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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2024, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/11/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 64/2016 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], cf: elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 13/01/2016, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che quale lavoratore agricolo lo stesso ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa nell'anno 2007, per 102 giornate lavorative alle dipendenze della ditta CI NO;
- Che sussistendo i presupposti di legge e possedendo i requisiti, ha provveduto a presentare all' regolare domanda ai fini dell'ottenimento del trattamento di disoccupazione per l'anno CP_2
2007;
- Che l' , sussistendone i presupposti provvedeva alla regolare liquidazione;
CP_2
- Che l' con provvedimento del 05/01/2016 ha comunicato all'odierno ricorrente che “nel CP_2 periodo che va dal 01/01/2007 al 31/12/2007 sono stati pagati €. 3.411,49 su prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 1, per i seguenti motivi: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che alcun esito ha sortito il ricorso amministrativo.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l' , eccependo la pendenza di altro giudizio fra le parti in relazione a tali periodi di CP_2
lavoro annullati, per effetto del ricorso proposto da controparte iscritto al RG 2987\10 del Tribunale di Patti, assegnato al Giudice dr. Artino e la cui prossima udienza è fissata al 27 ottobre 2016, e che in tale giudizio controparte contesta l'accertamento ispettivo che annulla esattamente le giornate del
2007 dichiarate come svolte dal ricorrente alle dipendenze della ditta CI NO (102 giornate).
Nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, con la memoria del 13/02/2018, produceva la sentenza n.2096/2016, emessa nel procedimento RGN 2987/2010, con la quale il Giudice del procedimento rigettava la domanda del ricorrente relativa all'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2007, presupposto per il riconoscimento della disoccupazione agricola, oggetto del presente giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza del 28/11/2024, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie.
Orbene, risulta dagli atti con la documentazione prodotta che con la sentenza n.2096/2016, emessa nel procedimento RGN 2987/2010, che è stata rigettata la domanda della parte ricorrente tendente al riconoscimento del rapporto lavorativo per l'anno 2007, presupposto per il riconoscimento della disoccupazione agricola, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non avendo provato il rapporto lavorativo, la domanda della parte ricorrente va rigettata.
Ogni altra questione, resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , CP_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_2
1)Rigetta il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 28/11/2024.
IL Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
28/11/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 64/2016 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], cf: elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 13/01/2016, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che quale lavoratore agricolo lo stesso ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa nell'anno 2007, per 102 giornate lavorative alle dipendenze della ditta CI NO;
- Che sussistendo i presupposti di legge e possedendo i requisiti, ha provveduto a presentare all' regolare domanda ai fini dell'ottenimento del trattamento di disoccupazione per l'anno CP_2
2007;
- Che l' , sussistendone i presupposti provvedeva alla regolare liquidazione;
CP_2
- Che l' con provvedimento del 05/01/2016 ha comunicato all'odierno ricorrente che “nel CP_2 periodo che va dal 01/01/2007 al 31/12/2007 sono stati pagati €. 3.411,49 su prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 1, per i seguenti motivi: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che alcun esito ha sortito il ricorso amministrativo.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l' , eccependo la pendenza di altro giudizio fra le parti in relazione a tali periodi di CP_2
lavoro annullati, per effetto del ricorso proposto da controparte iscritto al RG 2987\10 del Tribunale di Patti, assegnato al Giudice dr. Artino e la cui prossima udienza è fissata al 27 ottobre 2016, e che in tale giudizio controparte contesta l'accertamento ispettivo che annulla esattamente le giornate del
2007 dichiarate come svolte dal ricorrente alle dipendenze della ditta CI NO (102 giornate).
Nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, con la memoria del 13/02/2018, produceva la sentenza n.2096/2016, emessa nel procedimento RGN 2987/2010, con la quale il Giudice del procedimento rigettava la domanda del ricorrente relativa all'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2007, presupposto per il riconoscimento della disoccupazione agricola, oggetto del presente giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente, ed all'esito dell'udienza del 28/11/2024, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie.
Orbene, risulta dagli atti con la documentazione prodotta che con la sentenza n.2096/2016, emessa nel procedimento RGN 2987/2010, che è stata rigettata la domanda della parte ricorrente tendente al riconoscimento del rapporto lavorativo per l'anno 2007, presupposto per il riconoscimento della disoccupazione agricola, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non avendo provato il rapporto lavorativo, la domanda della parte ricorrente va rigettata.
Ogni altra questione, resta assorbita e non va scrutinata.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , CP_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_2
1)Rigetta il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 28/11/2024.
IL Giudice on.
Antonino Casdia