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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 9/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, , in persona del dott. AN IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), e per esso la sua Parte_1 C.F._1
procuratrice generale (C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. VITIELLO PIETRO C.F._2
BIAGIO attore e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ),
[...] C.F._5 Controparte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._6 Controparte_6
), (C.F. C.F._7 Controparte_7
), assistiti e difesi dall'Avv. FERRARO C.F._8
SERAFINO convenuti (C.F. ), assistito e difeso Controparte_8 C.F._9
dall'avv. MARIO RIVANO convenuto
(C.F. , assistita e difesa Controparte_9 C.F._10
dall'avv. MARIA RITA ROMBI convenuta
(C.F. ), e Controparte_10 C.F._11 CP_11
(C.F. )
[...] C.F._12
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione come formulate dalle parti convenute ed in specie dalla difesa dei sigg.ri 1. In CP_2
via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dalla scrittura privata stipulata in data 07.07.2006; 2. Ancora in via preliminare subordinata, con espressa riserva di gravame, dichiarare per i motivi sopra esposti la nullità della scrittura privata del 07.07.2006, ovvero la risoluzione per inadempimento del SI. o per Controparte_2
impossibilità sopravvenuta in ordine agli impegni assunti nel medesimo accordo o per eccessiva onerosità, ovvero l'annullamento della medesima scrittura per vizio del consenso;
3. in via principale, accertare
l'interclusione del fondo sito nel Comune di Carloforte distinto in catasto terreni a foglio 18 con i mappali l NCT al foglio 18 particelle 517, 518,
542, 545, 546, 547 e 654 sovrastante fabbricato rurale uso abitativo, (già
239/b, 472/a, 546, 220/c, 474/d, 517 e 474/b) di proprietà di parte attrice;
4. per l'effetto disporre, previa quantificazione dell'indennità spettante ai convenuti interessati, la costituzione di servitù di passaggio coattivo, sia
pag. 2/14 per pedoni che per veicoli a trazione meccanica, a favore di detti fondi ed a carico dei terreni appartenenti ai SI.ri , , Controparte_2 CP_5
, , , e distinti in catasto CP_3 CP_4 CP_6 CP_10 CP_7
al F. 18 con il mappale 521 nonché dei terreni appartenenti ai SI.ra
e e distinti in catasto al F. 18 CP_11 Controparte_8 CP_9
con i mappali 624 e 515, secondo il percorso come sopra indicato in parte espositiva in citazione al capo 3) che risulta essere il più breve e meno oneroso per tutte le parti;
5. in alternativa ed in via subordinata, disporre, sempre previa quantificazione dell'indennità spettante ai convenuti interessati, la costituzione di servitù di passaggio coattivo, sia per pedoni che per veicoli a trazione meccanica, a favore di detti fondi ed a carico dei terreni appartenenti ai SI.ri , Controparte_2 CP_5 CP_3
, , , e distinti in catasto al F. 18
[...] CP_4 CP_6 CP_10 CP_7
con il mappale 521, secondo il percorso come sopra indicato in parte espositiva al capo 6);
6. In ulteriore subordine accertare e dichiarare, come da confessione dei sigg.ri parte convenuta, esistente una CP_2
servitù carrabile di transito sul fondo in catasto al F. 18 con il mappale
521 a favore del fondo sito nel Comune di Carloforte distinto in catasto terreni a foglio 18 con i mappali l NCT al foglio 18 particelle 517, 518,
542, 545, 546, 547, 654 (già 239/b, 472/a, 546, 220/c, 474/d, 517 e 474/b) di proprietà di parte attrice secondo il tracciato individuato nella relazione peritale in atti ( all.4 di parte attrice). In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e rifusione delle spese ed onorai di consulenza tecnica nei confronti dei convenuti in giudizio”; per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni CP_2
avversa domanda, eccezione ed istanza, previo ogni opportuno
pag. 3/14 accertamento e declaratoria: in via principale: previo rigetto delle domande formulate in via preliminare dalla parte attrice e di tutte le ulteriori domande, accertare e dichiarare la validità della scrittura privata del 7 luglio 2006 e, per l'effetto: a) riconoscere l'avvenuta costituzione volontaria della servitù di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore
a carico del fondo degli odierni convenuti e, in particolare, sul percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521 con le relative obbligazioni pattuite a carico del sig.
b) accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento da parte del Parte_1
sig. ed in favore dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 [...]
della stradina confinante con il terreno di questi ultimi Parte_2
che conduce ai terreni siti ai mappali 240 e 241 del foglio 18 e della porzione di terreno dell'orto confinante con il pozzo dell'acqua di proprietà dei suddetti coniugi, entrambi siti nel mappale 521 già 238 sub a del foglio
18; c) rigettare ogni ulteriore domanda a qualunque titolo formulata dall'attore siccome priva di qualsivoglia fondamento;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconosciuta nullità e/o invalidità e/o risoluzione della scrittura del 7 luglio 2006, accertare e dichiarare la mancata interclusione del fondo dell'odierno attore e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda a qualunque titolo formulata siccome priva di qualsivoglia fondamento;
in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di nullità e/o invalidità e/o risoluzione della scrittura del 7 luglio
2006 e di ritenuta sussistenza dei presupposti di costituzione della servitù coattiva di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore, accertare la persistente volontà di concessione della servitù di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore a carico del fondo degli odierni convenuti e, in
pag. 4/14 particolare, sul percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521 e, previa costituzione della suddetta servitù, trasferire in corrispettivo agli odierni convenuti il diritto di proprietà della stradina confinante con il terreno di questi ultimi che conduce ai terreni siti ai mappali 240 e 241 del foglio 18 e della porzione di terreno dell'orto confinante con il pozzo dell'acqua già di proprietà dei signori e , entrambi siti nel Controparte_2 Parte_2
mappale 521 già 238 sub a del foglio 18; rigettare ogni ulteriore avversa domanda siccome priva di qualsivoglia fondamento;
in via di ancor più gradato subordine: nella denegata ipotesi di nullità e/o invalidità e/o risoluzione della scrittura del 7 luglio 2006 e di ritenuta sussistenza dei presupposti di costituzione della servitù coattiva di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore, costituire la servitù coattiva di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore a carico del fondo degli odierni convenuti e, in particolare, sul percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521 previa condanna di parte attrice a corrispondere l'indennità di legge nella misura che sarà determinata;
rigettare ogni ulteriore avversa domanda siccome priva di qualsivoglia fondamento;
in ogni caso: accertare e dichiarare inammissibilità ed infondatezza della domanda di accertamento della servitù di passaggio carrabile formulata all'udienza del 27 aprile 2021 dalla parte attrice;
vittoria di spese e compensi di lite”; per il convenuto : “1) previo accertamento Controparte_8
dell'interclusione del fondo di proprietà attrice, individuare il percorso ove verrà costituita la servitù di passaggio a favore dei fondi appartenenti a quest'ultima sulla base delle proposte alternative formulate nell'atto di
pag. 5/14 citazione introduttivo del giudizio nonché delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa;
2) qualora il suddetto percorso dovesse interessare i terreni appartenenti pro quota all'odierno convenuto, stabilire che lo stesso sia individuato in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica risulti più breve e rechi minor danno al fondo sul quale è consentito;
3) sempre qualora il percorso individuato dovesse interessare i terreni appartenenti pro quota all'odierno convenuto, determinare
l'ammontare dell'indennità di sua spettanza proporzionata al danno cagionato dall'eventuale costituzione della servitù di passaggio e indicare
l'estensione e le modalità di esercizio della medesima servitù in guisa da soddisfare le esigenze del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente;
4) stabilire che le spese e gli oneri per la realizzazione del percorso e la sua conservazione siano interamente a carico di parte attrice;
5) in ogni caso con adeguata regolamentazione delle spese legali e compensazione delle stesse”; per la convenuta : “Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis Controparte_9
reiectis, previo accertamento dell'interclusione del fondo dell'odierno attore, costituire le domandate servitù a condizione che le stesse vengano esercitate sulla porzione di terreno in cui già insiste il sopra menzionato stradello, come prosecuzione dello stesso fino all'immobile di proprietà attorea, e nei limiti di una larghezza massima di metri 2,50, con spese e oneri di realizzazione e di conservazione che andranno posti interamente a carico dell'odierno attore e con determinazione dell'ammontare dell'indennità di spettanza della SI.ra . In ogni caso con Controparte_9
vittoria di spese e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 6/14 Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua Controparte_1
veste di procuratrice generale di , ha evocato in giudizio Parte_1
innanzi il Tribunale di Cagliari , Controparte_2 Controparte_5
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_10
, , , e
[...] Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8
, esponendo che il fondo sito in Comune di Carloforte CP_11
distinto in catasto terreni a foglio 18 con i mappali l NCT al foglio 18 particelle 517, 518, 542, 545, 546, 547 e 654 sovrastante fabbricato rurale uso abitativo, (già 239/b, 472/a, 546, 220/c, 474/d, 517 e 474/b) di proprietà di parte attrice è intercluso rispetto alla pubblica via e per sentir costituire servitù di passaggio coattivo, sia per pedoni che per veicoli a trazione meccanica, a favore di detti fondi ed a carico dei terreni appartenenti ai SI.ri , Controparte_2 CP_5 CP_3
, e distinti in catasto al F. 18 con il CP_4 CP_6 CP_10 CP_7
mappale 521 nonché dei terreni appartenenti ai SI.ra e CP_11
e distinti in catasto al F. 18 con i mappali 624 e Controparte_8 CP_9
515; in alternativa ed in via subordinata, la parte attrice chiedeva disporre, sempre previa quantificazione dell'indennità spettante ai convenuti interessati, la costituzione di servitù di passaggio coattivo, sia per pedoni che per veicoli a trazione meccanica, a favore di detti fondi ed a carico dei terreni appartenenti ai SI.ri , , Controparte_2 CP_5 CP_3
, e distinti in catasto al F. 18 con il CP_4 CP_6 CP_10 CP_7
mappale 521; nonché l'accertamento dell'esistenza di una servitù carrabile di transito sul fondo in catasto al F. 18 con il mappale 521 a favore del fondo di proprietà di parte attrice. L'attore ha altresì esposto di aver concluso, in data 7.7.2006, un accordo con Controparte_12 Pt_2
pag. 7/14 in base al quale i predetti consentivano la realizzazione di Parte_2
una servitù di passaggio a carico del loro fondo, ma ha allegato che detto accordo non ha mai avuto seguito, anche perché prevedeva obblighi a carico di terzi rispetto ai suoi contraenti, e che dunque esso fosse da considerare nullo, o comunque inefficace, per intervenuta prescrizione dei diritti in esso contemplati. Infine, l'attore chiedeva costituirsi, sempre in forma coattiva, servitù di acquedotto e di passaggio di condutture a carico del fondo di parte convenuta.
Si costituivano i convenuti , Controparte_2 Controparte_5
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 [...]
, resistendo alla domanda ed eccependo la validità dell'accordo CP_7
del 7.7.2006, in base al quale il si era impegnato a trasferire la Per_1
proprietà di una parte del suo terreno, a fronte del consenso alla costituzione di una servitù di transito su quello dei coniugi e CP_2
Chiedevano quindi, in via riconvenzionale, accertarsi l'intervenuto Pt_2
trasferimento da parte del sig. ed in favore dei coniugi Parte_1
e della stradina confinante con Controparte_2 Parte_2
il terreno di questi ultimi che conduce ai terreni siti ai mappali 240 e 241 del foglio 18 e della porzione di terreno dell'orto confinante con il pozzo dell'acqua di proprietà dei suddetti coniugi, entrambi siti nel mappale 521 già 238 sub a del foglio 18, nonché l'avvenuta costituzione volontaria della servitù di passaggio in favore del fondo dell'attore a carico del fondo dei convenuti, lungo il percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521. In subordine, per l'ipotesi in cui la scrittura del 7.7.2006 fosse ritenuta nulla, chiedevano accertarsi l'assenza del requisito dell'interclusione del fondo attoreo ed il rigetto della domanda pag. 8/14 di costituzione di servitù coattiva, o comunque invocavano la costituzione della stessa lungo il percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521, con contestuale trasferimento, a favore dei convenuti, a titolo di corrispettivo, del diritto di proprietà della stradina confinante con il terreno di questi ultimi che conduce ai terreni siti ai mappali 240 e 241 del foglio 18 e della porzione di terreno dell'orto confinante con il pozzo dell'acqua già di proprietà di e Controparte_2
entrambi siti nel mappale 521 già 238 sub a del Parte_2
foglio 18. In via ancor più subordinata, i convenuti invocavano comunque la costituzione della servitù coattiva lungo il percorso già esistente di cui anzidetto, con fissazione dell'indennità prevista dalla legge.
Si costituiva altresì , dichiarando di non aver mai preso Controparte_9
parte all'accordo del 7.7.2006, intercorso tra l'attore ed i coniugi Parte_1
– ed eccependo l'inefficacia di esso nei suoi confronti. CP_2 Pt_2
In ogni caso, la dava atto che sul fondo contraddistinto al NCT del CP_8
Comune di Carloforte al foglio 18, mappale 624 e 515 di cui la stessa è comproprietaria per la quota pari a un sesto, insiste da tempo immemorabile uno stradello carrabile, della larghezza massima di metri
2,50, che dalla pubblica via comunale “Guardia dei Mori” arriva in prossimità dell'immobile di proprietà dell'attore, e dichiarava di non opporsi alla costituzione della servitù di transito invocata da parte attrice, a condizione che la stessa fosse esercitata sulla porzione di terreno già occupata dal predetto stradello, come prosecuzione dello stesso fino all'immobile di proprietà attorea, nei limiti di una larghezza massima di metri 2,50, con spese e oneri di realizzazione e di conservazione a carico del e determinazione dell'indennità di sua spettanza. Parte_1
pag. 9/14 Si costituiva anche il convenuto , del pari non Controparte_8
opponendosi alla costituzione della servitù di transito invocata dall'attore, ma chiedendo che, ove il percorso interessasse i beni di sua proprietà, lo stesso fosse individuato secondo il criterio del minor danno possibile al fondo servente, con determinazione della spettante indennità ed oneri di realizzazione e conservazione a carico dell'attore.
Le convenute e rimanevano contumaci, Controparte_10 CP_11
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., in occasione delle quali la parte attrice rinunciava alla domanda, originariamente proposta, di costituzione di servitù di acquedotto e di passaggio di condutture. Dopo una serie di rinvii disposti per sollecitare l'amichevole componimento della vertenza, la causa veniva istruita mediante deposito di documenti e C.T.U. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Nel termine all'uopo assegnato dal giudice le parti costituite depositavano note scritte. Il convenuto
[...]
provvedeva a tale incombente soltanto il 28.10.2025 e dunque CP_8
fuori termine. Precisate le conclusioni con le suindicate note, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., nella misura di giorni 20 per deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Dall'accertamento condotto dal C.T.U., all'esito di indagine condotta sulla base degli atti di causa, delle planimetrie e dei rilievi in loco, è emerso che pag. 10/14 il fondo dell'attore risulta intercluso e senza uscita sulla pubblica via, perché integralmente circondato da altre proprietà. E' stato inoltre individuato il percorso di accesso alla proprietà dell'attore menzionato nella scrittura privata del 07.07.2006 e riprodotto in apposito elaborato grafico denominato TAV. 5 (allegata alla C.T.U.), specificando i mappali su cui detto percorso insiste. E' stata ancora specificata la strada confinante con la proprietà che conduce ai terreni di cui al Foglio 18, CP_2
Mappali 240 e 241, di cui alla scrittura privata del 07.07.2006, oggetto di cessione in favore dei essa coincide con quella ubicata in CP_2
prossimità del vecchio pozzo dell'acqua denominato “ortino”, rappresentata nelle fotografie nn. 26, 27 e 28 (allegate alla C.T.U.). Inoltre,
è stato accertato che in loco è presente un passaggio che dalla pubblica via consente di giungere in prossimità alla proprietà dell'attore, parzialmente coincidente con quello di cui alla dianzi richiamata, insistente sul CP_13
mappale 521 di proprietà e che il passaggio di accesso, pedonale CP_2
e carrabile, alla proprietà dell'attore che dalla pubblica via risulta più breve e di minor danno ai fondi sui quali dovrebbe essere realizzato è quello riprodotto in appositi elaborati grafici, denominati e 8, CP_14 CP_13
allegati alla C.T.U. L'ausiliario ha suggerito, per tale ultimo percorso, una larghezza di metri 2,50 salvo che nel tratto di proprietà nel quale CP_2
lo stradello dovrebbe avere la larghezza di metri 2,25. Infine, è stata calcolata dal C.T.U. l'indennità prevista dall'art. 1053 del codice civile, pari ad € 1.482,75.
Come indicato nelle sopra richiamate TAV. 7 ed 8 allegate alla C.T.U., lo stradello da realizzare, indicato in colore nero nei predetti elaborati grafici, insiste sui mappali 547, 517 e 518, di proprietà dell'attore, e sul mappale pag. 11/14 515, di proprietà , e consente il collegamento del fondo CP_15
attoreo, altrimenti totalmente intercluso, al già esistente stradello, indicato in colore azzurro nei predetti elaborati grafici, insistente a sua volta sul predetto mappale 515, sul mappale 624, di proprietà , e sul CP_15
mappale 521, di proprietà Trattandosi del percorso che, secondo CP_2
l'accertamento condotto dal C.T.U., rappresenta quello più breve e di minor danno ai fondi serventi, la servitù coattiva di transito, pedonale e carrabile, a favore del fondo di parte attrice va costituita lungo il tracciato individuato nelle citate TAV. 7 e 8 allegate alla C.T.U., per una larghezza di metri 2,50.
L'indennità dovuta per la costituzione della predetta servitù, ex art. 1053
c.c., stimata dal C.T.U. come pari ad € 1.482,75 sulla base di una larghezza variabile del tracciato (da un minimo di mt. 2,25 ad un massimo di mt.
2,50) dev'essere aumentata fino ad € 1.500 in considerazione della necessità di fissare una larghezza uniforme del percorso e del fatto che, secondo le stime dell'ausiliario, il tratto in cui lo stesso dovrebbe restringersi di 25 cm. risulta assai breve. Detta indennità dev'essere suddivisa in parti uguali tra i convenuti, e dunque quanto ad € 750 in favore di , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3
e , e quanto ad Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
€ 750 in favore di e . Controparte_9 Controparte_8
Le rimanenti domande di parte attrice vanno invece rigettate, posto che, a fronte dell'intervenuto accertamento della natura interclusa del fondo, e della conseguente costituzione di servitù di transito, pedonale e carrabile, in forma coattiva, il non ha alcun interesse all'accertamento della Parte_1
pag. 12/14 nullità, invalidità o inefficacia della scrittura del 7.7.2006 e delle pattuizioni ivi contemplate.
In ragione del complessivo esito della controversia e dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e , così provvede:
[...] CP_11
1) accerta la natura assolutamente interclusa del fondo di proprietà dell'attore, sito nel Comune di Carloforte e distinto in catasto terreni al foglio 18 con i mappali l NCT al foglio 18 particelle 517, 518,
542, 545, 546, 547 e 654 sovrastante fabbricato rurale uso abitativo,
(già 239/b, 472/a, 546, 220/c, 474/d, 517 e 474/b);
2) costituisce servitù coattiva di transito, pedonale e carrabile, a favore di detto fondo e sui fondi di proprietà dei convenuti, distinti dai mappali 515, 624 e 521, lungo il tracciato descritto nelle TAV. 7 e 8 allegate alla C.T.U., per una larghezza di metri 2,50;
3) determina l'indennità dovuta dall'attore ai convenuti, a fronte della costituzione della predetta servitù, che pone a carico di parte attrice ex art. 1053 c.c., in complessivi € 1.500,00 di cui € 750 a favore di
, Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3
e ed € Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
750 a favore di e;
Controparte_9 Controparte_8
pag. 13/14 4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le trascrizioni ed annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12//2025.
Il giudice
AN IV
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 9/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, , in persona del dott. AN IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), e per esso la sua Parte_1 C.F._1
procuratrice generale (C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. VITIELLO PIETRO C.F._2
BIAGIO attore e
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. ), CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ),
[...] C.F._5 Controparte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._6 Controparte_6
), (C.F. C.F._7 Controparte_7
), assistiti e difesi dall'Avv. FERRARO C.F._8
SERAFINO convenuti (C.F. ), assistito e difeso Controparte_8 C.F._9
dall'avv. MARIO RIVANO convenuto
(C.F. , assistita e difesa Controparte_9 C.F._10
dall'avv. MARIA RITA ROMBI convenuta
(C.F. ), e Controparte_10 C.F._11 CP_11
(C.F. )
[...] C.F._12
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione come formulate dalle parti convenute ed in specie dalla difesa dei sigg.ri 1. In CP_2
via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dalla scrittura privata stipulata in data 07.07.2006; 2. Ancora in via preliminare subordinata, con espressa riserva di gravame, dichiarare per i motivi sopra esposti la nullità della scrittura privata del 07.07.2006, ovvero la risoluzione per inadempimento del SI. o per Controparte_2
impossibilità sopravvenuta in ordine agli impegni assunti nel medesimo accordo o per eccessiva onerosità, ovvero l'annullamento della medesima scrittura per vizio del consenso;
3. in via principale, accertare
l'interclusione del fondo sito nel Comune di Carloforte distinto in catasto terreni a foglio 18 con i mappali l NCT al foglio 18 particelle 517, 518,
542, 545, 546, 547 e 654 sovrastante fabbricato rurale uso abitativo, (già
239/b, 472/a, 546, 220/c, 474/d, 517 e 474/b) di proprietà di parte attrice;
4. per l'effetto disporre, previa quantificazione dell'indennità spettante ai convenuti interessati, la costituzione di servitù di passaggio coattivo, sia
pag. 2/14 per pedoni che per veicoli a trazione meccanica, a favore di detti fondi ed a carico dei terreni appartenenti ai SI.ri , , Controparte_2 CP_5
, , , e distinti in catasto CP_3 CP_4 CP_6 CP_10 CP_7
al F. 18 con il mappale 521 nonché dei terreni appartenenti ai SI.ra
e e distinti in catasto al F. 18 CP_11 Controparte_8 CP_9
con i mappali 624 e 515, secondo il percorso come sopra indicato in parte espositiva in citazione al capo 3) che risulta essere il più breve e meno oneroso per tutte le parti;
5. in alternativa ed in via subordinata, disporre, sempre previa quantificazione dell'indennità spettante ai convenuti interessati, la costituzione di servitù di passaggio coattivo, sia per pedoni che per veicoli a trazione meccanica, a favore di detti fondi ed a carico dei terreni appartenenti ai SI.ri , Controparte_2 CP_5 CP_3
, , , e distinti in catasto al F. 18
[...] CP_4 CP_6 CP_10 CP_7
con il mappale 521, secondo il percorso come sopra indicato in parte espositiva al capo 6);
6. In ulteriore subordine accertare e dichiarare, come da confessione dei sigg.ri parte convenuta, esistente una CP_2
servitù carrabile di transito sul fondo in catasto al F. 18 con il mappale
521 a favore del fondo sito nel Comune di Carloforte distinto in catasto terreni a foglio 18 con i mappali l NCT al foglio 18 particelle 517, 518,
542, 545, 546, 547, 654 (già 239/b, 472/a, 546, 220/c, 474/d, 517 e 474/b) di proprietà di parte attrice secondo il tracciato individuato nella relazione peritale in atti ( all.4 di parte attrice). In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e rifusione delle spese ed onorai di consulenza tecnica nei confronti dei convenuti in giudizio”; per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni CP_2
avversa domanda, eccezione ed istanza, previo ogni opportuno
pag. 3/14 accertamento e declaratoria: in via principale: previo rigetto delle domande formulate in via preliminare dalla parte attrice e di tutte le ulteriori domande, accertare e dichiarare la validità della scrittura privata del 7 luglio 2006 e, per l'effetto: a) riconoscere l'avvenuta costituzione volontaria della servitù di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore
a carico del fondo degli odierni convenuti e, in particolare, sul percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521 con le relative obbligazioni pattuite a carico del sig.
b) accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento da parte del Parte_1
sig. ed in favore dei coniugi e Parte_1 Controparte_2 [...]
