MILANO presso il difensore avv. CR SC
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Vogli l'Ill.mo Tribunale così giudicare: In via preliminare:
- Respingere la richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti negli atti difensivi.
- Per i motivi esposti in parte narrativa, dichiarare la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 6857/2024 – R.G. n. 17422/2024, emesso dal Tribunale di Milano e la conseguente inefficacia del decreto stesso. Sempre in via preliminare:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dello Controparte_1 ad agire nei confronti del sig. e per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia e Parte_1 l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 6857/2024 – R.G. n. 17422/2024), emesso dal Tribunale di Milano e comunque revocarsi lo stesso per tale motivazione. Nel merito:
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via preliminare, dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 6857/2024 – pagina 1 di 9 R.G. n. 17422/2024), emesso dal Tribunale di Milano e comunque revocarsi lo stesso per tutti i motivi di cui al presente atto di opposizione. In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: Si chiede che sia ammessa prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che il sig. sia personalmente, sia in qualità di legale rappresentante della Parte_1 soc. nel 2014, 2015, 2016 e 2017 aveva conferito mandato all'avv. Caterina Parte_2 AG, al fine di assisterlo e difenderlo in alcune controversie in particolare quella contro la signora
”; CP_2 2) “Vero che il sig. sottoscriveva le procure alle liti che si rammostrano (doc. 2, 3 e Parte_1 4), con le quali veniva conferito mandato ad agire esclusivamente all'avv.Caterina AG”;
3) “Vero che al sig. è stata consegnata la copia dell'atto di precetto che si rammostra Parte_1 (doc. 5) notificato alla sig.ra ”; CP_2
4) “Vero che in tale atto di precetto viene indicato quale unico difensore e procuratore domiciliatario del esclusivamente l'avv. Caterina AG”; Parte_1
5) “Vero che vi era un accordo verbale tra il sig. e l'avv. Caterina AG in virtù del Parte_1 quale le prestazioni del suddetto professionista (sia in favore del in qualità di persona Parte_1 fisica, sia quelle relative alla soc. , sarebbero state compensate, con le prestazioni Parte_2
d'opera che la soc. di cui l'opponente è legale rappresentante, forniva all'avv. Parte_2 Caterina AG”;
6) “Vero che la ha eseguito interventi di assistenza e manutenzione sull'autoveicolo Parte_2 di proprietà/in uso all'avv. Caterina AG come da fatture che si rammostrano (doc. da 7 a 12)”;
7) “Vero che la ha emesso le seguenti fatture che si rammostrano (doc. da 7 a 12) Parte_2 per lavori di riparazione e manutenzione eseguiti sugli autoveicoli di proprietà dell'avv. Caterina AG e precisamente:
– fattura n. 27 del 05.03.2014 di € 794,00 per “lavori eseguiti su vostra autovettura Mercedes Classe E tg. CXO87EL” (doc. 7);
– fattura n. 227 del 18.10.2016 di € 1.083,36 per “lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo: Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT tg. EY522FV” (doc. 8);
– fattura n. 151 del 12.06.2017 di € 214,11 per lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo
“Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT” (doc. 9);
– fattura n. 122 del 17.05.2017 di € 742,98 per lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo
“Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT” (doc. 10);
– fattura n. 1 del 09.01.2018 di € 732,00 per lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo
“Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT” (doc. 11);
– fattura n. 1 del 05.02.2019 di € 2.682,78 per lavorazione eseguita su Vs. autovettura marca e tipo
“Mercedes E2590 BlueTEC 4 MATICA SPORT” (doc. 12);
– fattura n. 86 dell'08.07.2015 di € 102,46 per fornitura ricambio per Vs. autoveicolo marac e tipo: Mercedes E250 Bluetec 4Matic Sport tg. EY522FV” (doc. 17); per un totale di € 6.351,69”;
8) “Vero che il sig. in qualità di legale rappresentante della soc. Parte_1 Parte_2 ha omesso di richiedere all'avv. Caterina AG il pagamento delle fatture di cui al punto 6”;
9) “Vero che per il pagamento delle prestazioni dell'avv. Caterina AG, è stata consegnata in contanti all'incaricato di quest'ultima sig. della A.D. Consulting, la somma di € 4.000,00”; Testimone_1
10) “Vero che all'avv. Caterina AG in data 12.03.2018, è stato consegnato un assegno di € 1.300,00 per il pagamento delle sue prestazioni professionali”;
pagina 2 di 9 11) “Vero che al momento del conferimento dell'incarico da parte di sia in proprio, Parte_1 sia in qualità di legale rappresentante della l'avv. Caterina AG ha omesso di Parte_2 produrre/esibire lo Statuto dello Studio Legale . Controparte_1
12) “Vero che in data 17.08.2023, 23.08.2023 e 07.09.2023, sono avvenute le conversazione via whatsapp fra e come da doc. 18 che si rammostra al teste”. Parte_1 Parte_3 Si indicano a testi:
avv. Caterina AG – Milano Via Serbelloni n. 14;
avv. – Milano Via Serbelloni n. 14; Parte_3
sig. c/o A.D. Consulting – Cantù – Via Milano;
Testimone_1
sig. - Milano Via Serbelloni n. 14. Testimone_2 Come chiesto nella memoria ex art. 171 n. 2 c.p.c. e nella memoria ex art. 171 n. 3 c.p.c. (nello specifico “l'opponente riportandosi integralmente agli scritti difensivi già depositati, nonché alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 e 2”), si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ammessi per controparte, con i testi indicati.
Per STUDIO LEGALE Controparte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, per le ragioni in cui in narrativa così giudicare: in via principale:
- rigettare l'opposizione avversaria per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare il Signor al pagamento dell'importo di Euro 19.104,20, oltre interessi Parte_1 moratori fino all'effettivo saldo, e spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto in Euro 145,50 per esborsi, Euro 850,00 per compensi ed Euro 127,50 per rimborso spese, oltre oneri di legge, o della diversa maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
in via istruttoria: si chiede di essere ammessi a prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che, nel periodo tra il 2013 e il 2019, ha collaborato con lo e Controparte_1 CP_1
2) Vero che, nel periodo tra il 2013 e il 2019, ha prestato attività professionale per lo Parte_4 anche in favore del Sig. nell'ambito dei procedimenti n. 10398 R.G. 2014 (Tribunale
[...] Pt_2 di Milano, Sez. V Civile) e n. 1145 R.G.E. 2018 (Tribunale di Milano, Sez. Esecuzioni Civili, Espropriazioni Immobiliari) contro la Signora ? CP_2 3) Vero che, nell'ambito dell'attività descritta al capitolo 2) che precede, ha conferito direttamente con il Sig. Pt_2
4) Vero che, in data 15 febbraio 2018, ha scritto una e-mail, con cui ha comunicato al Sig. il Pt_2 preventivo per l'attività professionale, anche con riferimento alla procedura esecutiva immobiliare, che è poi stata effettivamente svolta (procedura esecutiva n. 1145 R.G.E. 2018), specificando che gli onorari sarebbero stati richiesti dallo (cfr. doc. 7 che si rammostra al Parte_5 teste)? In relazione ai capitoli che precedono si indica come testimone: Avv. Tes_3
5) Vero che, nel periodo tra il 2013 e il 2019, ha lavorato come segretaria dello e Controparte_1 addetta alla emissione di note pro forma e fatture dello Studio? CP_1
6) Vero che lo emetteva note pro forma e fatture ai clienti che conferivano Parte_4 mandato o procura esclusiva all'Avv. Caterina AG? In relazione ai capitoli che precedono si indica come testimone: Sig.ra Testimone_4
7) Vero che fra lo e e l'Avv. Caterina AG vi era un accordo in forza Controparte_1 CP_1 del quale lo Studio acquisiva la legittimazione e la titolarità del credito per le attività svolte in relazione ai mandati ricevuti anche in via esclusiva?
pagina 3 di 9 8) Vero che l'Avv. Caterina ha conferito allo la titolarità e la legittimazione Parte_4 di ottenere il pagamento da parte del Signor per l'attività svolta dai professionisti dello Pt_2 [...] nella pratica che vedeva coinvolto il medesimo Signor contro la Signora Parte_4 Pt_2
? CP_2 9) Vero che l'Avv. Caterina AG, che tra il 2013 e il 2019 era socia dello Parte_5
aveva un accordo con quest'ultimo, in forza del quale il credito relativo alle prestazioni
[...] professionali svolte in favore di clienti che le conferivano mandato o procura veniva ceduto e incassato dallo Parte_5 In relazione ai capitoli che precedono si indicano come testimoni: Sig.ra e Avv. IO Testimone_4 IO. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi delle memorie avversarie con i medesimi testi indicati a prova diretta. in ogni caso:
- condannare il Signor alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e relative;
- condannare il Signor al pagamento della somma equitativamente determinata ai Parte_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Motivazione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6857 del 16 maggio 2024 con Parte_1 cui il Tribunale di Milano ingiungeva al Sig. il pagamento della somma di Euro 19.104,20 (oltre Pt_2 interessi come da domanda e spese legali come liquidate nel Decreto ingiuntivo), a titolo di saldo della nota pro forma n. 1697 del 02/04/2019 (doc. 1, fascicolo monitorio) per l'attività professionale svolta dallo Studio legale in suo favore. Parte_4
Con l'atto di citazione in opposizione, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per Parte_1 aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo incompleta, in quanto mancante della seconda pagina del ricorso.
Inoltre contestava la legittimazione dello ad agire per ottenere il CP_1 Parte_4 pagamento delle prestazioni professionali e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento a suo carico esponendo:
- di aver conferito mandato all'avv. Caterina AG, figlia di un suo carissimo amico (avv. Parte_3
, e non allo
[...] Pt_4 Controparte_3
- di aver estinto l'obbligazione di pagamento delle prestazioni professionali dell'avv. Caterina AG per compensazione con le opere fornite dalla soc. di cui il sig. è Parte_2 Parte_1 il legale rappresentate, di manutenzione dell'autovettura dell'avv. AG, in forza di un accordo tra cliente e avvocato, nonché con il pagamento di acconti per un totale di € 5.300,00;
-che il rapporto fra le parti è iniziato nel 2014 e proseguito fino al 2019.
L'opponente chiedeva quindi dichiarare la nullità e di revocare il decreto ingiuntivo opposto e concludeva come riportato in epigrafe.
pagina 4 di 9 Lo Studio legale si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni avversarie in Parte_4 fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti hanno depositato le memorie e con ordinanza del 29.10.2025 non sono state ammesse le prove orali dedotte dall'opponente “in quanto i capitoli di prova vertono su circostanze generiche, valutative ed irrilevanti” mentre è stata ammessa “la prova testimoniale richiesta dall'opposta nella memoria 2 sui capitoli n 5, 6, 7, 8 e 9 con i testimoni ivi indicati, ad esclusione degli altri capitoli in quanto documentali;
ritenuta l'inammissibilità della prova contraria richiesta dall'opponente in udienza in quanto non è stata richiesta nella memoria n 3 e non sono stati indicati i testimoni;”.
Espletata la prova, la causa è stata rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2025. Le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe ed all'esito della discussione orale, il Giudice si è riservato di depositare la sentenza nei successivi 30 giorni ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Occorre innanzitutto osservare che la controversia riguarda il pagamento delle prestazioni professionali dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili che sono disciplinate dal D.Lgs. 150 del 2011.
In particolare l'art. 14 d.lgs 150/2011, nella attuale formulazione come modificata dal D lgs 149/2022 convertito con legge 197/2022, prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”) e deciso dal Tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
Nella specie il rito seguito dalle parti è stato il rito ordinario sino alla decisione, che è stata resa ex art. 281 sexies c.p.c., ossia con sentenza depositata entro trenta giorni dall'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., pertanto le parti non hanno subito alcun pregiudizio per la scelta del rito ordinario di cognizione in luogo di quello semplificato.
Occorre quindi procedere all'esame dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, che è infondata alla luce della produzione dell'opposta del plico notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario (doc. 6) contenente:
(i) la copia conforme dell'intero Ricorso ex art. 633 c.p.c. (composto da n. 2 pagine fronte/retro), (ii) la copia conforme della Procura alle liti, (iii) la copia conforme del Decreto ingiuntivo, (iv) l'attestazione di conformità, (v) la dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c., (vi) il certificato di residenza dell'ingiunto e
(vii) la relazione di notifica, nella quale l'Ufficiale Giudiziario ha dichiarato di avere notificato le suddette copie autentiche al Sig. in data 22 maggio 2024. Pt_2
pagina 5 di 9 Nel merito risulta documentalmente che l'opponente ha conferito il mandato all'avv. Caterina AG per farsi rappresentare e difendere nelle cause nei confronti della signora (procure del 2016, CP_2
2017 e 2018 sub doc 2,3,4 fasc. opponente e doc 9 fasc. opposta).
E' inoltre provato che l'Avv. Caterina AG, nel momento in cui ha prestato la propria attività professionale per l'opponente, era una professionista associata dello Studio, come si evince dal domicilio dichiarato nelle procure alle liti presso lo Studio sito in Milano via Serbelloni n. 14 (doc. 8, nonché cfr. docc.
2-5 avv.), dalla denominazione dello studio quale Parte_5
e dalla prova testimoniale di e IO IO Testimone_4
In particolare, i testimoni e IO IO hanno dichiarato che, nel periodo di Testimone_4 interesse per questa causa, l'avv. Caterina AG era socia dello ed Parte_5 aveva un accordo con quest'ultimo, in forza del quale il credito relativo alle prestazioni professionali svolte in favore di clienti che le conferivano mandato o procura veniva ceduto e incassato dallo
[...]
Parte_5
In particolare testimoni hanno dichiarato che si trattava di un “accordo verbale tra i soci per cui era lo studio che acquisiva la titolarità del credito derivante dalle prestazioni professionali dell'avv. AG e provvedeva ad incassare” ADR: non ricordo se ci fosse all'epoca uno statuto dello studio (teste IO
IO). Nello stesso senso la testimone segretaria dello studio, ha dichiarato: Come Testimone_4 ho detto c'era un accordo per cui era lo studio ad emettere le fatture e ad incassare i compensi sia per
l'attività professionale dell'avv. Caterina AG sia per l'attività professionale dell'avv. CP_1
ADR: Che io sappia non c'era un accordo scritto, era un accordo verbale tra i soci;
almeno finché io sono stata dipendente. ADR: L'avv. Caterina AG non aveva conferito per iscritto un mandato o una procura allo studio ad agire in nome e per conto della professionista nei confronti del CP_1 cliente. Come ho detto era un accordo verbale tra i due titolari dello studio Caterina AG e
I clienti erano considerati clienti dello studio a prescindere da chi li apportasse. Controparte_4
ADR: Io ero remunerata dallo ”. Parte_5
E' quindi provata la legittimazione dello che è uno studio legale associato, a Parte_5 Parte_5 riscuotere il compenso spettante all'avv. Caterina AG, quale singola associata, per le attività professionali svolte personalmente dalla medesima, e ad agire in giudizio per il recupero di detto credito, in forza di un accordo tra i soci.
In generale, infatti, la giurisprudenza di legittimità riconosce allo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, la capacità di porsi quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e la capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne ha la legale rappresentanza, secondo l'art. 36 c.c. che stabilisce che “l'ordinamento interno e pagina 6 di 9 l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati”.
Ne consegue che gli associati possono accordarsi ed attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati ed in tal caso sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico. Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità: Cass. sez. 2 -
, Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024 “ L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente
l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.”; vedi anche Cass. civ. sez. 2 -
Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022 Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura "ad litem", sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito.”.
A ciò si aggiunge che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (e mail tra e Testimone_5 Tes_3
- doc. n 11 e 7 fasc. opposto), emerge che il interloquiva non solo con l'avv. Caterina
[...] Pt_2
AG ma anche con altri professionisti dello studio associato pertanto era Parte_4 pienamente consapevole dell'appartenenza dell'avv. AG allo studio associato del quale si avvaleva.
pagina 7 di 9 Sussiste quindi il diritto dell'opposta al pagamento del compenso dovuto per l'attività professionale prestata a favore di . Testimone_5
Il quantum dovuto per l'attività di assistenza e consulenza legale in favore di è stato Parte_1 documentato nella Relazione allegata all'Istanza di liquidazione degli onorari professionali all'Ordine degli Avvocati di Milano del 04/07/2023 ed il compenso maturato di € 18.710,00 oltre agli esborsi sostenuti per la liquidazione di € 394,20 (376,20 + 16 + 2) risultano dal decreto di liquidazione dell'Ordine degli Avvocati (doc.3 e 4 del fascicolo monitorio).
L'opponente non ha contestato il compenso per la prestazione ricevuta ma assume di aver estinto l'obbligazione a proprio carico mediante la compensazione con alcune fatture emesse dalla LO
Motors S.r.l.s. per prestazioni eseguite sull'autovettura dell'avv. Caterina AG e con il pagamento di somme in contanti e con assegno, richiamando dei messaggi WhatsApp scambiati tra il e l'Avv. Pt_2
(padre dell'Avv. Caterina AG). Parte_3
Invero i suddetti messaggi non provano l'esistenza di un accordo fra il e lo Studio legale Pt_2 [...] riguardo alle prestazioni professionali per cui è causa, considerato che, da un lato, il titolare Parte_4 del credito che l'opponente oppone in compensazione non è ma è la e Parte_1 Parte_2 che, d'altro lato, il credito professionale azionato è dello Studio e non dell'Avv. Catenina AG e tanto meno del padre di quest'ultima.
Quanto al pagamento di somme in contanti o con assegno non vi è alcuna prova della dazione del denaro né è provata l'emissione e l'incasso dell'assegno, considerato anche che, secondo la stessa allegazione dell'opponente, il pagamento in contanti sarebbe stato eseguito a mani di un terzo per conto dell'avv. Caterina AG, quindi ad un soggetto privo della legittimazione alla riscossione per lo
Studio legale AG e CP_1
Le prove orali dell'opponente si confermano ininfluenti per la decisione.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore tra € 5.201 a € 26.000 e con la riduzione del compenso per la fase decisoria per la decisione con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo ravviabile la responsabilità processuale aggravata nella mera infondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 8 di 9 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n 6857/24 del 16.5.2024 che dichiara esecutivo;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta che liquida in € 4.227,00 per il compenso, oltre 15% spese forf., IVA e CPA
Milano, 9 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 9 di 9