CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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- 1. MUTUO CONDIZIONATO: vale quale titolo esecutivo ai sensi dell’art 474 cpcAndrea Terrinoni · https://www.expartecreditoris.it/ · 29 ottobre 2024
ISSN 2385-1376 Provvedimento segnalato dall'Avv. Andrea Terrinoni, del foro di Latina Costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui alla consegna del denaro segua il deposito cauzionale in favore della mutuante, atteso che anche tale modulo procedimentale determina la nascita di una attuale obbligazione restitutoria della parte mutuataria. Il deposito infruttifero è, infatti, finalizzato all'attuazione di una cautela provvisoria per l'istituto di credito e non influisce sull'efficacia della messa a disposizione della somma in favore del mutuatario, né costituisce un autonomo negozio in grado di elidere la traditio della somma mutuata. Questo è il principio espresso dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2023, n. 5654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5654 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RG VA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Iacopo Di VA, in sostituzione dell'avv. Michele Fino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Taranto del 17 febbraio 2020, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5654 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2022 truffa ascrittogli, esclusa l'aggravante del danno di rilevante gravità, per avere venduto a Forese Marilina una autovettura che aveva effettuato molti chilometri in più rispetto a quanto assicuratole e risultante dal tachimetro e dal certificato di conformità, percependo un ingiusto profitto. 2. Ricorre per cassazione VA RG, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la tardività della querela, posto che la vittima avrebbe avuto contezza della truffa fin dal mese di settembre del 2015, a fronte di una querela sporta il 22 febbraio del 2016. La persona offesa, inoltre, in data 5 ottobre 2015, aveva, tramite il proprio avvocato, inviato al ricorrente una lettera raccomandata con la quale chiedeva la risoluzione del contratto ovvero una congrua riduzione del prezzo, dimostrando di essere consapevole della truffa tanto da palesare la possibilità di sporgere querela. La Corte, in proposito, non avrebbe offerto congrua motivazione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, che la Corte avrebbe affermato senza tenere conto che il ricorrente non sarebbe stato consapevole della manomissione del contachilometri dell'autovettura, avendo venduto l'automobile fungendo da tramite tra l'acquirente ed il proprietario e non essendovi prova che quanto riportato nel certificato di conformità fosse falso;
3) violazione di legge per errata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata all'estero quando egli aveva invece eletto domicilio in Italia - e, più precisamente, in Manduria, via Pirandello n. 18, presso l'abitazione della propria madre, MI IA AN - come risulta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
4) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.1. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di detti accertamenti, non potendo farsi discendere dalla inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620). Si assume, cioè, che la presentazione della querela è rapportata alla piena 2 conoscenza del fatto di reato da parte della vittima, in tutti i suoi elementi costitutivi (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954). Nel caso in esame, la sentenza, a fg. 6, dà atto che la persona offesa si fosse attivata nei confronti dell'imputato attraverso un legale, rispondendo adeguatamente alla circostanza, evidenziata sia in ricorso che nell'atto di appello, secondo la quale l'RG aveva ricevuto, in data 5 ottobre 2015, una lettera raccomandata con la quale era stata chiesta la risoluzione del contratto ed una riduzione del prezzo di acquisto dell'autovettura in ragione della manomissione del contachilometri emersa da ricerche effettuate dalla vittima dopo l'acquisto del mezzo. Tuttavia, per le ragioni espresse in sentenza, attinenti al merito, ciò non poteva ancora comportare nella vittima la piena contezza del fatto di aver subito un danno ed una truffa. 2. Anche il secondo motivo è generico. Il ricorso omette di confrontarsi con il passaggio decisivo della sentenza impugnata nel quale la Corte di appello ha messo in luce che l'imputato aveva rilasciato personalmente il certificato di conformità che attestava il chilometraggio sicuramente fasullo in base alle risultanze dell'annotazione di servizio. Ciò, a dimostrazione della sua responsabilità per il reato contestatogli, non intaccata dalle altre argomentazioni difensive che si rivelano generiche. 3. La eccezione processuale di cui al terzo motivo è manifestamente infondata dal momento che dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, ivi compreso l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari - reso possibile dalla natura della questione - non risulta alcuna formale elezione di domicilio in Italia ma solo una indicazione di un domicilio di fatto dell'imputato presso la di lui madre. 4. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. La Corte di appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla presenza di plurimi precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente, giudizio che non ha consentito una prognosi negativa circa la commissione di ulteriori reati cui ancorare la concessione di benefici. Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; 3 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022. Il Consigliere estensore Il Pr+dente PP RI Sergio! AN fr
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PP RI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, Avv. Iacopo Di VA, in sostituzione dell'avv. Michele Fino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Taranto del 17 febbraio 2020, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 5654 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2022 truffa ascrittogli, esclusa l'aggravante del danno di rilevante gravità, per avere venduto a Forese Marilina una autovettura che aveva effettuato molti chilometri in più rispetto a quanto assicuratole e risultante dal tachimetro e dal certificato di conformità, percependo un ingiusto profitto. 2. Ricorre per cassazione VA RG, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la tardività della querela, posto che la vittima avrebbe avuto contezza della truffa fin dal mese di settembre del 2015, a fronte di una querela sporta il 22 febbraio del 2016. La persona offesa, inoltre, in data 5 ottobre 2015, aveva, tramite il proprio avvocato, inviato al ricorrente una lettera raccomandata con la quale chiedeva la risoluzione del contratto ovvero una congrua riduzione del prezzo, dimostrando di essere consapevole della truffa tanto da palesare la possibilità di sporgere querela. La Corte, in proposito, non avrebbe offerto congrua motivazione;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, che la Corte avrebbe affermato senza tenere conto che il ricorrente non sarebbe stato consapevole della manomissione del contachilometri dell'autovettura, avendo venduto l'automobile fungendo da tramite tra l'acquirente ed il proprietario e non essendovi prova che quanto riportato nel certificato di conformità fosse falso;
3) violazione di legge per errata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata all'estero quando egli aveva invece eletto domicilio in Italia - e, più precisamente, in Manduria, via Pirandello n. 18, presso l'abitazione della propria madre, MI IA AN - come risulta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
4) vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.1. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di detti accertamenti, non potendo farsi discendere dalla inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620). Si assume, cioè, che la presentazione della querela è rapportata alla piena 2 conoscenza del fatto di reato da parte della vittima, in tutti i suoi elementi costitutivi (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954). Nel caso in esame, la sentenza, a fg. 6, dà atto che la persona offesa si fosse attivata nei confronti dell'imputato attraverso un legale, rispondendo adeguatamente alla circostanza, evidenziata sia in ricorso che nell'atto di appello, secondo la quale l'RG aveva ricevuto, in data 5 ottobre 2015, una lettera raccomandata con la quale era stata chiesta la risoluzione del contratto ed una riduzione del prezzo di acquisto dell'autovettura in ragione della manomissione del contachilometri emersa da ricerche effettuate dalla vittima dopo l'acquisto del mezzo. Tuttavia, per le ragioni espresse in sentenza, attinenti al merito, ciò non poteva ancora comportare nella vittima la piena contezza del fatto di aver subito un danno ed una truffa. 2. Anche il secondo motivo è generico. Il ricorso omette di confrontarsi con il passaggio decisivo della sentenza impugnata nel quale la Corte di appello ha messo in luce che l'imputato aveva rilasciato personalmente il certificato di conformità che attestava il chilometraggio sicuramente fasullo in base alle risultanze dell'annotazione di servizio. Ciò, a dimostrazione della sua responsabilità per il reato contestatogli, non intaccata dalle altre argomentazioni difensive che si rivelano generiche. 3. La eccezione processuale di cui al terzo motivo è manifestamente infondata dal momento che dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo, ivi compreso l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari - reso possibile dalla natura della questione - non risulta alcuna formale elezione di domicilio in Italia ma solo una indicazione di un domicilio di fatto dell'imputato presso la di lui madre. 4. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. La Corte di appello ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla presenza di plurimi precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente, giudizio che non ha consentito una prognosi negativa circa la commissione di ulteriori reati cui ancorare la concessione di benefici. Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; 3 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022. Il Consigliere estensore Il Pr+dente PP RI Sergio! AN fr