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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/11/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1356 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato LUPOI MICHELE ANGELO parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato BRONDELLI FRANCESCA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 14.10.2025
pagina 1 di 6 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge unione celebrata Controparte_1
a CASTEL DI CASIO BO in data 22/09/2001 e dalla quale sono nati Per_1
nel 2002 e nel 2007 la ricorrente dava atto della disgregazione del Per_2
rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso del figlio chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna, con la determinazione in € 300,00 mensili del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, per sé un assegno maritale di mantenimento in proprio favore pari a €700,00 mensili rivalutabili.
Si costituiva che aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione chiedendo il rigetto della domanda di addebito e della domanda di assegno maritale.
Con ordinanza del 5-11-2024, il giudice delegato, in via provvisoria e urgente, disponeva:
“l'affido condiviso del minore collocandolo presso la madre con visite Per_3
libere padre figlio;
rilevata la capacità lavorativa di entrambe le parti (considerato che il doc. 8 non può considerarsi sufficiente per dimostrare l'inabilità al lavoro di qualsiasi genere ed il resistente ha dimostrato di essere in grado di trovare diversi lavori); dispone che per il figlio , che sostanzialmente vive con la madre per la Per_3 durata dell'anno scolastico, il padre versi alla madre il contributo mensile di euro 300,00 rivalutabili in base agli indici Istat da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna”.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e l'assunzione delle prove testimoniali.
Scambiate le memorie conclusive la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 §§§
Preliminarmente, si osserva che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione n. 2938/2024 passata in giudicato.
Deve essere accolta la domanda di addebito della separazione al marito.
La ricorrente ha esposto che la crisi coniugale era da imputare alle violazioni da parte del sig. dei doveri derivanti dal matrimonio e in particolare di CP_1
quello di fedeltà.
Nell'aprile 2022, la figlia riferiva alla madre di avere scoperto che il padre Per_1
la tradiva da diversi mesi, con la sig.ra Persona_4
Venuta a conoscenza del tradimento del marito, la sig.ra cadde nella Pt_1
disperazione e si rifugiò temporaneamente a casa della sorella . A fronte Per_5 del protrarsi della relazione del marito con l'altra donna, la ricorrente sprofondò in uno stato di grande prostrazione e di depressione reattiva al trauma, tanto da dovere essere ricoverata in ambiente psichiatrico. Al termine di tale ricovero, ella tentò di riavvicinarsi al marito, tornando a vivere nella casa coniugale: il persistere della relazione extraconiugale del marito, però, portò ben presto ad una riacutizzazione dei problemi di salute psichica della ricorrente, tanto da rendere necessario un nuovo allontanamento e un ulteriore ricovero.
Al termine dello stesso, anche su suggerimento degli psichiatri che l'hanno in cura, la signora per la propria serenità mentale, si trasferiva, con i due Pt_1 figli presso l'abitazione della sorella Per_5
Le allegazioni della ricorrente sono state tutte confermate dalle prove testimoniali.
Si osserva che secondo la costante giurisprudenza “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006).
pagina 3 di 6 Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
La pronuncia di addebito non può, quindi, fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (tra le altre, si v.: Cass, civ., n. 8862/2012).
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene, tra l'altro in rilievo la violazione del dovere di fedeltà.
Il sig ha violato il dovere di fedeltà dando pubblicità alla nuova CP_1
relazione, disinteressandosi della moglie e dei figli, frequentando in pubblico la nuova compagna, postando sui social network fotografie con lei, senza curarsi della lesione che così veniva apportata alla dignità della moglie e dei figli (doc. 4
e 4.1).
Il resistente non ha fornito alcuna prova dell'assenza di nesso causale tra la nuova relazione e la crisi del matrimonio, che, invece, è divenuta irreversibile solo in seguito alla scoperta del tradimento del sig. da parte della moglie. I I CP_1
problemi erano collegati all'abuso di alcol da parte del e la terapia alla CP_1
quale lo stesso fa riferimento non era legata a problemi di coppia ma al suo etilismo,come confermato dalla teste , “si mia sorella quando Testimone_1
chiamò la psicologa lo fece per problemi di etilismo e mia sorella voleva un sostegno per sapere come poter aiutare il marito”.
Nel momento in cui venne scoperta la relazione del la moglie non era CP_1
“in crisi”: ella, anzi, continuava a impegnarsi per tenere unita la famiglia. La coppia si è separata solo quando la venne a sapere della relazione Pt_1
extraconiugale del marito, Il teste ha dichiarato : “si la figlia lo Tes_2
sospettava da qualche mese per qualche voce e cambiamenti di abitudini di vita.
La figlia lo ha seguito e chiede alla mia compagna di vivere con lei e di aiutarla
pagina 4 di 6 per capire cosa doveva fare con la madre. Poi decise di comunicarlo alla madre ciò gettò nello sconforto la moglie fino al tentativo di suicidio qualche giorno dopo. Avvisammo il marito che disse di trovarsi a cavallo e di non potere andare
a soccorrere la moglie e quindi andammo io e la mia compagna”.
Teste : “si aveva notato atteggiamenti sospetti del padre usciva Testimone_1
ben vestito e curato;
mia nipote mi disse che aveva seguito il padre che si recava
a casa di mi chiese di venire da me a dormire”. Persona_4
La notizia del tradimento gettò la sig nello sconforto e le fece tentare il Pt_1
suicidio(testi Testimone_3
Deve quindi pronunciarsi l'addebito della separazione al sig CP_1
Alla luce della raggiunta maggiore età di non si deve disporre nulla su Per_3
affido e frequentazione.
Quanto al contributo di mantenimento paterno per il figlio , si osserva Per_2
che,seppure ilsig. non abbia redditi certi e si sia dichiarato CP_1
disoccupato,nel tempo ha svolto svariate attività,ha piena capacità lavorativa. Ha sempre svolto attività lavorativa in nero o tramite prestanome (ad esempio, la stessa moglie, formalmente titolare dell'impresa che in realtà gestiva lui).
Egli ha svolto, durante il matrimonio, ulteriori attività lavorative i cui redditi non erano fiscalmente monitorati.. Ha lavorato come falegname, esegue potatura di alberi e pulizia di giardini;
produce, vende e trasporta legname per il riscaldamento;
svolge attività come muratore;
possiede un trattore con cui trasporta legna e sgombera la neve.
Dagli estratti conto emergono acquisti per ferramenta.
Appare pertanto congruo l'importo di euro 300,00 per ilmantenimento di Per_2
oltre al 75% delle spese straordinarie, tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti.
Spetta inoltre alla sig.ra che si occupa interamente del figlio l'assegno Pt_1
unico integrale.
Deve essere inoltre accolta la domanda di assegno maritale,in funzione assistenziale,non avendo la sig mezzi propri adeguati e attuale capacità Pt_1
lavorativa a causa dello stato di profonda prostrazione psico-fisica e depressione,
pagina 5 di 6 per cui, negli ultimi due anni, ha dovuto subire numerosi ricoveri in clinica psichiatrica specializzata( cfr doc. 13 e doc. 23).
E'stata dichiarata invalida all'80% (legge 104, in condizione di gravità, art. 3, comma 3) (doc. 14, 15 e 16) e percepisce una pensione di 300,00 euro.
Si ritiene congruo, in assenza di dati certi sugli introiti del marito, la somma di euro 250,00 mensili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Addebita la separazione al sig Controparte_1
2. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento
[...]
ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il
Tribunale di Bologna;
3. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento del
[...]
coniuge, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione;
4. condanna a corrispondere in favore dello Stato le Controparte_1
spese legali nella misura di euro 7000,00 oltre rimborso forfettario iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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