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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO GE TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero del ruolo generale 5808 dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via A. Mordini n. 14, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Luca Fiormonte, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Montecompatri via Giuseppe Ciaffei n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessia
Brandolini, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Bruno E. Pontecorvo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 14 novembre 2022, ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio l' opponendosi al verbale n. 2020012016 dell'8/11/2021, e chiedendo:
l'annullamento del provvedimento nella parte in cui ha disposto la sua cancellazione dalla Gestione
Commercianti dalla data del 21 giugno 2021, quale amministratrice dei Arte Italia Infissi s.r.l.;
l'accertamento del suo diritto alla cancellazione dalla Gestioni Commercianti dall'1 gennaio 2018
o, in subordine, dal 31 dicembre 2018. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha eccepito il difetto di interesse ad agire di parte ricorrente e domandato, nel merito, il rigetto del ricorso.
2. La causa è stata assegnata al presente giudice il 19 giugno 2024. 2.1. Conclusa l'istruttoria, con ordinanza dell'8 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 5 novembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.2. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate in atti da ciascuno.
2.3. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Ritiene l'Ufficio di procedere all'esame delle questioni sottoposte in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. 9 gennaio 2019 n. 363).
3.1. Nel merito, la ricorrente ha affermato l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla CP_ Gestione Commercianti per il periodo successivo all'1 gennaio 2018, per assenza dei presupposti previsti dall'art. 1 commi 202 e 203 legge n. 662/1996.
3.1.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 202, legge n. 662/1996, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soggetti che siano titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e quello dei componenti della famiglia o coadiutori e esercitino attività commerciali e turistiche o lavorino come ausiliari del commercio.
In particolare, il comma 203 della disposizione citata recita: “il primo comma dell'articolo
29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
3.1.2. In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria (Cass. 28 aprile 2017 n. 10583).
In relazione all'oggetto della presente causa, secondo la Corte di Cassazione, in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. ord. 2 maggio 2018 n. 10426).
3.2. Nel caso di specie, risultano: la visura camerale di Arte Italia Infissi s.r.l., di cui la CP_ ricorrente è socia unica e amministratrice unica, dalla sua costituzione (doc. 2 di;
le domande di , di cancellazione della propria iscrizione nella Gestione commercianti, del 9 Parte_1 gennaio 2019 (lett. I) del ricorso); il verbale di accertamento e notificazione n. 2020012016 dell'8/11/2021, con cui “si determina la cancellazione della sig.ra dalla Gestione Parte_1
Commercianti non alla data del 31/12/2018, come richiesto dall'interessata, ma con effetto dal
21/06/2021, in quanto socio unico di che fino a tale data ha partecipato Controparte_2 all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (lett. G) del ricorso).
3.2.1. All'udienza del 24 ottobre 2023, sentita a interrogatorio libero, la ricorrente ha dichiarato: “lavoravo all'interno della Arte Italia srl, che si occupava di infissi, da quanto ricordo
l'attività è iniziata nel 2016 ma non sono certa della data, io fin dall'inizio stavo in amministrazione, contattavo clienti, rispondevo al telefono per organizzare le consegne, andavo anche tutti i giorni ma non necessariamente rimanevo tutto il giorno, rimanevo in genere da 4 a 6 ore, avevo un commercialista esterno per le fatture. […] fino al 2021 sono andata continuativamente, con la frequenza di cui ho detto ossia tutti i giorni ma non tutto il giorno, con le mansioni che ho specificato”. CP_ Il teste Ispettore dell' che ha proceduto all'accertamento nei confronti Testimone_1 di Arte Italia Infissi s.r.l. e del socio lavoratore ha riferito: “L'accertamento ha Parte_1 avuto origine in quanto ha chiesto la cancellazione dal 31 dicembre 2018 dalla Parte_1
Gestione Commercianti, ed era stato ritenuto non contestato il periodo precedente.
Io e la collega abbiamo accertato che la società ha avuto come primo dipendente CP_3
, figlio di , assunto part rime per 24 ore settimanali come commesso
[...] Parte_1 addetto alla vendita nell'attività di commercio di porte e finestre.
La società fa anche il montaggio di porte e finestre e nel tempo ha assunto anche dei dipendenti come montatori.
Nell'ottobre 2020, periodo di accertamento, ho rinvenuto una situazione che non è cambiata sino a quanto il dipendente è stato inuqadrato come coordinatore, a livello CP_3 superiore, quando il conratto è diventato full time a giugno 2021.
Adr. Nel periodo da gennaio 2018 a giugno 2021 la ricorrente lavorava per la società, organizzava la società: siamo entrati in azienda nell'ottobre 2020, non abbiamo verificato per il periodo precedente”.
Il teste ha inoltre confermato che la ricorrente, per tutto il periodo esaminato, è stata inserita con carattere di assoluta abitualità e prevalenza nell'organizzazione aziendale, avendo la piena responsabilità della gestione imprenditoriale, e impartiva ordini e direttive di lavoro ai dipendenti ed ai collaboratori della società.
3.3. Sulla base degli elementi istruttori, quindi, e della stessa dichiarazione resa a interrogatorio libero dalla ricorrente, si deve ritenere raggiunta la prova dello svolgimento effettivo, da parte di , di una attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza Parte_1
(cfr. Cass. ord. 11 febbraio 2013 n. 3145), quale amministratrice unica di Arte Italia Infissi s.r.l., CP_ sino al 26 giugno 2021, come indicato dall'
3.4. Il ricorso pertanto deve essere respinto.
4. , soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite Parte_1
CP_ in favore dell' secondo la liquidazione indicata in dispositivo alla luce dei parametri dettati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
CP_ condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in Parte_2
€ 1.865,00, oltre spese generali.
Si comunichi.
Velletri, 4 dicembre 2025
Il giudice
RO GE TO