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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Indirizzo_1Ag.entrate - Riscossione - Foggia -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00173327 90000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ric_1 SRL ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 043 2022 00173327 90000 in epigrafe indicata, notificata il 05.12.2022, avente ad oggetto il recupero della IRES dovuta per l'anno di imposta 2018 per Euro 29.673,15.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-IIlegittimità della notifica proveniente da indirizzo PEC non risultante da pubblici registri.
2-Difetto di motivazione.
3-Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
4-Insussistenza della pretesa (sul rilievo dell'intervenuto pagamento degli acconti dovuti , sia pure tardivamente il 31.01.2018 ed il 13.09.2019, allorchè avvedutasi di errori commessi in sede di pagamento dei tributi dovuti per l'anno di imposta 2017, come da modelli F24 prodotti).
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la correttezza del proprio operato ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure aventi ad oggetto il merito della pretesa.
Ha spiegato intervento volontario la AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, confermando la debenza delle somme richieste con l'atto impugnato.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che, siccome è oramai pacifico orientamento del giudice di legittimità (Cass., ord. 16.01.2023 n. 982), la notifica di un atto eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non nei pubblici elenchi, non è inesistente, tanto meno nulla, ove la stessa abbia consentito , comunque, al destinatario – come nella specie- di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Tanto tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3 bis, comma 1, Legge n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, la maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per la individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (così
Ad ogni buon conto, siccome evidenziato da Nominativo_1 in sede di costituzione, la cartella è stata Email_4notificata dall'indirizzo pec alla data di notifica presente nei pubblici registri come da certificazione AGID versata agli atti del processo
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si rileva che la cartella contiene la chiara indicazione del tributo , della causale della richiesta , del periodo di riferimento , della entità del credito, in guisa da dare contezza alla contribuente di tutti gli elementi costitutivi della pretesa , siccome, peraltro, confermato dalla ampia ed articolata difesa svolta nel ricorso.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al terzo motivo si osserva, con riferimento specifico agli interessi, che l'art. 25 DPR n. 602/1973 prevede la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 DPR n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente e, come precisato dal giudice di legittimità, è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati: cfr. Cass. 15.04.2011 n. 8613), sicchè incombe al contribuente l'onere, nella specie non compiutamente assolto , di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che, siccome evincibile dalla documentazione versata in atti dalla Agenzia Entrate di Foggia, per l'anno 2018 la contribuente ha presentato due dichiarazioni: una prima dichiarazione in data 02.12.2019 ed una dichiarazione integrativa in data 21.01.2020.
Dalla liquidazione di quest'ultima è scaturito il debito IRES iscritto a ruolo con la cartella impugnata di Euro 20.828,00 (di poi maggiorato dei relativi accessori).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come attestato dai Modelli F24 e dall'elenco dei versamenti eseguiti estratto dalla Anagrafe Tributaria, prodotti dall'Ufficio, la ricorrente non ha versato alcunchè a titolo di acconto per l'anno di imposta 2018 ed i versamenti effettuati negli anni 2018 e 2019 sono stati correttamente allineati alla dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2017.
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna la ricorrente Ric_1 SRL al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, ovvero Agenzia Entrate Riscossione ed Agenzia Entrate Foggia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Rigetta il ricorso.
Ric_1-Condanna la ricorrente SRL al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, ovvero Agenzia Entrate Riscossione ed Agenzia Entrate Foggia.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2023 depositato il 03/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Indirizzo_1Ag.entrate - Riscossione - Foggia -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00173327 90000 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ric_1 SRL ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 043 2022 00173327 90000 in epigrafe indicata, notificata il 05.12.2022, avente ad oggetto il recupero della IRES dovuta per l'anno di imposta 2018 per Euro 29.673,15.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-IIlegittimità della notifica proveniente da indirizzo PEC non risultante da pubblici registri.
2-Difetto di motivazione.
3-Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
4-Insussistenza della pretesa (sul rilievo dell'intervenuto pagamento degli acconti dovuti , sia pure tardivamente il 31.01.2018 ed il 13.09.2019, allorchè avvedutasi di errori commessi in sede di pagamento dei tributi dovuti per l'anno di imposta 2017, come da modelli F24 prodotti).
Si è costituita in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la correttezza del proprio operato ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure aventi ad oggetto il merito della pretesa.
Ha spiegato intervento volontario la AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, confermando la debenza delle somme richieste con l'atto impugnato.
All'esito della udienza del 29.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che, siccome è oramai pacifico orientamento del giudice di legittimità (Cass., ord. 16.01.2023 n. 982), la notifica di un atto eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non nei pubblici elenchi, non è inesistente, tanto meno nulla, ove la stessa abbia consentito , comunque, al destinatario – come nella specie- di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Tanto tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3 bis, comma 1, Legge n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, la maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per la individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (così
Ad ogni buon conto, siccome evidenziato da Nominativo_1 in sede di costituzione, la cartella è stata Email_4notificata dall'indirizzo pec alla data di notifica presente nei pubblici registri come da certificazione AGID versata agli atti del processo
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si rileva che la cartella contiene la chiara indicazione del tributo , della causale della richiesta , del periodo di riferimento , della entità del credito, in guisa da dare contezza alla contribuente di tutti gli elementi costitutivi della pretesa , siccome, peraltro, confermato dalla ampia ed articolata difesa svolta nel ricorso.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al terzo motivo si osserva, con riferimento specifico agli interessi, che l'art. 25 DPR n. 602/1973 prevede la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 DPR n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente e, come precisato dal giudice di legittimità, è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati: cfr. Cass. 15.04.2011 n. 8613), sicchè incombe al contribuente l'onere, nella specie non compiutamente assolto , di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che, siccome evincibile dalla documentazione versata in atti dalla Agenzia Entrate di Foggia, per l'anno 2018 la contribuente ha presentato due dichiarazioni: una prima dichiarazione in data 02.12.2019 ed una dichiarazione integrativa in data 21.01.2020.
Dalla liquidazione di quest'ultima è scaturito il debito IRES iscritto a ruolo con la cartella impugnata di Euro 20.828,00 (di poi maggiorato dei relativi accessori).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come attestato dai Modelli F24 e dall'elenco dei versamenti eseguiti estratto dalla Anagrafe Tributaria, prodotti dall'Ufficio, la ricorrente non ha versato alcunchè a titolo di acconto per l'anno di imposta 2018 ed i versamenti effettuati negli anni 2018 e 2019 sono stati correttamente allineati alla dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2017.
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza condanna la ricorrente Ric_1 SRL al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, ovvero Agenzia Entrate Riscossione ed Agenzia Entrate Foggia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda :
-Rigetta il ricorso.
Ric_1-Condanna la ricorrente SRL al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, ovvero Agenzia Entrate Riscossione ed Agenzia Entrate Foggia.
Così deciso in Foggia il 29.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)