Sentenza breve 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 20/03/2025, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05804/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Tranquilli e Emiliano Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata italiana ad Addis Abeba il 16 dicembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – cittadino eritreo – ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento del 16 dicembre 2024, con cui l’Ambasciata italiana ad Addis Abeba ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di studio.
2. A sostegno del ricorso, ha esposto: (i) di essersi diplomato in “Costruzioni” presso l’Istituto italiano statale di Asmara; (ii) di voler conseguire un titolo di studi superiore e, segnatamente, una laurea triennale in lingue e letterature straniere presso l’Università statale di Milano, città in cui già vivono e lavorano le due sorelle; (iii) di essere stato ammesso dall’Ateneo al corso di studio e di aver conseguentemente presentato alla Sede diplomatica domanda di visto per motivi di studio; (iv) che nella domanda dichiarava che la sorella NI BE ER – esercente la professione di interprete per la Confederazione Svizzera – si sarebbe fatta carico dell’alloggio e delle spese di sostentamento e di trasporto, come da impegno dalla stessa assunto per iscritto; (v) che tuttavia, il 17 dicembre 2024 – in mancanza di preavviso di rigetto – gli veniva notificato il provvedimento di diniego, basato sulla seguente motivazione: «[l]a documentazione esibita dallo sponsor non soddisfa i requisiti richiesti: - nel contratto di lavoro esibito non viene specificata la durata; - lo sponsor non riceve uno stipendio fisso; - sul c/c bancario presentato non si evincono transazioni entranti; - la copia del c/c bancario non è un collage e non può essere presa in considerazione».
3. Ciò posto, il ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi in cui lamenta, in sintesi: (i) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per non avere l’Amministrazione resistente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; (ii) la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto motivazionale e di istruttoria, posto che: (a) non era stato svolto il colloquio prescritto dall’art. 4 del D.M. 850/2011; (b) aveva fornito tutti gli elementi necessari per ottenere un provvedimento favorevole, con particolare riguardo alla solidità economica della sorella; i suddetti elementi, inoltre, non erano stati presi in considerazione dalla Sede diplomatica, limitatasi ad emettere un provvedimento caratterizzato da una motivazione inidonea a far comprendere le effettive ragioni del diniego.
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, producendo documentazione includente una relazione sui fatti di causa proveniente dalla competente Sede diplomatica. Nella relazione: (i) si afferma l’inapplicabilità dell’art. 10 bis della l. 241/1990 al procedimento in questione, in conseguenza delle innovazioni normative introdotte dal d.l. 145/2024; (ii) vengono ulteriormente specificate le ragioni del diniego, incentrate sulla precarietà del rapporto di lavoro della sorella-garante del ricorrente, sulla carenza documentale con riferimento alla movimentazione del conto corrente bancario della predetta e sull’assenza di qualsiasi documentazione concernente la situazione economica dell’altra sorella del ricorrente, SE BE ER, anch’ella richiamata nel ricorso a sostegno della sussistenza dei presupposti economici per l’accoglimento della domanda di visto.
5. Parte ricorrente depositava poi una memoria scritta, contestando quanto dedotto nella relazione da ultimo menzionata.
6. Infine, all’udienza del 18 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento e possa essere deciso, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata.
8. Ed invero, sulla base degli atti di causa, non risulta che l’Amministrazione abbia preventivamente comunicato il preavviso di rigetto. Tale circostanza, non contestata neppure dalla resistente, induce a ravvisare la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990.
Deve rilevarsi in proposito – anche in considerazione delle argomentazioni spese nella relazione della Sede diplomatica – che la suddetta disposizione trova piena applicazione ratione temporis al procedimento di rilascio del visto in esame, conclusosi il 16 dicembre 2024. Esso, infatti, non è stato interessato dalle recenti modifiche legislative in materia di immigrazione, che hanno escluso l’applicabilità del preavviso di rigetto ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.
In particolare, va evidenziato che l’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, ha emendato l’art. 4 del d.lgs. 286/1998, aggiungendovi il comma 7- bis , che così recita: «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso».
Il secondo comma del citato art. 1 del d.l. 145/2024 detta il regime intertemporale della menzionata disposizione, stabilendo che essa si applica «dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023»
La data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) è individuata dall’art. 8 del medesimo, il quale dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno».
Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e, dunque, non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi antecedentemente a tale data.
Non può operare, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990, trattandosi pacificamente di un potere di natura discrezionale.
Dalla fondatezza dell’esposta censura, dunque, discende l’annullamento del provvedimento impugnato.
9. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, rilevanti in sede di riesercizio del potere, osserva il Collegio che le circostanze evidenziate nella relazione Sede diplomatica non appaiono dirimenti ai fini del diniego, anche in considerazione del fatto che il ricorrente ben avrebbe potuto addurre ulteriori elementi a sostegno della propria solidità economica nel contesto dell’omesso contraddittorio procedimentale.
10. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei termini precisati in motivazione ed il provvedimento
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.