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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 6 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2174/2022 R.G., instaurata da
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
, n.q. di amministratrice di sostegno della IG.ra , C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], (c.f.: ), elettivamente C.F._2 domiciliata in Messina, presso lo studio dell'Avv. Letterio Interdonato (c.f.:
) dal quale è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente C.F._3 all'Avv. Roberto Alecci, giusta procura in calce al presente atto e giusta autorizzazione del Giudice Tutelare di Messina ricorrente nei confronti di
, in persona del Presidente pro-tempore, con Controparte_1 sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina presso gli Uffici P.IVA_1
dell'Avvocatura, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale
resistente
Avente ad oggetto: recupero d'indebito assistenziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esami degli atti di causa.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20/04/2022, , adiva il Tribunale Parte_1
di Messina, in funzione di Giudice del lavoro, per sentire dichiarare il diritto all'accompagno in favore di , erogato sulla pensione di invalidità civile n. 03514096, con Parte_2 efficacia retroattiva e l'illegittimità del provvedimento di recupero adottato dall' per la CP_2
somma di € 62.035,39, per la intervenuta revoca dell'indennità di accompagnamento dall'02/03/2011.
Parte ricorrente deduceva che il verbale della visita medica di revisione non contenesse in alcun punto la comunicazione inerente la perdita del beneficio economico in favore della ricorrente, che non era stata data formale comunicazione del recupero dell'indebito; rappresentava inoltre l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c. agli indebiti assistenziali – posto l'incolpevole affidamento sulla legittimità della prestazione percepita - e la sussistenza dei requisiti sanitari per il godimento del beneficio, per cui chiedeva espletarsi ctu medico-legale.
Costituendosi in giudizio, l precisava che l'indebito nasceva dalla riscossione di rate di CP_2
indennità di accompagnamento successivamente alla perdita del diritto a seguito di verbale di revisione sanitaria debitamente notificato alla parte.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene deciso come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI - 04/08/2022,
n. 24180). Nel caso di specie, la ricorrente sarebbe stata informata dell'esito della visita medica in data
20 aprile 2012, con notifica del verbale di visita medica del 3 aprile 2012; dagli atti di causa, emerge però che non vi è prova che la raccomandata avesse come oggetto il verbale della visita di revisione (cfr. memoria, doc. …_TIF.tiff, puliatti invio verbale, puliatti venera verbale).
Invero, solo in data 16 giugno 2021 veniva redatta comunicazione dell'indebito fino ad allora percepito, che veniva tempestivamente impugnato in sede amministrativa e instaurando l'odierno giudizio (cfr. ricorso, doc.11).
Pertanto, a giudizio di questo decidente, nel periodo precedente alla suddetta comunicazione dell'anno 2021 sussistevano le condizioni di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente e la ripetibilità della somma avrebbe dovuto, dunque, essere limitata ai soli ratei successivi alla detta data di comunicazione.
E' inammissibile in questa sede l'accertamento del diritto al ripristino della prestazione revocata, trattandosi di accertamento da esperire con le modalità, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 445 bis c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo, previa compensazione per un terzo, in ragione del parziale accoglimento, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio CP_ promosso dalla ricorrente nei confronti dell' in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di €
62.035,39 in danno di , n.q. di amministratrice di sostegno di Parte_1 Parte_2
rigetta per il resto;
[...]
2) Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore di , CP_2 Parte_1 che liquida in € 4076,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali. Così deciso in Messina, il 07/11/2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Roberta Rando