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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2646/2021 rg avente a oggetto contratti bancari e vertente tra c.f. , attrice con avv. Martina Gerbi Parte_1 C.F._1
Contro
c.f. mandataria di c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 convenuta e c.f. , interveniente con avv.ti Giovan Battista Santangelo CP_3 P.IVA_3
e Giulia Bottoni;
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La quale mandataria di questa cessionaria del credito Controparte_1 CP_2 di giusta cessione per cartolarizzazione notificata su G.U. n. 95 del CP_4
11.08.2016, agiva in monitorio chiedendo ingiungersi ad Parte_2 debitore, e a , garante, il pagamento di € 23.404,53 quale residuo Parte_1 debito di un contratto di finanziamento per l'acquisto di autovettura.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 859/2021 Parte_1 notificato il 31.05.2021 ed eccepiva: il disconoscimento della firma sul contratto, difforme da quella apposta sul documento di identità; l'inesistenza del debito, non avendo mai sottoscritto il contratto neppure come garante;
la mancanza di prova del credito, non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a confermare l'avvenuta accettazione ed erogazione del finanziamento;
l'intervenuta prescrizione del diritto, mancando la data di conclusione del contratto presumibilmente risalente a una data incerta tra il 2000 e il 2010, dato che il documento di riconoscimento del era indicato con la patente di questi rilasciata nel Parte_2
2000; quindi concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che niente deve la Sig.ra alla società Parte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale Controparte_1 di Pisa n. 551/2021 (RG 859/2021) del 29.04.2021, notificato il 31.05.2021, in quanto, per tutte le ragioni di cui al presente atto di citazione, non fondato in fatto ed in diritto e comunque non dimostrato. Con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese legali”.
Si costituiva alla scadenza del secondo termine ex art. 183 cpc CP_3 tramite dichiarandosi titolare del credito, giusta cessione fattene da Controparte_5 con contratto del 8.06.2021 (G.U. parte II n. 70 del 15.06.2021); in CP_2 fatto precisava la validità del contratto chiedendo la verificazione della firma disconosciuta;
che ai fini della prescrizione doveva farsi riferimento all'ultima rata del finanziamento e il termine era stato interrotto;
quindi concludeva “CHIEDE che
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI A. rigettare le domande rassegnate da parte opponente ed accertare il diritto creditorio così come posto a fondamento delle istanze formulate sin dalla fase monitoria e per l'effetto: B. condannare la Signora al Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 23.404,53 a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
La causa è stata istruita solo in via documentale.
La domanda attrice è fondata e va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 859/2021.
In disparte le contestazioni sulla titolarità dell'affermato credito e la questione relativa al disconoscimento/verificazione della firma, la causa può essere decisa, sulla base della ragione più liquida, con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Infatti, dall'esame della documentazione prodotta con il ricorso in monitorio risulta che il contratto di cui si discute non riporta la data (né il luogo di conclusione, peraltro), il debitore veniva identificato con patente rilasciata nell'anno Parte_2
2000, gli importi delle somme, sia del capitale finanziato sia del reddito dell'obbligato, sono espressi in lire, nelle lettere di messa in mora il credito veniva identificato come “Credito Banca Ifis – ex contratto Deutche Bank spa n (…) del
2000”; quindi, tenuto conto che l'euro ha avuto corso legale a partire dal 1.01.2002, necessariamente la data di stipulazione del contratto deve farsi risalire a una data incerta tra 1.01.2000 e il 31.12.2001; inoltre dalla scheda contrattuale risulta che il finanziamento aveva una durata di cinque anni, cioè era prevista la restituzione della somma in 60 rate mensili e dato che deve prendersi a riferimento per il dies
a quo del termine prescrizionale la scadenza dell'ultima rata del mutuo, la data da cui computare il decorso del termine decennale può essere al massimo, nell'ipotesi più favorevole per l'opposta, il 31.12.2006, pertanto il diritto era andato prescritto al 31.12.2016.
Il decorso della prescrizione non è stato interrotto, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta (che però non indica il documento cui si riferisce): nel fascicolo monitorio c'è, senza prova dell'invio e tantomeno della ricezione, una lettera di messa in mora da parte di datata 23.01.2017, quindi in ogni CP_2 caso a termine già spirato.
Conclusivamente la domanda azionata in monitorio va respinta e revocato il decreto ingiuntivo opposto perché il diritto di credito è prescritto;
deve parimenti essere respinta la domanda articolata da parte interveniente di condanna di al Parte_1 pagamento della somma “per l'effetto” nel caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto perché la domanda creditoria stava – e si esauriva – nella domanda azionata in monitorio e non vi sono altri titoli, oltre al contratto, sulla cui base l'opposta possa richiedere a Notarrigo pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Parte_1 contro e ogni altra domanda ed eccezione respinta: CP_2 CP_3 1) In accoglimento della domanda attrice dichiara che nulla Parte_1 deve a e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Controparte_6 opposto n. 859/2021;
2) Condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore antistatario che liquida in € 5.077,00 per compensi € 145,50 per spese escluse, oltre 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa.
Pisa, 25 febbraio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2646/2021 rg avente a oggetto contratti bancari e vertente tra c.f. , attrice con avv. Martina Gerbi Parte_1 C.F._1
Contro
c.f. mandataria di c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 convenuta e c.f. , interveniente con avv.ti Giovan Battista Santangelo CP_3 P.IVA_3
e Giulia Bottoni;
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La quale mandataria di questa cessionaria del credito Controparte_1 CP_2 di giusta cessione per cartolarizzazione notificata su G.U. n. 95 del CP_4
11.08.2016, agiva in monitorio chiedendo ingiungersi ad Parte_2 debitore, e a , garante, il pagamento di € 23.404,53 quale residuo Parte_1 debito di un contratto di finanziamento per l'acquisto di autovettura.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 859/2021 Parte_1 notificato il 31.05.2021 ed eccepiva: il disconoscimento della firma sul contratto, difforme da quella apposta sul documento di identità; l'inesistenza del debito, non avendo mai sottoscritto il contratto neppure come garante;
la mancanza di prova del credito, non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a confermare l'avvenuta accettazione ed erogazione del finanziamento;
l'intervenuta prescrizione del diritto, mancando la data di conclusione del contratto presumibilmente risalente a una data incerta tra il 2000 e il 2010, dato che il documento di riconoscimento del era indicato con la patente di questi rilasciata nel Parte_2
2000; quindi concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che niente deve la Sig.ra alla società Parte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale Controparte_1 di Pisa n. 551/2021 (RG 859/2021) del 29.04.2021, notificato il 31.05.2021, in quanto, per tutte le ragioni di cui al presente atto di citazione, non fondato in fatto ed in diritto e comunque non dimostrato. Con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese legali”.
Si costituiva alla scadenza del secondo termine ex art. 183 cpc CP_3 tramite dichiarandosi titolare del credito, giusta cessione fattene da Controparte_5 con contratto del 8.06.2021 (G.U. parte II n. 70 del 15.06.2021); in CP_2 fatto precisava la validità del contratto chiedendo la verificazione della firma disconosciuta;
che ai fini della prescrizione doveva farsi riferimento all'ultima rata del finanziamento e il termine era stato interrotto;
quindi concludeva “CHIEDE che
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI A. rigettare le domande rassegnate da parte opponente ed accertare il diritto creditorio così come posto a fondamento delle istanze formulate sin dalla fase monitoria e per l'effetto: B. condannare la Signora al Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 23.404,53 a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
La causa è stata istruita solo in via documentale.
La domanda attrice è fondata e va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 859/2021.
In disparte le contestazioni sulla titolarità dell'affermato credito e la questione relativa al disconoscimento/verificazione della firma, la causa può essere decisa, sulla base della ragione più liquida, con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Infatti, dall'esame della documentazione prodotta con il ricorso in monitorio risulta che il contratto di cui si discute non riporta la data (né il luogo di conclusione, peraltro), il debitore veniva identificato con patente rilasciata nell'anno Parte_2
2000, gli importi delle somme, sia del capitale finanziato sia del reddito dell'obbligato, sono espressi in lire, nelle lettere di messa in mora il credito veniva identificato come “Credito Banca Ifis – ex contratto Deutche Bank spa n (…) del
2000”; quindi, tenuto conto che l'euro ha avuto corso legale a partire dal 1.01.2002, necessariamente la data di stipulazione del contratto deve farsi risalire a una data incerta tra 1.01.2000 e il 31.12.2001; inoltre dalla scheda contrattuale risulta che il finanziamento aveva una durata di cinque anni, cioè era prevista la restituzione della somma in 60 rate mensili e dato che deve prendersi a riferimento per il dies
a quo del termine prescrizionale la scadenza dell'ultima rata del mutuo, la data da cui computare il decorso del termine decennale può essere al massimo, nell'ipotesi più favorevole per l'opposta, il 31.12.2006, pertanto il diritto era andato prescritto al 31.12.2016.
Il decorso della prescrizione non è stato interrotto, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta (che però non indica il documento cui si riferisce): nel fascicolo monitorio c'è, senza prova dell'invio e tantomeno della ricezione, una lettera di messa in mora da parte di datata 23.01.2017, quindi in ogni CP_2 caso a termine già spirato.
Conclusivamente la domanda azionata in monitorio va respinta e revocato il decreto ingiuntivo opposto perché il diritto di credito è prescritto;
deve parimenti essere respinta la domanda articolata da parte interveniente di condanna di al Parte_1 pagamento della somma “per l'effetto” nel caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto perché la domanda creditoria stava – e si esauriva – nella domanda azionata in monitorio e non vi sono altri titoli, oltre al contratto, sulla cui base l'opposta possa richiedere a Notarrigo pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Parte_1 contro e ogni altra domanda ed eccezione respinta: CP_2 CP_3 1) In accoglimento della domanda attrice dichiara che nulla Parte_1 deve a e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Controparte_6 opposto n. 859/2021;
2) Condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore antistatario che liquida in € 5.077,00 per compensi € 145,50 per spese escluse, oltre 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa.
Pisa, 25 febbraio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi