CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1065/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002079539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002079539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 17.06.2025 la cartella di pagamento n° 13920250002079539000 per tasse automobilistiche 2020 e 2022, a lei notificata in data 28.05.2025, nei confronti della Regione
Calabria e dell'Agenzia delle Entrate SS, sulla base dei seguenti motivi:
A. VIZI DI LEGITTIMITÀ PROPRIA A1. Irretroattività delle norme tributarie in generale e delle leggi regionali in particolare L'art. 11 delle Preleggi – Efficacia della legge nel tempo – statuisce espressamente che “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
A2. Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dei propedeutici avvisi di accertamento.
A3. Illegittimità della cartella impugnata per eccesso di potere in capo al legislatore regionale.
A4. Prescrizione delle somme richieste in pagamento relativamente all'annualità 2020.
A5. Nullità della cartella di pagamento impugnata per assenza di elementi essenziali.
A6. Nullità della cartella di pagamento de qua per mancata dettagliata indicazione del calcolo degli interessi.
B. VIZI DI LEGITTIMITÀ DERIVATI B1. Il controllo di costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge.
B2. Incostituzionalità dell'art. 6, Legge regionale n. 56/2023: violazione degli artt. 3, 24, 113 e 117 della costituzione.
B3. Violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza e disparità di trattamento della scelta legislativa, nonché per violazione dei principi di proporzionalità, sicurezza giuridica e legittimo affidamento.
B3. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. per violazione del diritto di difesa.
B4. Violazione dell'art. 117 Cost. sotto il profilo della potestà legislativa esclusiva dello Stato per quanto riguarda il sistema tributario.
B5. Rilevanza e fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.
B6. Per l'effetto: annullamento per illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata.
Vi è istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che preliminarmente evidenziava come la cartella di pagamento portasse due poste: tassa automobilistica anno 2020 e tassa automobilistica anno 2022. Rispetto alla prima, rappresentava di avere proceduto alla notificazione dell'avviso di accertamento a mani della ricorrente in data 17.05.2023 e quindi entro il termine del 31.12.2023; in relazione alla seconda, non avrebbe notificato alcun avviso di accertamento, ma soltanto la cartella di pagamento oggi impugnata in data 28.05.2025 e quindi entro il termine del 31.12.2025, sulla base del disposto di cui alla legge regionale n. 56/2023. Riteneva, comunque, che non vi fosse stata alcuna violazione del divieto di irretroattività, in quanto – pur a fronte di una posta dell'anno 2022 – l'accertamento sarebbe dell'anno 2025 e quindi successivo alla legge regionale del 2023 (nel rispetto, quindi, del principio del tempus regit actum). Riteneva, poi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in linea con pronunce anche di questa Corte di giustizia. Ancora, la “manovrabilità” di cui all'art. 8 invocato regolererebbe il quantum del tributo;
il legislatore statale consentirebbe al legislatore regionale di aumentare l'importo dei tributi entro una certa soglia percentuale.
Pertanto, nel caso di specie, non essendovi stato alcun aumento, il riferimento sarebbe inconferente. Inoltre, il ricorrente non avrebbe rappresentato quale vizio sarebbe da sottoporre al vaglio della Corte costituzionale.
Peraltro, condivideva in linea di massima che i principi generali siano di esclusiva competenza del legislatore nazionale, ma riteneva che la procedura di contestazione non lo fosse. Rispetto al punto B3, eccepiva che
“Il ricorrente dice che la normativa qui applicata: - sia “diversa da quella del resto del Paese”. Vedremo appresso che la Calabria è una delle ultime Regioni a procedere nel senso. - “bypassa” il principio costituzionale della “sicurezza giuridica” con una normativa irragionevole. Ma l'atto contesta tempestivamente e motivatamente l'omissione, e non si comprende quale “sicurezza giuridica” sia violata. - viola il diritto alla difesa. Ma non si capisce perché. L'atto è motivato, è tempestivo ed è impugnabile. Vedremo appresso. - Viola l'art. 6, comma 5 dello Statuto. Delimitato ai tributi “derivanti da dichiarazioni” ovvero anche applicabile ai tributi armonizzati. La tassa auto non è né l'uno e né l'altro. - Viola le sentenze 192/2016 e
242/2016. Che tuttavia non si occupano della circostanza: in quelle ipotesi il Legislatore era intervenuto sul quantum del tributo. Della procedura di contestazione se ne occupa invece C. Cost. 152/2018 che lo ritiene legittimo. - “In conclusione, risulta lapalissiano… conoscere le motivazioni… e far valere i mezzi di impugnazione”. Lapalissiano c'è solo che l'atto è motivato ed è impugnabile.”.
Da ultimo, rappresentava come il ricorrente non avesse spiegato in cosa consisterebbe il danno patito dal ricevere con un solo atto la richiesta di pagamento per due distinte poste, se non quella di moltiplicare gli invii (e delle relative spese postali ripetibili), con la speranza di qualche difetto di notificazione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate SS, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, nonché in ordine alla prescrizione/decadenza riferibile all'Ente impositore. Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 13920250002079539000, relativamente all'annualità in contestazione (2022) sarebbe stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata in data 28.05.2025 dall'Amministrazione resistente, sulla scorta del ruolo reso esecutivo nell'anno 2025 dall'Ente creditore. Controdeduceva rispetto alle censure in merito al difetto di motivazione e di calcolo degli interessi, ritenendole infondate.
La difesa della ricorrente depositava memorie illustrative con le quali riteneva l'inutilizzabilità della documentazione priva di attestazione di conformità all'originale ed effettuava il disconoscimento della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento n. 4344521, ritenendo intervenuta la prescrizione delle somme richieste in pagamento relativamente all'annualità 2020 e ribadiva la necessità di un vaglio di legittimità costituzionale, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento e l'eccesso di potere in capo a legislatore regionale.
All'udienza del 27 novembre 2025, compariva la difesa della ricorrente, che si riportava ai propri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è infondata in punto di fatto la censura in ordine all'inutilizzabilità degli atti privi di attestazione di conformità all'originale. Infatti, la Regione Calabria dichiara che: "Si attesta, ai sensi dell'art. 25 bis del
Dlgs n. 546/92, che tutti gli atti qui indicati sono prodotti testé in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. n. 82/05".
Ancora, nessun valore ha il disconoscimento effettuato, non essendo stata proposta la querela di falso, unico strumento utile. Rispetto all'annualità 2020, vi è prova della notificazione dell'atto impugnato, a mani della ricorrente, in data
17.05.2023 e quindi nel rispetto del termine del 31.12.2023; non è, pertanto, intervenuta alcuna prescrizione, essendo stato rispettato l'ulteriore triennio, essendo la notificazione della cartella di pagamento avvenuta nell'anno 2025 (il 28.05.2025).
Venendo all'annualità 2022, non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata alla contribuente in data
28.05.2025, quindi nei termini di legge, tenuto conto delle proroghe fissate dalla normativa emergenziale
Covid 19 (lett. b del comma 4- bis articolo 68), ossia prima del decorso del termine di prescrizione triennale e prorogato per i debiti inerenti alla tassa auto. In particolare, l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto
Cura Italia) e s.m.i. ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al
31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della
SS durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. L'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L. n.18/2020 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento.... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
Egualmente è infondata l'eccezione della parte ricorrente circa il contrasto della legge regionale n. 56/2023 col principio di irretroattività delle norme tributarie.
Infatti, la legge regionale n. 56/2023, che all'art. 6 stabilisce che “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”, non ha efficacia retroattiva, dal momento che, proprio in applicazione del principio “tempus regit actum”, nel caso di specie va fatto corretto riferimento non già all'anno della tassa (2022), bensì all'annualità in cui viene emesso l'atto, cioè il 2024 ovvero il 2025.
La spedizione delle cartelle di pagamento non preceduta dall'avviso di accertamento è, quindi, da considerarsi legittima ai sensi dell'articolo 6 della legge della Regione Calabria n. 56 del 2023 che abilita l'Ente impositore alla iscrizione a ruolo immediata, essendo non pertinenti i riferimenti alle disposizioni invocate dalla ricorrente in ordine al divieto di retroattività della legge, in quanto il citato articolo 6 concerne il procedimento amministrativo tributario e, pertanto, non riveste natura sostanziale.
Ciò che rileva, come osservato anche dalla Regione resistente, non è l'annualità di riferimento, bensì la data di emissione del ruolo e della notifica della cartella. Essendo il ruolo stato emesso dopo la promulgazione della legge e conseguentemente anche la notifica, proprio in ossequio al principio citato del “tempus regit actum”, si deve applicare la disciplina dettata dalla legge successiva, ossia quella vigente al momento dell'emanazione dell'atto e non già al momento in cui origina la pretesa. Infine, del tutto infondati sono i rilievi di parte ricorrente circa l'asserita illegittimità costituzionale della legge regionale n. 56/2023, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117 Costituzione.
Innanzitutto, nessun particolare contrasto si rileva con l'art. 3 Cost., dal momento che la previsione della legge regionale non crea alcuna diseguaglianza fra i cittadini che omettono il versamento della dovuta tassa automobilistica, essendo comunque assicurata la difesa anche nel merito (ossia quella originariamente consentita avverso l'avviso di accertamento) mediante l'impugnazione della cartella di pagamento.
Egualmente nessuna violazione si rileva in riferimento agli art. 24 e 113 della Costituzione, in quanto la cartella impugnata è, da un punto di vista tecnico, un vero e proprio atto di contestazione, giacché contiene tutti gli elementi richiesti per l'atto di accertamento ex Dpr. n. 600/1973 ed è firmato dal dirigente dell'Ente impositore ex art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, mentre le cartelle di pagamento contengono solamente il riferimento ai dati riportati dall'atto prodromico.
Di conseguenza, essendo un atto completo sotto tutti i profili, con motivazione, firma del dirigente, indicazione dell'autorità dinanzi alla quale proporre il ricorso, modalità e termine di proposizione dell'impugnazione e tutte le altre informazioni rivolte al contribuente (cfr. atto impugnato), appare evidente che il destinatario dell'atto impositivo è stato messo in condizione di conoscere in maniera completa le ragioni poste a base dell'azione di recupero dell'Ente, il contenuto e i termini della pretesa tributaria e le modalità di impugnazione, così da poter valutare in maniera appropriata la sussistenza o meno dei presupposti per proporre il ricorso: insomma, alla luce dei dati completi dell'atto impugnato, nessuna violazione del diritto di difesa ex artt. 24
e 113 Cost. può reputarsi maturata nel caso di specie.
Infine, è infondata anche l'eccezione di illegittimità delle norme regionali in riferimento all'art. 117 Cost.
Invero, la potestà legislativa esclusiva in materia tributaria spetta allo Stato, come stabilito dal comma II, lett. e), del suddetto art. 117 Cost., ma nel caso in esame l'intervento legislativo della Regione non ha avuto come obiettivo l'introduzione di un nuovo tributo o l'aumento dell'importo della tassa auto, bensì si è limitato semplicemente a regolamentare le modalità di recupero del dovuto da parte dei contribuenti ovvero la procedura di contestazione, con la finalità di garantire un sicuro introito alle casse regionali per la fornitura dei servizi pubblici di competenza (in ossequio ad altro principio costituzionale, quello sancito dall'art. 53
Cost.), nel contempo assicurando pienamente il diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. e il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
Pertanto, la cartella di pagamento notificata dalla Regione Calabria deve essere confermata.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 233,00, per ciascuna delle parti costituite.
BO Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1065/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002079539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002079539000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 17.06.2025 la cartella di pagamento n° 13920250002079539000 per tasse automobilistiche 2020 e 2022, a lei notificata in data 28.05.2025, nei confronti della Regione
Calabria e dell'Agenzia delle Entrate SS, sulla base dei seguenti motivi:
A. VIZI DI LEGITTIMITÀ PROPRIA A1. Irretroattività delle norme tributarie in generale e delle leggi regionali in particolare L'art. 11 delle Preleggi – Efficacia della legge nel tempo – statuisce espressamente che “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
A2. Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica dei propedeutici avvisi di accertamento.
A3. Illegittimità della cartella impugnata per eccesso di potere in capo al legislatore regionale.
A4. Prescrizione delle somme richieste in pagamento relativamente all'annualità 2020.
A5. Nullità della cartella di pagamento impugnata per assenza di elementi essenziali.
A6. Nullità della cartella di pagamento de qua per mancata dettagliata indicazione del calcolo degli interessi.
B. VIZI DI LEGITTIMITÀ DERIVATI B1. Il controllo di costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge.
B2. Incostituzionalità dell'art. 6, Legge regionale n. 56/2023: violazione degli artt. 3, 24, 113 e 117 della costituzione.
B3. Violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza e disparità di trattamento della scelta legislativa, nonché per violazione dei principi di proporzionalità, sicurezza giuridica e legittimo affidamento.
B3. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. per violazione del diritto di difesa.
B4. Violazione dell'art. 117 Cost. sotto il profilo della potestà legislativa esclusiva dello Stato per quanto riguarda il sistema tributario.
B5. Rilevanza e fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.
B6. Per l'effetto: annullamento per illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata.
Vi è istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che preliminarmente evidenziava come la cartella di pagamento portasse due poste: tassa automobilistica anno 2020 e tassa automobilistica anno 2022. Rispetto alla prima, rappresentava di avere proceduto alla notificazione dell'avviso di accertamento a mani della ricorrente in data 17.05.2023 e quindi entro il termine del 31.12.2023; in relazione alla seconda, non avrebbe notificato alcun avviso di accertamento, ma soltanto la cartella di pagamento oggi impugnata in data 28.05.2025 e quindi entro il termine del 31.12.2025, sulla base del disposto di cui alla legge regionale n. 56/2023. Riteneva, comunque, che non vi fosse stata alcuna violazione del divieto di irretroattività, in quanto – pur a fronte di una posta dell'anno 2022 – l'accertamento sarebbe dell'anno 2025 e quindi successivo alla legge regionale del 2023 (nel rispetto, quindi, del principio del tempus regit actum). Riteneva, poi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in linea con pronunce anche di questa Corte di giustizia. Ancora, la “manovrabilità” di cui all'art. 8 invocato regolererebbe il quantum del tributo;
il legislatore statale consentirebbe al legislatore regionale di aumentare l'importo dei tributi entro una certa soglia percentuale.
Pertanto, nel caso di specie, non essendovi stato alcun aumento, il riferimento sarebbe inconferente. Inoltre, il ricorrente non avrebbe rappresentato quale vizio sarebbe da sottoporre al vaglio della Corte costituzionale.
Peraltro, condivideva in linea di massima che i principi generali siano di esclusiva competenza del legislatore nazionale, ma riteneva che la procedura di contestazione non lo fosse. Rispetto al punto B3, eccepiva che
“Il ricorrente dice che la normativa qui applicata: - sia “diversa da quella del resto del Paese”. Vedremo appresso che la Calabria è una delle ultime Regioni a procedere nel senso. - “bypassa” il principio costituzionale della “sicurezza giuridica” con una normativa irragionevole. Ma l'atto contesta tempestivamente e motivatamente l'omissione, e non si comprende quale “sicurezza giuridica” sia violata. - viola il diritto alla difesa. Ma non si capisce perché. L'atto è motivato, è tempestivo ed è impugnabile. Vedremo appresso. - Viola l'art. 6, comma 5 dello Statuto. Delimitato ai tributi “derivanti da dichiarazioni” ovvero anche applicabile ai tributi armonizzati. La tassa auto non è né l'uno e né l'altro. - Viola le sentenze 192/2016 e
242/2016. Che tuttavia non si occupano della circostanza: in quelle ipotesi il Legislatore era intervenuto sul quantum del tributo. Della procedura di contestazione se ne occupa invece C. Cost. 152/2018 che lo ritiene legittimo. - “In conclusione, risulta lapalissiano… conoscere le motivazioni… e far valere i mezzi di impugnazione”. Lapalissiano c'è solo che l'atto è motivato ed è impugnabile.”.
Da ultimo, rappresentava come il ricorrente non avesse spiegato in cosa consisterebbe il danno patito dal ricevere con un solo atto la richiesta di pagamento per due distinte poste, se non quella di moltiplicare gli invii (e delle relative spese postali ripetibili), con la speranza di qualche difetto di notificazione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate SS, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, nonché in ordine alla prescrizione/decadenza riferibile all'Ente impositore. Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 13920250002079539000, relativamente all'annualità in contestazione (2022) sarebbe stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata in data 28.05.2025 dall'Amministrazione resistente, sulla scorta del ruolo reso esecutivo nell'anno 2025 dall'Ente creditore. Controdeduceva rispetto alle censure in merito al difetto di motivazione e di calcolo degli interessi, ritenendole infondate.
La difesa della ricorrente depositava memorie illustrative con le quali riteneva l'inutilizzabilità della documentazione priva di attestazione di conformità all'originale ed effettuava il disconoscimento della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento dell'avviso di accertamento n. 4344521, ritenendo intervenuta la prescrizione delle somme richieste in pagamento relativamente all'annualità 2020 e ribadiva la necessità di un vaglio di legittimità costituzionale, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento e l'eccesso di potere in capo a legislatore regionale.
All'udienza del 27 novembre 2025, compariva la difesa della ricorrente, che si riportava ai propri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è infondata in punto di fatto la censura in ordine all'inutilizzabilità degli atti privi di attestazione di conformità all'originale. Infatti, la Regione Calabria dichiara che: "Si attesta, ai sensi dell'art. 25 bis del
Dlgs n. 546/92, che tutti gli atti qui indicati sono prodotti testé in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. n. 82/05".
Ancora, nessun valore ha il disconoscimento effettuato, non essendo stata proposta la querela di falso, unico strumento utile. Rispetto all'annualità 2020, vi è prova della notificazione dell'atto impugnato, a mani della ricorrente, in data
17.05.2023 e quindi nel rispetto del termine del 31.12.2023; non è, pertanto, intervenuta alcuna prescrizione, essendo stato rispettato l'ulteriore triennio, essendo la notificazione della cartella di pagamento avvenuta nell'anno 2025 (il 28.05.2025).
Venendo all'annualità 2022, non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata alla contribuente in data
28.05.2025, quindi nei termini di legge, tenuto conto delle proroghe fissate dalla normativa emergenziale
Covid 19 (lett. b del comma 4- bis articolo 68), ossia prima del decorso del termine di prescrizione triennale e prorogato per i debiti inerenti alla tassa auto. In particolare, l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto
Cura Italia) e s.m.i. ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al
31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della
SS durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. L'art. 12 del D.lgs n.159/2015 - che viene esplicitamente richiamato dallo stesso art.68, comma 1 del D.L. n.18/2020 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento.... comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
Egualmente è infondata l'eccezione della parte ricorrente circa il contrasto della legge regionale n. 56/2023 col principio di irretroattività delle norme tributarie.
Infatti, la legge regionale n. 56/2023, che all'art. 6 stabilisce che “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”, non ha efficacia retroattiva, dal momento che, proprio in applicazione del principio “tempus regit actum”, nel caso di specie va fatto corretto riferimento non già all'anno della tassa (2022), bensì all'annualità in cui viene emesso l'atto, cioè il 2024 ovvero il 2025.
