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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/03/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Virginia Marletta Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1765/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Salvo;
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, c.f. ; Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Muraca;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal nei confronti dell'arch. , con sentenza del 20.5.2020 revocava il Controparte_2 CP_1 decreto n. 792 emesso dallo stesso Tribunale il 26.10.2017 su ricorso del per il pagamento CP_1 della somma di euro 67.379,01, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese nell'ambito di un appalto di opere pubbliche, e condannava l'ente locale al pagamento della minor somma di € 33.484,47, pari alla differenza tra il credito vantato dal professionista e il suo debito contributivo nei confronti dell' . CP_3
Avverso la sentenza, ha interposto appello con atto notificato il 19.12.2020. CP_4
L'appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giorno 22.3.2023 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE L'arch. impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui, accertato il credito di € CP_4
67.379,01, ha detratto da esso la somma di € 33.484,47, pari al debito contributivo del professionista verso il proprio ente previdenziale, e condannato l'opponente al pagamento della differenza, ritenendo applicabile alla fattispecie l'istituto dell'intervento sostitutivo del committente, senza,
n. 1765/20 R.G. 2
peraltro, che fosse ravvisabile in capo al alcun interesse a sanare la morosità in sua vece. CP_2
Deduce che il meccanismo disciplinato dall' art. 4, comma 2, D.P.R. n.207/2010 (oggi, dall'art. 30, comma 5 D.Lgs. 50/2016) che consente alla Stazione appaltante di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente ai debiti delle imprese verso gli enti previdenziali e assicurativi e di corrisponderlo direttamente a questi, è previsto in presenza di D.U.R.C. (Documento Unico sulla Regolarità Contributiva) irregolare, sicché, stante la non assimilabilità di tale documento all'attestazione di regolarità contributiva del libero professionista, si sarebbe dovuta escludere la possibilità di applicare a costui il medesimo meccanismo. L'appello è inammissibile perché non coglie (e quindi non censura) la principale ratio decidendi della decisione impugnata. L'impugnazione, invero, si concentra esclusivamente sul passaggio della decisione impugnata che afferma l'applicabilità dell'intervento sostitutivo anche alle prestazioni rese da ingegneri e architetti, liberi professionisti e senza dipendenti, affidatari di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e accessorie nell'ambito di opere pubbliche. Ripetutamente l'appellante stigmatizza l'errore in cui sarebbe, a suo avviso, incorso il Tribunale che, nel ritenere riferibili, anche per i detti professionisti, la normativa relativa al D.U.R.C., richiesto all'impresa nell'ambito degli appalti pubblici, avrebbe considerato applicabile anche al di fuori di tale ambito la previsione di cui all' art. 4, comma 2, D.P.R. n.207/2010. Sennonché, prima di affrontare e decidere argomentatamente la questione dell'applicabilità dell'istituto in esame, il Tribunale ha esaminato il motivo di opposizione relativo alla mancanza del presupposto della regolarità contributiva e dopo aver precisato che “non viene in rilievo nel caso in esame il D.U.R.C. – su cui, invece, si sofferma il nel presente processo, escludendone la CP_1 rilevanza per agire lo stesso in forma singola e senza dipendenti – bensì la attestazione di regolarità contributiva del professionista nei confronti ” (pag. 7 sentenza), ha ampiamente motivato CP_3 in merito alla necessità del possesso di detto requisito, rilevando, in conclusione, come, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di contratti pubblici, esso costituisca “condizione necessaria ai fini dell'affidamento dell' incarico e/o stipula del contratto con il professionista e, dunque, al momento del pagamento del relativo compenso”. Il Tribunale ha, in altri termini, prima affermato, in via di principio, la non azionabilità del diritto al compenso da parte del professionista non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e poi ha ammesso l'applicabilità del meccanismo sostitutivo al fine di consentire al creditore, che altrimenti non potrebbe pretenderlo, il pagamento del compenso al netto dei contributi previdenziali non versati. La circostanza che l'appellante non abbia preso in considerazione per confutarla la prima parte del ragionamento del giudice e si sia dedicato a criticare la parte successiva (ossia l'applicabilità dell'intervento sostitutivo) è decisiva, derivandone l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, atteso che l'accoglimento della censura, inerente – si ripete – alla ritenuta parziale deroga del principio dell'inazionabilità del credito del professionista non in regola con i contributi, condurrebbe ad applicare integralmente il principio stesso, e perciò a escludere in toto l'accoglimento della domanda dell'arch. CP_1
Segue alla soccombenza dell'appellante, la condanna del medesimo al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
n. 1765/20 R.G. 3
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto con atto notificato il 19.12.2020 da nei CP_1 confronti del in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Marsala n. 303 del 20.5.2020, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi €3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, T.U.n.
115/2002.
Così deciso in Palermo il 22.2.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello.
