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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 590/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo n. R.G. 590/2025, avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente tra:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Cappabianca, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Piazza Cesare Battisti n. 4;
Ricorrente
e
, nato a [...] il Controparte_1
04.01.1977, residente in [...];
Resistente contumace
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.3.2025, premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Montecatini Terme (PT) il 05.04.2019 con;
Controparte_1 dall'unione non nascevano figli.
La ricorrente assumeva altresì che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 752/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente, quindi, decorsi i termini di legge, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva e all'udienza di comparizione dei coniugi del 26.6.2025 la ricorrente insisteva nella propria domanda.
La causa veniva allora riservata in decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Deve infatti ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia stata riconciliazione e delle ragioni addotte dalla ricorrente a fondamento della domanda, l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970.
Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese, stante la contumacia del resistente, la natura costitutiva della pronuncia e le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.04.2019 in
Montecatini Terme (PT) dai coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N.9 P. I, Anno 2019);
3. nulla sulle spese.
2 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo n. R.G. 590/2025, avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente tra:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Cappabianca, presso lo studio del quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Piazza Cesare Battisti n. 4;
Ricorrente
e
, nato a [...] il Controparte_1
04.01.1977, residente in [...];
Resistente contumace
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 18.3.2025, premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Montecatini Terme (PT) il 05.04.2019 con;
Controparte_1 dall'unione non nascevano figli.
La ricorrente assumeva altresì che il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 752/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente, quindi, decorsi i termini di legge, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva e all'udienza di comparizione dei coniugi del 26.6.2025 la ricorrente insisteva nella propria domanda.
La causa veniva allora riservata in decisione.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Deve infatti ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia stata riconciliazione e delle ragioni addotte dalla ricorrente a fondamento della domanda, l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970.
Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese, stante la contumacia del resistente, la natura costitutiva della pronuncia e le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.04.2019 in
Montecatini Terme (PT) dai coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N.9 P. I, Anno 2019);
3. nulla sulle spese.
2 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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