Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Salviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Corte di Appello di L'Aquila, Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Presidente della Corte di Appello di l’Aquila del -OMISSIS-, con il quale veniva disposta la sostituzione della sig.ra-OMISSIS- nel ruolo di Presidente di Seggio -OMISSIS- di cui al decreto di nomina del -OMISSIS-;
− nonché di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale ai
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RI RI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento del Presidente della Corte di Appello di l’Aquila del -OMISSIS-, con il quale veniva disposta la sostituzione della sig.ra-OMISSIS- nel ruolo di Presidente di Seggio -OMISSIS- di cui al decreto di nomina del -OMISSIS-.
Il ricorso è sostenuto da un unico articolato motivo di diritto con il quale si lamenta la “Violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 per omessa e/o insufficiente motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità e insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato. Violazione del principio di proporzionalità”.
Si è costituita l’Amministrazione intimata svolgendo difese esclusivamente di forma.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Il ricorso è infondato.
L’art. 3, l. n. 241/1990, prevede l’obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di motivare ogni provvedimento amministrativo, «compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale», con l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione adottata, in relazione alle risultanze dell’istruttoria condotta. La norma consente al cittadino, quale destinatario dell’attività amministrativa, di comprendere l’iter logico seguito dalla pubblica amministrazione nell’adozione di un determinato provvedimento amministrativo.
La motivazione, nella sua formulazione, assolve, anzitutto, ad una finalità conoscitiva, in quanto pone il cittadino nella condizione di capire ciò che ha indotto la pubblica amministrazione ad emanare l’atto, le ragioni che vi sono sottese e i possibili rimedi esperibili. L’obbligo di motivazione è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa, sicché la stessa deve essere formulata in maniera tale che il cittadino, attraverso una compiuta ricognizione delle risultanze di diritto e di fatto del procedimento, sia in grado di ricostruire l’iter logico seguito dalla pubblica amministrazione, in maniera tale da apprezzarne da un lato la sua logicità, dall’altro la sua coerenza alla legge.
In conclusione, la motivazione deve, secondo una concezione sostanziale e funzionale, esternare il percorso logico giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata, permettendo in tal maniera al destinatario di comprendere le ragioni e, conseguentemente, accedere utilmente alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
Le coordinate ermeneutiche richiamate consentono di affermare che l'Amministrazione non incorre nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il provvedimento appare chiarissimo in quanto afferma che “Vista la segnalazione pervenuta il -OMISSIS-ed assunta al prot. n. -OMISSIS-in pari data con la quale il candidato sindaco -OMISSIS- rappresenta come "alcuni Presidenti di Seggio abbiano assunto atteggiamenti e comportamenti che minano indiscutibilmente i principi di imparzialità che dovrebbero governare l'espressione del voto"... "hanno, in questi giorni, apertamente manifestato la propria adesione e la propria marcata convinzione nei confronti della candidata Sindaco -OMISSIS-"... "hanno in più parti e sui propri profili socialnetwork innescato polemiche faziose"”
Sulla base di tale motivazione la Corte d’Appello ha ritenuto che la ricorrente, pubblicando sui social media commenti e valutazioni sulle consultazioni elettorali in corso, abbia violato gli obblighi di imparzialità e riservatezza che devono connotare la pubblica funzione, ha ritenuto opportuno procedere alla sostituzione della ricorrente stessa.
Non può essere condivisa la censura con la quale si afferma che la ricorrente avrebbe solo “esercitato un diritto costituzionalmente riconosciuto ad ogni cittadino, a prescindere dall’incarico pubblico conferitole.
A ciò si aggiunga che la regolarità dello svolgimento dell’incarico di Presidente di Seggio elettorale va valutata esclusivamente in base allo svolgimento delle operazioni elettorali e solo gravi inadempienze nello svolgimento di tale funzione possono giustificare la revoca dell’incarico e di conseguenza l’eventuale cancellazione dal relativo albo”.
Il presidente di seggio, infatti, è responsabile della regolarità delle operazioni e deve mantenere assoluta neutralità. Un comportamento politicamente orientato può essere considerato violazione dei doveri di pubblico ufficiale e motivo di rimozione.
Tali conclusioni non entrano in conflitto con le norme di rango costituzionale che tutelano la libertà di manifestazione del pensiero in quanto i diritti costituzionali possono subire limitazioni quando necessario per proteggere altri valori costituzionali di pari rango.
Tra questi valori rientrano la regolarità e la libertà del voto (artt. 48 e 51 Cost.), l’imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e il buon andamento delle funzioni elettorali.
La libertà di espressione può essere limitata quando chi esercita una funzione pubblica deve garantire imparzialità o neutralità, purché il limite sia temporalmente circoscritto. Nel caso di specie, il Presidente di Seggio può certamente manifestare liberamente le proprie opinioni politiche ma questa espressione deve essere bilanciata dall’esigenza di buon andamento delle consultazioni elettorali che richiede una limitazione che temporalmente può essere delimitata dall’atto di nomina alla fine delle consultazioni elettorali.
3.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
La particolare natura della controversia e le difese di mera forma dell’amministrazione intimata rendono opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
RI RI NI, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RI NI | MA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.