Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 458
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Sentenza 3 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Pistoia e redatto dal Giudice relatore Nicola Latour, riguarda la richiesta di scioglimento del matrimonio tra le parti, avvenuto il 5 aprile 2019. La ricorrente, assistita da un legale, ha presentato domanda di divorzio dopo che il tribunale aveva già pronunciato la separazione personale dei coniugi. La controparte, pur essendo stata regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, risultando contumace.

La ricorrente ha sostenuto l'impossibilità di una riconciliazione, evidenziando il tempo trascorso dalla separazione senza tentativi di riunificazione. Il giudice ha accolto la domanda, ritenendo provati i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, in conformità con l'art. 3 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970, che prevede la possibilità di divorzio dopo un periodo di separazione.

Inoltre, il tribunale ha stabilito che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste economiche. Infine, non sono state disposte spese legali a carico della parte resistente, a causa della sua contumacia. La sentenza è stata quindi trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 458
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 458
    Data del deposito : 3 luglio 2025

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