Il Giudice est. Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1765/20 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Virginia Marletta Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1765/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Salvo;
appellante
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, c.f. ; Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Muraca;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal nei confronti dell'arch. , con sentenza del 20.5.2020 revocava il Controparte_2 CP_1 decreto n. 792 emesso dallo stesso Tribunale il 26.10.2017 su ricorso del per il pagamento CP_1 della somma di euro 67.379,01, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali rese nell'ambito di un appalto di opere pubbliche, e condannava l'ente locale al pagamento della minor somma di € 33.484,47, pari alla differenza tra il credito vantato dal professionista e il suo debito contributivo nei confronti dell' . CP_3
Avverso la sentenza, ha interposto appello con atto notificato il 19.12.2020. CP_4
L'appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giorno 22.3.2023 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE L'arch. impugna la sentenza del Tribunale nella parte in cui, accertato il credito di € CP_4
67.379,01, ha detratto da esso la somma di € 33.484,47, pari al debito contributivo del professionista verso il proprio ente previdenziale, e condannato l'opponente al pagamento della differenza, ritenendo applicabile alla fattispecie l'istituto dell'intervento sostitutivo del committente, senza,
n. 1765/20 R.G. 2
peraltro, che fosse ravvisabile in capo al alcun interesse a sanare la morosità in sua vece. CP_2
Deduce che il meccanismo disciplinato dall' art. 4, comma 2, D.P.R. n.207/2010 (oggi, dall'art. 30, comma 5 D.Lgs. 50/2016) che consente alla Stazione appaltante di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente ai debiti delle imprese verso gli enti previdenziali e assicurativi e di corrisponderlo direttamente a questi, è previsto in presenza di D.U.R.C. (Documento Unico sulla Regolarità Contributiva) irregolare, sicché, stante la non assimilabilità di tale documento all'attestazione di regolarità contributiva del libero professionista, si sarebbe dovuta escludere la possibilità di applicare a costui il medesimo meccanismo. L'appello è inammissibile perché non coglie (e quindi non censura) la principale ratio decidendi della decisione impugnata. L'impugnazione, invero, si concentra esclusivamente sul passaggio della decisione impugnata che afferma l'applicabilità dell'intervento sostitutivo anche alle prestazioni rese da ingegneri e architetti, liberi professionisti e senza dipendenti, affidatari di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e accessorie nell'ambito di opere pubbliche. Ripetutamente l'appellante stigmatizza l'errore in cui sarebbe, a suo avviso, incorso il Tribunale che, nel ritenere riferibili, anche per i detti professionisti, la normativa relativa al D.U.R.C., richiesto all'impresa nell'ambito degli appalti pubblici, avrebbe considerato applicabile anche al di fuori di tale ambito la previsione di cui all' art. 4, comma 2, D.P.R. n.207/2010. Sennonché, prima di affrontare e decidere argomentatamente la questione dell'applicabilità dell'istituto in esame, il Tribunale ha esaminato il motivo di opposizione relativo alla mancanza del presupposto della regolarità contributiva e dopo aver precisato che “non viene in rilievo nel caso in esame il D.U.R.C. – su cui, invece, si sofferma il nel presente processo, escludendone la CP_1 rilevanza per agire lo stesso in forma singola e senza dipendenti – bensì la attestazione di regolarità contributiva del professionista nei confronti ” (pag. 7 sentenza), ha ampiamente motivato CP_3 in merito alla necessità del possesso di detto requisito, rilevando, in conclusione, come, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di contratti pubblici, esso costituisca “condizione necessaria ai fini dell'affidamento dell' incarico e/o stipula del contratto con il professionista e, dunque, al momento del pagamento del relativo compenso”. Il Tribunale ha, in altri termini, prima affermato, in via di principio, la non azionabilità del diritto al compenso da parte del professionista non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e poi ha ammesso l'applicabilità del meccanismo sostitutivo al fine di consentire al creditore, che altrimenti non potrebbe pretenderlo, il pagamento del compenso al netto dei contributi previdenziali non versati. La circostanza che l'appellante non abbia preso in considerazione per confutarla la prima parte del ragionamento del giudice e si sia dedicato a criticare la parte successiva (ossia l'applicabilità dell'intervento sostitutivo) è decisiva, derivandone l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse, atteso che l'accoglimento della censura, inerente – si ripete – alla ritenuta parziale deroga del principio dell'inazionabilità del credito del professionista non in regola con i contributi, condurrebbe ad applicare integralmente il principio stesso, e perciò a escludere in toto l'accoglimento della domanda dell'arch. CP_1
Segue alla soccombenza dell'appellante, la condanna del medesimo al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
n. 1765/20 R.G. 3
Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto con atto notificato il 19.12.2020 da nei CP_1 confronti del in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Marsala n. 303 del 20.5.2020, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi €3.473,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, T.U.n.
115/2002.
Così deciso in Palermo il 22.2.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello.
Il Giudice est. Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1765/20 R.G.