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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 644/2020 depositato il 27/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 744/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 06/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 011203285 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 644/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 744/5/2019 della CTP di Foggia, depositata il 06/09/2025, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dal contribuente Sig. Resistente_1 , avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe. Espone l'Ufficio che detto accertamento scaturisce dalla circostanza che alla data del 31/12/2012 il contribuente era socio con una quota del 100% nella società
“Società_1 S.r.l.” nei cui confronti lo stesso Ufficio aveva accertato con avviso n. TVK031203212/2017 ricavi non contabilizzati per e 52.947,00.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Il contribuente Sig. Resistente_1 si è costituto in data 28/04/2020 eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 19/09/2025, sentito il Relatore, è comparso il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha fatto presente che con sentenza n. 1487/26/2025, depositata il 07/05/2025, questa Sezione, in accoglimento dell'appello dello stesso Ufficio, ha confermato l'avviso di accertamento n. TVK031203212 emesso nei confronti della società “Società_1 S.r.l.” per l'anno d'imposta 2012, avviso posto a fondamento di quello impugnato dal sig. Resistente_1 che forma oggetto del presente giudizio. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'accoglimento dell'appello. La Corte, dato atto dell'assenza del difensore del contribuente, ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame l'Ufficio afferma che l'impugnato avviso di accertamento è pienamente legittimo in quanto si fonda sull'avviso di accertamento emesso a carico della società “Società_1 S. r.l.” per l'anno 2012 di cui il sig. Resistente_1 all'epoca era socio al 100%
Peraltro, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate all'udienza del 19/09/2025, questa Sezione con sentenza n. 1487/26/2025, depositata il 7/5/2025, in riforma della decisione di prime cure, ha confermato l'avviso di accertamento n. TVK031203212-2017 emesso a carico della “Società_1 S.r.l.”, avviso posto a fondamento di quello impugnato dal contribuente nel presente giudizio.
La doglianza è fondata in quanto la legittimità dell'avviso di accertamento a carico della società, meglio innanzi indicato, accertata con la su richiamata sentenza di questa Sezione n. 1487/26/2025, implica la piena legittimità in via derivata anche dell'impugnato avviso di accertamento in ragione del dato pacifico che l'appartenenza al medesimo contribuente dell'intero pacchetto delle quote di detta società a responsabilità limitata comporta la piena fondatezza della presunzione di avvenuta distribuzione al medesimo degli utili extra contabili accertati con l'avviso confermato da questa Sezione con la predetta pronuncia n.
1487/26/2025.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'Ufficio, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe. 3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 19 settembre 2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 644/2020 depositato il 27/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 744/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 06/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 011203285 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 644/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 744/5/2019 della CTP di Foggia, depositata il 06/09/2025, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dal contribuente Sig. Resistente_1 , avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe. Espone l'Ufficio che detto accertamento scaturisce dalla circostanza che alla data del 31/12/2012 il contribuente era socio con una quota del 100% nella società
“Società_1 S.r.l.” nei cui confronti lo stesso Ufficio aveva accertato con avviso n. TVK031203212/2017 ricavi non contabilizzati per e 52.947,00.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Il contribuente Sig. Resistente_1 si è costituto in data 28/04/2020 eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 19/09/2025, sentito il Relatore, è comparso il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha fatto presente che con sentenza n. 1487/26/2025, depositata il 07/05/2025, questa Sezione, in accoglimento dell'appello dello stesso Ufficio, ha confermato l'avviso di accertamento n. TVK031203212 emesso nei confronti della società “Società_1 S.r.l.” per l'anno d'imposta 2012, avviso posto a fondamento di quello impugnato dal sig. Resistente_1 che forma oggetto del presente giudizio. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'accoglimento dell'appello. La Corte, dato atto dell'assenza del difensore del contribuente, ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame l'Ufficio afferma che l'impugnato avviso di accertamento è pienamente legittimo in quanto si fonda sull'avviso di accertamento emesso a carico della società “Società_1 S. r.l.” per l'anno 2012 di cui il sig. Resistente_1 all'epoca era socio al 100%
Peraltro, come ha precisato l'Agenzia delle Entrate all'udienza del 19/09/2025, questa Sezione con sentenza n. 1487/26/2025, depositata il 7/5/2025, in riforma della decisione di prime cure, ha confermato l'avviso di accertamento n. TVK031203212-2017 emesso a carico della “Società_1 S.r.l.”, avviso posto a fondamento di quello impugnato dal contribuente nel presente giudizio.
La doglianza è fondata in quanto la legittimità dell'avviso di accertamento a carico della società, meglio innanzi indicato, accertata con la su richiamata sentenza di questa Sezione n. 1487/26/2025, implica la piena legittimità in via derivata anche dell'impugnato avviso di accertamento in ragione del dato pacifico che l'appartenenza al medesimo contribuente dell'intero pacchetto delle quote di detta società a responsabilità limitata comporta la piena fondatezza della presunzione di avvenuta distribuzione al medesimo degli utili extra contabili accertati con l'avviso confermato da questa Sezione con la predetta pronuncia n.
1487/26/2025.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'Ufficio, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe. 3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 19 settembre 2025