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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha avviso di addebito Gestione pronunciato la seguente commercianti
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1137/25 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 1137/25 R.G. ter cpc nel termine del giorno 18.11.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione avviso di addebito – Gestione Commercianti”;
e vertente CRONOLOGICO
tra
[...]
[...] Parte_1
Galasso del Foro di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al REPERTORIO ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in N. ______________
n. 142/2025 R.B. RI (Sa), Via Pozzo dei Goti, n. 294;
Ricorrente
e Discusso nel termine del 18.11.2025
, in persona con scambio di note Parte_2 scritte ex art. 127 ter cpc del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale del 22.03.2024 per notar di Per_1
Deposito minuta Fiumicino, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura
_________________
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Pt_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 18.11.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 20.02.2025 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava
[...]
l'avviso di addebito n. 400 2024 00060505 76 000, notificato dall' Pt_2
in data 16.01.2025, con il quale veniva intimato il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a titolo di Gestione Commercianti, relativamente al periodo 01/2022 –
12/2023 per la somma di euro 5.996,67, e chiedeva l'annullamento del predetto avviso, con condanna dell' al rimborso delle spese di lite. Pt_2
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 18.11.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, Parte_1
pertanto, va accolto.
Invero, l'odierna parte ricorrente, quale socio e amministratore unico
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Pt_2 della società “Gevila Farmacie srl”, è stato oggetto della pretesa dell' per l'asserita omessa contribuzione relativo allo svolgimento Pt_2
dell'attività lavorativa presso la suddetta società, relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2023.
In proposito, l'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n.1397, come sostituito a seguito dell'art. 29, primo comma, legge 3 giugno 1975,
n.160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dispone che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 numero 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Orbene, in applicazione degli ordinari principi in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., l'ente resistente, quale attore in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare in giudizio quanto già oggetto dell'accertamento effettuato, poi posto a base dell'avviso di addebito, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere con l'atto impugnato ovvero è tenuto a dimostrare la sussistenza degli elementi che legittimano l'attribuzione alla parte opponente della
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Pt_2 qualifica di commerciante e, quindi, del carattere prevalente dell'attività svolta nella società di cui la stessa risulta essere socia.
Sul punto la Suprema Corte è intervenuta più volte affermando che “ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29
L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cass. n.
27588/2016).
Ed inoltre “Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed
è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta equiparazione risulta CP_1
senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Pt_2 funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.
E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n. 3240, l'assicurazione obbligatoria "è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Alla luce di queste considerazioni, va ribadito il principio di diritto già espresso da questa corte (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835), secondo 4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale R.G. N. 17436/2012 cui "ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29
L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (in tal senso, Cass. n. 23360/2016).
Orbene, nel caso in esame, ad avviso del Tribunale, non è stata dimostrata dall' resistente la sussistenza dei suddetti requisiti Pt_2
dell'abitualità e della prevalenza del lavoro svolto dall'odierno ricorrente nella società: in effetti, l si è semplicemente riportato ai dati formali Pt_2
riscontrati (visura CCIAA, dichiarazioni annuali, ecc.) senza corroborare, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, tale unico dato formale con altri elementi (da acquisire anche mediante la prova testimoniale) atti a comprovare lo svolgimento di attività di
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Pt_2 carattere prevalente da parte della parte ricorrente all'interno della compagine sociale: peraltro, la stessa circostanza che la società in oggetto non ha dipendenti appare, di per sé e in assenza di altri elementi, insufficienti a provare l'assunto dell' . Pt_2
Infine, alla luce delle dette considerazioni, appare del tutto superflua ai fini della decisione la prova orale richiesta dalla parte ricorrente, non essendo la stessa gravata da oneri probatori: l' invece, non ha Pt_2
chiesto di provare con testi le circostanze addotte nell'atto impugnato
(cfr. memoria difensiva).
In ultimo, va richiamato in questa sede quanto già affermato dal
Tribunale adito nelle sentenze n. 562/2024 e n. 1535/2024 in analoghi giudizi proposti dall'odierno ricorrente. In particolare, nella sentenza n.
1535/2024 il Tribunale ha evidenziato quanto segue: ”……….ha efficacia vincolante nel presente giudizio il disposto della precedentemente menzionata sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, n.
562/2024 del 20/3/2024, avverso la quale non è stato proposto appello
(come attestato dalla cancelleria della Corte d'Appello in data
12.12.2024), con la quale è stata espressamente dichiarata l'assenza dei presupposti per l'iscrizione officiosa del ricorrente nella Gestione
Commercianti in relazione ai ruoli societari da lui svolti in seno alle società e Gevila Farmacie s.r.l. – Controparte_2
costituente il presupposto della pretesa creditoria azionata dall' Pt_2
con l'AVA impugnato nella presente controversia – e che determina la sussistenza di un giudicato esterno sul punto.
Ed, infatti, in seno al giudizio RG 1466/2023, conclusosi con la ridetta sentenza n. 562/2024 del 20/3/2024 era stato impugnato l'AVA n. n.
40020220007006591000, attinente al ritenuto omesso versamento contributi previdenziali nella gestione degli esercenti attività commerciali dell' per il periodo di imposta 12/2020-9/2021, cioè Pt_2
era stata azionata una pretesa creditoria fondata sul medesimo presupposto, costituito, come accennato, dalla sussistenza dei
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 Pt_2 presupposti per l'iscrizione officiosa di nella Parte_1
Gestione Commercianti in relazione alle predette partecipazioni Pt_2
sociali e ruoli societari.
La sentenza che ha definito quest'ultimo giudizio, divenuta irrevocabile, afferendo senza margine di dubbio all'accertamento del presupposto fattuale e giuridico che fonda anche il credito azionato in questa sede, integra pertanto gli estremi di un giudicato idoneo ad esplicare efficacia nel presente giudizio.
Giova in proposito rammentare che costituisce ius receptum, per essere orientamento costantemente espresso dalla Corte Regolatrice, che, in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in merito alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 19 agosto 2009, n. 18381; Sez. III, 21 ottobre 2008, n. 25554, che ha affermato che le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, determinandone l'incontestabilità - cosiddetta efficacia panprocessuale - nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano a oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e coperte dal giudicato;
v., altresì, Sez. Lav., 16 ottobre
2003, n. 15497).
I giudici di legittimità hanno peraltro precisato che l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ma,
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 Pt_2 mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive;
pertanto, l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 19 ottobre 2009, n. 22100; Sez. I, 17 settembre 2008, n. 23778; Sez. Trib., 15 giugno 2007, n. 14012).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, in forza delle statuizioni contenute nella richiamata sentenza, che ha acclarato l'illegittimità dell'AVA emesso sul presupposto dell'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti in relazione ai ruoli sociali nelle società e Gevila Farmacie s.r.l., deve Controparte_2
ritenersi ormai incontrovertibilmente accertata l'insussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione officiosa del alla Parte_1
Gestione previdenziale in parola.
Né l' ha addotto alcun elemento fattuale di novità che abbia mutato Pt_2
il panorama fattuale valutato dal giudice del proc. n. 1466/2023 RG e che sia idoneo a dimostrare un mutamento dei presupposti per l'scrizione officiosa nel periodo successivo a quello ivi esaminato.
Non appare, in definitiva, più validamente discutibile nel presente giudizio la questione anzidetta, scrutinata e decisa in via definitiva nel menzionato giudizio n. 1466/2023 R.G.
La decisione sulla quale si è formato il giudicato ha, dunque, carattere
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 8 Parte_1 Pt_2 assorbente e rende non esaminabili le ulteriori questioni di merito sollevate sul tema dalle parti in questa sede”.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali Pt_2
vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
nei confronti dell' con ricorso depositato in Parte_1 Pt_2
data 20.02.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle Pt_2
spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro
1.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 18.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1137/25 R.G. c/o pag. 9 Parte_1 Pt_2