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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4699 dell'anno 2023
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pio Pinto e Antonio Amendola ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
(già ) ( ) in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
RO CI ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 04.04.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24.03.2023 conveniva in giudizio la Parte_2
, deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto Controparte_2
di azioni emesse e vendute dalla stessa banca. Nello specifico, l'attore, in vari periodi di
Cont tempo ed in particolare in data 11.1.2013 acquistava n. 1993 azioni della per un controvalore di € 15.944,00 oltre a € 18.734,20 di obbligazioni convertite poi in n. 2192
azioni; in data 07.08.2013 acquistava, sempre dietro raccomandazione scritta della banca, n. 176 azioni per un controvalore di € 1.677,28; in data 30.12.2014 acquistava n.
469 azioni per € 4.197,55 per un totale complessivo di € 40.571,42.
Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.
L'attrice sosteneva che con decisione n. 3159 del 24.11.2020 l'Arbitro per la
Controversie Finanziarie aveva accolto il ricorso e riconosciuto l'inadempimento dell'intermediario con la condanna di quest'ultima a Controparte_2
corrispondere in favore di a titolo risarcitorio, la somma di € 39.756,86 Parte_2
rivalutata oltre interessi.
La convenuta non adempiva alla Decisione. CP_1
L'attrice concludeva chiedendo:
“- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta Controparte_2
rispetto alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento
[...]
Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e,
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della
Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni ed obbligazioni
Pag. 2 di 11 convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla o, Controparte_2
quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta CP_1
e, sempre e comunque, condannare la convenuta in Controparte_2
persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 40.603,03, in favore della sig.ra Parte_2
fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ.,
dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva in via preliminare la CP_1
prescrizione dei diritti e delle domande avverse e la prescrizione della domanda di accertamento della nullità del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto. Nel
merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per decisione all'udienza
04.04.2025 con termini a ritroso ex art. 189 n. 1 e 2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
La convenuta asserisce che l'investitore non può lamentare alcun profilo di invalidità
con riferimento ai singoli ordini di investimento poiché essi costituiscono meri atti esecutivi di un più ampio contratto di mandato, ossia del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.
Pag. 3 di 11 L'eccezione è infondata.
È pacifico in giurisprudenza che l'investitore può domandare la risoluzione non solo del contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento, aventi natura negoziale e tra loro distinti ed autonomi, quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza (cfr. Cass. Civ. n. 18122/2020).
La convenuta ha eccepito, inoltre, la prescrizione quinquennale delle domande e CP_1
dei diritti di parte attrice.
L'eccezione è infondata.
In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946
c.c.
In ogni caso vi è stata interruzione della prescrizione con il reclamo del 12.03.2019 e
Contr con l'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all' del 20.05.2019.
Nel merito, si prende atto delle risultanze istruttorie già dedotte in sede di procedimento dinanzi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie e non specificamente contestate in questo giudizio.
L'arbitro ha accertato e vagliato: a) la incongruità dell'attività di profilatura della CP_1
e l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio del cliente;
b) la scorretta profilatura svolta atteso che dalle evidenze in atti non emerge alcun idoneo elemento che dia sostegno al profilo di rischio assegnato al cliente ed alle asserite ma non rilevabili competenze specifiche in ambito finanziario attribuite alla stessa;
Pag. 4 di 11 c) la violazione degli obblighi informativi e delle disposizioni ex Comunicazione
Consob del 2 marzo 2009; d) l'eccesso di concentrazione del portafoglio della cliente in
Cont titoli della .
L'attrice ha acquistato dalla n. 4830 azioni emesse dalla stessa Controparte_2
banca per un controvalore complessivo di € 40.571,42.
Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla
Cont consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della
Consob.
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del
07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari,
previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice
Pag. 5 di 11 funzione: la prima è quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg.
Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28 comma 2 del
Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29
del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore
Pag. 6 di 11 richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.
Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di
Pag. 7 di 11 successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. Civ.,
sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail come nel caso di specie.
La definiva come “basso” il livello di rischio delle proprie azioni e “medio” dal CP_1
31.12.2012 sino al 30.06.2015. Ometteva, inoltre, di dichiarare la natura illiquida dei titoli venduti se non successivamente all'acquisto delle azioni da parte dell'attrice.
La Banca convenuta ha completamente omesso di raccogliere correttamente e adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'investimento; non tenendo in debito conto gli obiettivi di investimento dell'attore, la sua pregressa esperienza e la concentrazione dei risparmi in un unico titolo. Un cliente che espressamente riferiva che era suo intendimento proteggere nel tempo il capitale investito.
Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del
T.U.F.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma
Pag. 8 di 11 che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.218 n.
12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544;
Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del
T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attore.
Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero
Pag. 9 di 11 capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine
Cont di acquisto di azioni della da parte di per un ammontare Parte_1
complessivo di € 40.571,42.
Risulta, di contro, la percezione di cedole per € 1.544,38 e dividendi per € 640,93 da parte dell'attrice per complessivi euro 2.185,31.
Alla risoluzione di detto ordine di acquisto consegue, pertanto, l'obbligo della Banca
convenuta, quale intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 38.386,11 in favore di
. Parte_2
La banca convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 38.386,11 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria,
riconosciuta ai minimi per la minore complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 24.03.2023 da nei confronti della (già Parte_2 CP_1 [...]
), in accoglimento della domanda, così provvede: Controparte_2
1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto
Cont di azioni effettuati da , meglio specificati in narrativa: Parte_2
Pag. 10 di 11 2) Condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€ 38.386,11, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della Banca;
3) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore CP_1
dell'attore, liquidate complessivamente in € 6.713,00 per compensi, € 546,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice
Savino AT
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4699 dell'anno 2023
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Pio Pinto e Antonio Amendola ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
(già ) ( ) in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
RO CI ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 04.04.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24.03.2023 conveniva in giudizio la Parte_2
, deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto Controparte_2
di azioni emesse e vendute dalla stessa banca. Nello specifico, l'attore, in vari periodi di
Cont tempo ed in particolare in data 11.1.2013 acquistava n. 1993 azioni della per un controvalore di € 15.944,00 oltre a € 18.734,20 di obbligazioni convertite poi in n. 2192
azioni; in data 07.08.2013 acquistava, sempre dietro raccomandazione scritta della banca, n. 176 azioni per un controvalore di € 1.677,28; in data 30.12.2014 acquistava n.
469 azioni per € 4.197,55 per un totale complessivo di € 40.571,42.
Azioni il cui valore si è poi completamente azzerato nel 2020.
L'attrice sosteneva che con decisione n. 3159 del 24.11.2020 l'Arbitro per la
Controversie Finanziarie aveva accolto il ricorso e riconosciuto l'inadempimento dell'intermediario con la condanna di quest'ultima a Controparte_2
corrispondere in favore di a titolo risarcitorio, la somma di € 39.756,86 Parte_2
rivalutata oltre interessi.
La convenuta non adempiva alla Decisione. CP_1
L'attrice concludeva chiedendo:
“- in via principale, per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta Controparte_2
rispetto alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento
[...]
Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009 e,
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ovvero pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della
Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni ed obbligazioni
Pag. 2 di 11 convertibili (poi convertite in azioni) emesse dalla o, Controparte_2
quantomeno, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta CP_1
e, sempre e comunque, condannare la convenuta in Controparte_2
persona del suo l.r.p.t., alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 40.603,03, in favore della sig.ra Parte_2
fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ.,
dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva in via preliminare la CP_1
prescrizione dei diritti e delle domande avverse e la prescrizione della domanda di accertamento della nullità del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto. Nel
merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.
In assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per decisione all'udienza
04.04.2025 con termini a ritroso ex art. 189 n. 1 e 2 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
La convenuta asserisce che l'investitore non può lamentare alcun profilo di invalidità
con riferimento ai singoli ordini di investimento poiché essi costituiscono meri atti esecutivi di un più ampio contratto di mandato, ossia del contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento.
Pag. 3 di 11 L'eccezione è infondata.
È pacifico in giurisprudenza che l'investitore può domandare la risoluzione non solo del contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento, aventi natura negoziale e tra loro distinti ed autonomi, quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza (cfr. Cass. Civ. n. 18122/2020).
La convenuta ha eccepito, inoltre, la prescrizione quinquennale delle domande e CP_1
dei diritti di parte attrice.
L'eccezione è infondata.
In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946
c.c.
In ogni caso vi è stata interruzione della prescrizione con il reclamo del 12.03.2019 e
Contr con l'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all' del 20.05.2019.
Nel merito, si prende atto delle risultanze istruttorie già dedotte in sede di procedimento dinanzi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie e non specificamente contestate in questo giudizio.
L'arbitro ha accertato e vagliato: a) la incongruità dell'attività di profilatura della CP_1
e l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio del cliente;
b) la scorretta profilatura svolta atteso che dalle evidenze in atti non emerge alcun idoneo elemento che dia sostegno al profilo di rischio assegnato al cliente ed alle asserite ma non rilevabili competenze specifiche in ambito finanziario attribuite alla stessa;
Pag. 4 di 11 c) la violazione degli obblighi informativi e delle disposizioni ex Comunicazione
Consob del 2 marzo 2009; d) l'eccesso di concentrazione del portafoglio della cliente in
Cont titoli della .
L'attrice ha acquistato dalla n. 4830 azioni emesse dalla stessa Controparte_2
banca per un controvalore complessivo di € 40.571,42.
Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla
Cont consistenza del patrimonio sociale. Le azioni della sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n. 11522/1998 della
Consob.
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del
07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari,
previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice
Pag. 5 di 11 funzione: la prima è quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg.
Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28 comma 2 del
Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura,
sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29
del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore
Pag. 6 di 11 richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento,
nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.
Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di
Pag. 7 di 11 successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli" (Cass. Civ.,
sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail come nel caso di specie.
La definiva come “basso” il livello di rischio delle proprie azioni e “medio” dal CP_1
31.12.2012 sino al 30.06.2015. Ometteva, inoltre, di dichiarare la natura illiquida dei titoli venduti se non successivamente all'acquisto delle azioni da parte dell'attrice.
La Banca convenuta ha completamente omesso di raccogliere correttamente e adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell'investimento; non tenendo in debito conto gli obiettivi di investimento dell'attore, la sua pregressa esperienza e la concentrazione dei risparmi in un unico titolo. Un cliente che espressamente riferiva che era suo intendimento proteggere nel tempo il capitale investito.
Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del
T.U.F.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma
Pag. 8 di 11 che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.218 n.
12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544;
Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa, precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del
T.U.F. (cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attore.
Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero
Pag. 9 di 11 capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine
Cont di acquisto di azioni della da parte di per un ammontare Parte_1
complessivo di € 40.571,42.
Risulta, di contro, la percezione di cedole per € 1.544,38 e dividendi per € 640,93 da parte dell'attrice per complessivi euro 2.185,31.
Alla risoluzione di detto ordine di acquisto consegue, pertanto, l'obbligo della Banca
convenuta, quale intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 38.386,11 in favore di
. Parte_2
La banca convenuta va quindi condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 38.386,11 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria,
riconosciuta ai minimi per la minore complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 24.03.2023 da nei confronti della (già Parte_2 CP_1 [...]
), in accoglimento della domanda, così provvede: Controparte_2
1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto
Cont di azioni effettuati da , meglio specificati in narrativa: Parte_2
Pag. 10 di 11 2) Condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di
€ 38.386,11, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della Banca;
3) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore CP_1
dell'attore, liquidate complessivamente in € 6.713,00 per compensi, € 546,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice
Savino AT
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