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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 6 N. R.G. 322/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Reggio Emilia, in persona del GOP Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.322/2025 R.G. promossa
Da
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. , , con sede in Roma, Via Bernardino Parte_1
Alimena n. 83, elettivamente e digitalmente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni 55, presso e nello Studio dell'Avv. Cristiano Castrogiovanni (CF: , PEC: C.F._1
giusta procura in atti;
Email_1 contro
(C.F. e P.IVA con sede legale in Reggio Emilia, Via Controparte_1 P.IVA_2
UC NI n. 74/1, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Mazzanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona del difensore a Modena, Viale Corassori n. 54;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
Conclusioni
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1661/2024 pubblicato in data
12/12/2024 da questo Ufficio, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la
pagina 2 di 6 condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa,
In via principale:
- rigettare tutte le domande svolte dall'opponente, poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse nella narrativa, e confermare il decreto ingiuntivo n. 1661/2024 (n.
3728/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 12/12/2024;
- condannare l'attrice opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
In via istruttoria:
- nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non disporre il mutamento del rito, ci si riserva ogni più ampia allegazione, deduzione o istanza istruttoria che si rendesse utile o opportuna in corso di causa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso per le spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.”
PREMESSE DI FATTO
1. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli articoli
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n. 69/2009 e, pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1661/2024 con cui questo Tribunale aveva intimato alla medesima di pagare, in favore della la somma di € 87.309,54, oltre interessi e spese legali a titolo di pagamento Controparte_1 del prezzo della merce di cui alle fatture n. 9440027804 del 15/05/2024 di € 9.233,07, n.
9440027905 del 21/05/2024 di € 7.772,29, n. 9440028123 del 10/06/2024 di € 4.074,84, n.
9440028191 del 12/06/2024 di € 9.473,50, n. 9440028319 del 20/06/2024 di € 4.054,47, n.
9440028409 del 26/06/2024 di € 4.997,92, n. 9440028498 del 05/07/2024 di € 12.823,46,
pagina 3 di 6 n. 9440028780 del 23/07/2024 di € 13.493,22, n. 9440029187 del 26/08/2024 di € 8.563,31
e n. 9440029546 del 12/09/2024 di € 12.823,46 (doc. 2 monitorio).
A sostegno dell'opposizione l'opponente sosteneva una differenza ai danni dell'opponente tra l'importo ingiunto all'interno del decreto ingiuntivo pari ad € 87.309,54, rispetto al minor importo emergente dall'estratto conto dell'opponente pari ad € 87.264,35, determinata a suo dire dal mancato riconoscimento in favore dell'opponente di sconti aggiuntivi concordati tra le parti.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo.
3. La società opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 26/2/2025 con la quale ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
4. La causa è stata istruita con il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate ed è stata fissata l'udienza cartolare del 24/9/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della Controparte_1 [...] sulla base delle seguenti fatture emesse per la fornitura di merce: fatture n. Parte_1
9440027804 del 15/05/2024 di € 9.233,07, n. 9440027905 del 21/05/2024 di € 7.772,29, n.
9440028123 del 10/06/2024 di € 4.074,84, n. 9440028191 del 12/06/2024 di € 9.473,50, n.
9440028319 del 20/06/2024 di € 4.054,47, n. 9440028409 del 26/06/2024 di € 4.997,92, n.
9440028498 del 05/07/2024 di € 12.823,46, n. 9440028780 del 23/07/2024 di € 13.493,22,
n. 9440029187 del 26/08/2024 di € 8.563,31 e n. 9440029546 del 12/09/2024 di €
12.823,46.
L'opposizione proposta da si risolve in una generica Parte_1 contestazione relativamente all'importo ingiunto che non avrebbe tenuto conto di uno
“sconto” concordato tra le parti ed a seguito del quale sarebbe stato azionato in monitorio un credito di € 87.309,54 anziché di € 87.264,35.
Sul punto peraltro nessuna prova è stata fornita dall'opponente che si è limitato a produrre un documento di parte (all.2) del tutto irrilevante ai fini della prova de qua.
Va rilevato che non è stata sollevata, né tantomeno documentata alcuna contestazione in merito alla merce oggetto delle fatture azionate in monitorio ed alla sua consegna.
La parte opposta ha invece dimostrato l'esistenza del credito azionato in via monitoria,
pagina 4 di 6 producendo, nella fase monitoria, le fatture e i relativi documenti di trasporto della merce, nonché i solleciti di pagamento in data 3/10/2024 e 18/11/2024 (doc.ti 3 e 4 monitorio) rimasti privi di riscontro.
Né alcun rilievo potrebbe assumere ai fini di causa la circostanza che l'opponente abbia fatto accesso alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44 CCII e gli siano state concesse le misure protettive ex art. 54 CCII, come si evincerebbe dalla visura camerale allegata alle note depositate in data 8/9/2025, atteso che la concessione delle misure protettive determina esclusivamente l'improcedibilità o l'improseguibilità delle azioni esecutive e cautelari (art. 54, comma 2, CCII).
Dalle superiori considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
II. Sussistono i presupposti per applicare il disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., come da sollecitazione effettuata dalla parte opposta. Trattasi di pronuncia che può essere adottata d'ufficio e che è connotata dalla natura di sanzione per il comportamento processuale della parte. Infatti, se è indubitabile che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta riprovevole, è anche vero che, nel caso in esame, a fronte del palese intento dilatorio e strumentale dell'opposizione, sussistono con evidenza i presupposti per emettere nei confronti della parte opponente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata: infatti, l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, apertamente contrastanti con le risultanze documentali offerte dalla controparte, disvela l'inopinata scelta di dare corso al giudizio pur potendosene agevolmente prevedere l'esito sfavorevole. Accertata quindi la responsabilità, si deve condannare l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di una somma pari ad un quarto di quella liquidata per compenso (accessori esclusi), e dunque in € 2.285,00, utilizzando quale parametro quello delle spese di lite, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17902/2019 e Cass. 26435/2020, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza;
cfr. Cass. 21570/2012, secondo cui è legittima, congrua e ragionevole una pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche ad una somma pari al triplo delle spese di lite).
III. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio
(€ 2.552,00) ed introduttiva (€ 1.628,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€
2.835,00) e decisionale (€ 2.127,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della mancata pagina 5 di 6 redazione di scritti conclusivi e del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1661/2024 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte;
- CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
- CONDANNA a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
2.285,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 novembre 2025.
IL GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di GG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 6 N. R.G. 322/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Reggio Emilia, in persona del GOP Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.322/2025 R.G. promossa
Da
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. , , con sede in Roma, Via Bernardino Parte_1
Alimena n. 83, elettivamente e digitalmente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni 55, presso e nello Studio dell'Avv. Cristiano Castrogiovanni (CF: , PEC: C.F._1
giusta procura in atti;
Email_1 contro
(C.F. e P.IVA con sede legale in Reggio Emilia, Via Controparte_1 P.IVA_2
UC NI n. 74/1, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Mazzanti ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona del difensore a Modena, Viale Corassori n. 54;
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
Conclusioni
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1661/2024 pubblicato in data
12/12/2024 da questo Ufficio, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la
pagina 2 di 6 condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa,
In via principale:
- rigettare tutte le domande svolte dall'opponente, poiché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse nella narrativa, e confermare il decreto ingiuntivo n. 1661/2024 (n.
3728/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 12/12/2024;
- condannare l'attrice opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c..
In via istruttoria:
- nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non disporre il mutamento del rito, ci si riserva ogni più ampia allegazione, deduzione o istanza istruttoria che si rendesse utile o opportuna in corso di causa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso per le spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.”
PREMESSE DI FATTO
1. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli articoli
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n. 69/2009 e, pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1661/2024 con cui questo Tribunale aveva intimato alla medesima di pagare, in favore della la somma di € 87.309,54, oltre interessi e spese legali a titolo di pagamento Controparte_1 del prezzo della merce di cui alle fatture n. 9440027804 del 15/05/2024 di € 9.233,07, n.
9440027905 del 21/05/2024 di € 7.772,29, n. 9440028123 del 10/06/2024 di € 4.074,84, n.
9440028191 del 12/06/2024 di € 9.473,50, n. 9440028319 del 20/06/2024 di € 4.054,47, n.
9440028409 del 26/06/2024 di € 4.997,92, n. 9440028498 del 05/07/2024 di € 12.823,46,
pagina 3 di 6 n. 9440028780 del 23/07/2024 di € 13.493,22, n. 9440029187 del 26/08/2024 di € 8.563,31
e n. 9440029546 del 12/09/2024 di € 12.823,46 (doc. 2 monitorio).
A sostegno dell'opposizione l'opponente sosteneva una differenza ai danni dell'opponente tra l'importo ingiunto all'interno del decreto ingiuntivo pari ad € 87.309,54, rispetto al minor importo emergente dall'estratto conto dell'opponente pari ad € 87.264,35, determinata a suo dire dal mancato riconoscimento in favore dell'opponente di sconti aggiuntivi concordati tra le parti.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo.
3. La società opposta si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 26/2/2025 con la quale ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
4. La causa è stata istruita con il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per le somme non contestate ed è stata fissata l'udienza cartolare del 24/9/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della Controparte_1 [...] sulla base delle seguenti fatture emesse per la fornitura di merce: fatture n. Parte_1
9440027804 del 15/05/2024 di € 9.233,07, n. 9440027905 del 21/05/2024 di € 7.772,29, n.
9440028123 del 10/06/2024 di € 4.074,84, n. 9440028191 del 12/06/2024 di € 9.473,50, n.
9440028319 del 20/06/2024 di € 4.054,47, n. 9440028409 del 26/06/2024 di € 4.997,92, n.
9440028498 del 05/07/2024 di € 12.823,46, n. 9440028780 del 23/07/2024 di € 13.493,22,
n. 9440029187 del 26/08/2024 di € 8.563,31 e n. 9440029546 del 12/09/2024 di €
12.823,46.
L'opposizione proposta da si risolve in una generica Parte_1 contestazione relativamente all'importo ingiunto che non avrebbe tenuto conto di uno
“sconto” concordato tra le parti ed a seguito del quale sarebbe stato azionato in monitorio un credito di € 87.309,54 anziché di € 87.264,35.
Sul punto peraltro nessuna prova è stata fornita dall'opponente che si è limitato a produrre un documento di parte (all.2) del tutto irrilevante ai fini della prova de qua.
Va rilevato che non è stata sollevata, né tantomeno documentata alcuna contestazione in merito alla merce oggetto delle fatture azionate in monitorio ed alla sua consegna.
La parte opposta ha invece dimostrato l'esistenza del credito azionato in via monitoria,
pagina 4 di 6 producendo, nella fase monitoria, le fatture e i relativi documenti di trasporto della merce, nonché i solleciti di pagamento in data 3/10/2024 e 18/11/2024 (doc.ti 3 e 4 monitorio) rimasti privi di riscontro.
Né alcun rilievo potrebbe assumere ai fini di causa la circostanza che l'opponente abbia fatto accesso alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44 CCII e gli siano state concesse le misure protettive ex art. 54 CCII, come si evincerebbe dalla visura camerale allegata alle note depositate in data 8/9/2025, atteso che la concessione delle misure protettive determina esclusivamente l'improcedibilità o l'improseguibilità delle azioni esecutive e cautelari (art. 54, comma 2, CCII).
Dalle superiori considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
II. Sussistono i presupposti per applicare il disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., come da sollecitazione effettuata dalla parte opposta. Trattasi di pronuncia che può essere adottata d'ufficio e che è connotata dalla natura di sanzione per il comportamento processuale della parte. Infatti, se è indubitabile che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta riprovevole, è anche vero che, nel caso in esame, a fronte del palese intento dilatorio e strumentale dell'opposizione, sussistono con evidenza i presupposti per emettere nei confronti della parte opponente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata: infatti, l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, apertamente contrastanti con le risultanze documentali offerte dalla controparte, disvela l'inopinata scelta di dare corso al giudizio pur potendosene agevolmente prevedere l'esito sfavorevole. Accertata quindi la responsabilità, si deve condannare l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di una somma pari ad un quarto di quella liquidata per compenso (accessori esclusi), e dunque in € 2.285,00, utilizzando quale parametro quello delle spese di lite, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17902/2019 e Cass. 26435/2020, secondo cui la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., può essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza;
cfr. Cass. 21570/2012, secondo cui è legittima, congrua e ragionevole una pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche ad una somma pari al triplo delle spese di lite).
III. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio
(€ 2.552,00) ed introduttiva (€ 1.628,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione (€
2.835,00) e decisionale (€ 2.127,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, della mancata pagina 5 di 6 redazione di scritti conclusivi e del modulo decisorio semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1661/2024 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte;
- CONDANNA a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
- CONDANNA a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
2.285,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Reggio Emilia il 12 novembre 2025.
IL GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 6 di 6