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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9530 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22876/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. ssa DI ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22876/2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Simona Perricone presso Parte_1 C.F._1 la quale è elettivamente domiciliata in Roma in Via Sirte, civ. 28 in virtù di procura speciale in atti
- parte opponente - contro
(C.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2 Luca Gambero e Alessandra Villanucci e domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 36 in virtù di procura speciale in atti Roma
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 20.05.2025 per parte opponente (riportandosi alle memorie del 23.10.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: come osservato, evidenziato, allegato e richiesto al Punto 1 del presente scritto difensivo, sospendere necessariamente il presente procedimento ex art 295 c.p.c. o in denegata ipotesi, per ragioni di opportunità, economia e ragionevolezza ex artt. 336 e ss c.p.c., sospendere il presente procedimento essendo pendente tra le stesse parti e per le medesime ragioni di cui all'opposizioneimpugnativa in sede di gravame del titolo su cui l'ingiunzione è stata emessa (sentenza 12561/22 del Tribunale di Roma) e, dunque, con ogni conseguenza rilevante anche in sede di opposizione a d.i. per le ragioni reclamate.
2. IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO: per quanto evidenziato e contestato ed allegato al Punto 1 del presente scritto, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta.
3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in ragione di quanto evidenziato, esposto e contestato in sede di divorzio e al Punto 2 del presente scritto difensivo in ossequio alla C. Cassazione S.U. n. 32914 del 08.11.2022, con qualsiasi statuizione dichiarare nullo e/ o annullabile e/o in ogni caso revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 3897/2023, in quanto del tutto illegittimo ex art 633 e ss c.p.c. in relazione al titolo su cui si fonda - Sentenza Trib. Roma n. 12561/22 - e al credito su cui si fonda, trattandosi di somme di denaro, queste ultime, del tutto irripetibili da parte del sig. Controparte_1
pagina 1 di 6 in virtù del principio alimentate, solidaristico, assistenziale e composito nel rapporto post CP_1 familiare tra ex coniugi. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite ex art 91 c.p.c., Iva e CPA e rimborso spese generali, salvo nel caso l'ulteriore condanna ex art 96 c.p.c. sempre in facoltà del giudice dell'opposizione in caso di richieste temerarie”
per parte opposta (come da memorie del 30.04.2025)
“In via principale: accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione, rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, nel merito: Accertato e dichiarato il credito del sig. , della somma Controparte_1 di € 10.500,00, per tutte la causali illustrate, nei confronti della sig.ra , condannare Parte_1 quest'ultima al pagamento del predetto importo in favore dell'odierno esponente, oltre interessi sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
OGGETTO: Ripetizione assegno divorzile.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Sia sufficiente premettere che con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 3897/23, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.02.23 (R.G. 6397/23), a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ex coniuge dell'importo di € 10.500,00 oltre accessori, a titolo di restituzione dell'assegno divorzile per la parte eccedente rispetto alla quantificazione da ultimo operata dalla sentenza definitiva di divorzio.
Ai fini della emissione del provvedimento monitorio il Sig. esponeva di avere Controparte_2 avviato giudizio di divorzio nei confronti di , che in sede presidenziale il Presidente F.F. Parte_1 aveva confermato le condizioni di separazione personale in forza delle quali era tenuto a versare alla ex coniuge, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00, che con sentenza non definitiva sullo status n. 17265/2020, pubblicata in data 02.12.20 (di R.G. 28253/19) il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 20.10.1986, che, infine, con sentenza definitiva n. 12561/2022, pubblicata in data 22.08.22, il Tribunale medesimo aveva disposto un assegno divorzile in favore della sig.ra di € Pt_1 500,00 a decorrere dalla sentenza non definitiva di divorzio in luogo dei € 1.000 stabiliti in sede presidenziale. Deduceva, pertanto, di avere diritto, avendo egli versato regolarmente le somme dovute, a ripetere gli importi corrisposti in eccesso pari ad € 10.500,00 in quanto indebitamente percepiti dalla signora Pt_1
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo la dopo aver insistito in via preliminare e/o pregiudiziale per Pt_1 la sospensione del procedimento ex art 295 c.p.c. o ex art 336 e ss c.p.c. avendo interposto gravame contro la sentenza di divorzio, nel merito eccepiva nullità del decreto ingiuntivo opposto per assoluta assenza e carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito anche richiamata la sentenza s.u. Corte di Cassazione n. 32914 del 08/11/2022, nel merito deduceva la irripetibilità delle somme percepite in eccesso in applicazione dei principi enunciati nella menzionata sentenza vertendosi in ipotesi di mera rimodulazione a ribasso dell'assegno divorzile.
In sede di memoria conclusiva sollevava eccezione di cosa giudicata in ordine alla pretesa di pagina 2 di 6 restituzione delle somme che assumeva già oggetto di appello incidentale proposto dallo CP_1 avverso la sentenza di divorzio, rigettato - unitamente a quello principale - dalla Corte di Appello con sentenza n. 7802/2024 pubbl. il 11/12/2024 (RG n. 745/2023) non impugnata.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva tempestivamente parte opposta preliminarmente insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, contestando le avverse deduzioni ed insistendo per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine per la condanna dell'opponente alla minor somma eventualmente accertata.
Rigettata l'istanza di sospensione per difetto di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico, rigettata altresì l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa, istruita solo documentalmente, perveniva all'udienza del 20.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. ove il giudice, senza opposizione delle parti, si riservava il deposito della sentenza.
****
L'opposizione non è fondata e deve, dunque, esser rigettata.
In via preliminare deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare non solo la sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio ma la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale i convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto ( cfr. ex multis, Cass. n.2421 del 2006).
Deve altresì precisarsi che l'esame della domanda proposta non risulta precluso dal passaggio in giudicato della sentenza di appello – di cui è pacifica la mancata impugnazione - che ha definito il gravame contro la sentenza di divorzio.
La Corte di Appello di Roma – pur rigettando la domanda incidentale proposta - non si è in alcun modo pronunciata sulla richiesta di restituzione delle somme come agevolmente si comprende dalla lettura doverosamente integrata del dispositivo con la parte motiva della sentenza – domanda che, in ogni caso, era in quella sede improponibile per la specialità del rito (Sez. 6 - 1, Ord. n. 6424 del 13/03/2017) Come è noto, l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa, per carenza di connessione qualificata, la possibilità del "simultaneus processus " tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, divisioni di beni, risarcimenti;
condanna ad obblighi di facere o non facere e pagamento di arretrati….… essendo queste autonome e distinte dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006).
Parimenti non meritevole appare l'argomentazione di parte opposta secondo la quale la questione della ripetibilità delle somme percepite in eccesso a titolo di assegno divorzile non potrebbe trovare legittimo spazio in questo giudizio dovendo la stessa essere sottoposta al giudice dell'appello che sarebbe il solo a poter procedere al giudizio sulla legittimità e/o validità della sentenza di divorzio precluso invece a questo giudicante.
L'argomentazione, che poggia sull'erroneo presupposto della perfetta sovrapponibilità della questione della decorrenza retroattiva degli effetti della sentenza con quella, diversa, della ripetibilità delle somme, non è condivisibile posto che la seconda non consegue necessariamente alla prima ed in questo trova ragione la richiamata pronuncia della Suprema Corte che indica le ipotesi di ripetibilità proprio pagina 3 di 6 nel caso in cui il provvedimento caducatorio abbia effetti retroattivi.
La ripetizione dell'indebito non costituisca una conseguenza inevitabile del mancato riconoscimento dell'assegno divorzile o del riconoscimento in misura minore ma prevede un accertamento sia nell'an che nel quantum del diritto alla restituzione fatto valere, diritto distinto ed ulteriore rispetto a quello a percepire l'assegno regolato in sede separativa o presidenziale.
Ed, invero questo giudice, non è affatto chiamato a pronunciarsi sulla decorrenza degli effetti della sentenza ma sulla diversa questione, della sussistenza dei presupposti per la ripetibilità delle somme quando la pronuncia stabilisca una decorrenza retroattiva.
Occorre, dunque, fare corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la richiamata sentenza alla quale invero rimandano entrambe le difese pur pervenendo ad opposte conclusioni: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità” (Cass., S.U., n. 32914/2022).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie non sembra potersi nutrire dubbio alcuno sulla riconducibilità della fattispecie all'ipotesi di una mera rimodulazione al ribasso delle condizioni originariamente previste. E, in ogni caso, certo che la fattispecie non possa rientrare nell'ipotesi
Parte opposta ha sostenuto che il Tribunale con la sentenza definitiva non abbia proceduto ad una rimodulazione dell'assegno ma ad una prima “determinazione” (Ed infatti, l'importo dell'assegno divorzile che il sig. , in forza della sentenza de qua, è obbligato a corrispondere mensilmente CP_1 in favore della sig. , viene determinato in complessivi euro 500,00 in considerazione di una Pt_1 valutazione ab origine della situazione patrimoniale nonché reddituale intercorrente tra gli ex coniugi, e non invece sulla scorta di una mera rivalutazione al ribasso del quantum in ragione di sopravvenute circostanze”.
Erra la difesa convenuta nell'interpretazione proposta.
E', infatti, evidente che la conferma in sede presidenziale delle condizioni separative è in ogni caso il frutto di una autonoma valutazione in ordine all'assegno divorzile operata dal giudice del divorzio sebbene in via differenziale rispetto a quella effettuata in sede di separazione che intanto rimane vigente nella misura in cui non sia in contrasto con la situazione delle parti al momento dell'udienza pagina 4 di 6 presidenziale.
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, da un lato, che i provvedimenti presidenziali nel giudizio di divorzio hanno “natura cautelare, nella più vasta accezione ormai comprensiva anche dei provvedimenti anticipatori della decisione definitiva”, nel senso che “il Presidente del Tribunale regola, in via provvisoria, l'assetto dei rapporti tra coniugi e tra questi ultimi e i figli, anticipando gli effetti della pronuncia di merito, cercando di prevedere, con cognizione sommaria, il contenuto della suddetta decisione definitiva, sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra questi e i figli” ” (Cass., S.U., n. 32914/2022).
Tale impostazione incide sulla natura dei provvedimenti in esame, oggetto di discussione fra le parti: se la decisione presidenziale anticipa gli effetti della pronuncia di merito, l'assegno attribuito provvisoriamente avrà la medesima natura di quello che può essere disposto con la sentenza definitiva.
L'assegno corrisposto dal sig. in favore della sig.ra aveva dunque natura di assegno CP_3 Pt_1 divorzile provvisorio poi rivisitato in sede di sentenza definitiva.
Nella concreta fattispecie il Tribunale ha rimodulato l'importo dell'assegno divorzile in considerazione dei nuovi principi giurisprudenziali intervenuti in materia non potendosi in alcun modo ritenere che si verta nella prima delle ipotesi e cioè di insussistenza ab origine dei presupposti per la previsione dell'assegno.
Deve, tuttavia, a questo punto considerarsi che la non ripetibilità delle somme erogate in eccesso è comunque subordinata all'ulteriore requisito che si tratti “di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica”.
Ora, tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa e astratta essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto, la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socioeconomico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti.
