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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 20/02/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTES MADDALENA, Presidente e Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
NN ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1461/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T092026 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T092026 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2020
- sul ricorso n. 1466/2023 depositato il 29/03/2023 proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T092026 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T092026 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è riunito ex art. 29 decreto legislativo 546/92 , trattandosi di ipotesi di connessione oggettiva, a fini di uniformità di decisione ed economicità di giudizio, ( di venditore e acquirente ) e riguarda due distinti ricorsi:
1. r.g. 1461/23 ricorrente Ricorrente_1 SRL e legale rappresentante- Nominativo_1, la quale impugna per l'annullamento l'avviso di liquidazione n. 2020 1T 092026,notificato il 14/12/2022-Anno
d'imposta 2020-, notificato via pec in data 14/12/2022, notificando il ricorso ritualmente e tempestivamente a AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 MILANO concludeva chiedendo : Stante la palese inapplicabilità del metodo comparativo posto a base della rettifica di valore, oggetto del presente gravame e per tutte le ragioni esposte, la Ricorrente chiede a codesta Corte di Giustizia adita, di dichiarare l'avviso di liquidazione impugnato illegittimo ed infondato, per tutte le ragioni esposte e come tale- ed in via preliminare-annullarlo; in via subordinata riformarlo secondo equità e sulla base della sua condizione e degli interventi necessari per il suo adeguamento commerciale. Voglia, inoltre, codesta Corte, sospendere gli effetti dell'atto e riunire il presente ricorso a quello prodotto, in pari data, dalla società Ricorrente_2 srl, acquirente dell'immobile.
2. r.g. 1466/23 ricorrente è Ricorrente_2 SRL e suo Legale Rappresentante- Nominativo_2, per l'annullamento, dell'avviso di liquidazione n. 2020 1T 092026,notificato il 14/12/2022-Anno d'imposta 2020-, notificato via pec in data 14/12/2022. Le cui conclusioni sono di contenuto identico a quelle presentate dalla Ricorrente_1
SRL nel proc. 1461/23.
RESISTENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 MILANO si costituiva in giudizio depositando atto di controdeduzioni in data 24.05.2023cin entrambi i giudizi , con il quale, affermando la legittimità del proprio operato concludeva in modo identico chiedendo: " a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale/Corte di Giustizia Tributaria di primo grado : - in via preliminare: 1) ai sensi dell 'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la riunione del presente processo R.G.R. 0001461/2023 con il processo R.G.R. 0001466/2023 ricorrente Ricorrente_2 SRL. C.F. P.IVA_2, per connessione oggettiva relativa al medesimo atto impugnato;
- nel merito: 1) il rigetto del ricorso della parte e la conferma della legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2020 1T 092026, con condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n.546/1992. "
UDIENZA
La trattazione dell'udienza avviene come da verbale allegato;
il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio letti il ricorso e le controdeduzioni e gli allegati ivi richiamati, considerata la normativa vigente e la giurisprudenza di merito e legittimità in materia ritiene che il procedimento debba essere dichiarato estinto.
Con ordinanza dell'11.07.2023 il Collegio, a seguito di presentazione dell'istanza da parte della parte ricorrente, sospendeva il presente giudizio fino al 10 ottobre 2023, ai sensi del comma 197, art. 1, L. 197/2022 come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34.
In data 05.10.2023 la parte depositava istanza volta a definire il procedimento stante il compimento degli oneri posti a carico della parte per l'ottenimento dell'estinzione del giudizio.
A seguito dell'inerzia dell'ufficio in data 08.06.2025 la parte depositava istanza di fissazione udienza per la definizione dei giudizi.
Si riporta la normativa interessata dal giudizio, l'art. 1 e i commi da 194 a 202 della legge 197/2022: comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione e' impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e' motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione e' chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.
202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
La lettura del provvedimento F24 prodotto dalla parte già in data 05.10.2023 restituisce il pagamento da parte della società venditrice di una somma di denaro comportante la definizione del carico relativamente all'avviso di liquidazione come oggi in giudizio. Parte resistente, notiziata dell'odierna udienza ha ritenuto di non partecipare, né di depositare alcuna nota volta a contestare la richiesta di definizione del giudizio a seguito di avvenuta definizione ex legge 197/2022.
Le spese sono definite dalla stessa legge. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano – 17° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
“ dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione ai sensi della legge 197/2022. Spese a carico di chi le ha anticipate.”
Così deciso in Milano, 20.01.2026
PRESIDENTE/ ESTENSORE
(Maddalena Mottes) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
194 . La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MOTTES MADDALENA, Presidente e Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
NN ANGELO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1461/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T092026 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T092026 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2020
- sul ricorso n. 1466/2023 depositato il 29/03/2023 proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T092026 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T092026 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Il ricorso è riunito ex art. 29 decreto legislativo 546/92 , trattandosi di ipotesi di connessione oggettiva, a fini di uniformità di decisione ed economicità di giudizio, ( di venditore e acquirente ) e riguarda due distinti ricorsi:
1. r.g. 1461/23 ricorrente Ricorrente_1 SRL e legale rappresentante- Nominativo_1, la quale impugna per l'annullamento l'avviso di liquidazione n. 2020 1T 092026,notificato il 14/12/2022-Anno
d'imposta 2020-, notificato via pec in data 14/12/2022, notificando il ricorso ritualmente e tempestivamente a AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 MILANO concludeva chiedendo : Stante la palese inapplicabilità del metodo comparativo posto a base della rettifica di valore, oggetto del presente gravame e per tutte le ragioni esposte, la Ricorrente chiede a codesta Corte di Giustizia adita, di dichiarare l'avviso di liquidazione impugnato illegittimo ed infondato, per tutte le ragioni esposte e come tale- ed in via preliminare-annullarlo; in via subordinata riformarlo secondo equità e sulla base della sua condizione e degli interventi necessari per il suo adeguamento commerciale. Voglia, inoltre, codesta Corte, sospendere gli effetti dell'atto e riunire il presente ricorso a quello prodotto, in pari data, dalla società Ricorrente_2 srl, acquirente dell'immobile.
2. r.g. 1466/23 ricorrente è Ricorrente_2 SRL e suo Legale Rappresentante- Nominativo_2, per l'annullamento, dell'avviso di liquidazione n. 2020 1T 092026,notificato il 14/12/2022-Anno d'imposta 2020-, notificato via pec in data 14/12/2022. Le cui conclusioni sono di contenuto identico a quelle presentate dalla Ricorrente_1
SRL nel proc. 1461/23.
RESISTENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 MILANO si costituiva in giudizio depositando atto di controdeduzioni in data 24.05.2023cin entrambi i giudizi , con il quale, affermando la legittimità del proprio operato concludeva in modo identico chiedendo: " a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale/Corte di Giustizia Tributaria di primo grado : - in via preliminare: 1) ai sensi dell 'art.29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la riunione del presente processo R.G.R. 0001461/2023 con il processo R.G.R. 0001466/2023 ricorrente Ricorrente_2 SRL. C.F. P.IVA_2, per connessione oggettiva relativa al medesimo atto impugnato;
- nel merito: 1) il rigetto del ricorso della parte e la conferma della legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 2020 1T 092026, con condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n.546/1992. "
UDIENZA
La trattazione dell'udienza avviene come da verbale allegato;
il Collegio trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Il Collegio letti il ricorso e le controdeduzioni e gli allegati ivi richiamati, considerata la normativa vigente e la giurisprudenza di merito e legittimità in materia ritiene che il procedimento debba essere dichiarato estinto.
Con ordinanza dell'11.07.2023 il Collegio, a seguito di presentazione dell'istanza da parte della parte ricorrente, sospendeva il presente giudizio fino al 10 ottobre 2023, ai sensi del comma 197, art. 1, L. 197/2022 come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34.
In data 05.10.2023 la parte depositava istanza volta a definire il procedimento stante il compimento degli oneri posti a carico della parte per l'ottenimento dell'estinzione del giudizio.
A seguito dell'inerzia dell'ufficio in data 08.06.2025 la parte depositava istanza di fissazione udienza per la definizione dei giudizi.
Si riporta la normativa interessata dal giudizio, l'art. 1 e i commi da 194 a 202 della legge 197/2022: comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
199. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023.
200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione e' impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e' motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione e' chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.
202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.
La lettura del provvedimento F24 prodotto dalla parte già in data 05.10.2023 restituisce il pagamento da parte della società venditrice di una somma di denaro comportante la definizione del carico relativamente all'avviso di liquidazione come oggi in giudizio. Parte resistente, notiziata dell'odierna udienza ha ritenuto di non partecipare, né di depositare alcuna nota volta a contestare la richiesta di definizione del giudizio a seguito di avvenuta definizione ex legge 197/2022.
Le spese sono definite dalla stessa legge. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano – 17° sezione-definitivamente pronunciando, ritenendo assorbite le altre domande, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
P.Q.M.
“ dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione ai sensi della legge 197/2022. Spese a carico di chi le ha anticipate.”
Così deciso in Milano, 20.01.2026
PRESIDENTE/ ESTENSORE
(Maddalena Mottes) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
194 . La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al