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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 136/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza odierna la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
136/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. GIANCARLO BIANCHI Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. A.C. FAGELLA PELLEGRINO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.01.2023 chiedeva al Parte_1
Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale accertare e dichiarare la decorrenza del termine prescrizionale in ordine ai contributi previdenziali di cui alla formale diffida ad adempiere del 12 dicembre 2022 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2016 nei confronti dell - in via subordinata accertare e dichiarare la CP_1 decorrenza del termine prescrizionale in ordine ai contributi previdenziali minimi per l'anno 2016 e per l'effetto dichiarare che non è dovuta dalla ricorrente la somma pari ad € 1.615,00 oltre sanzioni e interessi ad esse somme connesse di cui alla diffida accertativa del 12 dicembre 2022 nei confronti dell Con vittoria di spese competenze ed onorari di CP_1
lite.”
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva in giudizio che CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che alla data del 12.12.2017 non era ancora decorso il termine di prescrizione ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare il debito della ricorrente di € 7.110,66, con vittoria di spese.
In merito alla prescrizione, si osserva quanto segue.
“Il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni, il termine prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.” (Cass.
3.08.2018 n. 27950).
Tra il momento di esigibilità del credito e il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà “di mero fatto” rispetto all'accertamento dei diritti contributivi (così, in Cass.
27950/2018 cit.).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18 co. 4, dlgs n. 241/1997 secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini
Pag. 2 di 3 previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione coincide con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto di accertamento di un maggior reddito.
Nel caso di specie, per la decorrenza della prescrizione il termine va computato dal 10 dicembre, non avendo l'ente provato una diversa decorrenza con una produzione documentale utile;
ne consegue quindi che al 12.12.2022 data di ricezione della richiesta di dei contributi CP_1
2016, era già spirato il termine di prescrizione quinquennale per i contributi anno 2016, decorrente dal 10.12.2017.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'insussistenza per intervenuta prescrizione del credito contributivo riferito all'anno 2016 oltre sanzioni ed interessi.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.500,00 in favore della ricorrente oltre rimb. forf. cassa ed iva.
Cassino 18.02. 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 136/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza odierna la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
136/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. GIANCARLO BIANCHI Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. A.C. FAGELLA PELLEGRINO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.01.2023 chiedeva al Parte_1
Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale accertare e dichiarare la decorrenza del termine prescrizionale in ordine ai contributi previdenziali di cui alla formale diffida ad adempiere del 12 dicembre 2022 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2016 nei confronti dell - in via subordinata accertare e dichiarare la CP_1 decorrenza del termine prescrizionale in ordine ai contributi previdenziali minimi per l'anno 2016 e per l'effetto dichiarare che non è dovuta dalla ricorrente la somma pari ad € 1.615,00 oltre sanzioni e interessi ad esse somme connesse di cui alla diffida accertativa del 12 dicembre 2022 nei confronti dell Con vittoria di spese competenze ed onorari di CP_1
lite.”
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva in giudizio che CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che alla data del 12.12.2017 non era ancora decorso il termine di prescrizione ed in via riconvenzionale chiedeva di accertare il debito della ricorrente di € 7.110,66, con vittoria di spese.
In merito alla prescrizione, si osserva quanto segue.
“Il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni, il termine prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.” (Cass.
3.08.2018 n. 27950).
Tra il momento di esigibilità del credito e il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà “di mero fatto” rispetto all'accertamento dei diritti contributivi (così, in Cass.
27950/2018 cit.).
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18 co. 4, dlgs n. 241/1997 secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini
Pag. 2 di 3 previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione coincide con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto di accertamento di un maggior reddito.
Nel caso di specie, per la decorrenza della prescrizione il termine va computato dal 10 dicembre, non avendo l'ente provato una diversa decorrenza con una produzione documentale utile;
ne consegue quindi che al 12.12.2022 data di ricezione della richiesta di dei contributi CP_1
2016, era già spirato il termine di prescrizione quinquennale per i contributi anno 2016, decorrente dal 10.12.2017.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'insussistenza per intervenuta prescrizione del credito contributivo riferito all'anno 2016 oltre sanzioni ed interessi.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.500,00 in favore della ricorrente oltre rimb. forf. cassa ed iva.
Cassino 18.02. 2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3