Il Tribunale e la Corte di Appello hanno accertato che la risulta essere pensionata fin dal 2019, Pt_1 con un reddito pure ivi dedotto pari ad euro 1.550,00 netti mensili calcolati su 14 mensilità (cfr. anche dichiarazione dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti) che la stessa è comproprietaria, unitamente al marito, della casa coniugale dove non vive nessuna delle due parti ma che il ricorrente ha sempre lasciato nella disponibilità della moglie (circostanza dedotta e non contestata dalla la quale, per asserite difficoltà psicologiche dovute a dedotti eventi violenti a Pt_1 suo danno da parte del marito, specificava di non voler tornare a vivere in quell'appartamento, eventi, tuttavia, mai provati, cfr. anche la sentenza di separazione con il rigetto della domanda di addebito e la sentenza penale emessa nei riguardi dello che in parte assolveva l'imputato ed in parte CP_1 dichiarava prescritti i reati contestati, in atti), che la stessa all'esito del giudizio di divorzio è risultata titolare di un rapporto di conto corrente con saldo pari a giugno 2019 ad euro 70.000,00 che sebbene la giustifichi con somme percepite a titolo di acconto TFR appare inverosimile che le stesse Pt_1 possano essere per l'intero a tale titolo riconducibili anche in considerazione della retribuzione dichiarata;
infine la contitolarità (sebbene con dieci fratelli) in capo alla stessa di diverse proprietà immobiliari.
Ora il dato che appare significativo e tendenzialmente dirimente nella valutazione della condizione della UI è che la stessa ha potuto per sua scelta lasciare non utilizzata la casa coniugale che il marito
– circostanza pacifica – aveva riservato alla sua esclusiva disponibilità non essendo invero emersa pagina 5 di 6 alcuna prova della ragione dedotta a giustificazione di ciò (atteggiamenti violenti da parte dell'ex marito) né, come ben evidenziato dalla Corte di Appello senza porla in locazione o alienarla come pure più volte suggeritole dal coniuge, sì da poter incassare ciascuno di essi la metà del ricavato.
Le richiamate circostanze complessivamente considerate ostano all'operare della presunzione che le somme siano state interamente consumate in quanto non si può ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme attribuite in via provvisoria versate medio tempore dallo alla UI siano state consumate per fini di sostentamento. CP_3
Vi è poi da osservare che la regola della non ripetibilità è indicata dalla Suprema Corte come eccezione rispetto al generale principio di ripetibilità, conseguendone che la sussistenza dei requisiti per la prima ipotesi (irripetibilità) debbano essere valutati con un certo rigore.
Nel caso in esame non può presumersi che la titolare di un stipendio e/o pensione di euro 1.500 Pt_1 per 14 mensilità, di un più che decoroso saldo di conto corrente verosimilmente accresciuto con il saldo del TFR, nella condizione di poter senza alcuna ragione giustificativa lasciare inutilizzato l'immobile ex casa coniugale senza venderlo né metterlo a rendita, contitolare di altri immobili, abbia totalmente consumato le somme ricevute in eccesso per una destinazione alimentare, valorizzato anche il dato che l'assegno divorzile trova causa giustificatrice preminente non nelle condizioni economiche della Pt_1 ma in motivi perequativi avendo il Tribunale presunto l'apporto dalla medesima offerto nel lungo periodo del matrimonio, alla affermazione economia e professionale del coniuge.
Le somme versate in eccesso sono, dunque, ripetibili
Tanto premesso considerato che nessuna contestazione è stata formulata in ordine all'avvenuto pagamento delle somme medesime – peraltro documentato – nè in ordine al quantum della domanda, la pretesa creditoria deve considerarsi fondata e l'opposizione rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'esito del giudizio preclude l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo non considerata la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n° 3897/23, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.02.23 (R.G. 6397/23); rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente;
condanna (C.F.: ) a rifondere a Parte_1 C.F._1 Controparte_1 (C.f. ) le spese di lite che liquida in € 1.700 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e C.F._2 rimborso spese generali.
Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice
DI ER
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott. ssa DI ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22876/2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Simona Perricone presso Parte_1 C.F._1 la quale è elettivamente domiciliata in Roma in Via Sirte, civ. 28 in virtù di procura speciale in atti
- parte opponente - contro
(C.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2 Luca Gambero e Alessandra Villanucci e domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 36 in virtù di procura speciale in atti Roma
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 20.05.2025 per parte opponente (riportandosi alle memorie del 23.10.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: come osservato, evidenziato, allegato e richiesto al Punto 1 del presente scritto difensivo, sospendere necessariamente il presente procedimento ex art 295 c.p.c. o in denegata ipotesi, per ragioni di opportunità, economia e ragionevolezza ex artt. 336 e ss c.p.c., sospendere il presente procedimento essendo pendente tra le stesse parti e per le medesime ragioni di cui all'opposizioneimpugnativa in sede di gravame del titolo su cui l'ingiunzione è stata emessa (sentenza 12561/22 del Tribunale di Roma) e, dunque, con ogni conseguenza rilevante anche in sede di opposizione a d.i. per le ragioni reclamate.
2. IN VIA PRELIMINARE E NEL RITO: per quanto evidenziato e contestato ed allegato al Punto 1 del presente scritto, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta.
3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in ragione di quanto evidenziato, esposto e contestato in sede di divorzio e al Punto 2 del presente scritto difensivo in ossequio alla C. Cassazione S.U. n. 32914 del 08.11.2022, con qualsiasi statuizione dichiarare nullo e/ o annullabile e/o in ogni caso revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 3897/2023, in quanto del tutto illegittimo ex art 633 e ss c.p.c. in relazione al titolo su cui si fonda - Sentenza Trib. Roma n. 12561/22 - e al credito su cui si fonda, trattandosi di somme di denaro, queste ultime, del tutto irripetibili da parte del sig. Controparte_1
pagina 1 di 6 in virtù del principio alimentate, solidaristico, assistenziale e composito nel rapporto post CP_1 familiare tra ex coniugi. IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite ex art 91 c.p.c., Iva e CPA e rimborso spese generali, salvo nel caso l'ulteriore condanna ex art 96 c.p.c. sempre in facoltà del giudice dell'opposizione in caso di richieste temerarie”
per parte opposta (come da memorie del 30.04.2025)
“In via principale: accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa opposizione, rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, nel merito: Accertato e dichiarato il credito del sig. , della somma Controparte_1 di € 10.500,00, per tutte la causali illustrate, nei confronti della sig.ra , condannare Parte_1 quest'ultima al pagamento del predetto importo in favore dell'odierno esponente, oltre interessi sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con integrale vittoria di spese e compenso professionale”.
OGGETTO: Ripetizione assegno divorzile.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Sia sufficiente premettere che con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 3897/23, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.02.23 (R.G. 6397/23), a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore dell'ex coniuge dell'importo di € 10.500,00 oltre accessori, a titolo di restituzione dell'assegno divorzile per la parte eccedente rispetto alla quantificazione da ultimo operata dalla sentenza definitiva di divorzio.
Ai fini della emissione del provvedimento monitorio il Sig. esponeva di avere Controparte_2 avviato giudizio di divorzio nei confronti di , che in sede presidenziale il Presidente F.F. Parte_1 aveva confermato le condizioni di separazione personale in forza delle quali era tenuto a versare alla ex coniuge, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00, che con sentenza non definitiva sullo status n. 17265/2020, pubblicata in data 02.12.20 (di R.G. 28253/19) il Tribunale di Roma aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 20.10.1986, che, infine, con sentenza definitiva n. 12561/2022, pubblicata in data 22.08.22, il Tribunale medesimo aveva disposto un assegno divorzile in favore della sig.ra di € Pt_1 500,00 a decorrere dalla sentenza non definitiva di divorzio in luogo dei € 1.000 stabiliti in sede presidenziale. Deduceva, pertanto, di avere diritto, avendo egli versato regolarmente le somme dovute, a ripetere gli importi corrisposti in eccesso pari ad € 10.500,00 in quanto indebitamente percepiti dalla signora Pt_1
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo la dopo aver insistito in via preliminare e/o pregiudiziale per Pt_1 la sospensione del procedimento ex art 295 c.p.c. o ex art 336 e ss c.p.c. avendo interposto gravame contro la sentenza di divorzio, nel merito eccepiva nullità del decreto ingiuntivo opposto per assoluta assenza e carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito anche richiamata la sentenza s.u. Corte di Cassazione n. 32914 del 08/11/2022, nel merito deduceva la irripetibilità delle somme percepite in eccesso in applicazione dei principi enunciati nella menzionata sentenza vertendosi in ipotesi di mera rimodulazione a ribasso dell'assegno divorzile.
In sede di memoria conclusiva sollevava eccezione di cosa giudicata in ordine alla pretesa di pagina 2 di 6 restituzione delle somme che assumeva già oggetto di appello incidentale proposto dallo CP_1 avverso la sentenza di divorzio, rigettato - unitamente a quello principale - dalla Corte di Appello con sentenza n. 7802/2024 pubbl. il 11/12/2024 (RG n. 745/2023) non impugnata.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva tempestivamente parte opposta preliminarmente insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, contestando le avverse deduzioni ed insistendo per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine per la condanna dell'opponente alla minor somma eventualmente accertata.
Rigettata l'istanza di sospensione per difetto di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico, rigettata altresì l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa, istruita solo documentalmente, perveniva all'udienza del 20.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. ove il giudice, senza opposizione delle parti, si riservava il deposito della sentenza.
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L'opposizione non è fondata e deve, dunque, esser rigettata.
In via preliminare deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare non solo la sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio ma la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale i convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto ( cfr. ex multis, Cass. n.2421 del 2006).
Deve altresì precisarsi che l'esame della domanda proposta non risulta precluso dal passaggio in giudicato della sentenza di appello – di cui è pacifica la mancata impugnazione - che ha definito il gravame contro la sentenza di divorzio.
La Corte di Appello di Roma – pur rigettando la domanda incidentale proposta - non si è in alcun modo pronunciata sulla richiesta di restituzione delle somme come agevolmente si comprende dalla lettura doverosamente integrata del dispositivo con la parte motiva della sentenza – domanda che, in ogni caso, era in quella sede improponibile per la specialità del rito (Sez. 6 - 1, Ord. n. 6424 del 13/03/2017) Come è noto, l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa, per carenza di connessione qualificata, la possibilità del "simultaneus processus " tra l'azione di divorzio (o separazione) e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, divisioni di beni, risarcimenti;
condanna ad obblighi di facere o non facere e pagamento di arretrati….… essendo queste autonome e distinte dalla prima e soggette al rito ordinario (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006).
Parimenti non meritevole appare l'argomentazione di parte opposta secondo la quale la questione della ripetibilità delle somme percepite in eccesso a titolo di assegno divorzile non potrebbe trovare legittimo spazio in questo giudizio dovendo la stessa essere sottoposta al giudice dell'appello che sarebbe il solo a poter procedere al giudizio sulla legittimità e/o validità della sentenza di divorzio precluso invece a questo giudicante.
L'argomentazione, che poggia sull'erroneo presupposto della perfetta sovrapponibilità della questione della decorrenza retroattiva degli effetti della sentenza con quella, diversa, della ripetibilità delle somme, non è condivisibile posto che la seconda non consegue necessariamente alla prima ed in questo trova ragione la richiamata pronuncia della Suprema Corte che indica le ipotesi di ripetibilità proprio pagina 3 di 6 nel caso in cui il provvedimento caducatorio abbia effetti retroattivi.
La ripetizione dell'indebito non costituisca una conseguenza inevitabile del mancato riconoscimento dell'assegno divorzile o del riconoscimento in misura minore ma prevede un accertamento sia nell'an che nel quantum del diritto alla restituzione fatto valere, diritto distinto ed ulteriore rispetto a quello a percepire l'assegno regolato in sede separativa o presidenziale.
Ed, invero questo giudice, non è affatto chiamato a pronunciarsi sulla decorrenza degli effetti della sentenza ma sulla diversa questione, della sussistenza dei presupposti per la ripetibilità delle somme quando la pronuncia stabilisca una decorrenza retroattiva.
Occorre, dunque, fare corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la richiamata sentenza alla quale invero rimandano entrambe le difese pur pervenendo ad opposte conclusioni: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità” (Cass., S.U., n. 32914/2022).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie non sembra potersi nutrire dubbio alcuno sulla riconducibilità della fattispecie all'ipotesi di una mera rimodulazione al ribasso delle condizioni originariamente previste. E, in ogni caso, certo che la fattispecie non possa rientrare nell'ipotesi
Parte opposta ha sostenuto che il Tribunale con la sentenza definitiva non abbia proceduto ad una rimodulazione dell'assegno ma ad una prima “determinazione” (Ed infatti, l'importo dell'assegno divorzile che il sig. , in forza della sentenza de qua, è obbligato a corrispondere mensilmente CP_1 in favore della sig. , viene determinato in complessivi euro 500,00 in considerazione di una Pt_1 valutazione ab origine della situazione patrimoniale nonché reddituale intercorrente tra gli ex coniugi, e non invece sulla scorta di una mera rivalutazione al ribasso del quantum in ragione di sopravvenute circostanze”.
Erra la difesa convenuta nell'interpretazione proposta.
E', infatti, evidente che la conferma in sede presidenziale delle condizioni separative è in ogni caso il frutto di una autonoma valutazione in ordine all'assegno divorzile operata dal giudice del divorzio sebbene in via differenziale rispetto a quella effettuata in sede di separazione che intanto rimane vigente nella misura in cui non sia in contrasto con la situazione delle parti al momento dell'udienza pagina 4 di 6 presidenziale.
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, da un lato, che i provvedimenti presidenziali nel giudizio di divorzio hanno “natura cautelare, nella più vasta accezione ormai comprensiva anche dei provvedimenti anticipatori della decisione definitiva”, nel senso che “il Presidente del Tribunale regola, in via provvisoria, l'assetto dei rapporti tra coniugi e tra questi ultimi e i figli, anticipando gli effetti della pronuncia di merito, cercando di prevedere, con cognizione sommaria, il contenuto della suddetta decisione definitiva, sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra questi e i figli” ” (Cass., S.U., n. 32914/2022).
Tale impostazione incide sulla natura dei provvedimenti in esame, oggetto di discussione fra le parti: se la decisione presidenziale anticipa gli effetti della pronuncia di merito, l'assegno attribuito provvisoriamente avrà la medesima natura di quello che può essere disposto con la sentenza definitiva.
L'assegno corrisposto dal sig. in favore della sig.ra aveva dunque natura di assegno CP_3 Pt_1 divorzile provvisorio poi rivisitato in sede di sentenza definitiva.
Nella concreta fattispecie il Tribunale ha rimodulato l'importo dell'assegno divorzile in considerazione dei nuovi principi giurisprudenziali intervenuti in materia non potendosi in alcun modo ritenere che si verta nella prima delle ipotesi e cioè di insussistenza ab origine dei presupposti per la previsione dell'assegno.
Deve, tuttavia, a questo punto considerarsi che la non ripetibilità delle somme erogate in eccesso è comunque subordinata all'ulteriore requisito che si tratti “di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica”.
Ora, tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa e astratta essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto, la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socioeconomico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti.
Il Tribunale e la Corte di Appello hanno accertato che la risulta essere pensionata fin dal 2019, Pt_1 con un reddito pure ivi dedotto pari ad euro 1.550,00 netti mensili calcolati su 14 mensilità (cfr. anche dichiarazione dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti) che la stessa è comproprietaria, unitamente al marito, della casa coniugale dove non vive nessuna delle due parti ma che il ricorrente ha sempre lasciato nella disponibilità della moglie (circostanza dedotta e non contestata dalla la quale, per asserite difficoltà psicologiche dovute a dedotti eventi violenti a Pt_1 suo danno da parte del marito, specificava di non voler tornare a vivere in quell'appartamento, eventi, tuttavia, mai provati, cfr. anche la sentenza di separazione con il rigetto della domanda di addebito e la sentenza penale emessa nei riguardi dello che in parte assolveva l'imputato ed in parte CP_1 dichiarava prescritti i reati contestati, in atti), che la stessa all'esito del giudizio di divorzio è risultata titolare di un rapporto di conto corrente con saldo pari a giugno 2019 ad euro 70.000,00 che sebbene la giustifichi con somme percepite a titolo di acconto TFR appare inverosimile che le stesse Pt_1 possano essere per l'intero a tale titolo riconducibili anche in considerazione della retribuzione dichiarata;
infine la contitolarità (sebbene con dieci fratelli) in capo alla stessa di diverse proprietà immobiliari.
Ora il dato che appare significativo e tendenzialmente dirimente nella valutazione della condizione della UI è che la stessa ha potuto per sua scelta lasciare non utilizzata la casa coniugale che il marito
– circostanza pacifica – aveva riservato alla sua esclusiva disponibilità non essendo invero emersa pagina 5 di 6 alcuna prova della ragione dedotta a giustificazione di ciò (atteggiamenti violenti da parte dell'ex marito) né, come ben evidenziato dalla Corte di Appello senza porla in locazione o alienarla come pure più volte suggeritole dal coniuge, sì da poter incassare ciascuno di essi la metà del ricavato.
Le richiamate circostanze complessivamente considerate ostano all'operare della presunzione che le somme siano state interamente consumate in quanto non si può ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme attribuite in via provvisoria versate medio tempore dallo alla UI siano state consumate per fini di sostentamento. CP_3
Vi è poi da osservare che la regola della non ripetibilità è indicata dalla Suprema Corte come eccezione rispetto al generale principio di ripetibilità, conseguendone che la sussistenza dei requisiti per la prima ipotesi (irripetibilità) debbano essere valutati con un certo rigore.
Nel caso in esame non può presumersi che la titolare di un stipendio e/o pensione di euro 1.500 Pt_1 per 14 mensilità, di un più che decoroso saldo di conto corrente verosimilmente accresciuto con il saldo del TFR, nella condizione di poter senza alcuna ragione giustificativa lasciare inutilizzato l'immobile ex casa coniugale senza venderlo né metterlo a rendita, contitolare di altri immobili, abbia totalmente consumato le somme ricevute in eccesso per una destinazione alimentare, valorizzato anche il dato che l'assegno divorzile trova causa giustificatrice preminente non nelle condizioni economiche della Pt_1 ma in motivi perequativi avendo il Tribunale presunto l'apporto dalla medesima offerto nel lungo periodo del matrimonio, alla affermazione economia e professionale del coniuge.
Le somme versate in eccesso sono, dunque, ripetibili
Tanto premesso considerato che nessuna contestazione è stata formulata in ordine all'avvenuto pagamento delle somme medesime – peraltro documentato – nè in ordine al quantum della domanda, la pretesa creditoria deve considerarsi fondata e l'opposizione rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'esito del giudizio preclude l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo non considerata la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n° 3897/23, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.02.23 (R.G. 6397/23); rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente;
condanna (C.F.: ) a rifondere a Parte_1 C.F._1 Controparte_1 (C.f. ) le spese di lite che liquida in € 1.700 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e C.F._2 rimborso spese generali.
Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice
DI ER
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