Ordinanza collegiale 13 novembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2024, proposto da
TU Caione, rappresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l'esecuzione
della sentenza n. 727 del 07.09.2023 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione Lavoro (NRG. 119/2023), notificata in data 11.09.2023, passata in giudicato come da certificazione rilasciata in data 29.03.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 727 del 07.09.2023, emessa dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro (R.G. n. 119 del 2023), notificata in data 11.09.2023 e passata in giudicato come da certificazione rilasciata in data 29.03.2024.
Con ordinanza n. 1315 del 13 novembre 2024, questo Tribunale ha sollevato una possibile questione, rilevabile d’ufficio, di inammissibilità del ricorso e, tenuto conto che l’art. 73, comma 3, c.p.a. stabilisce che “ se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ”, ha ritenuto di dover assegnare alle parti il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla data di notificazione dell’ordinanza, per il deposito di memorie vertenti unicamente sulla questione dell’inammissibilità del ricorso evidenziata nell’ordinanza.
Nella memoria depositata in data 21 dicembre 2024, ci si limita ad affermare che da un controllo effettuato dal difensore di parte ricorrente era emerso come per evidente e mero errore materiale la notifica era stata effettuata solo nei confronti dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e non anche nei confronti dell’Amministrazione presso l’indirizzo del debitore, evidenziando di aver provveduto a rinnovare la notifica presso le sedi degli uffici e che, in ogni caso, l’Amministrazione debitrice era stata notiziata sulla doverosa esecuzione con sollecito del 18 ottobre 2023 (cui era stata allegata la sentenza), come si evincerebbe dal documento n. 7.
Nella memoria, il difensore sostiene altresì che, nel caso di specie, l’Amministrazione aveva dato prova di essere a conoscenza della sentenza da eseguire, sia perché aveva ricevuto il sollecito di pagamento del difensore, sia perché, aveva provveduto a liquidare in suo favore le spese legali, come risulta dalla fattura del 22.05.2024 e cita una sentenza del T.A.R. Lazio secondo la quale “… in caso di notificazione del titolo non ancora eseguita al momento della proposizione del ricorso in ottemperanza si verifica la momentanea improcedibilità di esso che può essere superata mediante l’esecuzione della necessaria notifica e, dalla data di essa, il decorso completo del termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996 in corso di causa ” (T.A.R. Lazio, 15 luglio 2024, n. 14383).
Il ricorrente chiede dunque che la decisione del ricorso sia differita per consentire, nelle more, all’Amministrazione di provvedere, o comunque, che si perfezioni il termine dei 120 giorni dalla data della notifica anche all’Amministrazione debitrice presso la sede reale.
Nella memoria depositata in data 24 dicembre 2024, l’Avvocatura dello Stato, invece, sostiene che la notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione non potrebbe essere posta in essere successivamente all’avvio del giudizio di ottemperanza e che la stessa non sarebbe altrimenti surrogabile dalla pretesa conoscenza aliunde della sentenza da eseguire (ad esempio, a mezzo di diffida stragiudiziale), nell’ottica di tutelare l’Amministrazione resistente e lo PA ER di cui la stessa dispone per porre in esecuzione la pronuncia de qua , insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese di controparte.
All’udienza camerale del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva che agli atti, la sentenza n. 727 del 2023 del Tribunale ordinario di Firenze non risulta essere stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione resistente, ma solo presso l’Avvocatura dello Stato. Invero, nel documento, allegato al ricorso, rubricato “ Prova avvenuta notifica sentenza ”, risulta la ricevuta di avvenuta consegna tramite PEC, datata 11 settembre 2023, indirizzata a ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it .
Ciò comporta il mancato rispetto della disposizione di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669 del 1996 (convertito in legge n. 30 del 1997), ai sensi della quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, la disposizione in questione si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3734 che richiama T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 23; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434).
Al riguardo, dalla circostanza che la notifica del titolo, ai fini del rispetto dell’indicato art. 14, comma 1, decreto legge n. 669 del 1996, non sia un atto processuale, ma un adempimento volto a concedere all’amministrazione uno PA ER per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale, deriva una conseguenza per le amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato.
La notifica del titolo va, infatti, effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654; Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751).
Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che “ lo PA ER per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654).
Il Collegio ritiene che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione debba essere notificata presso la sede reale dell’amministrazione prima della presentazione del ricorso e ciò in conformità alla disposizione di legge sopra riportata, la cui finalità è, appunto, quella di garantire l’utilità e l’effettività dello PA ER .
Sul punto, si osserva che il T.A.R. Puglia ha ritenuto inammissibile un ricorso poiché la sentenza da ottemperare non risultava essere stata ritualmente notificata in forma esecutiva all’Amministrazione, presso la sede reale, prima della proposizione del ricorso di ottemperanza (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13 settembre 2017, n.1452)
Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) del c.p.a., deve essere dichiarato inammissibile per mancata notifica, prima della proposizione del ricorso, della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione resistente presso la sede reale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione liquidate in euro 800,00 (ottocento/00), più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO