Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
669 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 669 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 01/09/2012 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MAMBELLI ILIC;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 22/03/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
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- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 01/09/2012 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' – atto n. 89
Parte 1 dell'anno 2012; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
22/03/2024, che integralmente si riportano:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, dando atto che la IG.ra continuerà a risiedere nell'ex casa coniugale sita in Forlì (FC), via Parte_1
Veliti Napoleonici n. 21 – interno 1, mentre il IG. trasferirà la propria CP_1
residenza in Forlì (FC) via Serachieda n. 2/A;
2. l'abitazione coniugale resterà di esclusiva proprietà dei genitori della IG.ra
; Parte_1
2 3. i coniugi concordano di rinunciare entrambi, espressamente, a richiedere assegno di mantenimento a proprio favore e nel proprio interesse, per cui nulla pretendono l'uno dall'altro per il reciproco mantenimento;
4. i genitori avranno l'affidamento condiviso della figlia minorenne e Persona_1
contribuiranno entrambi direttamente ed in egual misura al suo mantenimento mediante la loro permanenza con la figlia al 50% tra i due genitori su base mensile;
5. la permanenza della figlia presso i genitori sarà così regolata su base
“bisettimanale”, salvo diversi accordi presi ad hoc tra i genitori: nella prima settimana del mese sarà con la madre salvo cenare con il padre lunedì e Per_1
mercoledì sera, nella seconda settimana permanenza di con il padre salvo Per_1
cenare e pernottare presso la madre il lunedì ed il martedì;
6. la figlia trascorrerà le festività di calendario (i giorni rossi del calendario) Per_1
alternate con i genitori, salva ogni diversa pattuizione condivisa dai coniugi;
7. per le vacanze natalizie il padre terrà la figlia per un periodo di una settimana con il capodanno ad anni alterni e così il giorno di Natale, per quelle pasquali, per un periodo di giorni quattro con il giorno di Pasqua ad anni alterni e, per quelle estive, per due settimane anche non consecutive, dette modalità potranno essere concordemente modificate dai coniugi;
8. la responsabilità genitoriale sulla figlia verrà esercitata da entrambi i genitori e, quindi, ogni decisione concernente l'educazione e la salute della stessa, destinata ad incidere sulla sua formazione, dovrà essere presa di comune accordo da entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse della minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
9. i genitori concordano sul fatto che la figlia minorenne continuerà gli studi presso la scuola elementare che già frequenta e li proseguirà sino alla maggiore età, nonché oltre, compatibilmente con le sue capacità e propensioni personali;
3 10. i genitori si obbligano sin d'ora a consentire che la figlia svolga almeno un'attività sportiva durante l'anno ed un centro estivo per due settimane nel mese di giugno, previa concertazione dei genitori sulla decisione anno per anno;
11. entrambi i genitori si obbligano a sostenere, ciascuno per il 50%, tutte le spese straordinarie per la figlia minore, per le quali si richiama il Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia approvato dal Tribunale di Forlì in data
09.06.2017, mentre per quanto riguarda le detrazioni per la figlia minorenne entrambe i genitori percepiranno mensilmente il c.d. assegno unico;
12. le parti concordano che gli attivi di cui ai rispettivi conti correnti rimarranno di proprietà esclusiva di ciascuno dei correntisti titolari del conto, avendo già gli stessi provveduto a dividere a metà le somme depositate sui conti correnti cointestati, con revoca immediata di ogni delega a prelevare dai citati conti correnti, eventualmente rilasciata in passato a favore dell'altro coniuge, così come i titoli azionari - obbligazionari e di stato acquistati dai coniugi resteranno di proprietà esclusiva del rispettivo intestatario del conto di deposito titoli sul quale i titoli sono depositati: per tali beni nessuno dei coniugi potrà rivendicare alcuna somma per alcun titolo;
13. i ricorrenti dichiarano che null'altro avranno a pretendere l'un l'altro, avendo inteso regolare compiutamente i propri rapporti patrimoniali;
14. i coniugi si prestano espresso e reciproco consenso all'espatrio e si impegnano a prestare reciproco assenso – ove richiesto dalla legge – al rilascio di documenti e certificati avanti le competenti autorità.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 28/06/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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