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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11832/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 - minorenne Parte_4
4 Controparte_1
5 Controparte_2
6 E - minorenne Parte_5 Pt_1
7 Controparte_3
8 - minorenne Controparte_4
9 - minorenne Controparte_5
10 E CP_6 Pt_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Verbale di causa Udienza 27.02.2025 alle ore 14,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la discendenza Pt_2 è materna e post Unità D'Italia. Fa presente che i dati anagrafici corretti sono indicati nel documento n. 29 in atti. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 21,30
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11832/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11832 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_8
2 Parte_3
3 - minorenne Parte_4
4 E CP_1 Pt_1
5 Controparte_2
6 - minorenne Controparte_9 Pt_1
7 Controparte_3
8 - minorenne Controparte_4
9 - minorenne Controparte_5
10 E CP_6 Pt_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 2
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.02.2025
Con ricorso depositato in data 22.08.2023
1. (cod. fisc. ) nato a [...] in Parte_1 C.F._1 Brasile il 14.10.1972, in proprio nonche quale esercente la responsabilità genitoriale
(unitamente alla sig.ra cod. fisc. nata a [...] C.F._2 Itapetininga (SP) - in Brasile il 26.06.1972) sui minori:
2. (cod. fisc. ), nata a [...] in Parte_6 C.F._3
Brasile il 20.10.2012; 3. (cod. fisc. ), nato a [...] in Parte_4 C.F._4 Brasile il 17.07.2015; tutti residenti a [...] - Brasile in Avenida Lavandisca n.538 – app.82 – cap 04515-011;
4. (cod. fisc. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._5 Brasile il 13.02.1988, residente residente a [...] in Condominio Jardim Atlântico Sul
(Parque Vivá) - quadra 1 - conjunto H casa 02, Setor Habitacional Tororó - Jardim Botânico –
Cap 71684-580
5. (cod. fisc. ) nato a [...] in Controparte_2 C.F._6 Brasile il 09.11.1970, in proprio nonche quale esercente la responsabilità genitoriale
(unitamente alla sig.ra cod. fisc. nata a [...]_10 C.F._7
(RS) - in Brasile il 09.11.1970) sul minore: 6. (cod. fisc. ), nato a [...] in Parte_7 C.F._8 Brasile il 04.09.2008; tutti residenti a [...] - Brasile in Rua Primeiro De Janeiro 150/1201 – Torre 1
– cap 90470320;
7. (cod. fisc ) nato a [...] Controparte_3 C.F._9 in Brasile il 10.04.1977 in proprio nonche quale esercente la responsabilità genitoriale
(unitamente alla sig.ra cod. fisc. nata a [...]_2 C.F._10
(RS) - in Brasile il 26.11.1983) sulle minori: 8. (cod. fisc. ), nata a [...] Controparte_4 C.F._11 in Brasile il 23.08.2017;
9. (cod. fisc. ), nata a [...] in Controparte_5 C.F._12 Brasile il 23.08.2021; tutti residenti a [...] - Brasile in Avenida Nova York 222/302 – cap 90550- 070;
10. (cod. fisc. , nato a [...] in Parte_8 P.IVA_1
Brasile il 22.09.2004 ed ivi residente in [...]150/1201 – Torre 1 – cap.
P.IVA_2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare, in virtù delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto esposte nel ricorso, lo “status” di cittadino italiano dei ricorrenti in epigrafe generalizzati;
Dott. Giovanni Calasso 3
-ordinare per l'effetto di cui sopra al e/o ogni altra Autorità Controparte_7
Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
(Vr) il 06.09.1871 che, pur emigrando e vivendo in Brasile sino alla morte, avvenuta in data 19.08.1949, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Lo stesso, dopo essersi trasferito in Brasile, sposava la sig.ra a PO RE (RS) in data Persona_4 15.06.1907 e durante l'unione nasceva:
• in data 05.07.1915 a PO RE (RS) – Brasile che Persona_5 contraeva matrimonio con il sig. in data 30.09.1942 a PO RE Persona_6
(RS) – Brasile. In costanza di matrimonio nascevano i seguenti figli:
➢ il 16.07.1943 a Rio de Janeiro (RJ) che Parte_9 contraeva matrimonio a PO RE (RS) in Brasile con la sig.ra
[...]
in data 29.12.1970 e dall'unione nascevano: Parte_10
il 18.10.1972 a PO RE (RS) Parte_11 odierno ricorrente, che contraeva matrimonio a Brasilia (DF) in
Brasile con la sig.ra in data Persona_1 24.09.2010. Dall'unione nascevano:
❖ , odierna ricorrente, il Parte_6
20.10.2012 a SA UL (SP)
❖ , odierno ricorrente, il Parte_4
17.07.2015 a SA UL (SP)
✓ il 13.02.1988 a Rio de Janeiro (RJ) Controparte_1 in Brasile che contraeva matrimonio a Brasilia (DF) in Brasile con la sig.ra in data 20.04.2020 Persona_7
➢ il 02.09.1946 a Rio de Janeiro che contraeva Parte_12 matrimonio a PO RE (RS) in Brasile con la sig.ra CP_11 in data 04.09.1969 e dall'unione nascevano i seguenti figli,
[...] entrambi odierni ricorrenti:
✓ il 09.11.1970 a PO RE Controparte_2
(RS) in Brasile, padre di:
❖ , odierno ricorrente, nato Parte_8 il 22.09.2004 a PO RE
❖ , odierno ricorrente, nato il Parte_7
08.09.2008 a PO RE
✓ HENRIQUE l'11.04.1977 a PO RE Controparte_2
(RS) in Brasile che contraeva matrimonio a PO RE (RS)) in
Brasile con la sig.ra in data 05.09.2013, e Persona_2 dall'unione nascevano i seguenti figli, tutti odierni ricorrenti:
❖ , nata il [...] a Controparte_4
PO RE (RS)
❖ , nata il [...] a Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 4
PO RE (RS)
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_3
nato a [...] il [...] he trasmetteva la cittadinanza alla figlia
[...] nata in data [...] a [...] – Brasile che Persona_5 contraendo matrimonio con il sig. in data 30.09.1942, cittadino brasiliano, e Persona_6 procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Dott. Giovanni Calasso 5
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Dott. Giovanni Calasso 6
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
21,30
Lecce-Venezia, 27.02.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11832/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 - minorenne Parte_4
4 Controparte_1
5 Controparte_2
6 E - minorenne Parte_5 Pt_1
7 Controparte_3
8 - minorenne Controparte_4
9 - minorenne Controparte_5
10 E CP_6 Pt_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Verbale di causa Udienza 27.02.2025 alle ore 14,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la discendenza Pt_2 è materna e post Unità D'Italia. Fa presente che i dati anagrafici corretti sono indicati nel documento n. 29 in atti. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 21,30
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11832/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11832 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_8
2 Parte_3
3 - minorenne Parte_4
4 E CP_1 Pt_1
5 Controparte_2
6 - minorenne Controparte_9 Pt_1
7 Controparte_3
8 - minorenne Controparte_4
9 - minorenne Controparte_5
10 E CP_6 Pt_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 2
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.02.2025
Con ricorso depositato in data 22.08.2023
1. (cod. fisc. ) nato a [...] in Parte_1 C.F._1 Brasile il 14.10.1972, in proprio nonche quale esercente la responsabilità genitoriale
(unitamente alla sig.ra cod. fisc. nata a [...] C.F._2 Itapetininga (SP) - in Brasile il 26.06.1972) sui minori:
2. (cod. fisc. ), nata a [...] in Parte_6 C.F._3
Brasile il 20.10.2012; 3. (cod. fisc. ), nato a [...] in Parte_4 C.F._4 Brasile il 17.07.2015; tutti residenti a [...] - Brasile in Avenida Lavandisca n.538 – app.82 – cap 04515-011;
4. (cod. fisc. ), nato a [...] in Controparte_1 C.F._5 Brasile il 13.02.1988, residente residente a [...] in Condominio Jardim Atlântico Sul
(Parque Vivá) - quadra 1 - conjunto H casa 02, Setor Habitacional Tororó - Jardim Botânico –
Cap 71684-580
5. (cod. fisc. ) nato a [...] in Controparte_2 C.F._6 Brasile il 09.11.1970, in proprio nonche quale esercente la responsabilità genitoriale
(unitamente alla sig.ra cod. fisc. nata a [...]_10 C.F._7
(RS) - in Brasile il 09.11.1970) sul minore: 6. (cod. fisc. ), nato a [...] in Parte_7 C.F._8 Brasile il 04.09.2008; tutti residenti a [...] - Brasile in Rua Primeiro De Janeiro 150/1201 – Torre 1
– cap 90470320;
7. (cod. fisc ) nato a [...] Controparte_3 C.F._9 in Brasile il 10.04.1977 in proprio nonche quale esercente la responsabilità genitoriale
(unitamente alla sig.ra cod. fisc. nata a [...]_2 C.F._10
(RS) - in Brasile il 26.11.1983) sulle minori: 8. (cod. fisc. ), nata a [...] Controparte_4 C.F._11 in Brasile il 23.08.2017;
9. (cod. fisc. ), nata a [...] in Controparte_5 C.F._12 Brasile il 23.08.2021; tutti residenti a [...] - Brasile in Avenida Nova York 222/302 – cap 90550- 070;
10. (cod. fisc. , nato a [...] in Parte_8 P.IVA_1
Brasile il 22.09.2004 ed ivi residente in [...]150/1201 – Torre 1 – cap.
P.IVA_2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare, in virtù delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto esposte nel ricorso, lo “status” di cittadino italiano dei ricorrenti in epigrafe generalizzati;
Dott. Giovanni Calasso 3
-ordinare per l'effetto di cui sopra al e/o ogni altra Autorità Controparte_7
Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
(Vr) il 06.09.1871 che, pur emigrando e vivendo in Brasile sino alla morte, avvenuta in data 19.08.1949, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Lo stesso, dopo essersi trasferito in Brasile, sposava la sig.ra a PO RE (RS) in data Persona_4 15.06.1907 e durante l'unione nasceva:
• in data 05.07.1915 a PO RE (RS) – Brasile che Persona_5 contraeva matrimonio con il sig. in data 30.09.1942 a PO RE Persona_6
(RS) – Brasile. In costanza di matrimonio nascevano i seguenti figli:
➢ il 16.07.1943 a Rio de Janeiro (RJ) che Parte_9 contraeva matrimonio a PO RE (RS) in Brasile con la sig.ra
[...]
in data 29.12.1970 e dall'unione nascevano: Parte_10
il 18.10.1972 a PO RE (RS) Parte_11 odierno ricorrente, che contraeva matrimonio a Brasilia (DF) in
Brasile con la sig.ra in data Persona_1 24.09.2010. Dall'unione nascevano:
❖ , odierna ricorrente, il Parte_6
20.10.2012 a SA UL (SP)
❖ , odierno ricorrente, il Parte_4
17.07.2015 a SA UL (SP)
✓ il 13.02.1988 a Rio de Janeiro (RJ) Controparte_1 in Brasile che contraeva matrimonio a Brasilia (DF) in Brasile con la sig.ra in data 20.04.2020 Persona_7
➢ il 02.09.1946 a Rio de Janeiro che contraeva Parte_12 matrimonio a PO RE (RS) in Brasile con la sig.ra CP_11 in data 04.09.1969 e dall'unione nascevano i seguenti figli,
[...] entrambi odierni ricorrenti:
✓ il 09.11.1970 a PO RE Controparte_2
(RS) in Brasile, padre di:
❖ , odierno ricorrente, nato Parte_8 il 22.09.2004 a PO RE
❖ , odierno ricorrente, nato il Parte_7
08.09.2008 a PO RE
✓ HENRIQUE l'11.04.1977 a PO RE Controparte_2
(RS) in Brasile che contraeva matrimonio a PO RE (RS)) in
Brasile con la sig.ra in data 05.09.2013, e Persona_2 dall'unione nascevano i seguenti figli, tutti odierni ricorrenti:
❖ , nata il [...] a Controparte_4
PO RE (RS)
❖ , nata il [...] a Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 4
PO RE (RS)
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_3
nato a [...] il [...] he trasmetteva la cittadinanza alla figlia
[...] nata in data [...] a [...] – Brasile che Persona_5 contraendo matrimonio con il sig. in data 30.09.1942, cittadino brasiliano, e Persona_6 procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte
Dott. Giovanni Calasso 5
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
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Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
21,30
Lecce-Venezia, 27.02.2025
IL GOP
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