Art. 4.
L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennita' di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
Eguale tassa e' dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennita', in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.
La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sulla imposta di bollo.
Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell' articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380 , e' stabilita in lire cinquanta, detta somma non e' dovuta per l'atto di protesto cambiario.
In relazione a particolare esigenza di servizio, e' facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del dieci per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale.
L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare".
L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennita' di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.
Eguale tassa e' dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennita', in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.
La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sulla imposta di bollo.
Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.
La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell' articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380 , e' stabilita in lire cinquanta, detta somma non e' dovuta per l'atto di protesto cambiario.
In relazione a particolare esigenza di servizio, e' facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del dieci per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale.
L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare".