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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/03/2024, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Laura Sara Tragni Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Giudice ConSIliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2127/2023 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
6.7.2023, da
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Angelo Rizzi e con Parte_1 CodiceFiscale_1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano alla Via San Tomaso n. 5
contro
in persona del l.r.p.t. (P.Iva Controparte_1
), con patrocinio dell'avvocato Ferdj Spatolisano e con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1
studio sito in Milano, viale Premuda n. 16.
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da estratti che qui di seguito si trascrivono:
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE: “1. in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare l'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4960/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 13.06.2023, notificata il
17.06.2023 R.G. n. 36709/2019 le conclusioni qui riportate.- previo rigetto di tutte le domanda di condanna svolte dalla revocare in riforma totale la Controparte_2 sentenza impugnata, annullandone ogni efficacia;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: “In via preliminare - Respinga la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza, poiché non motivata e, comunque, perché non ne sussistono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., per i motivi esposti nell'atto; Nel merito ➢ Confermi la sentenza n. 4960/2023 pubblicata il 13.06.2023 dal Tribunale di Milano in quanto esente da censure, per i motivi di cui in narrativa e, di conseguenza, respinga l'impugnazione presentata dalla SI.ra , ➢ con riconoscimento delle spese e competenze professionali del presente grado di Parte_1 giudizio, oltre IVA, CPA, 15% spese forfettarie, come per legge. E così, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio: Nel merito • accertare e dichiarare che la SI.ra è tenuta a corrispondere le spese per il consumo di acqua relative all'occupazione Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Corso Sempione n. 11, Milano, di proprietà della Controparte_2
per le ragioni esposte in atti;
• per gli effetti, condannare la SI.ra a
[...] Parte_1 corrispondere l'importo di 8.721,57€ in favore della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi dedotti in narrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo. • Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La (ora Controparte_2 Controparte_1
Contr e da ora innanzi per brevità solo ), proprietaria dell'unità immobiliare sita in
[...]
Corso Sempione n. 11, Milano, ha convenuto avanti il Tribunale di Milano l'ex conduttrice, SInora
[...]
, per ottenere dalla stessa il rimborso dell'importo di €. 8.721,57 a titolo di consumo di acqua Pt_1
relativo al periodo di occupazione di detto immobile.
La SInora costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda eccependo Parte_1
l'inopponibilità a sé della mediazione svolta in sua assenza e la non debenza della somma pretesa dalla proprietà.
Con sentenza n. 4960/2023 pubblicata il 13.6.2023 e notificata il 17.6.2023, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di D&D, ha condannato la SI.ra a corrispondere l'importo di Parte_1
€. 8.721,57, oltre interessi legali dal dovuto pagamento al saldo, in favore dell'attrice e a rifonderle le spese processuali come liquidate in dispositivo.
pagina 2 di 6 La SI.ra ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendo, previa Parte_1
sospensione della sua provvisoria esecutività, di rigettare la domanda di condanna svolta dalla Società
Contr nei suoi confronti. Vinte le spese processuali.
Contr La citazione è stata notificata in data 13.7.2023 alla che, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18.12.2023, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
All'udienza del 30.1.2024, il Collegio, rilevato preliminarmente che trattasi di materia di locazioni, ha disposto il mutamento del rito, rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del 20.3.2024.
A tale udienza, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per aver accolto la
Contr domanda di rimborso proposta dalla senza rilevare la mancata dimostrazione, da parte di quest'ultima, degli effettivi consumi di acqua addebitabili alla SInora . Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Va rilevata in primo luogo l'omissione, da parte dell'appellante, della specifica indicazione dell'errore cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'esaminare la documentazione prodotta in atti, con conseguente ripercussione sul cosiddetto profilo argomentativo del motivo in esame che risulta carente laddove l'appellante ha omesso di operare una ricostruzione del fatto che assume essere stato male interpretato dal primo giudicante per mancata/erronea valutazione degli elementi probatori offerti, e delle conseguenti modifiche da apportare al provvedimento stesso.
Anche in ordine al cosiddetto profilo censorio, si rileva l'omessa indicazione, da parte della SInora
[...]
, delle ragioni che la inducono a ritenere violata la legge. Pt_1
E infine, con riferimento al profilo di causalità, non è stato chiarito dall'appellante come un diverso esame degli elementi probatori offerti avrebbe inciso sull'esito della lite.
L'appellante si è dunque limitata a chiedere un generico riesame della controversia svolta in primo grado, non curandosi di fornire alcuna indicazione circa gli elementi ritenuti mal o non considerati dal primo decidente e che, invece, avrebbero avallato l'opposizione proposta.
In ogni caso, prescindendo dal complesso di queste argomentazioni potenzialmente suscettibili di sfociare in una declaratoria di inammissibilità del motivo in esame, la censura secondo cui non sussisterebbe la prova, incombente sulla locatrice, dell'effettivo consumo dell'acqua attribuibile alla pagina 3 di 6 SInora , non coglie nel segno dovendosi ritenere pienamente assolto l'onere probatorio sulla Parte_1
stessa gravante.
Va premessa la circostanza pacifica secondo cui la SInora ha occupato l'immobile di Parte_1
proprietà della D&D dal 29.10.2013 al 23.7.2018 (data di rilascio), in forza di contratto di locazione ad uso commerciale che, all'art. 7, poneva a carico della conduttrice, oltre alle spese condominiali ordinarie (forfettariamente quantificate in €. 3.900,00 annue salvo conguaglio), “il consumo dell'acqua come risultante dalla lettura del contatore di esclusiva pertinenza dell'immobile” precisando che “tutte le somme che la parte locatrice avesse ad anticipare per conto della parte conduttrice per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultima rimborsate” (v. doc. 1 fasc. primo grado parte appellata).
È emerso in corso di causa che detto contatore, allacciato a quello condominiale, contabilizzava il consumo dell'acqua di esclusiva competenza del locale commerciale occupato dalla SInora Parte_1
con successivo addebito effettuato cumulativamente con il consumo del Condominio e poi ripartito tra i condomini (v. escussione ing. del 18.10.2021 e Testimone_1 Persona_1
del 15.2.2022).
Sulla base quindi dei consumi rilevati dal contatore di esclusiva pertinenza dell'immobile oggetto di locazione, il , con delibera assembleare del 12.09.2018, approvava il Parte_2 consuntivo di gestione dell'esercizio 1.07.2017- 30.06.2018 e il preventivo 1.07.2018 – 30.06.2019, con relativo riparto comprensivo dei costi di consumo dell'acqua (v. doc. 4 fasc. primo grado parte appellata).
Contr Contestando il criterio adottato dall'assemblea per il riparto, impugnava il verbale assembleare di cui sopra innanzi alla Camera Arbitrale di Milano, avviando il procedimento 793/2018, all'esito del quale, previ gli accertamenti tecnici effettuati in contraddittorio tra le parti, il procedeva Parte_2 ad una revisione degli importi per consumo dell'acqua relativi all'immobile condotto dalla SInora
[...]
quantificandoli in €. 6.640,00 per la gestione 2017/2018 e in €. 2.081,57 per il terzo trimestre Pt_1
2018 (v. doc.
5-6 fasc. primo grado parte appellata): somme richieste in pagamento alla SInora
[...]
quale diretta responsabile degli addebiti con raccomandata datata 8.5.2019. Pt_1
D&D, pertanto, allegando il contratto di locazione registrato, i verbali di approvazione dei rendiconti degli oneri accessori ed il verbale di mediazione che attesta i consumi effettivamente riferibili all'immobile condotto in locazione dalla nel periodo sino al 23.7.2018, ha pienamente Parte_1
assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
pagina 4 di 6 D'altro canto invece l'odierna appellante, limitandosi a contestare l'eccessività dei consumi rilevati e a
Contr ritenere ininfluente quanto contenuto nell'accordo sottoscritto tra e non ha fornito Parte_2
alcun elemento idoneo a neutralizzare la pretesa avversaria: non risulta infatti dimostrato – ed invero nemmeno allegato – alcun malfunzionamento del contatore, né che l'acqua non convogliasse dal locale,
Contr né ancora l'erroneità del ricalcolo dei consumi operata dai tecnici incaricati da e dal Condominio in sede di mediazione.
A tale ultimo riguardo si evidenzia che la SInora , benché regolarmente invitata, ha ritenuto Parte_1
di non partecipare al procedimento di mediazione i cui esiti, alla stessa pienamente opponibili, hanno condotto alla quantificazione delle spese per il consumo dell'acqua effettivamente registrato per la gestione 2017/2018 e per il terzo trimestre 2018 pari a complessivi €. 8.721,57: somma effettivamente versata da D&D in quattro rate (v. doc. 11 fascicolo primo grado parte appellata).
Tale rilievo assorbe il secondo motivo di impugnazione atteso che, nel caso di specie, gli importi
Contr versati da sono stati determinati in sede di mediazione a seguito dell'impugnazione della delibera del 12.9.2018 – che approvava consuntivo per la gestione dell'esercizio 1.7.2017-30.6.2018 ed il preventivo 1.7.2018-30.6.2019.
Dunque tali importi coincidono con l'effettivo consumo di acqua registrato sino al terzo trimestre 2018 Contr (ossia sino al 30.9.2018) ovvero durante l'occupazione dell'immobile di proprietà della da parte della SInora , essendo emerso che, a seguito del rilascio avvenuto pacificamente in data Parte_1
23.7.2018, il locale è stato riallocato solo nel dicembre 2018 (v. doc. 9 fascicolo primo grado parte appellata).
Del resto, a fronte di tale ultimo rilievo, parte appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che, nella quantificazione dei consumi del periodo compreso tra l'1.7.2017 e il 30.9.2018 effettuata in sede di mediazione, sarebbero stati addebitati alla SInora consumi successivi Parte_1
al suo rilascio e dunque alla stessa non imputabili, rimanendo tale assunto del tutto generico e privo di riscontri.
Assorbita per quanto sopra ogni ulteriore questione o argomentazione, la sentenza gravata merita conferma.
In virtù del principio di soccombenza parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio da liquidare, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022 con riferimento al valore della controversia e, attesa la pagina 5 di 6 media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le tre fasi compiute, esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro vverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 4960/2023, pubblicata in data 13/06/2023, così provvede, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1
che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €3.933,00 di cui €1.134,00 per la fase di studio della controversia, €921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di ConSIlio del 20 marzo 2024.
Il ConSIliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Laura Sara Tragni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Laura Sara Tragni Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Giudice ConSIliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2127/2023 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
6.7.2023, da
(C.F. ), con patrocinio dell'avvocato Angelo Rizzi e con Parte_1 CodiceFiscale_1
domicilio eletto presso il suo studio in Milano alla Via San Tomaso n. 5
contro
in persona del l.r.p.t. (P.Iva Controparte_1
), con patrocinio dell'avvocato Ferdj Spatolisano e con domicilio eletto presso il suo P.IVA_1
studio sito in Milano, viale Premuda n. 16.
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da estratti che qui di seguito si trascrivono:
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE: “1. in via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare l'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4960/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 13.06.2023, notificata il
17.06.2023 R.G. n. 36709/2019 le conclusioni qui riportate.- previo rigetto di tutte le domanda di condanna svolte dalla revocare in riforma totale la Controparte_2 sentenza impugnata, annullandone ogni efficacia;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: “In via preliminare - Respinga la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza, poiché non motivata e, comunque, perché non ne sussistono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., per i motivi esposti nell'atto; Nel merito ➢ Confermi la sentenza n. 4960/2023 pubblicata il 13.06.2023 dal Tribunale di Milano in quanto esente da censure, per i motivi di cui in narrativa e, di conseguenza, respinga l'impugnazione presentata dalla SI.ra , ➢ con riconoscimento delle spese e competenze professionali del presente grado di Parte_1 giudizio, oltre IVA, CPA, 15% spese forfettarie, come per legge. E così, in accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio: Nel merito • accertare e dichiarare che la SI.ra è tenuta a corrispondere le spese per il consumo di acqua relative all'occupazione Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Corso Sempione n. 11, Milano, di proprietà della Controparte_2
per le ragioni esposte in atti;
• per gli effetti, condannare la SI.ra a
[...] Parte_1 corrispondere l'importo di 8.721,57€ in favore della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi dedotti in narrativa, oltre interessi dal dovuto al saldo. • Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La (ora Controparte_2 Controparte_1
Contr e da ora innanzi per brevità solo ), proprietaria dell'unità immobiliare sita in
[...]
Corso Sempione n. 11, Milano, ha convenuto avanti il Tribunale di Milano l'ex conduttrice, SInora
[...]
, per ottenere dalla stessa il rimborso dell'importo di €. 8.721,57 a titolo di consumo di acqua Pt_1
relativo al periodo di occupazione di detto immobile.
