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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4151/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12.6.2025, promosso da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Franco Balconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brugherio, viale
Lombardia n. 233;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato CP_1 C.F._2
BE TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vimercate (MB), alla Via San
Giorgio n. 12;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI Per il ricorrente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Vimercate, via Castello 1, al si. Parte_1
3) Porre a carico della sig.ra un assegno per il mantenimento del coniuge in CP_1 misura d € 200,00.= mensili, da rivalutarsi annualmente in base egli indici istat
4) Assegnare in via definitiva l'animale d'affezione a Parte_1
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dello stato, stante l'ammissione del ricorrente al p.s.s.
Per la resistente: In via principale, nel merito:
• pronunciare la separazione tra i coniugi Sig.ra e Sig. CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
• ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• assegnare la casa coniugale al Sig. fatti salvi gli effetti personali riconducibili Parte_1 alla Sig.ra ancora ivi contenuti che dovranno essere restituiti alla resistente;
CP_1
• assegnare al Sig. la custodia e la cura in via esclusiva dell'animale d'affezione; Pt_1
• rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio specificati in narrativa la domanda relativa alla richiesta di mantenimento integralmente richiamate;
• dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• in via riconvenzionale, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri CP_1
e in data 30 settembre 2023 e trascritto nel registro dello stato civile del
[...] Parte_1
Comune Brugherio, atto n. 90, parte 22, serie C, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, confermando le conclusioni già rassegnate nel capo avente a oggetto la separazione.
Pagina 2 Motivi della decisione Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 30.9.2023 in Brugherio con;
che dalla loro unione non nascevano figli;
CP_1 domandava la separazione, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo al suo mantenimento a carico della resistente di euro 200,00, l'assegnazione dell'animale d'affezione; a sostegno delle sue domande esponeva che la resistente lasciava la casa coniugale in data 20.4.2025; che la resistente si trasferiva in Vimercate presso SO IM EN e disdettava i contratti di utenza, lasciandolo Per_ senza luce né gas;
che la resistente si disinteressava del cane d'affezione, che veniva gestito interamente da lui;
esponeva di essere affetto da disabilità ed inoccupato;
che la resistente risultava avere un lavoro dipendente. Si costituiva la resistente che domandava la separazione, l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, l'assegnazione del cane d'affezione al ricorrente, il rigetto della domanda di mantenimento al ricorrente, in via riconvenzionale lo scioglimento del matrimonio;
esponeva che da tempo si era trasferita dalla casa coniugale, stanti le tensioni con il coniuge;
che erano già state espletate le pratiche per il passaggio di proprietà del cane d'affezione; di aver sempre percepito redditi bassi come addetta alle pulizie;
di essere disoccupata e di percepire NASPI di euro 620 mensili;
che il ricorrente non era inabile al lavoro e non percepiva alcuna invalidità civile;
che egli aveva sempre svolto attività lavorativa come sorvegliante di strutture adibite allo street food e talora in qualche ristorante. Alla udienza del 11.12.2025 il legale del ricorrente evidenzia che il proprio assistito non può presenziare, ma non ha fornito documentazione che attestasse l'impedimento, chiede rinvio. Il legale della resistente si oppone al rinvio, visto che non è stato collaborativo. Evidenzia che la propria Pt_1 assistita allega di essere in arrivo, ma che di fatto non è qui. Chiede che si vada a decisione. Il legale del ricorrente a domanda del Giudice specifica che la casa coniugale è in locazione con canone mensile non noto, ma vi è morosità; il proprio assistito era inoccupato, ora non sarebbe più in Lombardia e starebbe lavorando, ma non vi sono notizie più precise. Non risulta che egli percepisca pensione di invalidità. Il legale della resistente a domanda del Giudice evidenzia che la signora convive con altro soggetto che lavora, forse in ambito edilizio, la signora percepisce NASPI di euro 620 mensili. Il Giudice Delegato, atteso che l'articolo 473-bis.21 prevede che All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese; che nel caso di specie il convenuto ha chiesto che si prosegua e che il ricorrente non è presente senza giustificato motivo, ha disposto la prosecuzione del giudizio, e tentato la conciliazione delle parti che non è riuscita.
nel frattempo sopraggiunta ha dichiarato: vivo a Vimercate, in locazione, con contratto CP_1 intestato al mio Compagno, il canone mi pare che sia di euro 280 mensili, il mio Compagno fa il gommista a Cambiago e guadagna euro 1500 mensili credo, forse un po' di più con gli straordinari, io prendo la NASPI e non sto lavorando, ho la NASPI fino al 2028. Il legale del ricorrente si riporta alla richiesta di rinvio e in subordine alle domande di cui al ricorso ed alle domande ivi contenute. Il legale della resistente chiede che si vada a decisione e si riporta alle proprie domande.
******* Ritenuto che:
-La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Pagina 3 Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
-Non può procedersi all'assegnazione della casa coniugale a in difetto dei presupposti Parte_1 di cui all'articolo 337 sexies c.c. (collocamento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti); il godimento del bene resterà disciplinato dalla normativa ordinaria.
-È inammissibile nella presente sede la domanda di assegnazione dell'animale di affezione, trattandosi di statuizione estranea al petitum ed alla causa petendi del presente giudizio.
-Quanto agli aspetti economici, L'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicchè a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013). Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005). Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto verbale dal quale risulta invalidità con riduzione CP_2 capacità lavorativa al 60% (documento 3 ricorrente); egli è rimasto temporaneamente nella casa coniugale, condotta in locazione con canone non riferito;
alla udienza del 11.12.2025 è emerso che egli non vivrebbe più in Lombardia ed avrebbe trovato lavoro. La resistente operava come addetta alle pulizie;
nella certificazione unica 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 423,27 annui netti per 23 giorni di lavoro (data inizio lavoro 9.12.2022); nella certificazione unica 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 6.994,38 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 582,86 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella certificazione unica 2025 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2024 di circa euro 4351,58 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 483,5 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su nove mensilità (fine lavoro 16.9.2024).
Pagina 4 Attualmente allega di essere disoccupata dal 20.6.2025 e di percepire la Naspi di euro 620,00 mensili;
vive ospite del di lei compagno (in immobile condotto in locazione con canone mensile di euro 280), compagno il quale lavorerebbe come gommista con redito mensile di euro 1.500. Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500), ne deriva che la resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 120,00. Così delineate le condizioni economico patrimoniali delle parti, deve evidenziarsi come il ricorrente ha recentemente reperito nuova occupazione, che gli ha consentito di provvedere al proprio mantenimento anche al di fuori del territorio Lombardo. La resistente ha attualmente redditi non significativi, derivanti da indennità NASPi, e comunque in linea con quelli goduti precedentemente, nel corso dello svolgimento di attività lavorativa. Gli elementi indiziari versati in atti non consentono dunque di ritenere provato né che il ricorrente non abbia – potenzialmente – mezzi adeguati alla conservazione di tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di coniugio, né che tali mezzi siano invece nella disponibilità della resistente. Alla luce di quanto precede non è possibile ravvisare la sussistenza dei presupposti per porre in capo alla resistente un contributo al mantenimento del ricorrente.
- Avendo la resistente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
-Le spese di lite verranno regolamentate al definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio a Brugherio in data 30.9.2023 (Atto n. 90, Parte II, Serie C del registro di matrimonio del Comune di Brugherio). II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio, per le annotazioni di legge. III. rigetta la domanda di contributo al mantenimento del ricorrente;
IV. Dichiara inammissibili le restanti domande;
V. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
VI. spese al definitivo. Si comunichi Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025 Il Giudice est. Claudia Bonomi Il Presidente Carmen Arcellaschi
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12.6.2025, promosso da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Franco Balconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brugherio, viale
Lombardia n. 233;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'avvocato CP_1 C.F._2
BE TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vimercate (MB), alla Via San
Giorgio n. 12;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI Per il ricorrente:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
2) Assegnare la casa coniugale, sita in Vimercate, via Castello 1, al si. Parte_1
3) Porre a carico della sig.ra un assegno per il mantenimento del coniuge in CP_1 misura d € 200,00.= mensili, da rivalutarsi annualmente in base egli indici istat
4) Assegnare in via definitiva l'animale d'affezione a Parte_1
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dello stato, stante l'ammissione del ricorrente al p.s.s.
Per la resistente: In via principale, nel merito:
• pronunciare la separazione tra i coniugi Sig.ra e Sig. CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
• ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• assegnare la casa coniugale al Sig. fatti salvi gli effetti personali riconducibili Parte_1 alla Sig.ra ancora ivi contenuti che dovranno essere restituiti alla resistente;
CP_1
• assegnare al Sig. la custodia e la cura in via esclusiva dell'animale d'affezione; Pt_1
• rigettare in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio specificati in narrativa la domanda relativa alla richiesta di mantenimento integralmente richiamate;
• dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
• in via riconvenzionale, dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e pertanto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri CP_1
e in data 30 settembre 2023 e trascritto nel registro dello stato civile del
[...] Parte_1
Comune Brugherio, atto n. 90, parte 22, serie C, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, confermando le conclusioni già rassegnate nel capo avente a oggetto la separazione.
Pagina 2 Motivi della decisione Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 in data 30.9.2023 in Brugherio con;
che dalla loro unione non nascevano figli;
CP_1 domandava la separazione, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo al suo mantenimento a carico della resistente di euro 200,00, l'assegnazione dell'animale d'affezione; a sostegno delle sue domande esponeva che la resistente lasciava la casa coniugale in data 20.4.2025; che la resistente si trasferiva in Vimercate presso SO IM EN e disdettava i contratti di utenza, lasciandolo Per_ senza luce né gas;
che la resistente si disinteressava del cane d'affezione, che veniva gestito interamente da lui;
esponeva di essere affetto da disabilità ed inoccupato;
che la resistente risultava avere un lavoro dipendente. Si costituiva la resistente che domandava la separazione, l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, l'assegnazione del cane d'affezione al ricorrente, il rigetto della domanda di mantenimento al ricorrente, in via riconvenzionale lo scioglimento del matrimonio;
esponeva che da tempo si era trasferita dalla casa coniugale, stanti le tensioni con il coniuge;
che erano già state espletate le pratiche per il passaggio di proprietà del cane d'affezione; di aver sempre percepito redditi bassi come addetta alle pulizie;
di essere disoccupata e di percepire NASPI di euro 620 mensili;
che il ricorrente non era inabile al lavoro e non percepiva alcuna invalidità civile;
che egli aveva sempre svolto attività lavorativa come sorvegliante di strutture adibite allo street food e talora in qualche ristorante. Alla udienza del 11.12.2025 il legale del ricorrente evidenzia che il proprio assistito non può presenziare, ma non ha fornito documentazione che attestasse l'impedimento, chiede rinvio. Il legale della resistente si oppone al rinvio, visto che non è stato collaborativo. Evidenzia che la propria Pt_1 assistita allega di essere in arrivo, ma che di fatto non è qui. Chiede che si vada a decisione. Il legale del ricorrente a domanda del Giudice specifica che la casa coniugale è in locazione con canone mensile non noto, ma vi è morosità; il proprio assistito era inoccupato, ora non sarebbe più in Lombardia e starebbe lavorando, ma non vi sono notizie più precise. Non risulta che egli percepisca pensione di invalidità. Il legale della resistente a domanda del Giudice evidenzia che la signora convive con altro soggetto che lavora, forse in ambito edilizio, la signora percepisce NASPI di euro 620 mensili. Il Giudice Delegato, atteso che l'articolo 473-bis.21 prevede che All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese; che nel caso di specie il convenuto ha chiesto che si prosegua e che il ricorrente non è presente senza giustificato motivo, ha disposto la prosecuzione del giudizio, e tentato la conciliazione delle parti che non è riuscita.
nel frattempo sopraggiunta ha dichiarato: vivo a Vimercate, in locazione, con contratto CP_1 intestato al mio Compagno, il canone mi pare che sia di euro 280 mensili, il mio Compagno fa il gommista a Cambiago e guadagna euro 1500 mensili credo, forse un po' di più con gli straordinari, io prendo la NASPI e non sto lavorando, ho la NASPI fino al 2028. Il legale del ricorrente si riporta alla richiesta di rinvio e in subordine alle domande di cui al ricorso ed alle domande ivi contenute. Il legale della resistente chiede che si vada a decisione e si riporta alle proprie domande.
******* Ritenuto che:
-La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Pagina 3 Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
-Non può procedersi all'assegnazione della casa coniugale a in difetto dei presupposti Parte_1 di cui all'articolo 337 sexies c.c. (collocamento di figli minori o convivenza con figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti); il godimento del bene resterà disciplinato dalla normativa ordinaria.
-È inammissibile nella presente sede la domanda di assegnazione dell'animale di affezione, trattandosi di statuizione estranea al petitum ed alla causa petendi del presente giudizio.
-Quanto agli aspetti economici, L'articolo 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entita' di tale somministrazione e' determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Poiché la separazione personale, a differenza del divorzio presuppone la permanenza del vincolo coniugale, - il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, permane il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
tuttavia, il venir meno della convivenza comporta significativi mutamenti, sicchè a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde invece il diritto al mantenimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. (cfr. Cass. SU Sent. n. 32914/2022). Deve peraltro evidenziarsi che La conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. sent. n. 17199/2013). Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. (cfr. Cass. Sent. n. 605/2017, Cass. Sent. n. 17199/2013, Cass. Sent. n. 9878/2006; Cass. Sent. n. 23071/2005, Cass. Sent. n. 6712/2005). Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto verbale dal quale risulta invalidità con riduzione CP_2 capacità lavorativa al 60% (documento 3 ricorrente); egli è rimasto temporaneamente nella casa coniugale, condotta in locazione con canone non riferito;
alla udienza del 11.12.2025 è emerso che egli non vivrebbe più in Lombardia ed avrebbe trovato lavoro. La resistente operava come addetta alle pulizie;
nella certificazione unica 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 423,27 annui netti per 23 giorni di lavoro (data inizio lavoro 9.12.2022); nella certificazione unica 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 6.994,38 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 582,86 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella certificazione unica 2025 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2024 di circa euro 4351,58 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 483,5 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su nove mensilità (fine lavoro 16.9.2024).
Pagina 4 Attualmente allega di essere disoccupata dal 20.6.2025 e di percepire la Naspi di euro 620,00 mensili;
vive ospite del di lei compagno (in immobile condotto in locazione con canone mensile di euro 280), compagno il quale lavorerebbe come gommista con redito mensile di euro 1.500. Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500), ne deriva che la resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 120,00. Così delineate le condizioni economico patrimoniali delle parti, deve evidenziarsi come il ricorrente ha recentemente reperito nuova occupazione, che gli ha consentito di provvedere al proprio mantenimento anche al di fuori del territorio Lombardo. La resistente ha attualmente redditi non significativi, derivanti da indennità NASPi, e comunque in linea con quelli goduti precedentemente, nel corso dello svolgimento di attività lavorativa. Gli elementi indiziari versati in atti non consentono dunque di ritenere provato né che il ricorrente non abbia – potenzialmente – mezzi adeguati alla conservazione di tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di coniugio, né che tali mezzi siano invece nella disponibilità della resistente. Alla luce di quanto precede non è possibile ravvisare la sussistenza dei presupposti per porre in capo alla resistente un contributo al mantenimento del ricorrente.
- Avendo la resistente richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
-Le spese di lite verranno regolamentate al definitivo.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio a Brugherio in data 30.9.2023 (Atto n. 90, Parte II, Serie C del registro di matrimonio del Comune di Brugherio). II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brugherio, per le annotazioni di legge. III. rigetta la domanda di contributo al mantenimento del ricorrente;
IV. Dichiara inammissibili le restanti domande;
V. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
VI. spese al definitivo. Si comunichi Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025 Il Giudice est. Claudia Bonomi Il Presidente Carmen Arcellaschi
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