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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 2025/2022 promosso da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Marcello Giuseppe Feola (C.F.: ) C.F._2 APPELLANTE contro
(P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv. Ugo Ruffolo (C.F.: ), Valter Loccisano (C.F.: C.F._3
) e TO FF (C.F.: ) C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata nello studio del primo difensore in Bologna, via Alfredo Testoni n. 5 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Bologna accogliere il Parte_1 presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2281/2022 del Tribunale di Bologna datata 17.8.2022, pubblicata il 13.9.2022, pronunciata in esito al giudizio di primo grado R.G. n. 15665/2020, così provvedere e giudicare: 1) annullare e/o disapplicare a) il provvedimento, assunto nella seduta del 25/09/2018 e comunicato alla concludente con pec del 28/09/2018, con il quale il Comitato Ricorsi dell'Organismo di Controllo ha respinto il ricorso Controparte_1 amministrativo presentato dall'odierna appellante, ex art. 12 D.M. 20/12/2013, avverso i provvedimenti di “Sospensione della Certificazione” prot. 1150 del 21/08/2018 e di
“Soppressione delle indicazioni Bio” prot. 1152 del 21/08/2018; b) il provvedimento prot. 1150 del 21/08/2018 con il quale l'appellato Controparte_2
ha applicato nei confronti della sig.ra ,
[...] Parte_1 quale titolare dell'omonima Azienda agricola, la misura della “Sospensione della Certificazione” per 180 giorni, nonché la misura accessoria del “Ricalcolo del periodo di conversione” per tutti gli appezzamenti sottoposti a controllo (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10); c) il provvedimento prot. 1152 del 21/08/2018 con il quale l'appellato Controparte_3
[...] ha applicato nei confronti della sig.ra ,
[...] Parte_1 quale titolare dell'omonima Azienda agricola, la misura della “Soppressione delle indicazioni biologiche”, nonché la misura accessoria del “Ricalcolo del periodo di conversione”;
2) condannare , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza dei provvedimenti di cui al punto che precede, nella misura equitativamente determinata ovvero di quella accertata mediante CTU, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione;
3) con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.” Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Appello adita, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile, anche ex artt. 342 comma 1, l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
, titolare dell'omonima impresa agricola, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Bologna n. 2281/2022, resa in data 17 agosto 2022 e pubblicata il 13 settembre 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 15665/2020, per i motivi tutti meglio illustrati in corso di causa NEL MERITO
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Bologna n. 2281/2022, resa in data 17 agosto 2022 e pubblicata il 13 settembre 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 15665/2020, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, per i motivi tutti meglio dedotti in corso di causa e nel corso delle precedenti fasi del presente giudizio e, conseguentemente,
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2281/2022, resa in data 17 agosto 2022 e pubblicata il 13 settembre 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 15665/2020 e, per l'effetto,
- rigettare le domande tutte formulate dalla IG.ra , in quanto inammissibili, Parte_1 improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, in ogni caso, non provate per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO
1. titolare di un'impresa agricola individuale, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
. Controparte_1
Esponeva di aver stipulato con quest'ultima un contratto a mezzo del quale la propria azienda veniva assoggettata al regime di controllo di cui ai Reg. 2007/834/CE e 2008/889/CE in materia di agricoltura biologica.
Precisava che in virtù di tale contratto si era obbligata a rilasciare, in caso di esito CP_1 favorevole dei propri controlli, la “documentazione Bio” di cui all'art. 29 Reg. 2007/834/CE ovvero, ove fossero state riscontrate non conformità, ad applicare le dovute misure restrittive.
Quanto a sé, deduceva di essersi impegnata ad accettare tutti gli atti ispettivi e le misure adottati dall'Istituto in esecuzione del contratto, nonché a versare allo stesso un corrispettivo.
In tale cornice negoziale, l'attrice riferiva di aver ricevuto due visite ispettive da parte di , CP_1 volte alla raccolta di campioni di suolo e materiale vegetale ai fini della rilevazione di eventuali sostanze chimiche non consentite in regime di coltivazione biologica. In esito alla prima visita -
2 avvenuta il 07/05/2018 - , accertata la positività del campione raccolto all'erbicida 2,4-D, CP_1 aveva adottato la misura temporanea della “soppressione cautelativa delle indicazioni”, poi prorogata in attesa dei successivi controlli. Durante la seconda visita - svolta il 09/07/2018 -
l' aveva condotto una più estesa indagine raccogliendo sette ulteriori campioni, i quali, tutti CP_1 positivi al medesimo composto, avevano comportato la “sospensione della certificazione” precedentemente rilasciata, il “ricalcolo del periodo di conversione” per due anni e la
“soppressione delle indicazioni” per il 2018.
L'attrice esponeva, infine, di aver infruttuosamente esperito avverso tali misure il rimedio interno predisposto dalla stessa . CP_1
Dinanzi al Tribunale di Bologna la chiedeva, in conclusione, l'annullamento delle Parte_1 misure dianzi indicate e la condanna di al risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità CP_1 di commercializzare per un periodo di tre anni i propri prodotti agricoli col certificato di produzione biologica.
EV . CP_1
2. Il giudice di prime cure, istruita la causa documentalmente, rigettava le domande attoree, rilevando l'insussistenza o comunque l'irrilevanza di tutte le violazioni dedotte dall'attrice e, in ogni caso, l'assenza di prova in merito ai danni lamentati.
3. ha proposto appello avverso detta pronuncia. I sette motivi di gravame nei Parte_1 quali si articola lo strumento d'impugnazione aggrediscono ciascuno dei punti motivi della sentenza appellata, riproponendo l'impianto argomentativo già speso in primo grado. si è CP_1 ritualmente costituita e difesa.
IN DIRITTO
4. Vanno, anzitutto, esaminati, attesa la loro priorità logica, i motivi secondo, terzo, quarto e sesto.
5. Il secondo motivo di gravame concerne l'omessa esecuzione di ulteriori esami di controllo sui campioni prelevati in sede di ispezione, nonostante una richiesta in tal senso fosse stata formulata dalla Tale carenza procedurale costituirebbe una violazione del contraddittorio Parte_1 idonea a compromettere l'attendibilità del giudizio di non conformità espresso dall'ente certificatore e posto alla base delle misure contestate. Al riguardo, l'appellante valorizza due circostanze a suo avviso non opportunamente ponderate dal giudice di prime cure.
5.1. Anzitutto, viene richiamato l'art. 16.4 del regolamento tecnico di - costituente parte CP_1 integrante del contratto stipulato dalle parti -, il quale, nel disciplinare le operazioni successive al campionamento, dispone: a) la divisione del campione in quattro diverse aliquote;
b) il
3 trattenimento della prima aliquota presso l'Istituto per lo svolgimento delle analisi dirette, la consegna della quarta all'operatore economico e la conservazione delle rimanenti per “eventuali prove di confronto e/o di revisione”; c) la possibilità per l'operatore di richiedere a sua discrezione tali ulteriori prove di revisione. Senonché, come correttamente evidenziato dall'appellata, la disposizione invocata non conferisce all'operatore economico l'illimitata facoltà di compulsare la revisione del campione, ma condiziona quest'ultima all'evenienza che tale richiesta pervenga
“entro e non oltre 3 giorni dalla data della comunicazione o provvedimento inviato da ”. CP_1
Tale condizione risulta pacificamente non avverata nel caso di specie, dal momento che la dopo aver ricevuto - in data 26/07/2018 - comunicazione delle positività riscontrate Parte_1 da , ha dapprima sottoposto la quarta aliquota in suo possesso a un autonomo esame di CP_1 laboratorio, per poi comunicarne gli esiti all' e richiedere solo a quel punto le prove di CP_1 revisione. Ebbene, tale richiesta - inoltrata il 07/08/2018 - si colloca ampiamente oltre il termine di cui al citato art. 16.4.
5.2. In secondo luogo l'appellante censura l'argomento, speso nella sentenza di primo grado, secondo cui gli esami operati in autonomia dalla sulla quarta aliquota avevano Parte_1 anch'essi restituito un esito positivo, rendendo così superflua ogni ulteriore indagine sul punto da parte di . In realtà, argomenta l'appellante, i valori rilevati - benché non nulli - si CP_1 collocavano al di sotto della soglia minima di rilevanza di 0,01 mg/Kg dettata dal D.M. 309/2011: un esito siffatto obbligava di per sé l'ente certificatore a disporre una prova di verifica, mai avvenuta.
Occorre anzitutto inquadrare il contenuto precettivo del citato D.M. Quest'ultimo è integrato da un
Allegato I, a sua volta oggetto nel 2016 di una nota d'interpretazione autentica da parte del competente Ministero (prot. n. 9664 del 10/02/2016). Dalla lettura congiunta di tali atti si evince che la soglia numerica precedentemente indicata costituisce il limite al di sopra del quale i prodotti risultati contaminati non possono essere mai commercializzati con certificazione biologica;
dal che si deduce, a contrario, la tollerabilità di contaminazioni inferiori al medesimo valore.
Tuttavia, perché tale effetto esimente possa aver luogo, è richiesto il concorso di due ulteriori circostanze: a) “la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza di residui”; b) il rinvenimento dei residui su “alimenti e/o mangimi” e non già su matrici diverse quali terra o acqua
- circostanze ambedue non ricorrenti nel caso di specie.
Difatti, la seconda condizione è da escludersi sulla base delle risultanze documentali disponibili, dal momento che i verbali di campionamento fanno esclusivo riferimento a piante, foglie e terreno. In merito alla prima condizione, invece, nulla è stato allegato da parte appellante, nonostante l'onere probatorio - anche in considerazione del generale principio di vicinanza della
4 prova - gravasse su di essa. Su quest'ultimo punto il giudice di prime cure ha inoltre correttamente valorizzando il contenuto della proposta di trattamento elaborata dall'imprenditrice in data
29/05/2018, nella quale la stessa ipotizza “che la N[on] C[onformità] sia stata determinata dall'uso di mezzi e attrezzature non perfettamente ripuliti ma inquinati a causa delle dell'effettuazione di operazioni colturali su terreni agricoli limitrofi, coltivati anch'essi a cereali, gestiti dagli stessi contoterzisti che operano presso la [sua] azienda”. Una tale affermazione vale di certo a corroborare la non accidentalità della contaminazione. Anche per questa via, dunque, la scelta di non procedere ad ulteriori esami di verifica si rivela legittima.
6. Il secondo motivo di gravame concerne l'asserita violazione da parte di delle minuziose CP_1 norme dettate dall'All. I del D.M. 16954/2010 con riferimento alla fase di prelevamento dei campioni: anche dette irregolarità avrebbero inficiato il giudizio di non conformità. Al riguardo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non proponibili tali doglianze in sede giurisdizionale per avere la dichiarato, nel contesto dei verbali Parte_1 redatti durante le ispezioni, di “non aver nulla da obbiettare sulle modalità del prelievo”. Il verbale, infatti, non sarebbe stato redatto di proprio pugno dall'appellante e comunque non manifesterebbe alcuna volontà di rinuncia in ordine alle irregolarità lamentate.
Il motivo è infondato. Benché i verbali siano stati compilati unilateralmente dagli agenti ispettori, essi recano in calce la sottoscrizione leggibile della la quale ha così manifestato la Parte_1 propria adesione a quanto verbalizzato in sua presenza.
Vale la pena valorizzare l'art. 18.1 del regolamento , il quale, nel disciplinare i rimedi interni CP_1 disponibili all'operatore economico, prescrive che questo, “nel caso non concordi con la valutazione del personale tecnico incaricato, deve riportare e sottoscrivere nel verbale di controllo le motivazioni del suo dissenso”, configurando così un preciso onere di contestazione, chiaramente non evaso nel caso di specie.
Le considerazioni che precedono consentono di rigettare il presente motivo senza indugiare in un approfondito esame delle singole irregolarità denunciate dall'appellante.
7. Il quarto motivo concerne la violazione di alcune ulteriori norme procedurali inerenti all'adozione delle misure restrittive. Al riguardo l'appellante censura i seguenti punti della sentenza impugnata: a) benché sia pacifico che le misure sono state adottate dopo lo spirare dei termini massimi previsti dalla normativa richiamata, il giudice ha erroneamente ritenuto tali termini “ordinatori”, mentre vari indici normativi depongono in senso opposto;
b) il giudice ha inoltre omesso di considerare le seguenti irregolarità: 1) omessa valutazione da parte di CP_1 della proposta di trattamento elaborata dall'imprenditrice in risposta all'adozione della prima misura;
2) indebita proroga della “soppressione cautelativa” disposta in esito alla prima ispezione.
5 7.1. Quanto alla prima doglianza, il collegio ritiene corretta la conclusione del giudice di prime cure secondo cui i termini previsti dall'art. 6, co. 1 D.M. 18096/2014 e dall'art. 17.3 del regolamento interno non sono decadenziali. Le disposizioni in esame prescrivono che le misure vengano adottate “entro e non oltre” cinque giorni dall'accertamento della non conformità e che esse vengano comunicate all'operatore economico entro i successivi tre giorni. Orbene, a prescindere dall'indubbia suggestività del dato letterale, un attento esame del decreto mostra che la ratio dei termini in esame non è quella di imporre uno sbarramento temporale invalicabile oltre il quale le potestà contrattualmente attribuite all'ente certificatore debbano intendersi consumate.
Ad essere tutelato è, piuttosto, l'interesse pubblico a un celere esercizio dei poteri di controllo: interesse che, paradossalmente, subirebbe una lesione ben più grave qualora al ritardo si aggiungesse l'impossibilità di un futuro esercizio delle facoltà d'intervento.
7.2. Riguardo alle ulteriori due irregolarità valorizzate dall'appellante, si osserva quanto segue.
Anzitutto, la proposta di trattamento - la cui valutazione è resa obbligatoria per l'ente certificatore dall'art. 6, co. 4 del citato D.M. - dovrebbe costituire l'occasione per l'operatore economico di interloquire con l'ente, proponendo le opportune correzioni volte a scongiurare l'adozione di una misura restrittiva definitiva. Il trattamento proposto dalla tuttavia, si limita a Parte_1 ipotizzare la fonte dei contaminanti rilevati e a promettere un futuro e non meglio precisato controllo delle attrezzature impiegate: il che risulta del tutto insufficiente rispetto agli elevati livelli di 2,4-D riscontrati da . A fronte di tali carenze, l'omessa valutazione della proposta CP_1 non può costituire alcun significativo inadempimento. Quanto invece alla proroga della soppressione cautelativa, la relativa censura si appalesa del tutto irrilevante, atteso che la misura in questione è stata inglobata e superata dalle restrizioni definitive adottate in esito alla seconda visita ispettiva.
8. Di agevole rigetto è anche il sesto motivo di gravame, col quale parte appellante torna a dolersi, in sostanza, dell'erronea applicazione della disciplina ministeriale che introduce una soglia di tolleranza per l'adozione di misure restrittive.
Quanto esposto al paragrafo 5.2 rende evidente come la pacifica inapplicabilità del D.M. 309/2011 al caso di specie, lungi dal sortire effetti favorevoli per l'operatore economico interessato, rende del tutto inoperante la soglia di tolleranza di 0,01 mg/Kg, con ciò giustificando vieppiù l'adozione delle misure restrittive.
9. Il rigetto dei motivi di gravame sin qui scrutinati comporta altresì l'assorbimento del primo e del quinto motivo, i quali concernono rispettivamente la domanda di annullamento delle misure contestate e quella di risarcimento danni. Difatti, a prescindere da quanto specificamente dedotto nei due motivi, le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti implicano in radice l'insussistenza
6 delle irregolarità denunciate dalla il che impone in ogni caso il rigetto di ambedue le Parte_1 domande.
10. Il settimo e ultimo motivo di gravame denuncia la violazione del principio di proporzionalità da parte di . Essa avrebbe colpito con le proprie misure restrittive anche gli appezzamenti CP_1 nn. 4 e 5, benché rispetto ad essi le analisi abbiano evidenziato concentrazioni sotto soglia di 2,4-
D. Al riguardo basti osservare che: a) come già più volte evidenziato, la soglia evocata dall'appellante non trova applicazione nel caso di specie e ciò consente di ritenere giustificata l'adozione di misure anche a fronte di contaminazioni non gravi;
b) non si ravvisano in capo a margini di discrezionalità nella scelta della misura da adottare, essendo il legislatore CP_1 intervenuto a disciplinare con norme cogenti, precise e complete tutte le possibili evenienze (cfr.
D.M. 15962/2013), di talché non ha alcun pregio il richiamo ad un principio - quale quello di proporzionalità - che postula invece la presenza di un libero potere di scelta in capo all'ente certificatore.
11. Le spese seguono la soccombenza.
12. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2025/2022
R.G., rigetta l'appello e condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese liquidate in €12.000, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'appello, il 4/12/2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Antonella Romano dott. Giovanni Salina
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 2025/2022 promosso da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Marcello Giuseppe Feola (C.F.: ) C.F._2 APPELLANTE contro
(P.I.: ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv. Ugo Ruffolo (C.F.: ), Valter Loccisano (C.F.: C.F._3
) e TO FF (C.F.: ) C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata nello studio del primo difensore in Bologna, via Alfredo Testoni n. 5 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Bologna accogliere il Parte_1 presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2281/2022 del Tribunale di Bologna datata 17.8.2022, pubblicata il 13.9.2022, pronunciata in esito al giudizio di primo grado R.G. n. 15665/2020, così provvedere e giudicare: 1) annullare e/o disapplicare a) il provvedimento, assunto nella seduta del 25/09/2018 e comunicato alla concludente con pec del 28/09/2018, con il quale il Comitato Ricorsi dell'Organismo di Controllo ha respinto il ricorso Controparte_1 amministrativo presentato dall'odierna appellante, ex art. 12 D.M. 20/12/2013, avverso i provvedimenti di “Sospensione della Certificazione” prot. 1150 del 21/08/2018 e di
“Soppressione delle indicazioni Bio” prot. 1152 del 21/08/2018; b) il provvedimento prot. 1150 del 21/08/2018 con il quale l'appellato Controparte_2
ha applicato nei confronti della sig.ra ,
[...] Parte_1 quale titolare dell'omonima Azienda agricola, la misura della “Sospensione della Certificazione” per 180 giorni, nonché la misura accessoria del “Ricalcolo del periodo di conversione” per tutti gli appezzamenti sottoposti a controllo (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10); c) il provvedimento prot. 1152 del 21/08/2018 con il quale l'appellato Controparte_3
[...] ha applicato nei confronti della sig.ra ,
[...] Parte_1 quale titolare dell'omonima Azienda agricola, la misura della “Soppressione delle indicazioni biologiche”, nonché la misura accessoria del “Ricalcolo del periodo di conversione”;
2) condannare , in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza dei provvedimenti di cui al punto che precede, nella misura equitativamente determinata ovvero di quella accertata mediante CTU, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione;
3) con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.” Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1 Appello adita, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile, anche ex artt. 342 comma 1, l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
, titolare dell'omonima impresa agricola, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Bologna n. 2281/2022, resa in data 17 agosto 2022 e pubblicata il 13 settembre 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 15665/2020, per i motivi tutti meglio illustrati in corso di causa NEL MERITO
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Bologna n. 2281/2022, resa in data 17 agosto 2022 e pubblicata il 13 settembre 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 15665/2020, in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, per i motivi tutti meglio dedotti in corso di causa e nel corso delle precedenti fasi del presente giudizio e, conseguentemente,
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2281/2022, resa in data 17 agosto 2022 e pubblicata il 13 settembre 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. R.G. 15665/2020 e, per l'effetto,
- rigettare le domande tutte formulate dalla IG.ra , in quanto inammissibili, Parte_1 improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, in ogni caso, non provate per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO
1. titolare di un'impresa agricola individuale, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
. Controparte_1
Esponeva di aver stipulato con quest'ultima un contratto a mezzo del quale la propria azienda veniva assoggettata al regime di controllo di cui ai Reg. 2007/834/CE e 2008/889/CE in materia di agricoltura biologica.
Precisava che in virtù di tale contratto si era obbligata a rilasciare, in caso di esito CP_1 favorevole dei propri controlli, la “documentazione Bio” di cui all'art. 29 Reg. 2007/834/CE ovvero, ove fossero state riscontrate non conformità, ad applicare le dovute misure restrittive.
Quanto a sé, deduceva di essersi impegnata ad accettare tutti gli atti ispettivi e le misure adottati dall'Istituto in esecuzione del contratto, nonché a versare allo stesso un corrispettivo.
In tale cornice negoziale, l'attrice riferiva di aver ricevuto due visite ispettive da parte di , CP_1 volte alla raccolta di campioni di suolo e materiale vegetale ai fini della rilevazione di eventuali sostanze chimiche non consentite in regime di coltivazione biologica. In esito alla prima visita -
2 avvenuta il 07/05/2018 - , accertata la positività del campione raccolto all'erbicida 2,4-D, CP_1 aveva adottato la misura temporanea della “soppressione cautelativa delle indicazioni”, poi prorogata in attesa dei successivi controlli. Durante la seconda visita - svolta il 09/07/2018 -
l' aveva condotto una più estesa indagine raccogliendo sette ulteriori campioni, i quali, tutti CP_1 positivi al medesimo composto, avevano comportato la “sospensione della certificazione” precedentemente rilasciata, il “ricalcolo del periodo di conversione” per due anni e la
“soppressione delle indicazioni” per il 2018.
L'attrice esponeva, infine, di aver infruttuosamente esperito avverso tali misure il rimedio interno predisposto dalla stessa . CP_1
Dinanzi al Tribunale di Bologna la chiedeva, in conclusione, l'annullamento delle Parte_1 misure dianzi indicate e la condanna di al risarcimento dei danni derivanti dall'impossibilità CP_1 di commercializzare per un periodo di tre anni i propri prodotti agricoli col certificato di produzione biologica.
EV . CP_1
2. Il giudice di prime cure, istruita la causa documentalmente, rigettava le domande attoree, rilevando l'insussistenza o comunque l'irrilevanza di tutte le violazioni dedotte dall'attrice e, in ogni caso, l'assenza di prova in merito ai danni lamentati.
3. ha proposto appello avverso detta pronuncia. I sette motivi di gravame nei Parte_1 quali si articola lo strumento d'impugnazione aggrediscono ciascuno dei punti motivi della sentenza appellata, riproponendo l'impianto argomentativo già speso in primo grado. si è CP_1 ritualmente costituita e difesa.
IN DIRITTO
4. Vanno, anzitutto, esaminati, attesa la loro priorità logica, i motivi secondo, terzo, quarto e sesto.
5. Il secondo motivo di gravame concerne l'omessa esecuzione di ulteriori esami di controllo sui campioni prelevati in sede di ispezione, nonostante una richiesta in tal senso fosse stata formulata dalla Tale carenza procedurale costituirebbe una violazione del contraddittorio Parte_1 idonea a compromettere l'attendibilità del giudizio di non conformità espresso dall'ente certificatore e posto alla base delle misure contestate. Al riguardo, l'appellante valorizza due circostanze a suo avviso non opportunamente ponderate dal giudice di prime cure.
5.1. Anzitutto, viene richiamato l'art. 16.4 del regolamento tecnico di - costituente parte CP_1 integrante del contratto stipulato dalle parti -, il quale, nel disciplinare le operazioni successive al campionamento, dispone: a) la divisione del campione in quattro diverse aliquote;
b) il
3 trattenimento della prima aliquota presso l'Istituto per lo svolgimento delle analisi dirette, la consegna della quarta all'operatore economico e la conservazione delle rimanenti per “eventuali prove di confronto e/o di revisione”; c) la possibilità per l'operatore di richiedere a sua discrezione tali ulteriori prove di revisione. Senonché, come correttamente evidenziato dall'appellata, la disposizione invocata non conferisce all'operatore economico l'illimitata facoltà di compulsare la revisione del campione, ma condiziona quest'ultima all'evenienza che tale richiesta pervenga
“entro e non oltre 3 giorni dalla data della comunicazione o provvedimento inviato da ”. CP_1
Tale condizione risulta pacificamente non avverata nel caso di specie, dal momento che la dopo aver ricevuto - in data 26/07/2018 - comunicazione delle positività riscontrate Parte_1 da , ha dapprima sottoposto la quarta aliquota in suo possesso a un autonomo esame di CP_1 laboratorio, per poi comunicarne gli esiti all' e richiedere solo a quel punto le prove di CP_1 revisione. Ebbene, tale richiesta - inoltrata il 07/08/2018 - si colloca ampiamente oltre il termine di cui al citato art. 16.4.
5.2. In secondo luogo l'appellante censura l'argomento, speso nella sentenza di primo grado, secondo cui gli esami operati in autonomia dalla sulla quarta aliquota avevano Parte_1 anch'essi restituito un esito positivo, rendendo così superflua ogni ulteriore indagine sul punto da parte di . In realtà, argomenta l'appellante, i valori rilevati - benché non nulli - si CP_1 collocavano al di sotto della soglia minima di rilevanza di 0,01 mg/Kg dettata dal D.M. 309/2011: un esito siffatto obbligava di per sé l'ente certificatore a disporre una prova di verifica, mai avvenuta.
Occorre anzitutto inquadrare il contenuto precettivo del citato D.M. Quest'ultimo è integrato da un
Allegato I, a sua volta oggetto nel 2016 di una nota d'interpretazione autentica da parte del competente Ministero (prot. n. 9664 del 10/02/2016). Dalla lettura congiunta di tali atti si evince che la soglia numerica precedentemente indicata costituisce il limite al di sopra del quale i prodotti risultati contaminati non possono essere mai commercializzati con certificazione biologica;
dal che si deduce, a contrario, la tollerabilità di contaminazioni inferiori al medesimo valore.
Tuttavia, perché tale effetto esimente possa aver luogo, è richiesto il concorso di due ulteriori circostanze: a) “la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza di residui”; b) il rinvenimento dei residui su “alimenti e/o mangimi” e non già su matrici diverse quali terra o acqua
- circostanze ambedue non ricorrenti nel caso di specie.
Difatti, la seconda condizione è da escludersi sulla base delle risultanze documentali disponibili, dal momento che i verbali di campionamento fanno esclusivo riferimento a piante, foglie e terreno. In merito alla prima condizione, invece, nulla è stato allegato da parte appellante, nonostante l'onere probatorio - anche in considerazione del generale principio di vicinanza della
4 prova - gravasse su di essa. Su quest'ultimo punto il giudice di prime cure ha inoltre correttamente valorizzando il contenuto della proposta di trattamento elaborata dall'imprenditrice in data
29/05/2018, nella quale la stessa ipotizza “che la N[on] C[onformità] sia stata determinata dall'uso di mezzi e attrezzature non perfettamente ripuliti ma inquinati a causa delle dell'effettuazione di operazioni colturali su terreni agricoli limitrofi, coltivati anch'essi a cereali, gestiti dagli stessi contoterzisti che operano presso la [sua] azienda”. Una tale affermazione vale di certo a corroborare la non accidentalità della contaminazione. Anche per questa via, dunque, la scelta di non procedere ad ulteriori esami di verifica si rivela legittima.
6. Il secondo motivo di gravame concerne l'asserita violazione da parte di delle minuziose CP_1 norme dettate dall'All. I del D.M. 16954/2010 con riferimento alla fase di prelevamento dei campioni: anche dette irregolarità avrebbero inficiato il giudizio di non conformità. Al riguardo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non proponibili tali doglianze in sede giurisdizionale per avere la dichiarato, nel contesto dei verbali Parte_1 redatti durante le ispezioni, di “non aver nulla da obbiettare sulle modalità del prelievo”. Il verbale, infatti, non sarebbe stato redatto di proprio pugno dall'appellante e comunque non manifesterebbe alcuna volontà di rinuncia in ordine alle irregolarità lamentate.
Il motivo è infondato. Benché i verbali siano stati compilati unilateralmente dagli agenti ispettori, essi recano in calce la sottoscrizione leggibile della la quale ha così manifestato la Parte_1 propria adesione a quanto verbalizzato in sua presenza.
Vale la pena valorizzare l'art. 18.1 del regolamento , il quale, nel disciplinare i rimedi interni CP_1 disponibili all'operatore economico, prescrive che questo, “nel caso non concordi con la valutazione del personale tecnico incaricato, deve riportare e sottoscrivere nel verbale di controllo le motivazioni del suo dissenso”, configurando così un preciso onere di contestazione, chiaramente non evaso nel caso di specie.
Le considerazioni che precedono consentono di rigettare il presente motivo senza indugiare in un approfondito esame delle singole irregolarità denunciate dall'appellante.
7. Il quarto motivo concerne la violazione di alcune ulteriori norme procedurali inerenti all'adozione delle misure restrittive. Al riguardo l'appellante censura i seguenti punti della sentenza impugnata: a) benché sia pacifico che le misure sono state adottate dopo lo spirare dei termini massimi previsti dalla normativa richiamata, il giudice ha erroneamente ritenuto tali termini “ordinatori”, mentre vari indici normativi depongono in senso opposto;
b) il giudice ha inoltre omesso di considerare le seguenti irregolarità: 1) omessa valutazione da parte di CP_1 della proposta di trattamento elaborata dall'imprenditrice in risposta all'adozione della prima misura;
2) indebita proroga della “soppressione cautelativa” disposta in esito alla prima ispezione.
5 7.1. Quanto alla prima doglianza, il collegio ritiene corretta la conclusione del giudice di prime cure secondo cui i termini previsti dall'art. 6, co. 1 D.M. 18096/2014 e dall'art. 17.3 del regolamento interno non sono decadenziali. Le disposizioni in esame prescrivono che le misure vengano adottate “entro e non oltre” cinque giorni dall'accertamento della non conformità e che esse vengano comunicate all'operatore economico entro i successivi tre giorni. Orbene, a prescindere dall'indubbia suggestività del dato letterale, un attento esame del decreto mostra che la ratio dei termini in esame non è quella di imporre uno sbarramento temporale invalicabile oltre il quale le potestà contrattualmente attribuite all'ente certificatore debbano intendersi consumate.
Ad essere tutelato è, piuttosto, l'interesse pubblico a un celere esercizio dei poteri di controllo: interesse che, paradossalmente, subirebbe una lesione ben più grave qualora al ritardo si aggiungesse l'impossibilità di un futuro esercizio delle facoltà d'intervento.
7.2. Riguardo alle ulteriori due irregolarità valorizzate dall'appellante, si osserva quanto segue.
Anzitutto, la proposta di trattamento - la cui valutazione è resa obbligatoria per l'ente certificatore dall'art. 6, co. 4 del citato D.M. - dovrebbe costituire l'occasione per l'operatore economico di interloquire con l'ente, proponendo le opportune correzioni volte a scongiurare l'adozione di una misura restrittiva definitiva. Il trattamento proposto dalla tuttavia, si limita a Parte_1 ipotizzare la fonte dei contaminanti rilevati e a promettere un futuro e non meglio precisato controllo delle attrezzature impiegate: il che risulta del tutto insufficiente rispetto agli elevati livelli di 2,4-D riscontrati da . A fronte di tali carenze, l'omessa valutazione della proposta CP_1 non può costituire alcun significativo inadempimento. Quanto invece alla proroga della soppressione cautelativa, la relativa censura si appalesa del tutto irrilevante, atteso che la misura in questione è stata inglobata e superata dalle restrizioni definitive adottate in esito alla seconda visita ispettiva.
8. Di agevole rigetto è anche il sesto motivo di gravame, col quale parte appellante torna a dolersi, in sostanza, dell'erronea applicazione della disciplina ministeriale che introduce una soglia di tolleranza per l'adozione di misure restrittive.
Quanto esposto al paragrafo 5.2 rende evidente come la pacifica inapplicabilità del D.M. 309/2011 al caso di specie, lungi dal sortire effetti favorevoli per l'operatore economico interessato, rende del tutto inoperante la soglia di tolleranza di 0,01 mg/Kg, con ciò giustificando vieppiù l'adozione delle misure restrittive.
9. Il rigetto dei motivi di gravame sin qui scrutinati comporta altresì l'assorbimento del primo e del quinto motivo, i quali concernono rispettivamente la domanda di annullamento delle misure contestate e quella di risarcimento danni. Difatti, a prescindere da quanto specificamente dedotto nei due motivi, le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti implicano in radice l'insussistenza
6 delle irregolarità denunciate dalla il che impone in ogni caso il rigetto di ambedue le Parte_1 domande.
10. Il settimo e ultimo motivo di gravame denuncia la violazione del principio di proporzionalità da parte di . Essa avrebbe colpito con le proprie misure restrittive anche gli appezzamenti CP_1 nn. 4 e 5, benché rispetto ad essi le analisi abbiano evidenziato concentrazioni sotto soglia di 2,4-
D. Al riguardo basti osservare che: a) come già più volte evidenziato, la soglia evocata dall'appellante non trova applicazione nel caso di specie e ciò consente di ritenere giustificata l'adozione di misure anche a fronte di contaminazioni non gravi;
b) non si ravvisano in capo a margini di discrezionalità nella scelta della misura da adottare, essendo il legislatore CP_1 intervenuto a disciplinare con norme cogenti, precise e complete tutte le possibili evenienze (cfr.
D.M. 15962/2013), di talché non ha alcun pregio il richiamo ad un principio - quale quello di proporzionalità - che postula invece la presenza di un libero potere di scelta in capo all'ente certificatore.
11. Le spese seguono la soccombenza.
12. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2025/2022
R.G., rigetta l'appello e condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese liquidate in €12.000, oltre spese generali, Controparte_1
IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'appello, il 4/12/2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Antonella Romano dott. Giovanni Salina
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