La SInora costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda eccependo Parte_1
l'inopponibilità a sé della mediazione svolta in sua assenza e la non debenza della somma pretesa dalla proprietà.
Con sentenza n. 4960/2023 pubblicata il 13.6.2023 e notificata il 17.6.2023, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda di D&D, ha condannato la SI.ra a corrispondere l'importo di Parte_1
€. 8.721,57, oltre interessi legali dal dovuto pagamento al saldo, in favore dell'attrice e a rifonderle le spese processuali come liquidate in dispositivo.
pagina 2 di 6 La SI.ra ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendo, previa Parte_1
sospensione della sua provvisoria esecutività, di rigettare la domanda di condanna svolta dalla Società
Contr nei suoi confronti. Vinte le spese processuali.
Contr La citazione è stata notificata in data 13.7.2023 alla che, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 18.12.2023, ha chiesto il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
All'udienza del 30.1.2024, il Collegio, rilevato preliminarmente che trattasi di materia di locazioni, ha disposto il mutamento del rito, rinviando per i medesimi incombenti all'udienza del 20.3.2024.
A tale udienza, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale delle parti, il Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per aver accolto la
Contr domanda di rimborso proposta dalla senza rilevare la mancata dimostrazione, da parte di quest'ultima, degli effettivi consumi di acqua addebitabili alla SInora . Parte_1
Il motivo non merita accoglimento.
Va rilevata in primo luogo l'omissione, da parte dell'appellante, della specifica indicazione dell'errore cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'esaminare la documentazione prodotta in atti, con conseguente ripercussione sul cosiddetto profilo argomentativo del motivo in esame che risulta carente laddove l'appellante ha omesso di operare una ricostruzione del fatto che assume essere stato male interpretato dal primo giudicante per mancata/erronea valutazione degli elementi probatori offerti, e delle conseguenti modifiche da apportare al provvedimento stesso.
Anche in ordine al cosiddetto profilo censorio, si rileva l'omessa indicazione, da parte della SInora
[...]
, delle ragioni che la inducono a ritenere violata la legge. Pt_1
E infine, con riferimento al profilo di causalità, non è stato chiarito dall'appellante come un diverso esame degli elementi probatori offerti avrebbe inciso sull'esito della lite.
L'appellante si è dunque limitata a chiedere un generico riesame della controversia svolta in primo grado, non curandosi di fornire alcuna indicazione circa gli elementi ritenuti mal o non considerati dal primo decidente e che, invece, avrebbero avallato l'opposizione proposta.
In ogni caso, prescindendo dal complesso di queste argomentazioni potenzialmente suscettibili di sfociare in una declaratoria di inammissibilità del motivo in esame, la censura secondo cui non sussisterebbe la prova, incombente sulla locatrice, dell'effettivo consumo dell'acqua attribuibile alla pagina 3 di 6 SInora , non coglie nel segno dovendosi ritenere pienamente assolto l'onere probatorio sulla Parte_1
stessa gravante.
Va premessa la circostanza pacifica secondo cui la SInora ha occupato l'immobile di Parte_1
proprietà della D&D dal 29.10.2013 al 23.7.2018 (data di rilascio), in forza di contratto di locazione ad uso commerciale che, all'art. 7, poneva a carico della conduttrice, oltre alle spese condominiali ordinarie (forfettariamente quantificate in €. 3.900,00 annue salvo conguaglio), “il consumo dell'acqua come risultante dalla lettura del contatore di esclusiva pertinenza dell'immobile” precisando che “tutte le somme che la parte locatrice avesse ad anticipare per conto della parte conduttrice per quanto innanzi detto, dovranno essergli da quest'ultima rimborsate” (v. doc. 1 fasc. primo grado parte appellata).
È emerso in corso di causa che detto contatore, allacciato a quello condominiale, contabilizzava il consumo dell'acqua di esclusiva competenza del locale commerciale occupato dalla SInora Parte_1
con successivo addebito effettuato cumulativamente con il consumo del Condominio e poi ripartito tra i condomini (v. escussione ing. del 18.10.2021 e Testimone_1 Persona_1
del 15.2.2022).
Sulla base quindi dei consumi rilevati dal contatore di esclusiva pertinenza dell'immobile oggetto di locazione, il , con delibera assembleare del 12.09.2018, approvava il Parte_2 consuntivo di gestione dell'esercizio 1.07.2017- 30.06.2018 e il preventivo 1.07.2018 – 30.06.2019, con relativo riparto comprensivo dei costi di consumo dell'acqua (v. doc. 4 fasc. primo grado parte appellata).
Contr Contestando il criterio adottato dall'assemblea per il riparto, impugnava il verbale assembleare di cui sopra innanzi alla Camera Arbitrale di Milano, avviando il procedimento 793/2018, all'esito del quale, previ gli accertamenti tecnici effettuati in contraddittorio tra le parti, il procedeva Parte_2 ad una revisione degli importi per consumo dell'acqua relativi all'immobile condotto dalla SInora
[...]
quantificandoli in €. 6.640,00 per la gestione 2017/2018 e in €. 2.081,57 per il terzo trimestre Pt_1
2018 (v. doc.
5-6 fasc. primo grado parte appellata): somme richieste in pagamento alla SInora
[...]
quale diretta responsabile degli addebiti con raccomandata datata 8.5.2019. Pt_1
D&D, pertanto, allegando il contratto di locazione registrato, i verbali di approvazione dei rendiconti degli oneri accessori ed il verbale di mediazione che attesta i consumi effettivamente riferibili all'immobile condotto in locazione dalla nel periodo sino al 23.7.2018, ha pienamente Parte_1
assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
pagina 4 di 6 D'altro canto invece l'odierna appellante, limitandosi a contestare l'eccessività dei consumi rilevati e a
Contr ritenere ininfluente quanto contenuto nell'accordo sottoscritto tra e non ha fornito Parte_2
alcun elemento idoneo a neutralizzare la pretesa avversaria: non risulta infatti dimostrato – ed invero nemmeno allegato – alcun malfunzionamento del contatore, né che l'acqua non convogliasse dal locale,
Contr né ancora l'erroneità del ricalcolo dei consumi operata dai tecnici incaricati da e dal Condominio in sede di mediazione.
A tale ultimo riguardo si evidenzia che la SInora , benché regolarmente invitata, ha ritenuto Parte_1
di non partecipare al procedimento di mediazione i cui esiti, alla stessa pienamente opponibili, hanno condotto alla quantificazione delle spese per il consumo dell'acqua effettivamente registrato per la gestione 2017/2018 e per il terzo trimestre 2018 pari a complessivi €. 8.721,57: somma effettivamente versata da D&D in quattro rate (v. doc. 11 fascicolo primo grado parte appellata).
Tale rilievo assorbe il secondo motivo di impugnazione atteso che, nel caso di specie, gli importi
Contr versati da sono stati determinati in sede di mediazione a seguito dell'impugnazione della delibera del 12.9.2018 – che approvava consuntivo per la gestione dell'esercizio 1.7.2017-30.6.2018 ed il preventivo 1.7.2018-30.6.2019.
Dunque tali importi coincidono con l'effettivo consumo di acqua registrato sino al terzo trimestre 2018 Contr (ossia sino al 30.9.2018) ovvero durante l'occupazione dell'immobile di proprietà della da parte della SInora , essendo emerso che, a seguito del rilascio avvenuto pacificamente in data Parte_1
23.7.2018, il locale è stato riallocato solo nel dicembre 2018 (v. doc. 9 fascicolo primo grado parte appellata).
Del resto, a fronte di tale ultimo rilievo, parte appellante non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che, nella quantificazione dei consumi del periodo compreso tra l'1.7.2017 e il 30.9.2018 effettuata in sede di mediazione, sarebbero stati addebitati alla SInora consumi successivi Parte_1
al suo rilascio e dunque alla stessa non imputabili, rimanendo tale assunto del tutto generico e privo di riscontri.
Assorbita per quanto sopra ogni ulteriore questione o argomentazione, la sentenza gravata merita conferma.
In virtù del principio di soccombenza parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio da liquidare, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022 con riferimento al valore della controversia e, attesa la pagina 5 di 6 media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le tre fasi compiute, esclusa quella istruttoria di fatto non svoltasi.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro vverso Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 4960/2023, pubblicata in data 13/06/2023, così provvede, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1
che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €3.933,00 di cui €1.134,00 per la fase di studio della controversia, €921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di ConSIlio del 20 marzo 2024.
Il ConSIliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Laura Sara Tragni
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