TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 67
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 Legge 241/1990 per omessa e/o insufficiente motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità e insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato. Violazione del principio di proporzionalità.

    Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del provvedimento fosse chiara e desumibile dalla segnalazione pervenuta, la quale indicava che la ricorrente aveva assunto atteggiamenti e comportamenti che minavano i principi di imparzialità, manifestando adesione a un candidato sindaco e innescando polemiche faziose sui social media. La Corte ha affermato che il comportamento politicamente orientato viola i doveri di imparzialità e neutralità richiesti a un Presidente di Seggio, giustificando la sostituzione. Ha altresì precisato che la libertà di espressione può essere limitata quando è necessario proteggere altri valori costituzionali come la regolarità del voto e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, e che tali limitazioni, nel caso specifico, sono temporalmente circoscritte all'espletamento dell'incarico elettorale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 67
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 67
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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