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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/09/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1949/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 1949/2020 tra
( ), nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Avola (SR), via Napoli n. 14, presso lo studio dell'avv. VINCI Sergio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), nata ad [...] il [...], elettivamente ON C.F._2 domiciliata in Avola (SR), Corso G. D'Agata n. 68, presso lo studio dell'avv. SIRUGO Paolo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2020 deduceva di aver lavorato senza regolare Parte_1 ingaggio, alle dipendenze di presso il centro estetico “Il sogno di Mary”, ON dall'01.08.2018 fino al 24.07.2019, con la qualifica di impiegata di concetto e le mansioni di “addetta alla reception” del CCNL acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri;
deduceva, altresì, che il rapporto di lavoro si era interrotto il 24.07.2019, quando la aveva presentato le dimissioni Pt_1 volontarie.
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente rappresentava di avere prestato servizio alle dipendenze della resistente dal martedì al sabato, dalle ore 9,00 fino all'orario di chiusura del centro che di solito avveniva intorno alle 21.00, con la previsione, solo in alcuni casi, di una pausa pranzo dalle ore 13.30 alle ore 15.00; quanto alla retribuzione, deduceva di aver percepito la somma complessiva di € 1.950,00 e di non avere mai ricevuto alcun compenso per ferie non godute, tredicesima mensilità, ratei di fine rapporto, lavoro straordinario e festivo.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato dall'01.08.2018 al 24.07.2019, deduceva di aver maturato un credito nei confronti della resistente pari ad € 33.880,16, a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, festività e T.F.R. (come da conteggi del consulente di parte prodotti in atti).
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di sentire condannare la resistente al pagamento della somma di ON
€ 33.880,16 a titolo di retribuzione, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, festività, indennità per ferie e permessi non goduti, TFR, oltre agli interessi legali dovuti dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Con memoria difensiva depositata in data 24.04.2021, si costituiva in giudizio ON che contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso deducendo che nessun rapporto di lavoro subordinato era mai intercorso tra la e la resistente;
rappresentava Pt_1 invero che tra le parti vi era stato esclusivamente un rapporto di amicizia a motivo del quale la Pt_1 si recava spesso presso il centro estetico di cui era titolare la . Precisava, altresì, che la CP_1 somma di € 1.950,00 citata dalla ricorrente quale asserito corrispettivo di una prestazione lavorativa, era stata corrisposta dalla resistente quale restituzione di un prestito che la le aveva fatto in Pt_1 precedenza.
Contestava, inoltre, la autenticità e veridicità della “trascrizione dei messaggi Whatsapp” prodotti da parte ricorrente quale prova della sussistenza di un rapporto lavorativo tra le parti e ne chiedeva, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio.
In via subordinata, contestava l'applicabilità del CCNL di categoria e le modalità di svolgimento dell'asserita attività lavorativa così come indicate dalla ricorrente, nonché i conteggi dalla stessa allegati in atti. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, terzo comma c.p.c. Parte_1
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ritiene il giudicante che il materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio appare sufficiente a fondare una motivata decisione di merito, apparendo superflua l'escussione di ulteriori due testimoni (rispetto a quelli già ammessi e sentiti per la ricorrente) ed essendo inammissibile l'istanza di esibizione avanzata dalla ricorrente e rivolta alla stessa parte che la formula.
In punto di diritto, deve evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, il lavoratore è rigorosamente gravato dell'onere di provare l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Invero, il vincolo di subordinazione si contraddistingue per gli ordini specifici impartiti dal datore di lavoro, diretti ad orientare l'attività del lavoratore attraverso la determinazione del contenuto delle mansioni assegnate e delle modalità di esercizio delle stesse, in funzione del soddisfacimento delle proprie eSIenze, garantite anche dalla vigilanza e dal controllo sul corretto adempimento della prestazione lavorativa, in osservanza delle direttive impartitegli (Cfr. Cass. Civ. n. 7796 del 1993).
Per giurisprudenza costante, è, quindi, il soggetto che agisce per l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non regolarizzato, della continuità della prestazione lavorativa e delle ore di lavoro quotidianamente svolte. Tale onere probatorio investe, in particolare, la prova dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento ad eventuali pause godute e dei giorni lavorati, al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore del convenuto, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese e dei giorni lavorati (Cass. 5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003).
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto o affermando che lo stesso si è svolto con differenti modalità rispetto a quelle indicate.
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda proposta nei confronti di non essendo in alcun modo emersa la sussistenza di ON un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e la ricorrente. In particolare, nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine all'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro da parte della convenuta nei confronti della ricorrente, avendo gli stessi testi negato la sussistenza di un rapporto lavorativo, di qualsiasi natura.
In particolare, la testimone dipendente del Centro Estetico sin dal 2017, ha Testimone_1
Pt_ dichiarato “Ricordo che la veniva nel centro non per lavorare ma solo a fare visita (per rapporti di amicizia) alla titolare SI.ra . Quando veniva si fermava solo per parlare con la ON
, non per qualche trattamento relativo alla sua persona. Ricordo che la permanenza durava CP_1 pochi minuti”. La teste, inoltre, ha riferito che “Nel centro oltre la titolare l'unica dipendente sono io. Poi vi lavora anche la SI.ra che “collabora” con la SInora ”. Testimone_2 CP_1
Anche la testimone collaboratrice del centro estetico “Il sogno di Mary” dal Testimone_2 marzo 2019, così come confermato anche dalla testimone ha escluso lo Testimone_1 svolgimento di qualunque attività lavorativa da parte di presso il centro estetico di Parte_1 cui la resistente era titolare, riferendo “Ricordo che da quando io frequento il centro, la SI.ra , Pt_1 per quelle volte che io effettuavo la mia attività lavorativa… veniva qualche volta a trovare la SInora
, intrattenendosi anche con i clienti ed anche se capitava con me”. La teste poi afferma CP_1 espressamente l'insussistenza di qualsiasi rapporto di dipendenza tra la ricorrente e la “per CP_1 il periodo di mia conoscenza, la non era una dipendente”. Pt_1
Le produzioni documentali di parte ricorrente, poi, non valgono ad inficiare il contenuto e la coerenza delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, trattandosi di mere trascrizioni, a mano della ricorrente, di presunti e non documentati messaggi intercorsi tra l'utenza telefonica della stessa e quella riconducibile, a dire della , alla resistente e, come tali , privi di qualsiasi efficacia Pt_1 probatoria. A ciò si aggiunga che non è documentato neppure l'accertamento, in sede penale, della falsità della testimonianza resa dalle testi escusse nel presente giudizio, avendo parte ricorrente prodotto solo la denuncia querela proposta avverso le testi (atto cui deve riconoscersi valenza allegatoria di parte) e che dal contenuto degli scritti difensivi della parte ricorrente non emerge in alcun modo la sussistenza di direttive e ordini impartiti dal datore di lavoro alla ricorrente quali indici della subordinazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla complessità degli accertamenti di fatto dedotti in giudizio, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 1949/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 17 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Vetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 1949/2020 tra
( ), nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Avola (SR), via Napoli n. 14, presso lo studio dell'avv. VINCI Sergio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), nata ad [...] il [...], elettivamente ON C.F._2 domiciliata in Avola (SR), Corso G. D'Agata n. 68, presso lo studio dell'avv. SIRUGO Paolo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2020 deduceva di aver lavorato senza regolare Parte_1 ingaggio, alle dipendenze di presso il centro estetico “Il sogno di Mary”, ON dall'01.08.2018 fino al 24.07.2019, con la qualifica di impiegata di concetto e le mansioni di “addetta alla reception” del CCNL acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri;
deduceva, altresì, che il rapporto di lavoro si era interrotto il 24.07.2019, quando la aveva presentato le dimissioni Pt_1 volontarie.
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente rappresentava di avere prestato servizio alle dipendenze della resistente dal martedì al sabato, dalle ore 9,00 fino all'orario di chiusura del centro che di solito avveniva intorno alle 21.00, con la previsione, solo in alcuni casi, di una pausa pranzo dalle ore 13.30 alle ore 15.00; quanto alla retribuzione, deduceva di aver percepito la somma complessiva di € 1.950,00 e di non avere mai ricevuto alcun compenso per ferie non godute, tredicesima mensilità, ratei di fine rapporto, lavoro straordinario e festivo.
Sulla base di tali circostanze, tenuto conto delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato dall'01.08.2018 al 24.07.2019, deduceva di aver maturato un credito nei confronti della resistente pari ad € 33.880,16, a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, festività e T.F.R. (come da conteggi del consulente di parte prodotti in atti).
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, al fine di sentire condannare la resistente al pagamento della somma di ON
€ 33.880,16 a titolo di retribuzione, lavoro straordinario, tredicesima mensilità, festività, indennità per ferie e permessi non goduti, TFR, oltre agli interessi legali dovuti dalla maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Con memoria difensiva depositata in data 24.04.2021, si costituiva in giudizio ON che contestava quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso deducendo che nessun rapporto di lavoro subordinato era mai intercorso tra la e la resistente;
rappresentava Pt_1 invero che tra le parti vi era stato esclusivamente un rapporto di amicizia a motivo del quale la Pt_1 si recava spesso presso il centro estetico di cui era titolare la . Precisava, altresì, che la CP_1 somma di € 1.950,00 citata dalla ricorrente quale asserito corrispettivo di una prestazione lavorativa, era stata corrisposta dalla resistente quale restituzione di un prestito che la le aveva fatto in Pt_1 precedenza.
Contestava, inoltre, la autenticità e veridicità della “trascrizione dei messaggi Whatsapp” prodotti da parte ricorrente quale prova della sussistenza di un rapporto lavorativo tra le parti e ne chiedeva, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio.
In via subordinata, contestava l'applicabilità del CCNL di categoria e le modalità di svolgimento dell'asserita attività lavorativa così come indicate dalla ricorrente, nonché i conteggi dalla stessa allegati in atti. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di
[...]
al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, terzo comma c.p.c. Parte_1
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ritiene il giudicante che il materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio appare sufficiente a fondare una motivata decisione di merito, apparendo superflua l'escussione di ulteriori due testimoni (rispetto a quelli già ammessi e sentiti per la ricorrente) ed essendo inammissibile l'istanza di esibizione avanzata dalla ricorrente e rivolta alla stessa parte che la formula.
In punto di diritto, deve evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, il lavoratore è rigorosamente gravato dell'onere di provare l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Invero, il vincolo di subordinazione si contraddistingue per gli ordini specifici impartiti dal datore di lavoro, diretti ad orientare l'attività del lavoratore attraverso la determinazione del contenuto delle mansioni assegnate e delle modalità di esercizio delle stesse, in funzione del soddisfacimento delle proprie eSIenze, garantite anche dalla vigilanza e dal controllo sul corretto adempimento della prestazione lavorativa, in osservanza delle direttive impartitegli (Cfr. Cass. Civ. n. 7796 del 1993).
Per giurisprudenza costante, è, quindi, il soggetto che agisce per l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive ad essere gravato dell'onere di fornire prova puntuale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non regolarizzato, della continuità della prestazione lavorativa e delle ore di lavoro quotidianamente svolte. Tale onere probatorio investe, in particolare, la prova dell'articolazione oraria della prestazione lavorativa, con riferimento ad eventuali pause godute e dei giorni lavorati, al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa. La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore del convenuto, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese e dei giorni lavorati (Cass. 5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003).
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto o affermando che lo stesso si è svolto con differenti modalità rispetto a quelle indicate.
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che debba essere rigettata la domanda proposta nei confronti di non essendo in alcun modo emersa la sussistenza di ON un rapporto di lavoro subordinato tra la stessa e la ricorrente. In particolare, nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine all'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro da parte della convenuta nei confronti della ricorrente, avendo gli stessi testi negato la sussistenza di un rapporto lavorativo, di qualsiasi natura.
In particolare, la testimone dipendente del Centro Estetico sin dal 2017, ha Testimone_1
Pt_ dichiarato “Ricordo che la veniva nel centro non per lavorare ma solo a fare visita (per rapporti di amicizia) alla titolare SI.ra . Quando veniva si fermava solo per parlare con la ON
, non per qualche trattamento relativo alla sua persona. Ricordo che la permanenza durava CP_1 pochi minuti”. La teste, inoltre, ha riferito che “Nel centro oltre la titolare l'unica dipendente sono io. Poi vi lavora anche la SI.ra che “collabora” con la SInora ”. Testimone_2 CP_1
Anche la testimone collaboratrice del centro estetico “Il sogno di Mary” dal Testimone_2 marzo 2019, così come confermato anche dalla testimone ha escluso lo Testimone_1 svolgimento di qualunque attività lavorativa da parte di presso il centro estetico di Parte_1 cui la resistente era titolare, riferendo “Ricordo che da quando io frequento il centro, la SI.ra , Pt_1 per quelle volte che io effettuavo la mia attività lavorativa… veniva qualche volta a trovare la SInora
, intrattenendosi anche con i clienti ed anche se capitava con me”. La teste poi afferma CP_1 espressamente l'insussistenza di qualsiasi rapporto di dipendenza tra la ricorrente e la “per CP_1 il periodo di mia conoscenza, la non era una dipendente”. Pt_1
Le produzioni documentali di parte ricorrente, poi, non valgono ad inficiare il contenuto e la coerenza delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, trattandosi di mere trascrizioni, a mano della ricorrente, di presunti e non documentati messaggi intercorsi tra l'utenza telefonica della stessa e quella riconducibile, a dire della , alla resistente e, come tali , privi di qualsiasi efficacia Pt_1 probatoria. A ciò si aggiunga che non è documentato neppure l'accertamento, in sede penale, della falsità della testimonianza resa dalle testi escusse nel presente giudizio, avendo parte ricorrente prodotto solo la denuncia querela proposta avverso le testi (atto cui deve riconoscersi valenza allegatoria di parte) e che dal contenuto degli scritti difensivi della parte ricorrente non emerge in alcun modo la sussistenza di direttive e ordini impartiti dal datore di lavoro alla ricorrente quali indici della subordinazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla complessità degli accertamenti di fatto dedotti in giudizio, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 1949/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 17 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Vetta