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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/06/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Enrica de Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4153 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, vertente tra
ed , rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Mura;
Parte_1 Parte_2
- ricorrenti -
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente non costituito –
nonché
il P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI: come da atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ed , Parte_1 Parte_2 premettendo di essere genitori di , hanno rappresentato che era Controparte_1 incapace di provvedere ai propri interessi in quanto affetto da “tetraplegia e afasia in esito a grave ipossia connatale”, tanto da essere stato riconosciuto invalido al 100% dalla commissione medica dell'Inps; al contempo, i ricorrente hanno rappresentato che l'interdicendo percepiva la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento. Pertanto, hanno chiesto dichiararsi l'interdizione di con la nomina del tutore Controparte_1 nella persona della di lui madre e, solo in via subordinata, hanno chiesto dichiararsi l'inabilitazione.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicendo non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso, non va accolta la domanda di interdizione.
Infatti, dalla documentazione medica allegata agli atti, risulta che il resistente è affetto da una
“tetraparesi spastica da PCI”.
Inoltre, nel corso dell'esame dell'interdicendo, è emersa la necessità di applicare alla parte una misura di tutela, in quanto non è stata in grado di rispondere alle semplici domande formulate nel corso dell'esame (v. verbale di udienza del 19.06.2025).
Sul punto, il Collegio osserva che a seguito della normativa introdotta dalla l.
9.1.2004 n. 6, recante norme in materia di istituzione dell'amministrazione di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, oltre a valutare le condizioni psico-fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l'adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004). Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si esplicita che 'la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità'.
Ancor più esplicitamente, la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. I civ., 12.6.2006,
n.13584) precisa che il metro quantitativo della disabilità non costituisce elemento discriminante tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesistenti, sopravvissuti nell'ordinamento vigente in posizione residuale. Al contrario, al giudice di merito compete una valutazione complessiva della condizione del beneficiario della misura prescelta, la quale si orienta prevalentemente alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela e per il sostegno della persona. In tal senso, la stessa pronuncia di legittimità ha definito l'art. 1 della l. n.6 del 2004, la 'stella polare' dell'interpretazione dell'intero corpo normativo novellato dalla riforma. E', ormai, principio acquisito in giurisprudenza che: a) non risulta “configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. Del resto, la ricordata disposizione dell'art. 427 c.c., comma 1, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha ritenuto ammissibile l'adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta”; b) “dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno”;
c) “in via generale, può affermarsi che la scelta -che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra individuata, alla stregua della L. n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana- non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico- sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria”
(Cass. 12 giugno 2006, n. 13584 e successive conformi). Tale orientamento risulta conforme ai principi generali della materia, derivanti dalla
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”
(collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della Convenzione), precisando che “per persone con disabilità si intendono (art. 1, comma II, Conv. New York) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”, e prevedendo all'art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge”), comma IV, che “gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Nel caso di specie, già dalla documentazione medica allegata agli atti, è emersa l'inadeguatezza della misura dell'interdizione, tenuto conto che tale misura appare troppo rigida per tutelare le necessità di una persona (da poco maggiorenne), affetta sicuramente da una patologia ma in grado comunque di conservare delle abilità fisiche.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve procedersi al rigetto della domanda di interdizione.
Allo stesso modo, va rigettata la domanda di inabilitazione.
Invero, sebbene l'inabilitazione rappresenti una diversa ed ulteriore misura di tutela, meno grave rispetto all'interdizione, nel caso di specie non appare compatibile, in quanto essa opera su di un piano prevalentemente patrimoniale ed economico e, comunque, non permette al curatore di operare con la duttilità propria, contrariamente a quanto avviene applicando l'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Va, inoltre, aggiunto che nel caso di specie l'inabilitazione sarebbe in ogni caso una misura inidonea ad assicurare un'adeguata protezione per il resistente, rappresentando al contrario l'amministrazione di sostegno una misura senz'altro più opportuna e idonea allo scopo sulla scorta della documentazione medica versata in atti e del conseguente esame della parte avvenuto all'udienza del 19.06.2025 (v. verbale di udienza)
Pertanto, anche la domanda di inabilitazione va rigettata. Il Collegio, pertanto, ritiene sussistere i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto di quanto emerso dalla documentazione medica, dalla quale risulta che
è affetto da una grave forma di disabilità intellettiva e motoria, per la Controparte_1 quale necessita di essere curato oltre che di assistenza continua (cfr. v. documentazione medica allegata al ricorso introduttivo).
Dunque, i bisogni dell'interdicendo possono, a giudizio del Tribunale essere adeguatamente soddisfatti da un amministratore di sostegno investito delle relative funzioni, previe se necessario le opportune autorizzazioni del Giudice tutelare per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Nelle more della trasmissione degli atti al Giudice tutelare appare, tuttavia, opportuno provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno, dovendo l'interdicendo essere prontamente tutelato, all'uopo nominando persona interna alla famiglia e, nello specifico, la madre, dichiaratasi quest'ultima in tal senso disponibile a ricoprire tale Parte_1 incarico.
La natura del giudizio e l'esito della decisione giustificano l'irripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
I) rigetta la domanda di interdizione;
II) rigetta la domanda di inabilitazione;
II) dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di questo
Tribunale;
III) procede alla nomina di un amministratore di sostegno, come da separata ordinanza;
IV) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del
26.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire