Articolo 20 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 19Articolo 21
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 20.
Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente.
Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il ((Presidente della Regione)) o un quarto dei consiglieri.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale e' preventivamente comunicato al Commissario del Governo.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001