della stradina confinante con il terreno di questi ultimi Parte_2
che conduce ai terreni siti ai mappali 240 e 241 del foglio 18 e della porzione di terreno dell'orto confinante con il pozzo dell'acqua di proprietà dei suddetti coniugi, entrambi siti nel mappale 521 già 238 sub a del foglio
18; c) rigettare ogni ulteriore domanda a qualunque titolo formulata dall'attore siccome priva di qualsivoglia fondamento;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconosciuta nullità e/o invalidità e/o risoluzione della scrittura del 7 luglio 2006, accertare e dichiarare la mancata interclusione del fondo dell'odierno attore e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda a qualunque titolo formulata siccome priva di qualsivoglia fondamento;
in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di nullità e/o invalidità e/o risoluzione della scrittura del 7 luglio
2006 e di ritenuta sussistenza dei presupposti di costituzione della servitù coattiva di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore, accertare la persistente volontà di concessione della servitù di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore a carico del fondo degli odierni convenuti e, in
pag. 4/14 particolare, sul percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521 e, previa costituzione della suddetta servitù, trasferire in corrispettivo agli odierni convenuti il diritto di proprietà della stradina confinante con il terreno di questi ultimi che conduce ai terreni siti ai mappali 240 e 241 del foglio 18 e della porzione di terreno dell'orto confinante con il pozzo dell'acqua già di proprietà dei signori e , entrambi siti nel Controparte_2 Parte_2
mappale 521 già 238 sub a del foglio 18; rigettare ogni ulteriore avversa domanda siccome priva di qualsivoglia fondamento;
in via di ancor più gradato subordine: nella denegata ipotesi di nullità e/o invalidità e/o risoluzione della scrittura del 7 luglio 2006 e di ritenuta sussistenza dei presupposti di costituzione della servitù coattiva di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore, costituire la servitù coattiva di passaggio in favore del fondo dell'odierno attore a carico del fondo degli odierni convenuti e, in particolare, sul percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521 previa condanna di parte attrice a corrispondere l'indennità di legge nella misura che sarà determinata;
rigettare ogni ulteriore avversa domanda siccome priva di qualsivoglia fondamento;
in ogni caso: accertare e dichiarare inammissibilità ed infondatezza della domanda di accertamento della servitù di passaggio carrabile formulata all'udienza del 27 aprile 2021 dalla parte attrice;
vittoria di spese e compensi di lite”; per il convenuto : “1) previo accertamento Controparte_8
dell'interclusione del fondo di proprietà attrice, individuare il percorso ove verrà costituita la servitù di passaggio a favore dei fondi appartenenti a quest'ultima sulla base delle proposte alternative formulate nell'atto di
pag. 5/14 citazione introduttivo del giudizio nonché delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa;
2) qualora il suddetto percorso dovesse interessare i terreni appartenenti pro quota all'odierno convenuto, stabilire che lo stesso sia individuato in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica risulti più breve e rechi minor danno al fondo sul quale è consentito;
3) sempre qualora il percorso individuato dovesse interessare i terreni appartenenti pro quota all'odierno convenuto, determinare
l'ammontare dell'indennità di sua spettanza proporzionata al danno cagionato dall'eventuale costituzione della servitù di passaggio e indicare
l'estensione e le modalità di esercizio della medesima servitù in guisa da soddisfare le esigenze del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente;
4) stabilire che le spese e gli oneri per la realizzazione del percorso e la sua conservazione siano interamente a carico di parte attrice;
5) in ogni caso con adeguata regolamentazione delle spese legali e compensazione delle stesse”; per la convenuta : “Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis Controparte_9
reiectis, previo accertamento dell'interclusione del fondo dell'odierno attore, costituire le domandate servitù a condizione che le stesse vengano esercitate sulla porzione di terreno in cui già insiste il sopra menzionato stradello, come prosecuzione dello stesso fino all'immobile di proprietà attorea, e nei limiti di una larghezza massima di metri 2,50, con spese e oneri di realizzazione e di conservazione che andranno posti interamente a carico dell'odierno attore e con determinazione dell'ammontare dell'indennità di spettanza della SI.ra . In ogni caso con Controparte_9
vittoria di spese e onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 6/14 Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua Controparte_1
veste di procuratrice generale di , ha evocato in giudizio Parte_1
innanzi il Tribunale di Cagliari , Controparte_2 Controparte_5
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_10
, , , e
[...] Controparte_7 Controparte_9 Controparte_8
, esponendo che il fondo sito in Comune di Carloforte CP_11
distinto in catasto terreni a foglio 18 con i mappali l NCT al foglio 18 particelle 517, 518, 542, 545, 546, 547 e 654 sovrastante fabbricato rurale uso abitativo, (già 239/b, 472/a, 546, 220/c, 474/d, 517 e 474/b) di proprietà di parte attrice è intercluso rispetto alla pubblica via e per sentir costituire servitù di passaggio coattivo, sia per pedoni che per veicoli a trazione meccanica, a favore di detti fondi ed a carico dei terreni appartenenti ai SI.ri , Controparte_2 CP_5 CP_3
, e distinti in catasto al F. 18 con il CP_4 CP_6 CP_10 CP_7
mappale 521 nonché dei terreni appartenenti ai SI.ra e CP_11
e distinti in catasto al F. 18 con i mappali 624 e Controparte_8 CP_9
515; in alternativa ed in via subordinata, la parte attrice chiedeva disporre, sempre previa quantificazione dell'indennità spettante ai convenuti interessati, la costituzione di servitù di passaggio coattivo, sia per pedoni che per veicoli a trazione meccanica, a favore di detti fondi ed a carico dei terreni appartenenti ai SI.ri , , Controparte_2 CP_5 CP_3
, e distinti in catasto al F. 18 con il CP_4 CP_6 CP_10 CP_7
mappale 521; nonché l'accertamento dell'esistenza di una servitù carrabile di transito sul fondo in catasto al F. 18 con il mappale 521 a favore del fondo di proprietà di parte attrice. L'attore ha altresì esposto di aver concluso, in data 7.7.2006, un accordo con Controparte_12 Pt_2
pag. 7/14 in base al quale i predetti consentivano la realizzazione di Parte_2
una servitù di passaggio a carico del loro fondo, ma ha allegato che detto accordo non ha mai avuto seguito, anche perché prevedeva obblighi a carico di terzi rispetto ai suoi contraenti, e che dunque esso fosse da considerare nullo, o comunque inefficace, per intervenuta prescrizione dei diritti in esso contemplati. Infine, l'attore chiedeva costituirsi, sempre in forma coattiva, servitù di acquedotto e di passaggio di condutture a carico del fondo di parte convenuta.
Si costituivano i convenuti , Controparte_2 Controparte_5
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 [...]
, resistendo alla domanda ed eccependo la validità dell'accordo CP_7
del 7.7.2006, in base al quale il si era impegnato a trasferire la Per_1
proprietà di una parte del suo terreno, a fronte del consenso alla costituzione di una servitù di transito su quello dei coniugi e CP_2
Chiedevano quindi, in via riconvenzionale, accertarsi l'intervenuto Pt_2
trasferimento da parte del sig. ed in favore dei coniugi Parte_1
e della stradina confinante con Controparte_2 Parte_2
il terreno di questi ultimi che conduce ai terreni siti ai mappali 240 e 241 del foglio 18 e della porzione di terreno dell'orto confinante con il pozzo dell'acqua di proprietà dei suddetti coniugi, entrambi siti nel mappale 521 già 238 sub a del foglio 18, nonché l'avvenuta costituzione volontaria della servitù di passaggio in favore del fondo dell'attore a carico del fondo dei convenuti, lungo il percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521. In subordine, per l'ipotesi in cui la scrittura del 7.7.2006 fosse ritenuta nulla, chiedevano accertarsi l'assenza del requisito dell'interclusione del fondo attoreo ed il rigetto della domanda pag. 8/14 di costituzione di servitù coattiva, o comunque invocavano la costituzione della stessa lungo il percorso già esistente sul lato sinistro per chi entra del terreno di cui al foglio 18 mappale 521, con contestuale trasferimento, a favore dei convenuti, a titolo di corrispettivo, del diritto di proprietà della stradina confinante con il terreno di questi ultimi che conduce ai terreni siti ai mappali 240 e 241 del foglio 18 e della porzione di terreno dell'orto confinante con il pozzo dell'acqua già di proprietà di e Controparte_2
entrambi siti nel mappale 521 già 238 sub a del Parte_2
foglio 18. In via ancor più subordinata, i convenuti invocavano comunque la costituzione della servitù coattiva lungo il percorso già esistente di cui anzidetto, con fissazione dell'indennità prevista dalla legge.
Si costituiva altresì , dichiarando di non aver mai preso Controparte_9
parte all'accordo del 7.7.2006, intercorso tra l'attore ed i coniugi Parte_1
– ed eccependo l'inefficacia di esso nei suoi confronti. CP_2 Pt_2
In ogni caso, la dava atto che sul fondo contraddistinto al NCT del CP_8
Comune di Carloforte al foglio 18, mappale 624 e 515 di cui la stessa è comproprietaria per la quota pari a un sesto, insiste da tempo immemorabile uno stradello carrabile, della larghezza massima di metri
2,50, che dalla pubblica via comunale “Guardia dei Mori” arriva in prossimità dell'immobile di proprietà dell'attore, e dichiarava di non opporsi alla costituzione della servitù di transito invocata da parte attrice, a condizione che la stessa fosse esercitata sulla porzione di terreno già occupata dal predetto stradello, come prosecuzione dello stesso fino all'immobile di proprietà attorea, nei limiti di una larghezza massima di metri 2,50, con spese e oneri di realizzazione e di conservazione a carico del e determinazione dell'indennità di sua spettanza. Parte_1
pag. 9/14 Si costituiva anche il convenuto , del pari non Controparte_8
opponendosi alla costituzione della servitù di transito invocata dall'attore, ma chiedendo che, ove il percorso interessasse i beni di sua proprietà, lo stesso fosse individuato secondo il criterio del minor danno possibile al fondo servente, con determinazione della spettante indennità ed oneri di realizzazione e conservazione a carico dell'attore.
Le convenute e rimanevano contumaci, Controparte_10 CP_11
Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., in occasione delle quali la parte attrice rinunciava alla domanda, originariamente proposta, di costituzione di servitù di acquedotto e di passaggio di condutture. Dopo una serie di rinvii disposti per sollecitare l'amichevole componimento della vertenza, la causa veniva istruita mediante deposito di documenti e C.T.U. All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Nel termine all'uopo assegnato dal giudice le parti costituite depositavano note scritte. Il convenuto
[...]
provvedeva a tale incombente soltanto il 28.10.2025 e dunque CP_8
fuori termine. Precisate le conclusioni con le suindicate note, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., nella misura di giorni 20 per deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Dall'accertamento condotto dal C.T.U., all'esito di indagine condotta sulla base degli atti di causa, delle planimetrie e dei rilievi in loco, è emerso che pag. 10/14 il fondo dell'attore risulta intercluso e senza uscita sulla pubblica via, perché integralmente circondato da altre proprietà. E' stato inoltre individuato il percorso di accesso alla proprietà dell'attore menzionato nella scrittura privata del 07.07.2006 e riprodotto in apposito elaborato grafico denominato TAV. 5 (allegata alla C.T.U.), specificando i mappali su cui detto percorso insiste. E' stata ancora specificata la strada confinante con la proprietà che conduce ai terreni di cui al Foglio 18, CP_2
Mappali 240 e 241, di cui alla scrittura privata del 07.07.2006, oggetto di cessione in favore dei essa coincide con quella ubicata in CP_2
prossimità del vecchio pozzo dell'acqua denominato “ortino”, rappresentata nelle fotografie nn. 26, 27 e 28 (allegate alla C.T.U.). Inoltre,
è stato accertato che in loco è presente un passaggio che dalla pubblica via consente di giungere in prossimità alla proprietà dell'attore, parzialmente coincidente con quello di cui alla dianzi richiamata, insistente sul CP_13
mappale 521 di proprietà e che il passaggio di accesso, pedonale CP_2
e carrabile, alla proprietà dell'attore che dalla pubblica via risulta più breve e di minor danno ai fondi sui quali dovrebbe essere realizzato è quello riprodotto in appositi elaborati grafici, denominati e 8, CP_14 CP_13
allegati alla C.T.U. L'ausiliario ha suggerito, per tale ultimo percorso, una larghezza di metri 2,50 salvo che nel tratto di proprietà nel quale CP_2
lo stradello dovrebbe avere la larghezza di metri 2,25. Infine, è stata calcolata dal C.T.U. l'indennità prevista dall'art. 1053 del codice civile, pari ad € 1.482,75.
Come indicato nelle sopra richiamate TAV. 7 ed 8 allegate alla C.T.U., lo stradello da realizzare, indicato in colore nero nei predetti elaborati grafici, insiste sui mappali 547, 517 e 518, di proprietà dell'attore, e sul mappale pag. 11/14 515, di proprietà , e consente il collegamento del fondo CP_15
attoreo, altrimenti totalmente intercluso, al già esistente stradello, indicato in colore azzurro nei predetti elaborati grafici, insistente a sua volta sul predetto mappale 515, sul mappale 624, di proprietà , e sul CP_15
mappale 521, di proprietà Trattandosi del percorso che, secondo CP_2
l'accertamento condotto dal C.T.U., rappresenta quello più breve e di minor danno ai fondi serventi, la servitù coattiva di transito, pedonale e carrabile, a favore del fondo di parte attrice va costituita lungo il tracciato individuato nelle citate TAV. 7 e 8 allegate alla C.T.U., per una larghezza di metri 2,50.
L'indennità dovuta per la costituzione della predetta servitù, ex art. 1053
c.c., stimata dal C.T.U. come pari ad € 1.482,75 sulla base di una larghezza variabile del tracciato (da un minimo di mt. 2,25 ad un massimo di mt.
2,50) dev'essere aumentata fino ad € 1.500 in considerazione della necessità di fissare una larghezza uniforme del percorso e del fatto che, secondo le stime dell'ausiliario, il tratto in cui lo stesso dovrebbe restringersi di 25 cm. risulta assai breve. Detta indennità dev'essere suddivisa in parti uguali tra i convenuti, e dunque quanto ad € 750 in favore di , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3
e , e quanto ad Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
€ 750 in favore di e . Controparte_9 Controparte_8
Le rimanenti domande di parte attrice vanno invece rigettate, posto che, a fronte dell'intervenuto accertamento della natura interclusa del fondo, e della conseguente costituzione di servitù di transito, pedonale e carrabile, in forma coattiva, il non ha alcun interesse all'accertamento della Parte_1
pag. 12/14 nullità, invalidità o inefficacia della scrittura del 7.7.2006 e delle pattuizioni ivi contemplate.
In ragione del complessivo esito della controversia e dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
e , così provvede:
[...] CP_11
1) accerta la natura assolutamente interclusa del fondo di proprietà dell'attore, sito nel Comune di Carloforte e distinto in catasto terreni al foglio 18 con i mappali l NCT al foglio 18 particelle 517, 518,
542, 545, 546, 547 e 654 sovrastante fabbricato rurale uso abitativo,
(già 239/b, 472/a, 546, 220/c, 474/d, 517 e 474/b);
2) costituisce servitù coattiva di transito, pedonale e carrabile, a favore di detto fondo e sui fondi di proprietà dei convenuti, distinti dai mappali 515, 624 e 521, lungo il tracciato descritto nelle TAV. 7 e 8 allegate alla C.T.U., per una larghezza di metri 2,50;
3) determina l'indennità dovuta dall'attore ai convenuti, a fronte della costituzione della predetta servitù, che pone a carico di parte attrice ex art. 1053 c.c., in complessivi € 1.500,00 di cui € 750 a favore di
, Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3
e ed € Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
750 a favore di e;
Controparte_9 Controparte_8
pag. 13/14 4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di eseguire le trascrizioni ed annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
5) rigetta ogni altra domanda;
6) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12//2025.
Il giudice
AN IV
pag. 14/14