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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2084/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GAUDIO PIERPAOLO;
Pt_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. COSENZA DOMENICO;
,rappresentato e difeso dall'avv.AVENA GILDA CP_2
INAIL,rappresentato e difeso dall'avv.SORACE ILARIO ANTONIO
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione n.03420249001142222000 notificata in data 7.5.2024 relativamente alla cartella n. 03420220031990261000 per rate premio INAIL anni 2018/2019/2021/2022 e agli avvisi di addebito 33420220003453408 e 334 20230000171501000 .
Lamentava l'inesistenza della notifica della cartella e la prescrizione dei crediti vantati. Si costituivano in giudizio gli enti impositore nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza .
Cont Si costituiva rappresentando di aver notificato atti interruttivi.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Preliminarmemte deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato alla cartella esattoriale e agli avvisi di addebito indicati in ricorso.
Rileva il giudice che non è stata fornita la prova della avvenuta regolare notifica di tali atti.
Ed invero le notifiche prodotte in giudizio risultano essere state effettuate a un indirizzo PEC diverso da quello diverso da quello estratto dal sito inipec.gov.it..
In assenza della regolare notifica delle cartella esattoriale l' eccezione di non debenza di contributi può essere valutata nel presente giudizio. Posto che la mancata notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, il soggetto destinatario dell'avviso di pagamento può impugnare quest'ultimo atto contestando la stessa pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.
La cartella ha a fondamento il presunto mancato pagamento delle rate INAIL 2018/2019,2021 e 2022 che si prescrivono nel termine di 5 anni e non sono decorsi i termini prescrizionali dalla data di maturazione dei presunti crediti rispetto alla notifica dell'intimazione tenendo conto della sospensione dovuta alla legislazione emergenziale-
Anche relativamente agli avvisi di addebito aventi ad oggetto DM 10 anni 2021,2022 e 2023 nessuna prescrizione è maturata.
Il ricorso va dunque rigettato .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Pone a carico del ricorrente le spese di lite che liquida in €700,00 per ciascuna delle parti costituite.
Cosenza,16.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino