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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/09/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott. Marco Mancini Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale P.U. n. 118/2025 (+ 120/2025) promosso sui ricorsi depositati
DA
Parte_1
(P.IVA n. ), in persona del liquidatore e socio accomandatario , con P.IVA_1 Parte_1 sede in AR EN (CO), via San Martino n. 139;
NONCHÉ DA
(C.F. ) quale titolare della omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P. IVA n. ) con sede in AR EN (CO), via San Martino n. 139; P.IVA_2 ricorrenti in proprio
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 25.07.2025, Parte_1
, in persona del socio accomandatario e liquidatore , ha
[...] Parte_1 proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37, co. 2 e 40, co. 3 CCII (P.U. n. 118/2025); • con separato ricorso depositato nella medesima data lo stesso ha proposto Parte_1 domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37, co. 2 e 40, co. 3 CCII
(P.U. n. 120/2025), nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in
AR EN (P. IVA n. ); P.IVA_2
• con decreto del 22.08.2025, il Giudice relatore ha disposto la riunione dei predetti procedimenti, atteso che risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale Parte_1 tanto quale titolare dell'omonima impresa individuale dallo stesso esercitata quanto nella sua veste di socio accomandatario della società Parte_1
• acquisite le certificazioni concernenti i debiti fiscali e contributivi, i ricorrenti sono stati sentiti all'udienza del 10.09.2025; osservato che:
• Sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale della società ricorrente e dell'impresa individuale che risulta dal registro delle imprese e che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore è situata in AR EN
(CO);
• La società e l'imprenditore individuale ricorrenti svolgono attività di impresa commerciale avente ad oggetto prevalente “autotrasporto merci per conto terzi (…)” (cfr. visura camerale in atti);
• Sussistono i presupposti previsti dall'art. 121 CCII, come comprovato dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dalle dichiarazioni dei redditi relativi alla società da cui risulta il superamento dei parametri di cui all'art. 2, co.
1 lett. d CCII, nonché dalla documentazione acquisita d'ufficio, risultando debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate e di INPS per oltre 500.000,00 euro;
• Ricorre, quindi, anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti della società sono ampiamente superiori a 30.000 euro;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCI per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• Ritenuto tuttora applicabile l'insegnamento della Suprema Corte, per cui, quando la società è in liquidazione, la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ., Sez. I, 06/09/2006, n. 19141; Cass. civ., Sez.
I, 17/04/2003, n. 6170);
• Deve ritenersi che la , quindi, versi attualmente in Parte_1 stato di insolvenza, desumibile dalla stessa documentazione allegata al ricorso, dalle dichiarazioni di natura confessoria rese dalla ricorrente e dalla documentazione acquisita d'ufficio, da cui risulta un ingente indebitamento a fronte di un patrimonio del tutto insufficiente per assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
• Ritiene il Collegio, quindi, che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente;
• Deve essere dichiarata, altresì, ai sensi dell'art. 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale di , quale socio illimitatamente responsabile della Parte_1 [...]
rimanendo assorbita ogni ulteriore valutazione in merito all'assoggettabilità Parte_1 dello stesso alla liquidazione giudiziale nella sua qualità di imprenditore individuale;
• Ritenuto, infine, allo stato e salva ogni valutazione successiva del curatore e del giudice delegato, che non ricorrono i presupposti per autorizzare la prosecuzione dell'attività di impresa ex art. 211 CCII, giacché, a fronte dello stato di insolvenza descritto, il ricorrente non ha offerto elementi atti a dimostrare che la prosecuzione dell'attività non arreca pregiudizio ulteriore ai creditori;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.IVA n. , nonché Parte_1 P.IVA_1
di (C.F. ; Parte_1 C.F._1
2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
3) NOMINA Curatore il dott. soggetto che possiede i requisiti di cui all'art. Persona_1
358 codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data
1.12.2025 ore 11.45 davanti al giudice delegato dott. Luciano Pietro Aliquò nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Como
(stanza 404) avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore ed al pubblico ministero;
10) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Como, in data 15.09.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott. Marco Mancini Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale P.U. n. 118/2025 (+ 120/2025) promosso sui ricorsi depositati
DA
Parte_1
(P.IVA n. ), in persona del liquidatore e socio accomandatario , con P.IVA_1 Parte_1 sede in AR EN (CO), via San Martino n. 139;
NONCHÉ DA
(C.F. ) quale titolare della omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P. IVA n. ) con sede in AR EN (CO), via San Martino n. 139; P.IVA_2 ricorrenti in proprio
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 25.07.2025, Parte_1
, in persona del socio accomandatario e liquidatore , ha
[...] Parte_1 proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37, co. 2 e 40, co. 3 CCII (P.U. n. 118/2025); • con separato ricorso depositato nella medesima data lo stesso ha proposto Parte_1 domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37, co. 2 e 40, co. 3 CCII
(P.U. n. 120/2025), nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede in
AR EN (P. IVA n. ); P.IVA_2
• con decreto del 22.08.2025, il Giudice relatore ha disposto la riunione dei predetti procedimenti, atteso che risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale Parte_1 tanto quale titolare dell'omonima impresa individuale dallo stesso esercitata quanto nella sua veste di socio accomandatario della società Parte_1
• acquisite le certificazioni concernenti i debiti fiscali e contributivi, i ricorrenti sono stati sentiti all'udienza del 10.09.2025; osservato che:
• Sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale della società ricorrente e dell'impresa individuale che risulta dal registro delle imprese e che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore è situata in AR EN
(CO);
• La società e l'imprenditore individuale ricorrenti svolgono attività di impresa commerciale avente ad oggetto prevalente “autotrasporto merci per conto terzi (…)” (cfr. visura camerale in atti);
• Sussistono i presupposti previsti dall'art. 121 CCII, come comprovato dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dalle dichiarazioni dei redditi relativi alla società da cui risulta il superamento dei parametri di cui all'art. 2, co.
1 lett. d CCII, nonché dalla documentazione acquisita d'ufficio, risultando debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate e di INPS per oltre 500.000,00 euro;
• Ricorre, quindi, anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti della società sono ampiamente superiori a 30.000 euro;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCI per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• Ritenuto tuttora applicabile l'insegnamento della Suprema Corte, per cui, quando la società è in liquidazione, la valutazione circa l'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. civ., Sez. I, 06/09/2006, n. 19141; Cass. civ., Sez.
I, 17/04/2003, n. 6170);
• Deve ritenersi che la , quindi, versi attualmente in Parte_1 stato di insolvenza, desumibile dalla stessa documentazione allegata al ricorso, dalle dichiarazioni di natura confessoria rese dalla ricorrente e dalla documentazione acquisita d'ufficio, da cui risulta un ingente indebitamento a fronte di un patrimonio del tutto insufficiente per assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
• Ritiene il Collegio, quindi, che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente;
• Deve essere dichiarata, altresì, ai sensi dell'art. 256 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale di , quale socio illimitatamente responsabile della Parte_1 [...]
rimanendo assorbita ogni ulteriore valutazione in merito all'assoggettabilità Parte_1 dello stesso alla liquidazione giudiziale nella sua qualità di imprenditore individuale;
• Ritenuto, infine, allo stato e salva ogni valutazione successiva del curatore e del giudice delegato, che non ricorrono i presupposti per autorizzare la prosecuzione dell'attività di impresa ex art. 211 CCII, giacché, a fronte dello stato di insolvenza descritto, il ricorrente non ha offerto elementi atti a dimostrare che la prosecuzione dell'attività non arreca pregiudizio ulteriore ai creditori;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.IVA n. , nonché Parte_1 P.IVA_1
di (C.F. ; Parte_1 C.F._1
2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
3) NOMINA Curatore il dott. soggetto che possiede i requisiti di cui all'art. Persona_1
358 codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data
1.12.2025 ore 11.45 davanti al giudice delegato dott. Luciano Pietro Aliquò nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Como
(stanza 404) avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore ed al pubblico ministero;
10) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Como, in data 15.09.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate