Art. 2.
L'arresto personale e' mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.
Nelle contravvenzioni sara' facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.
L'arresto personale e' mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.
Nelle contravvenzioni sara' facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.