Articolo 78 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 77Articolo 79
Versione
23 maggio 1958
Art. 78.
Per partecipare al concorso di cui all'art. 76 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di eta'.
Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituito di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio e' rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno.
Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958