La spedizione delle cartelle di pagamento non preceduta dall'avviso di accertamento è, quindi, da considerarsi legittima ai sensi dell'articolo 6 della legge della Regione Calabria n. 56 del 2023 che abilita l'Ente impositore alla iscrizione a ruolo immediata, essendo non pertinenti i riferimenti alle disposizioni invocate dalla ricorrente in ordine al divieto di retroattività della legge, in quanto il citato articolo 6 concerne il procedimento amministrativo tributario e, pertanto, non riveste natura sostanziale.
Ciò che rileva, come osservato anche dalla Regione resistente, non è l'annualità di riferimento, bensì la data di emissione del ruolo e della notifica della cartella. Essendo il ruolo stato emesso dopo la promulgazione della legge e conseguentemente anche la notifica, proprio in ossequio al principio citato del “tempus regit actum”, si deve applicare la disciplina dettata dalla legge successiva, ossia quella vigente al momento dell'emanazione dell'atto e non già al momento in cui origina la pretesa. Infine, del tutto infondati sono i rilievi di parte ricorrente circa l'asserita illegittimità costituzionale della legge regionale n. 56/2023, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117 Costituzione.
Innanzitutto, nessun particolare contrasto si rileva con l'art. 3 Cost., dal momento che la previsione della legge regionale non crea alcuna diseguaglianza fra i cittadini che omettono il versamento della dovuta tassa automobilistica, essendo comunque assicurata la difesa anche nel merito (ossia quella originariamente consentita avverso l'avviso di accertamento) mediante l'impugnazione della cartella di pagamento.
Egualmente nessuna violazione si rileva in riferimento agli art. 24 e 113 della Costituzione, in quanto la cartella impugnata è, da un punto di vista tecnico, un vero e proprio atto di contestazione, giacché contiene tutti gli elementi richiesti per l'atto di accertamento ex Dpr. n. 600/1973 ed è firmato dal dirigente dell'Ente impositore ex art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, mentre le cartelle di pagamento contengono solamente il riferimento ai dati riportati dall'atto prodromico.
Di conseguenza, essendo un atto completo sotto tutti i profili, con motivazione, firma del dirigente, indicazione dell'autorità dinanzi alla quale proporre il ricorso, modalità e termine di proposizione dell'impugnazione e tutte le altre informazioni rivolte al contribuente (cfr. atto impugnato), appare evidente che il destinatario dell'atto impositivo è stato messo in condizione di conoscere in maniera completa le ragioni poste a base dell'azione di recupero dell'Ente, il contenuto e i termini della pretesa tributaria e le modalità di impugnazione, così da poter valutare in maniera appropriata la sussistenza o meno dei presupposti per proporre il ricorso: insomma, alla luce dei dati completi dell'atto impugnato, nessuna violazione del diritto di difesa ex artt. 24
e 113 Cost. può reputarsi maturata nel caso di specie.
Infine, è infondata anche l'eccezione di illegittimità delle norme regionali in riferimento all'art. 117 Cost.
Invero, la potestà legislativa esclusiva in materia tributaria spetta allo Stato, come stabilito dal comma II, lett. e), del suddetto art. 117 Cost., ma nel caso in esame l'intervento legislativo della Regione non ha avuto come obiettivo l'introduzione di un nuovo tributo o l'aumento dell'importo della tassa auto, bensì si è limitato semplicemente a regolamentare le modalità di recupero del dovuto da parte dei contribuenti ovvero la procedura di contestazione, con la finalità di garantire un sicuro introito alle casse regionali per la fornitura dei servizi pubblici di competenza (in ossequio ad altro principio costituzionale, quello sancito dall'art. 53
Cost.), nel contempo assicurando pienamente il diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. e il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
Pertanto, la cartella di pagamento notificata dalla Regione Calabria deve essere confermata.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 233,00, per ciascuna delle parti costituite.
BO Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio