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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 08.07.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 636.2024
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Lucio Pisacane e Rosa Russo, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ annullare e/o revocare il
CP_1 provvedimento dell' del 11/12/2023, con il quale è stato accertato l'indebito
CP_1 al ricorrente, condannando l' al pagamento delle somme non versate o alla
CP_1 restituzione delle somme eventualmente già recuperate sino alla data di presentazione del presente ricorso e di quelle che eventualmente verranno recuperate in seguito, sino alla data della sentenza;
Condannare l' in
CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ... ”
Nello specifico, ha esposto: con Decreto di Omologa n Rg. 6048/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice G. Favi, in data 29/11/2022, veniva riconosciuto abbisognevole dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal 03/11/2021(data della visita di revisione); l' con nota dell' CP_1
11/12/2023, comunicava al ricorrente un indebito pari ad euro 7.339.18 accumulatosi per il periodo dall' 01/12/2021 al 31/01/2023, per un pagamento non dovuto;
l' era a conoscenza della procedura recante R.g. 6048/2021 depositata CP_1 presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 03/12/2021, in quanto costituitosi regolarmente;
Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha rappresentato che, come si evinceva dall'allegata relazione amministrativa, la ricorrente, titolare di pensione di inabilità civile con diritto altresì all'indennità di accompagnamento veniva sottoposta, in data 3.11.2021 a visita di revisione all'esito della quale, confermata la pensione di inabilità civile, veniva disposta la revoca dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dicembre 2021. Dell'esito della visita la ricorrente veniva resa edotta con missiva ricevuta in data 23.11.2021. Avendo, tuttavia, la stessa continuato a percepire la prestazione revocata, in data 16/01/2023 l' provvedeva alla ricostituzione della prestazione contestando l'indebita CP_1 percezione dei ratei di accompagnamento per il periodo da dicembre 2021 a gennaio 2023 per l'importo complessivo di € 7.339,18. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda deve essere accolta , per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. L'indebito per cui è causa scaturisce dal giudizio espresso dalla Commissione Medica in sede di revisione del 3/11/2021 che confermava il 100% di invalidità della ricorrente, ma non il diritto all' indennità accompagnamento già precedentemente riconosciuto. La valutazione medico legale operata in sede amministrativa era tuttavia impugnata in giudizio ed in tale sede all'istante con Decreto di Omologa R.g.n. 6848/2021, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 29/11/2022 era ripristinato il diritto della ricorrente, a percepire l' indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del 03/11/2021. La comunicazione dell'indebito, per il periodo in questione, è avvenuta l'11/12/2023 dopo che il giudizio della Commissione di revisione era stato rettificato dal Tribunale di Torre Annunziata con il citato Decreto di Omologa R.g.n. 6848/2021 del 29/11/2022. Risulta pertanto insussistente la causa dell'indebito in questione. In definitiva, va dichiarato che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme oggetto dell'indebito contestato. Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: Accoglie la domanda e dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione delle somme oggetto della comunicazione di indebito impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_1
1900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi
In Torre Annunziata, il 08.07.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 08.07.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 636.2024
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Lucio Pisacane e Rosa Russo, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ annullare e/o revocare il
CP_1 provvedimento dell' del 11/12/2023, con il quale è stato accertato l'indebito
CP_1 al ricorrente, condannando l' al pagamento delle somme non versate o alla
CP_1 restituzione delle somme eventualmente già recuperate sino alla data di presentazione del presente ricorso e di quelle che eventualmente verranno recuperate in seguito, sino alla data della sentenza;
Condannare l' in
CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ... ”
Nello specifico, ha esposto: con Decreto di Omologa n Rg. 6048/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice G. Favi, in data 29/11/2022, veniva riconosciuto abbisognevole dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal 03/11/2021(data della visita di revisione); l' con nota dell' CP_1
11/12/2023, comunicava al ricorrente un indebito pari ad euro 7.339.18 accumulatosi per il periodo dall' 01/12/2021 al 31/01/2023, per un pagamento non dovuto;
l' era a conoscenza della procedura recante R.g. 6048/2021 depositata CP_1 presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 03/12/2021, in quanto costituitosi regolarmente;
Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha rappresentato che, come si evinceva dall'allegata relazione amministrativa, la ricorrente, titolare di pensione di inabilità civile con diritto altresì all'indennità di accompagnamento veniva sottoposta, in data 3.11.2021 a visita di revisione all'esito della quale, confermata la pensione di inabilità civile, veniva disposta la revoca dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dicembre 2021. Dell'esito della visita la ricorrente veniva resa edotta con missiva ricevuta in data 23.11.2021. Avendo, tuttavia, la stessa continuato a percepire la prestazione revocata, in data 16/01/2023 l' provvedeva alla ricostituzione della prestazione contestando l'indebita CP_1 percezione dei ratei di accompagnamento per il periodo da dicembre 2021 a gennaio 2023 per l'importo complessivo di € 7.339,18. Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda deve essere accolta , per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente. L'indebito per cui è causa scaturisce dal giudizio espresso dalla Commissione Medica in sede di revisione del 3/11/2021 che confermava il 100% di invalidità della ricorrente, ma non il diritto all' indennità accompagnamento già precedentemente riconosciuto. La valutazione medico legale operata in sede amministrativa era tuttavia impugnata in giudizio ed in tale sede all'istante con Decreto di Omologa R.g.n. 6848/2021, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 29/11/2022 era ripristinato il diritto della ricorrente, a percepire l' indennità di accompagnamento a far data dalla visita di revisione del 03/11/2021. La comunicazione dell'indebito, per il periodo in questione, è avvenuta l'11/12/2023 dopo che il giudizio della Commissione di revisione era stato rettificato dal Tribunale di Torre Annunziata con il citato Decreto di Omologa R.g.n. 6848/2021 del 29/11/2022. Risulta pertanto insussistente la causa dell'indebito in questione. In definitiva, va dichiarato che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme oggetto dell'indebito contestato. Non essendovi prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: Accoglie la domanda e dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione delle somme oggetto della comunicazione di indebito impugnata. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_1
1900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi
In Torre Annunziata, il 08.07.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè